Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1426
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, dato che l'ente impositore ha prodotto prova della notifica dell'atto di accertamento presupposto alla contribuente.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione preventiva del dettaglio degli addebiti

    La Corte ha ritenuto il motivo inconferente, poiché l'ingiunzione di pagamento precede le azioni cautelari ed esecutive e costituisce un adempimento necessario per procedere legittimamente in executivis.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché la prescrizione decorsa prima della notifica dell'atto di accertamento presupposto non poteva essere fatta valere in questa sede. Inoltre, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dell'atto presupposto e l'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1426
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1426
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo