Articolo 4 della Legge 6 aprile 1913, n. 285
Articolo 3
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4 maggio 1913
Art. 4.

Al testo francese degli atti e' unita, e sara' contemporaneamente pubblicata, la traduzione italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Di San Giuliano - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Entrata in vigore il 4 maggio 1913