Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 529
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Pagamento spese di lite

    La Corte ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza sia lo strumento idoneo per richiedere il pagamento delle spese di lite se l'Amministrazione non provvede spontaneamente entro i termini previsti. Ha escluso la necessità di costituzione in mora o del passaggio in giudicato della sentenza, nonché la preventiva emissione di fattura. Ha altresì precisato che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire nuovi diritti, ma solo precisare quelli derivanti dalla sentenza. Ha infine escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per difficoltà economiche dell'ente.

  • Accolto
    Spese del giudizio di ottemperanza

    La Corte ha liquidato le spese e competenze della procedura di ottemperanza nei minimi tariffari, in considerazione della minima complessità della questione, del comportamento processuale di controparte e della tempestiva definizione del giudizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 529
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 529
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo