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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 2728/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2728 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 27-2-2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Casoria alla via Piave, 57 presso C.F._1
lo studio dell'Avv. Domenico Iodice che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Poggiomarino alla Via Nocelleto, 52 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Avino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.4.2024, la ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Napoli in data 23 maggio 2013 in regime di separazione dei beni con . CP_1
Evidenziava che dall' unione coniugale erano nati tre figli: (il 11.6.2008) , Per_1
(l'11.1.2012) e (il 20.9.2013). Per_2 Per_3
Ciò posto, la adiva il Tribunale di Napoli Nord chiedendo una pronuncia di Pt_1
separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
- assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Casoria alla via Neri
Nicola I trav. n. 12, con ogni arredo e pertinenza;
- regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso;
- previsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente per i due figli nella misura complessiva di €. 750,00 (per 12 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre Istat ed oltre le spese straordinarie al 50%;
- previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente dell'importo di €.150,00 (per 12 mensilità) , da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
- condanna alle spese di lite, con attribuzione.
Nel costituirsi il resistente chiedeva, a sua volta, pronunciarsi la separazione personale, alle seguenti condizioni:
- rigettarsi la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, avendo la stessa lasciato, nel 2014, la predetta abitazione per trasferirsi, unitamente ai figli, presso l'immobile ove vivevano i genitori della Pt_1
- disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
- provvedere alla regolamentazione del diritto di visita così come disciplinato nel piano genitoriale allegato alla comparsa di costituzione;
pag. 2/5 - rigettare la richiesta di mantenimento così come avanzata dalla ricorrente e disporre che il resistente provveda al mantenimento dei tre figli minori, in via indiretta, mediante versamento a dell'importo massimo di Parte_1
Euro 450,00 mensili, ovvero 150,00 cadauno da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre adeguamento agli indici Istat e oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
- rigettarsi la richiesta di mantenimento in favore della ricorrente, essendo giovane e con capacità lavorativa
- condanna alle spese di lite, con attribuzione.
All'udienza del 18.12.2024 entrambe le parti comparivano innanzi al Giudice delegato, alla presenza dei rispettivi procuratori: nell'occasione, i coniugi rappresentavano di essere addivenuti ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
All'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – dal deposito di note scritte, il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo depositato e delle conclusioni delle Parti, riservava la causa in decisione al Collegio.
In data 4.3.2025 il Pubblico Ministero apponeva il visto, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., avendo le parti rinunciato alle richieste di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
2) Assegnazione della casa coniugale sita in Casoria (Na) alla Via Neri Nicola I^ trav.
n. 12 al NO . CP_1
3) Affidare i figli minori , nato a [...] il [...], Persona_4 [...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Per_5 Persona_6
20.09.2013 in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
4) Il NO potrà tenere con sé i figli minori il giorno mercoledì dalle CP_1
pag. 3/5 ore 16.00 fino al mattino del giorno successivo con accompagnamento a scuola e/o presso la dimora materna e, previa comunicazione alla madre e su volontà dei figli minori anche il venerdì con pernotto alle stesse condizioni sopra indicate;
nonché un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì dalle ore 16.00 o dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagno a scuola o presso il domicilio materno nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
i figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno nonché la festa del papà (lo stesso vale anche per la mamma) e se tali ricorrenze cadranno nei fine settimana, si opererà uno scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi e senza diritto al recupero;
ad anni alterni, presso ciascun genitore, il martedì e mercoledì di Carnevale, il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, il 08 dicembre e festività dei nonni;
ai minori sarà sempre garantita la partecipazione ad eventuali eventi festivi delle rispettive famiglie di origine e la continuità affettiva con entrambi i nuclei familiari;
fa salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi dei minori;
i coniugi, entro il mese di maggio di ogni anno, concorderanno il periodo di vacanze estive di due settimane anche non consecutive durante il quale i figli potranno trascorrere le vacanze con il padre.
5) Il NO contribuirà al mantenimento dei figli minori , CP_1 Per_1
e un assegno mensile di euro 600,00=, ossia euro=200,00= a figlio Per_2 Per_3
da versare entro il giorno 10 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli minori, purché preventivamente concordate e documentate come previsto e disciplinato nel protocollo di intesa sottoscritto dal COA presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019.
6) Il NO corrisponderà un assegno di mantenimento mensile in CP_1
favore della moglie di euro 150,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla scorta degli indici ISTAT come per legge.
pag. 4/5 7) Il NO rinuncia al 50% dell'assegno universale in favore della CP_1
NOa , autorizzandola sin d'ora a sottoscrivere la relativa Parte_1
domanda e/o il rinnovo e ad occuparsi di tutti gli adempimenti del caso, prestando il consenso sin d'ora.
8) I coniugi prestano il consenso reciproco al rilascio dei passaporti.
9) I coniugi dichiarano di essere integralmente soddisfatti degli accordi raggiunti e di non aver null'altro a pretendere
Ritenuto che il contenuto dell'accordo non sia in contrasto con norme imperative ed appaia conforme all'interesse dei figli, le condizioni ivi previste possono essere recepite nella presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pronuncia, la separazione personale di (nata a [...] Parte_1
Napoli il 10/2/1980) e (nato a [...] l'[...]) alle condizioni CP_1
indicate in parte motiva, da intendersi integralmente trascritte;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 l D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
14, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 09.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 2728/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2728 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 27-2-2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Casoria alla via Piave, 57 presso C.F._1
lo studio dell'Avv. Domenico Iodice che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Poggiomarino alla Via Nocelleto, 52 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Avino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.4.2024, la ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Napoli in data 23 maggio 2013 in regime di separazione dei beni con . CP_1
Evidenziava che dall' unione coniugale erano nati tre figli: (il 11.6.2008) , Per_1
(l'11.1.2012) e (il 20.9.2013). Per_2 Per_3
Ciò posto, la adiva il Tribunale di Napoli Nord chiedendo una pronuncia di Pt_1
separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
- assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Casoria alla via Neri
Nicola I trav. n. 12, con ogni arredo e pertinenza;
- regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso;
- previsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente per i due figli nella misura complessiva di €. 750,00 (per 12 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre Istat ed oltre le spese straordinarie al 50%;
- previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente dell'importo di €.150,00 (per 12 mensilità) , da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
- condanna alle spese di lite, con attribuzione.
Nel costituirsi il resistente chiedeva, a sua volta, pronunciarsi la separazione personale, alle seguenti condizioni:
- rigettarsi la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, avendo la stessa lasciato, nel 2014, la predetta abitazione per trasferirsi, unitamente ai figli, presso l'immobile ove vivevano i genitori della Pt_1
- disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
- provvedere alla regolamentazione del diritto di visita così come disciplinato nel piano genitoriale allegato alla comparsa di costituzione;
pag. 2/5 - rigettare la richiesta di mantenimento così come avanzata dalla ricorrente e disporre che il resistente provveda al mantenimento dei tre figli minori, in via indiretta, mediante versamento a dell'importo massimo di Parte_1
Euro 450,00 mensili, ovvero 150,00 cadauno da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre adeguamento agli indici Istat e oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
- rigettarsi la richiesta di mantenimento in favore della ricorrente, essendo giovane e con capacità lavorativa
- condanna alle spese di lite, con attribuzione.
All'udienza del 18.12.2024 entrambe le parti comparivano innanzi al Giudice delegato, alla presenza dei rispettivi procuratori: nell'occasione, i coniugi rappresentavano di essere addivenuti ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
All'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – dal deposito di note scritte, il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo depositato e delle conclusioni delle Parti, riservava la causa in decisione al Collegio.
In data 4.3.2025 il Pubblico Ministero apponeva il visto, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., avendo le parti rinunciato alle richieste di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
2) Assegnazione della casa coniugale sita in Casoria (Na) alla Via Neri Nicola I^ trav.
n. 12 al NO . CP_1
3) Affidare i figli minori , nato a [...] il [...], Persona_4 [...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Per_5 Persona_6
20.09.2013 in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
4) Il NO potrà tenere con sé i figli minori il giorno mercoledì dalle CP_1
pag. 3/5 ore 16.00 fino al mattino del giorno successivo con accompagnamento a scuola e/o presso la dimora materna e, previa comunicazione alla madre e su volontà dei figli minori anche il venerdì con pernotto alle stesse condizioni sopra indicate;
nonché un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì dalle ore 16.00 o dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagno a scuola o presso il domicilio materno nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
i figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno nonché la festa del papà (lo stesso vale anche per la mamma) e se tali ricorrenze cadranno nei fine settimana, si opererà uno scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi e senza diritto al recupero;
ad anni alterni, presso ciascun genitore, il martedì e mercoledì di Carnevale, il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, il 08 dicembre e festività dei nonni;
ai minori sarà sempre garantita la partecipazione ad eventuali eventi festivi delle rispettive famiglie di origine e la continuità affettiva con entrambi i nuclei familiari;
fa salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi dei minori;
i coniugi, entro il mese di maggio di ogni anno, concorderanno il periodo di vacanze estive di due settimane anche non consecutive durante il quale i figli potranno trascorrere le vacanze con il padre.
5) Il NO contribuirà al mantenimento dei figli minori , CP_1 Per_1
e un assegno mensile di euro 600,00=, ossia euro=200,00= a figlio Per_2 Per_3
da versare entro il giorno 10 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli minori, purché preventivamente concordate e documentate come previsto e disciplinato nel protocollo di intesa sottoscritto dal COA presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019.
6) Il NO corrisponderà un assegno di mantenimento mensile in CP_1
favore della moglie di euro 150,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla scorta degli indici ISTAT come per legge.
pag. 4/5 7) Il NO rinuncia al 50% dell'assegno universale in favore della CP_1
NOa , autorizzandola sin d'ora a sottoscrivere la relativa Parte_1
domanda e/o il rinnovo e ad occuparsi di tutti gli adempimenti del caso, prestando il consenso sin d'ora.
8) I coniugi prestano il consenso reciproco al rilascio dei passaporti.
9) I coniugi dichiarano di essere integralmente soddisfatti degli accordi raggiunti e di non aver null'altro a pretendere
Ritenuto che il contenuto dell'accordo non sia in contrasto con norme imperative ed appaia conforme all'interesse dei figli, le condizioni ivi previste possono essere recepite nella presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pronuncia, la separazione personale di (nata a [...] Parte_1
Napoli il 10/2/1980) e (nato a [...] l'[...]) alle condizioni CP_1
indicate in parte motiva, da intendersi integralmente trascritte;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 l D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
14, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 09.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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