Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02950/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2950 del 2025, proposto da
LE DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Comune di Foglianise, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
TA DI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lonardo e Giuseppe Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'illegittimo silenzio serbato dal Comune di Foglianise in ordine all'istanza dell'11.4.2025 così come integrata con l'istanza/diffida prot. n. 425/is del 9.5.2025, concretizzatosi in data 9.6.2025
e per la declaratoria
dell'obbligo del Comune di Foglianise di riscontrare l'istanza ivi contenuta con un espresso provvedimento a mezzo del quale siano esercitate le attività di controllo e sanzionatorie di cui al D.P.R. n. 380/2001 (in particolare dell'art. 27 ovvero degli artt. 31 e ss).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TA DI e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa NN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente (che si dichiara proprietaria del fabbricato sito in Foglianise (BN) alla via Utile, censito nel N.C.E.U. al Foglio. n. 6, particella n. 464, adiacente al fabbricato di cui al medesimo Foglio, Particella n. 180, sub. 3 di proprietà della sig.ra DI TA), con ricorso ex artt. 31 e 117 del D.lgs. 104/2010 notificato il 12/06/2025 e depositato in giudizio in pari data, chiede l’accertamento del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Foglianise sull’istanza/diffida di cui alla nota prot. n. 425/is del 9/5/2025 avente ad oggetto: “ Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 – nonies L. n. 241/1990 della SCIA in sanatoria presentata dalla dichiarante sig. ra DI TA in data 16. 11.2024 nonché del Provvedimento di Autorizzazione Sismica in Sanatoria n. 01 del 25.02.2025 e contestuale istanza ex art. 27 del DPR 3830/01- prosieguo istanza dell’11.4.2025. ”, tesa a sollecitare le attività di controllo e sanzione ex art. 27 del D.P.R. 380/2001, nonché l’intervento del Comune intimato in autotutela per l’annullamento della S.C.I.A. presentata dalla controinteressata in data 16/11/2024 e del provvedimento di Autorizzazione Sismica in Sanatoria n.01 del 25/02/2025, essendo i suddetti titoli edilizi (asseritamente) frutto di false dichiarazioni rese dalla controinteressata. Chiede, altresì, la declaratoria dell’obbligo, in capo allo stesso, di riscontrare, con un provvedimento espresso e congruamente motivato, l’istanza formulata dalla ricorrente e la nomina preventiva di un commissario ad acta che andrà ad insediarsi in caso di ulteriore inerzia da parte del Comune di Foglianise.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1 – Sulla legittimazione e sull’interesse della sig.ra LE DI – Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e ss. L 241/1990 Sulla violazione dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001 – Sull’obbligo del Comune di esitare con un provvedimento espresso l’istanza della ricorrente.
– Sulla sussistenza dell’interesse ad agire.
1.2 – Sulla sussistenza dell’interesse della ricorrente stante la classificazione sismica del Comune di Foglianise (BN).
1.3 - Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del DPR 380/2001.
2 – Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) – Sulla decadenza dal beneficio dell’autodichiarazione.
2.1 – Sul conseguente obbligo dell’Amministrazione di porre in essere gli atti di c.d. autotutela doverosa.
3 – Ulteriori profili di illegittimità della SCIA del 16.11.2024 nonché dell’Autorizzazione sismica in sanatoria n. 01 del 25.02.2025.
3.1 – Su una parziale, nonché mancante, asseverazione dello status quo ante dell’intervento.
Il 24/06/2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 03/07/2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo l’inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza delle domande di parte ricorrente, e la relazione prot. n. 14218 del 20/06/2025 della Amministrazione resistente, che si è limitata ad invocare una declinatoria di responsabilità, facendo gli atti impugnati esclusivo riferimento al Comune di Foglianise.
Il 17/09/2025, il Comune di Foglianise, non costituito in giudizio, ha tuttavia versato in atti la relazione dell’ufficio competente datata 11/09/2025, in cui ha concluso che “ La SCIA in sanatoria prot. n. 1116 del 24.02.2025 e la richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria presentata dalla sig.ra DI TA presso questo Ufficio soddisfano le norme che regolano la materia edilizia ”.
Il 24/10/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’inammissibilità dell’avversa produzione documentale e, comunque, ha statuito che “ sia il verbale che la relazione depositata in giudizio dal Comune sono atti meramente endoprocedimentali, inidonei ad essere considerati alla stregua di provvedimenti a rilevanza esterna (ovvero dell’unica tipologia di atti che può determinare la sopravvenuta carenza di interesse/cessazione della materia del contendere) ”, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 03/11/2025, si è costituita in giudizio la controinteressata, depositando all’uopo una memoria di costituzione, evidenziando l’inammissibilità dell’azione esperita avverso il silenzio ex art. 31 e 117 c.p.a., essendo il potere di autotutela meramente discrezionale, per cui erroneamente la parte ritiene di poterla azionare con il rito del silenzio-rifiuto, e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 12/11/2025, la difesa di parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della memoria della controinteressata e quest'ultima, invece, ha eccepito la carenza di interesse di parte ricorrente a seguito del deposito della relazione dell’ufficio comunale competente datata 11/09/2025, quindi, ad esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso - proposto, ex art. 31 e 117 c.p.a., il 12/06/2025 e depositato in giudizio in pari data, nell’osservanza del dimezzamento dei termini processuali previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. - è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Premesso che, nella concreta fattispecie di causa, sussiste in capo alla ricorrente sia la legittimazione ad agire, stante il requisito della vicinitas e la qualità di comproprietario pro quota delle parti comuni, sia l’interesse a ricorrere, atteso che il tipo di intervento in contestazione di cui trattasi (l’apertura di un passaggio in muro in muratura e realizzazione di cerchiatura/ rinforzo riguardante la parete portante in muratura presente al piano terra dell’immobile) coinvolge una parte comune dell’edificio in esame, il Tribunale ritiene fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, con il quale afferma che “ Ai sensi dell’art. 2 e ss. della L 241/90, letto in combinato disposto con l’art. 27 del DPR 380/2001, l’Amministrazione, a seguito di un’istanza del privato, è tenuta ad avviare ed a concludere il relativo procedimento amministrativo nei termini di legge .” .
Osserva, infatti, il Tribunale che l’art. 2 della Legge n. 241/1990 (che, in particolare, al comma 1, recita: “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”) sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo, da un lato, imponendo alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, dall’altro, prescrivendo alla stessa Amministrazione di fissare il termine entro il quale il procedimento si deve concludere, stabilendo, a tal fine, il termine legale suppletivo di 30 giorni decorrente dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se trattasi di procedimento ad istanza di parte.
Secondo la giurisprudenza prevalente, inoltre, “ perché possa esservi un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma occorre che l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere; tale obbligo e, quindi, l'obbligo di procedere sull'istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16/03/2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11/02/2020, n. 185).
Ciò premesso, nel peculiare caso di specie, si rileva che, dopo la presentazione della istanza/diffida prot. 425/is destinata al Comune di Foglianise del 9/5/2025, il Comune intimato non si è ancora determinato con provvedimento espresso sulla predetta domanda della ricorrente, tesa a sollecitare - essenzialmente - i poteri di vigilanza e sanzione ex art. 27 del D.P.R. 380/2001, nonché l’intervento del Comune intimato in autotutela per l’annullamento della S.C.I.A. presentata dalla controinteressata in data 16/11/2024 (oltrechè del provvedimento di Autorizzazione Sismica in Sanatoria n.01 del 25/02/2025); nel mentre la relazione datata 11/09/2025 depositata in giudizio dal Comune intimato il 17/09/2025 non può essere considerata alla stregua di un provvedimento a rilevanza esterna idoneo a determinare la sopravvenuta carenza di interesse/cessazione della materia del contendere.
Sicché il Collegio ritiene che il Comune intimato abbia l’obbligo di riscontrare espressamente la predetta istanza/diffida prot. 425/is del 9/5/2025 della ricorrente , essendosi il silenzio della P.A. protratto oltre il termine di legge per provvedere sull’istanza di che trattasi.
Del resto, per quanto riguarda i controlli in materia di s.c.i.a., la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che, ove gli stessi travalichino la tempistica assegnata in via per così dire “ordinaria” (sessanta o trenta giorni, a seconda che si tratti o meno di materia edilizia), il comma 4 dell’articolo 19 della legge n. 241/1990 (“ Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies ”), preveda un caso di c.d. autototutela doverosa, sia pure limitata all’ an e non estesa al quomodo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 2/11/2023, n. 9415). In particolare, “ E’ ormai consolidato che l’autotutela di cui al comma 4 dell’articolo 19 della legge n. 241/1990 si diversifica per così dire sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21- novies, cui pure rinvia, innanzi tutto per il fatto che non incide su un precedente provvedimento amministrativo, connotandosi pertanto per conseguire ad un procedimento di primo e non di secondo grado, tanto da indurre la dottrina a rivederne finanche la qualificazione definitoria. Inoltre, mentre di regola il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e pertanto non coercibile, al punto che la p.a. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio, nel caso di cui all’art. 19, comma 4, della l. n. 241 del 1990, si ritiene che l’Amministrazione abbia l’obbligo di rispondere, sicché la discrezionalità risulta piuttosto relegata alla verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’articolo 21-novies. «Depongono nel senso della doverosità (in deroga al consolidato orientamento secondo cui l’istanza di autotutela non è coercibile), sia l’argomento letterale ‒ segnatamente, la differente formulazione dell’art. 21-nonies rispetto all’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990, il quale ultimo, a differenza del primo, dispone che l’amministrazione “adotta comunque” (e non già semplicemente “può adottare”) i provvedimenti repressivi e conformativi (sempre che ricorrano le ‘condizioni’ per l’autotutela) ‒, sia la lettura costituzionalmente orientata del disposto normativo» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2021, n. 5208). ” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 07/03/2023, n. 2371). Sicché, in disparte la eccepita tardività della memoria di costituzione depositata dalla controinteressata il 03/11/2025, non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso da essa formulata.
2. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere, quindi, accolto nei sensi e nei limiti sopra precisati, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Foglianise, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., di pronunciarsi espressamente sull'istanza/diffida prot. n. 425/is del 9/5/2025 avanzata dalla ricorrente (nei limiti della necessità di dare risposta espressa alla istanza di parte ricorrente e di valutare la sussistenza dei presupposti per l’autotutela doverosa in relazione alla S.C.I.A. presentata dalla controinteressata in data 16/11/2024) e comunicare la relativa determinazione alla ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, senza vincolarne gli esiti.
3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a., Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, provvederà - in sostituzione del Comune di Foglianise - con atto espresso e motivato a riscontrare l’istanza/diffida prot. n. 425/is del 9/5/2025 dell’odierna ricorrente (nei limiti della necessità di dare risposta espressa alla istanza di parte ricorrente e di valutare la sussistenza dei presupposti per l’autotutela doverosa in relazione alla S.C.I.A. presentata dalla controinteressata in data 16/11/2024) . Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Comune intimato e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
4. - Sussistono, tuttavia, i presupposti per compensare le spese del presente giudizio tra tutte le parti, anche considerati le peculiarità fattuali e l’esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Foglianise di provvedere, entro il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, pronunciandosi espressamente sull'istanza/diffida prot. n. 425/is del 9/5/2025 di parte ricorrente, e comunicando la relativa determinazione alla medesima ricorrente, senza vincolarne gli esiti.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, determinando in € 1.000,00 (Mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Comune intimato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA UR LE, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
NN BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN BA | IA UR LE |
IL SEGRETARIO