Sentenza breve 25 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 25/11/2021, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2021
N. 01422/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 16 aprile 2021 e notificato in data 28 giugno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Il ricorrente, cittadino marocchino, impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lamentandone l’illegittimità per: 1) mancata regolare notifica della comunicazione di avvio procedimento, emissione del provvedimento finale ad un termine ridotto rispetto a quello che sarebbe stato concesso in caso di notifica della comunicazione di avvio procedimento, mancata istruttoria circa l’effettivo trasferimento all’estero e circa la condizione alloggiativa e abitativa attuale; 2) difetto di motivazione, in termini di valutazione della sentenza di condanna e delle pendenze richiamate nel provvedimento, che non sarebbero sintomatiche di pericolosità sociale quanto piuttosto di problematiche da curare e relative -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 17 novembre 2021, previo avviso come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
Il ricorso non è fondato, in quanto:
- nel provvedimento di diniego impugnato, la Questura dà atto che il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS-, ad -OMISSIS-e -OMISSIS- per -OMISSIS- di cui all'art. 628 c.2; 582 e 585 del codice penale, oltre a evidenziare più segnalazioni all’autorità giudiziaria (per -OMISSIS-);
- il reato di -OMISSIS-, di cui all’art. 628 del codice penale, per espressa previsione di legge, è automaticamente ostativo, in assenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 286 del 1998, al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario chiesto dal ricorrente;
- l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce, infatti, che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. E, tra le circostanze che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi anche il rinnovo e la sua conservazione) assume portata preclusiva l'esistenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno de-OMISSIS- indicati nell'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo. Detta disposizione, infatti, impedisce che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno allo straniero “che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per -OMISSIS- previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per -OMISSIS- inerenti gli -OMISSIS-, la -OMISSIS-, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per -OMISSIS- diretti al reclutamento di persone da destinare alla -OMISSIS- o allo sfruttamento della -OMISSIS- o di -OMISSIS-da impiegare in attività illecite”. Solo nel caso di legami familiari rilevanti ex art.5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 286 del 1998, l’Autorità di pubblica sicurezza è tenuta ad un bilanciamento e ad una valutazione in concreto alla luce degli elementi ivi richiamati;
- la costante giurisprudenza in materia ritiene che in caso di condanna per -OMISSIS- ostativi la valutazione sulla pericolosità sociale sia stata già compiuta dal legislatore e che, pertanto, non competa al Questore alcun obbligo di valutazione sul punto, se non vi è prova, come nel caso di specie, dell’esistenza di vincoli familiari rilevanti ex art. 5, comma 5, cit. (ex multis, si veda C.d.S., sent. n. 2083 del 2019 e C.d.S., sent. 5083 del 2019, secondo cui “… Non è necessario, in tal caso, un giudizio di valutazione della pericolosità sociale del soggetto, essendo tale valutazione effettuata in via presuntiva dallo stesso legislatore e l’effetto espulsivo che ne deriva si produce automaticamente… omissis…Non rileva, pertanto, il numero delle condanne riportate, né l’epoca più o meno risalente delle stesse, e neppure il comportamento successivamente tenuto… ”). Sulla legittimità costituzionale delle norme che prevedono l’automatica ostatività al rilascio del permesso di soggiorno per le condanne per alcun-OMISSIS- è, inoltre, già intervenuta la Corte Costituzionale con le sentenze n. 148 del 2008 e n. 277 del 2014;
- nel caso in questione, in cui non sussistono legami familiari rilevanti ex art.5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 286 del 1998, la condanna riportata per reato di -OMISSIS-, come da sentenza richiamata dalla Questura nel provvedimento impugnato e depositata nel presente giudizio, si pone, quindi, come automaticamente ostativa al richiesto rinnovo del permesso di soggiorno, secondo un automatismo preclusivo già giudicato indenne da rilievi di costituzionalità, ed è idonea a sorreggere di per sé il diniego impugnato, rendendo priva di rilievo la dedotta insufficienza motivazionale e istruttoria in termini di valutazione della sentenza di condanna riportata e delle altre pendenze, che, nella prospettazione del ricorrente, non sarebbero sintomatiche di pericolosità sociale ma di problematiche da curare e relative -OMISSIS-;
- considerato quanto sopra evidenziato in relazione all’automatica ostatività della condanna penale riportata dal ricorrente in assenza di legami familiari rilevanti ex art. 5, comma 5 ultimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998 (circostanza rimasta incontestata), l’asserita violazione delle garanzie procedimentali ex art. 10 bis della legge n.241 del 1990, non potrebbe portare, nel caso di specie, all’annullamento del provvedimento in questione, potendosi applicare l’art.21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 (cfr. Tar Veneto, sent. n. 380 del 2021). E, comunque, le censure relative alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale sono infondate, considerato che la Questura ha provveduto a dare incarico ai Carabinieri di notificare il preavviso di diniego al ricorrente e i Carabinieri hanno verificato, proprio all’indirizzo indicato dal ricorrente quale recapito nella richiesta di rinnovo, l’irreperibilità dello stesso, che, come comunicato dai Carabinieri nella nota di vane ricerche del 10 aprile 2021, si protraeva già da tempo. Per cui, in assenza di qualsivoglia comunicazione di variazione di recapito da parte dell’interessato, onere cui era tenuto ex art.6, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, e preso atto dell’impossibilità di notificare il preavviso comunicata dai Carabinieri, la Questura ha legittimamente proceduto all’adozione del provvedimento, non potendosi ritenere che, nel caso di specie, fosse tenuta ad ulteriori ricerche.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.