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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1426/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1810/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Biancavilla - Via Vittorio Emanuele N. 467 95033 Biancavilla CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3460/2024 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 27.2.2025 Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte l'ingiunzione di pagamento meglio specificata in epigrafe, avente ad oggetto Tari 2016 ed accessori, eccependo che l'avviso di accertamento presupposto non le sarebbe stato notificato, che non le sarebbe stata inviata alcuna comunicazione preventiva del dettaglio degli addebiti ex art. 1, comma 544, L. 288/2012, che il credito sarebbe prescritto.
Si costituiva in giudizio il Comune di Biancavilla il quale produceva l'atto di accertamento del credito tributario n. 2064/2021 con cui veniva richiesto alla contribuente il pagamento della TARI evasa, corredato dalla notifica a mani proprie in data 17.6.2021, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, all'udienza del 13.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che l'ente impositore ha prodotto la prova della notifica, alla contribuente, dell'atto di accertamento presupposto.
Il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che il richiamo all'art. 1, comma 544, L. 288/2012 (secondo cui: “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”), è del tutto inconferente atteso che l'ingiunzione di pagamento si colloca a monte dell'esperimento di azioni cautelari ed esecutive, non a caso condizionate dal mancato pagamento della somma ingiunta, ed anzi costituisce esattamente l'adempimento richiesto dalla norma di legge in questione per potere legittimamente procedere in executivis.
Il terzo motivo di ricorso è infondato atteso che, preclusa la possibilità di fare valere oggi la prescrizione eventualmente decorsa prima della notifica dell'atto di accertamento atteso che, a tal fine, sarebbe stato necessario impugnare tempestivamente l'atto in questione, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la data di notifica dell'atto presupposto (17.6.2021) e quella dell'atto in questa sede impugnato
(3.1.2025).
Il ricorso si appalesa quindi, sotto ogni profilo, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
1810/25 R.G:
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 100,00, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026 Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1810/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Biancavilla - Via Vittorio Emanuele N. 467 95033 Biancavilla CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3460/2024 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 27.2.2025 Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte l'ingiunzione di pagamento meglio specificata in epigrafe, avente ad oggetto Tari 2016 ed accessori, eccependo che l'avviso di accertamento presupposto non le sarebbe stato notificato, che non le sarebbe stata inviata alcuna comunicazione preventiva del dettaglio degli addebiti ex art. 1, comma 544, L. 288/2012, che il credito sarebbe prescritto.
Si costituiva in giudizio il Comune di Biancavilla il quale produceva l'atto di accertamento del credito tributario n. 2064/2021 con cui veniva richiesto alla contribuente il pagamento della TARI evasa, corredato dalla notifica a mani proprie in data 17.6.2021, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, all'udienza del 13.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che l'ente impositore ha prodotto la prova della notifica, alla contribuente, dell'atto di accertamento presupposto.
Il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che il richiamo all'art. 1, comma 544, L. 288/2012 (secondo cui: “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”), è del tutto inconferente atteso che l'ingiunzione di pagamento si colloca a monte dell'esperimento di azioni cautelari ed esecutive, non a caso condizionate dal mancato pagamento della somma ingiunta, ed anzi costituisce esattamente l'adempimento richiesto dalla norma di legge in questione per potere legittimamente procedere in executivis.
Il terzo motivo di ricorso è infondato atteso che, preclusa la possibilità di fare valere oggi la prescrizione eventualmente decorsa prima della notifica dell'atto di accertamento atteso che, a tal fine, sarebbe stato necessario impugnare tempestivamente l'atto in questione, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la data di notifica dell'atto presupposto (17.6.2021) e quella dell'atto in questa sede impugnato
(3.1.2025).
Il ricorso si appalesa quindi, sotto ogni profilo, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
1810/25 R.G:
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 100,00, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026 Il Giudice
Dott. A. Caruso