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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti,
In data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1347/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Orti 38, C.F.: , elettivamente domiciliato in Patti (ME) C.F._1
Kennedy 24, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ficarra che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Antonello Monoriti e Maria Lupoli, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/04/2023 parte ricorrente esponeva di essere stato riconosciuto invalido nella misura del 74% e di essere stato sottoposto a visita medica di revisione in data 25/02/2022, a seguito della quale veniva riconosciuto: “portatore di handicap ex art 3 L. 104/1992” con l'attribuzione della percentuale di invalidità del 35%; che pertanto aveva depositato in data
07/04/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento di una percentuale di invalidità superiore al 73% con diritto all'assegno ordinario di invalidità nonché dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92; che all'esito della consulenza, il C.T.U. nominato, Dott , aveva accertato che le patologie sofferte dal Persona_1
ricorrente non determinassero una permanente riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini, riconoscendo una percentuale invalidante pari al 32 %.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 07/11/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, (giudizio iscritto al n.
1221/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di “1)
2 neoplasia uroteliale papillare a basso potenziale di malignità codice 9322 ed inv.
10%; 2)disturbo d'ansia NAS con conversione somatica codice 2205 ed inv del
25%)”, patologie di gravità tale da non ridurre a meno di un terzo le sue capacità di lavoro e di guadagno;
concludeva pertanto negando il beneficio richiesto.
Veniva dunque assegnato termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso e art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto all' assegno ordinario di invalidità.
La domanda non può trovare accoglimento.
Valga infatti osservare che ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato come strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inificiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ciò, invero, è stato anche ribadito dalla giurisprudenza secondo cui in tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificare i
3 motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché- in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma- è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (vedi Cass n. 12332 del 2015).
Nel caso che occupa, parte ricorrente ha sollevato contestazioni puntuali alla consulenza tecnica d'ufficio, richiedendo chiarimenti in ordine alla valutazione delle patologie denunciate e alla loro incidenza sulla capacità lavorativa residua, in relazione alle mansioni confacenti alle proprie attitudini.
Chiamato a fornire chiarimenti, il ctu conclude affermando che: “Il sig. Pt_1
nato a [...] il [...] e colà residente in via Orti
[...]
C.F. . è affetto da : C.F._2
1) neoplasia uroteliale papillare a basso potenziale di malignità codice 9322 ed inv. 11%
2)disturbo d'ansia NAS conv. somatica cod 2205 ed inv del 25%
3)asma allergico estrinseco cod .6003 ed invalidità del 21 %
4) Anchilosi di ginocchio rettilinea codice 7205 ed inv. del 21%
Pertanto Il ricorrente è invalido nella misura del 58%” Parte_1
Anche la documentazione sanitaria prodotta, invero, è riferibile a periodi antecedenti la data di visita del periziando e di deposito tempestivo della documentazione sanitaria nella prima fase.
Le conclusioni cui giunge il CTU, dunque, sono coerenti con l'esame obiettivo da esso condotto e la documentazione medica esaminata.
Il consulente medico, dunque, ha adeguatamente valutato la portata e l'incidenza funzionale del quadro morboso da cui è affetto parte ricorrente, senza sottostimare alcuna delle patologie ed infermità riscontrate.
Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante
4 dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Ancora, il CTU ha anche risposto ai rilievi formulati da parte ricorrente, ad esempio relativamente alla patologia respiratoria, precisando che effettuata nel suo studio il ricorrente sig. presentava sintomatologia consistente in Pt_1
broncospasmo diffuso e suono polmonare iperfonetico e che tale sintomatologia era compatibile con la diagnosi di broncopatia asmatiforme . La diagnosi , pur se generica e vaga , non è stata da me contestata . Ho soltanto tradotto in percentuale di invalidità la diagnosi del collega sulla base della tabella allegata al dm 5/02/1992 . In tale tabella la malattia asmatica generalmente intesa è tabellata al codice 6003 come “ asma allergico estrinseco “ con una percentuale di invalidità variabile dal 21% al 30 % ed al codice 6004 come asma intrinseco con invalidità fissa del 35 % .La diagnosi differenziale fra i due tipi di asma non è immediata e sicuramente non è possibile fare una diagnosi di certezza sulla base di un esame obiettivo ,pur se bene eseguito . Tra le due opzioni ho ritenuto più consona alla vaga diagnosi ed alla narrazione dell'. assegnare il codice CP_2
6003 ( asma allergico estrinseco “ anche sulla base del raccolto anamnestico nella visita peritale nella quale anamnesi il ricorrente non ha menzionato problematiche respiratorie di alcun genere e tipo. La certificazione del dr. Per_2
ha invece evidenziato ginocchia valghe con meniscosi destra . La diagnosi non è molto specifica e non evidenzia la limitazione funzionale dell'articolazione compromessa .La stessa , così com'è formulata ,. non è prevista nelle tabelle ministeriali . Rileggendo oggi le integrazioni alla mia perizia del 2023 ritengo che il codice assegnato per analogia alla diagnosi del noto ortopedico pattese è stato forse eccessivo . Un danno del menisco può produrre “anchilosi rettilinea “ ma soltanto in maniera episodica e per breve periodo . In ogni caso la lesione infiammatoria e/o traumatica del menisco è risolvibile con terapia medica o con
l'appropriato intervento di menischectomia.
Da ciò deriva il rigetto del ricorso.
5 La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese di giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 30/04/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara persona invalida nella misura del 58%; Parte_1
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica in fase di ATP, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Patti, 6 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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