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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 320/19 r.g., vertente tra nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Espedito Domenico Calopresti del foro CodiceFiscale_1 di Palmi, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Francesco Penna in SS18 IV tratto n. 133/C 89135 Catona (RC), giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
con sede legale in Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1, cod. fisc./P.Iva: Controparte_1
in cui si è fusa per incorporazione la in persona P.IVA_1 Controparte_2 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mortelliti con studio legale in via Don Minzoni, 29, in Reggio Calabria ove è domiciliata
Appellata
E
, codice fiscale , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Lungadige Cangrande, 16, 37126 Verona lrpt, a cui la è assoggettata ad attività Controparte_1 di direzione e coordinamento, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mortelliti con studio legale in via Don Minzoni, 29, in Reggio Calabria ove è domiciliata
Appellata
1 NONCHÉ CONTRO
conducente del veicolo, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla CP_4
Via Garzo n. 5
Appellato contumace
E
proprietario del veicolo, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_5
Tauro alla Via Garzo n. 5
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 284/2019.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Palmi, la nonché i sig.ri e per Controparte_6 CP_4 Controparte_5 sentirli condannare al risarcimento del danno biologico (da I.T e I.P.), patrimoniale e morale in ragione dell'incidente stradale causato per fatto e colpa del veicolo tipo FIAT PANDA TARG
BC253BS.
L'attore assumeva che in data 18.12.16 alle ore 21.00 circa, nel mentre si trovava a bordo del motociclo targ A4CCV di proprietà della madre sig.ra e percorreva la via Agliostro Controparte_7 di Gioia Tauro all'improvviso veniva investito da un'auto modello Fiat Panda targ BC253BS condotta dal sig. e di proprietà del sig. che nel provenire dalla stradella laterale CP_4 Controparte_5 denominata F.S. Alessio non si arrestava per rispettare il segnale di STOP e si immetteva sulla strada principale investendo rovinosamente l'attore sulla parte sinistro del motoveicolo e lo scaraventava a terra determinando gravi lesioni alla persona.
Al momento del sinistro la vettura di cui trattasi era assicurata per la RCA con la CP_8
.
[...]
I convenuti e non si costituivano, nonostante la ritualità della citazione, ed il CP_4 CP_5 giudice ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 22.10.14.
La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio contestando in via preliminare la procedibilità dell'azione nonché la prescrizione e nel merito sia l'an evidenziandone il concorso dell'attore che il quantum della pretesa, ed affermando che la richiesta risultava sproporzionata.
2 Istruita la causa a mezzo di prova testi, interrogatorio formale e disposta CTU medico legale, il
Tribunale di Palmi, con sentenza n. 284/19, rigettava le domande, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento integrale delle domande e il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano e resistendo al gravame di cui chiedevano Controparte_1 Controparte_3 il rigetto con il favore delle spese.
e restavano contumaci. Controparte_5 CP_4
Con ordinanza del 17/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/2/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di e , i quali, Controparte_5 CP_4 sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti.
1.) Occorre, altresì, esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello
3 sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto del sopra indicato motivo di appello dal quale emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Violazione del disposto di cui all' art. 116 e 196 c.p.c. - errata valutazione delle prove (CTU) - mancato esercizio di potere di sostituzione o rinnovazione della CTU, decorrenza degli interessi legali dal momento del sinistro;
b) Violazione del disposto di cui all' art. 116 c.p.c. e 2043 c.c.- errata valutazione delle prove
(quantificazione del risarcimento danni su CTU in primo grado).
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a) L'appellante lamenta la lacunosità e inesattezza della CTU espletata in primo grado, caratteristiche non colmate dal richiamo dello stesso Consulente, asseritamente privo di specifica specializzazione.
Giova osservare che dagli atti del giudizio di primo grado risulta che la surroga del CTU con uno specialista in maxillo-facciale è stata chiesta dall'appellante non al momento della nomina o al momento del giuramento del nominato medico chirurgo (quindi quando controparte è venuta a conoscenza delle specializzazioni del medico a cui sarebbe stato affidato l'incarico) ma solo dopo il deposito della ctu espletata.
4 Il CTU, alle cui conclusioni la Corte intende aderire, per linearità di argomentazioni, ha preso in esame l'intero quadro medico del eseguendo l'anamnesi lavorativa, familiare, fisiologica, Pt_1 patologica remota e patologica prossima, analizzando l'intera documentazione prodotta dall'odierno appellante, sottoponendo a visita lo stesso.
Sulla base di quanto appurato, il Consulente con motivazione logica ed esaustiva ha fornito la diagnosi e la valutazione del danno.
In particolare, in merito al danno psichico e al danno alla capacità lavorativa per la connessa incidenza sull'aspetto neurologico, il CTU nella perizia ha ritenuto: “Apparato neuropsichico: si presenta alla visita ordinato nell'aspetto e nell'abbigliamento, lucido ed orientato nel tempo e nello spazio.
Riferisce senso di disagio per l'asimmetria dell'emivolto sx. (…) Si ribadisce, altresì, che non sono stati obiettivati elementi tali da poter giustificare alcun deficit di natura psichica. Unica sensazione di disagio veniva annotata all'atto della visita, in quanto motivata dal senso di disagio per
l'asimmetria del volto. Detta condizione è stata conglobata nel determinismo del danno dell'efficienza estetica riportata in diagnosi. Infine, diviene opportuno determinare che le lesioni riportate dal p., nel caso di specie, non hanno incidenza alcuna su qualsivoglia attività lavorativa, ovvero di produrre reddito.”
In risposta ai chiarimenti richiesti il Consulente ha ritenuto che “il danno psichico annotato nella
CTP di parte attrice non ha alcun motivo di essere preso in considerazione, poiché il giovane, alla visita M.L. in oggetto, non manifestava deficit psichici, conversando con pertinenza e correttezza e rispondendo adeguatamente alle domande necessarie alla visita.” oltre a precisare che “soltanto dopo quasi un anno dall'avvenuta guarigione del 13.06.2008, il giovane si sottoponeva ad un'unica visita psichiatrica presso il CSM di Vibo Valentia in data 11.04.2009. Nessun'altra visita di tal genere veniva documentata in atti, nessun accertamento psichiatrico risulta essere stato effettuato in periodi antecedenti o successivi all'unica visita psichiatrica. A tal proposito va evidenziato che il disturbo post traumatico da stress annotato in detta certificazione non può essere correlato all'incidente della strada per cui è causa, in quanto detta patologia insorge da qualche settimana a qualche mese dopo eventi traumatici di qualsivoglia natura. Va considerato, inoltre, che la cronicizzazione di detto disturbo è rara, mentre nella maggioranza dei casi vi è tendenza alla guarigione”.
Per quanto attiene al danno estetico il CTU evidenziava che: “Per le modeste asimmetrie facciali la
“Guida Orientativa per la valutazione del D.B.” ( e , prevede l'ascrizione alla II Per_1 Per_2 classe con postumi che vanno dal 6% al 10%. Trattandosi di asimmetria lieve dell'emivolto sx, così come palesemente si evince anche dalle immagini fotografiche allegate in atti, si è ritenuto poter comprendere i postumi entro detta II classe.”
Per quanto sopra, la CTU appare assolutamente chiara e adeguatamente motivata;
il CTU ha, inoltre
5 compiutamente ed esaustivamente risposto alle osservazioni delle parti.
b) Per quanto attiene al motivo di cui al punto b), lo stesso è generico, infatti, l'appellante deduce che applicando la normativa di riferimento (non indica quale) deve essere riconosciuto il maggior importo di euro 21.440,98.
Tale affermazione non viene motivata, non comprendendosi a che titolo la somma stabilita dal primo giudice debba essere aumentata.
Per quanto sopra, ultronea si rappresenta la richiesta di rinnovo della CTU, avanzata dall'appellante, anche alla luce della documentazione medica, redatta successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, prodotta in sede di appello, dalla quale risultano postumi già presi in considerazione dal CTU.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore
€.125.389,00, valori minimi stante la limitata difficoltà della causa e così analiticamente determinati:
€. 1.489,00 fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase di trattazione, €. 2.552,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
(Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
6 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1
284/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; conferma la sentenza n.284/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli appellati costituiti che liquida in complessivi €. 7.160,00, ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 07/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 320/19 r.g., vertente tra nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Espedito Domenico Calopresti del foro CodiceFiscale_1 di Palmi, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Francesco Penna in SS18 IV tratto n. 133/C 89135 Catona (RC), giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
con sede legale in Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1, cod. fisc./P.Iva: Controparte_1
in cui si è fusa per incorporazione la in persona P.IVA_1 Controparte_2 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mortelliti con studio legale in via Don Minzoni, 29, in Reggio Calabria ove è domiciliata
Appellata
E
, codice fiscale , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Lungadige Cangrande, 16, 37126 Verona lrpt, a cui la è assoggettata ad attività Controparte_1 di direzione e coordinamento, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mortelliti con studio legale in via Don Minzoni, 29, in Reggio Calabria ove è domiciliata
Appellata
1 NONCHÉ CONTRO
conducente del veicolo, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla CP_4
Via Garzo n. 5
Appellato contumace
E
proprietario del veicolo, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_5
Tauro alla Via Garzo n. 5
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 284/2019.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Palmi, la nonché i sig.ri e per Controparte_6 CP_4 Controparte_5 sentirli condannare al risarcimento del danno biologico (da I.T e I.P.), patrimoniale e morale in ragione dell'incidente stradale causato per fatto e colpa del veicolo tipo FIAT PANDA TARG
BC253BS.
L'attore assumeva che in data 18.12.16 alle ore 21.00 circa, nel mentre si trovava a bordo del motociclo targ A4CCV di proprietà della madre sig.ra e percorreva la via Agliostro Controparte_7 di Gioia Tauro all'improvviso veniva investito da un'auto modello Fiat Panda targ BC253BS condotta dal sig. e di proprietà del sig. che nel provenire dalla stradella laterale CP_4 Controparte_5 denominata F.S. Alessio non si arrestava per rispettare il segnale di STOP e si immetteva sulla strada principale investendo rovinosamente l'attore sulla parte sinistro del motoveicolo e lo scaraventava a terra determinando gravi lesioni alla persona.
Al momento del sinistro la vettura di cui trattasi era assicurata per la RCA con la CP_8
.
[...]
I convenuti e non si costituivano, nonostante la ritualità della citazione, ed il CP_4 CP_5 giudice ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 22.10.14.
La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio contestando in via preliminare la procedibilità dell'azione nonché la prescrizione e nel merito sia l'an evidenziandone il concorso dell'attore che il quantum della pretesa, ed affermando che la richiesta risultava sproporzionata.
2 Istruita la causa a mezzo di prova testi, interrogatorio formale e disposta CTU medico legale, il
Tribunale di Palmi, con sentenza n. 284/19, rigettava le domande, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento integrale delle domande e il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano e resistendo al gravame di cui chiedevano Controparte_1 Controparte_3 il rigetto con il favore delle spese.
e restavano contumaci. Controparte_5 CP_4
Con ordinanza del 17/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/2/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di e , i quali, Controparte_5 CP_4 sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti.
1.) Occorre, altresì, esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello
3 sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto del sopra indicato motivo di appello dal quale emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Violazione del disposto di cui all' art. 116 e 196 c.p.c. - errata valutazione delle prove (CTU) - mancato esercizio di potere di sostituzione o rinnovazione della CTU, decorrenza degli interessi legali dal momento del sinistro;
b) Violazione del disposto di cui all' art. 116 c.p.c. e 2043 c.c.- errata valutazione delle prove
(quantificazione del risarcimento danni su CTU in primo grado).
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a) L'appellante lamenta la lacunosità e inesattezza della CTU espletata in primo grado, caratteristiche non colmate dal richiamo dello stesso Consulente, asseritamente privo di specifica specializzazione.
Giova osservare che dagli atti del giudizio di primo grado risulta che la surroga del CTU con uno specialista in maxillo-facciale è stata chiesta dall'appellante non al momento della nomina o al momento del giuramento del nominato medico chirurgo (quindi quando controparte è venuta a conoscenza delle specializzazioni del medico a cui sarebbe stato affidato l'incarico) ma solo dopo il deposito della ctu espletata.
4 Il CTU, alle cui conclusioni la Corte intende aderire, per linearità di argomentazioni, ha preso in esame l'intero quadro medico del eseguendo l'anamnesi lavorativa, familiare, fisiologica, Pt_1 patologica remota e patologica prossima, analizzando l'intera documentazione prodotta dall'odierno appellante, sottoponendo a visita lo stesso.
Sulla base di quanto appurato, il Consulente con motivazione logica ed esaustiva ha fornito la diagnosi e la valutazione del danno.
In particolare, in merito al danno psichico e al danno alla capacità lavorativa per la connessa incidenza sull'aspetto neurologico, il CTU nella perizia ha ritenuto: “Apparato neuropsichico: si presenta alla visita ordinato nell'aspetto e nell'abbigliamento, lucido ed orientato nel tempo e nello spazio.
Riferisce senso di disagio per l'asimmetria dell'emivolto sx. (…) Si ribadisce, altresì, che non sono stati obiettivati elementi tali da poter giustificare alcun deficit di natura psichica. Unica sensazione di disagio veniva annotata all'atto della visita, in quanto motivata dal senso di disagio per
l'asimmetria del volto. Detta condizione è stata conglobata nel determinismo del danno dell'efficienza estetica riportata in diagnosi. Infine, diviene opportuno determinare che le lesioni riportate dal p., nel caso di specie, non hanno incidenza alcuna su qualsivoglia attività lavorativa, ovvero di produrre reddito.”
In risposta ai chiarimenti richiesti il Consulente ha ritenuto che “il danno psichico annotato nella
CTP di parte attrice non ha alcun motivo di essere preso in considerazione, poiché il giovane, alla visita M.L. in oggetto, non manifestava deficit psichici, conversando con pertinenza e correttezza e rispondendo adeguatamente alle domande necessarie alla visita.” oltre a precisare che “soltanto dopo quasi un anno dall'avvenuta guarigione del 13.06.2008, il giovane si sottoponeva ad un'unica visita psichiatrica presso il CSM di Vibo Valentia in data 11.04.2009. Nessun'altra visita di tal genere veniva documentata in atti, nessun accertamento psichiatrico risulta essere stato effettuato in periodi antecedenti o successivi all'unica visita psichiatrica. A tal proposito va evidenziato che il disturbo post traumatico da stress annotato in detta certificazione non può essere correlato all'incidente della strada per cui è causa, in quanto detta patologia insorge da qualche settimana a qualche mese dopo eventi traumatici di qualsivoglia natura. Va considerato, inoltre, che la cronicizzazione di detto disturbo è rara, mentre nella maggioranza dei casi vi è tendenza alla guarigione”.
Per quanto attiene al danno estetico il CTU evidenziava che: “Per le modeste asimmetrie facciali la
“Guida Orientativa per la valutazione del D.B.” ( e , prevede l'ascrizione alla II Per_1 Per_2 classe con postumi che vanno dal 6% al 10%. Trattandosi di asimmetria lieve dell'emivolto sx, così come palesemente si evince anche dalle immagini fotografiche allegate in atti, si è ritenuto poter comprendere i postumi entro detta II classe.”
Per quanto sopra, la CTU appare assolutamente chiara e adeguatamente motivata;
il CTU ha, inoltre
5 compiutamente ed esaustivamente risposto alle osservazioni delle parti.
b) Per quanto attiene al motivo di cui al punto b), lo stesso è generico, infatti, l'appellante deduce che applicando la normativa di riferimento (non indica quale) deve essere riconosciuto il maggior importo di euro 21.440,98.
Tale affermazione non viene motivata, non comprendendosi a che titolo la somma stabilita dal primo giudice debba essere aumentata.
Per quanto sopra, ultronea si rappresenta la richiesta di rinnovo della CTU, avanzata dall'appellante, anche alla luce della documentazione medica, redatta successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, prodotta in sede di appello, dalla quale risultano postumi già presi in considerazione dal CTU.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore
€.125.389,00, valori minimi stante la limitata difficoltà della causa e così analiticamente determinati:
€. 1.489,00 fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase di trattazione, €. 2.552,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
(Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
6 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1
284/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; conferma la sentenza n.284/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli appellati costituiti che liquida in complessivi €. 7.160,00, ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 07/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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