Art. 6.
Nei casi in cui lo Stato abbia concesso l'integrazione di prezzo, con tale titolo specifico o nella forma di contribuzione o rimborsi, e l'intervento finanziario risulti, in tutto o in parte, non giustificato dal maggior costo del prodotto rispetto al prezzo di vendita, il concessionario e' tenuto a restituire all'erario le somme ricevute oltre la misura necessaria.
Nei casi in cui lo Stato abbia concesso l'integrazione di prezzo, con tale titolo specifico o nella forma di contribuzione o rimborsi, e l'intervento finanziario risulti, in tutto o in parte, non giustificato dal maggior costo del prodotto rispetto al prezzo di vendita, il concessionario e' tenuto a restituire all'erario le somme ricevute oltre la misura necessaria.