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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 28.5.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9340 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023 avente ad oggetto: subordinazione e spettanze TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliato in Ischia (Na) alla Via M. Mazzella n. 223, presso lo studio dell'avv. Catello Ruopoli, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
RT elettivamente domiciliato in Ischia alla via Fasolara n. 4 nello studio dell'avv. Domenico Puca, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato alle dipendenze della impresa individuale convenuta, esercente attività di spedizioni e autotrasporti merci per conto terzi,
dal 04.11.2019 al 17.12.2021 (formalmente assicurato fino al 31.10.2021) presso la sede operativa dell'azienda sita in Barano d'Ischia alla Via Regina Elena n. 10, con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 04.11.2019 al 31.10.2021, con orario “full time”, inquadramento con qualifica di operaio e mansioni di “Autista” di cui al 3^ livello del Ccnl per i “Dipendenti da Imprese da Spedizione, . Controparte_2
Deduce che nel periodo dal 04.11.2019 al 04.11.2020 ha lavorato per 5 giorni settimanali, ovvero dal lunedì al venerdì, con orario dalle 04:30 alle 21:00, recandosi dall'isola di Ischia alla sede della “Brt spa” (azienda di spedizione a livello nazionale) sita nel comune di Marcianise (per un periodo) e nel comune di Casandrino (per un altro), per effettuare il carico della merce e fare ritorno sull'isola ed effettuando nel corso del pomeriggio le consegne della merce ritirata ai destinatari sull'isola. Deduce che nel periodo dal 05.11.2020 al 17.12.2021 ha lavorato sempre per 5 giorni settimanali, ovvero dal lunedì al venerdì ma con orario dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 21:30, con mansioni di lavoro d'ufficio e di magazzino e, in particolare, nel turno mattutino (dalle 09:00 alle 13:30) riceveva e leggeva la email aziendali contenenti gli ordini della clientela, comunicava con gli autisti presenti sul territorio indicando dove andare a ritirare dei pacchi “ che il cliente voleva restituire, oppure pacchi da spedire, CP_3 svolgendo poi ogni altra mansione necessaria alla distribuzione della merce, mentre nel turno pomeridiano (dalle 15:00 alle 21:30) attendeva l'arrivo del camion carico di merci proveniente da Napoli, scaricava la merce ed organizzava la sua distribuzione sul territorio isolano, separando la merce per ogni singolo comune presente sul territorio isolano ed ancora suddividendola per strade e singolo autista.
Deduce che nonostante la richiesta di pagamento delle spettanze retributive maturate al termine del rapporto, la convenuta ha provveduto solo nel mese di ottobre 2022, circa un anno dopo la cessazione del rapporto, al solo pagamento del Tfr e della 13^ e 14^ mensilità
2021.
Asserisce di aver diritto a differenze retributive per il lavoro straordinario svolto, nonché al pagamento della mensilità di dicembre 2021. Chiede accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui sopra, con la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze retributive per come analiticamente indicate nei conteggi allegati al ricorso.
- LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA.
Si è costituita tempestivamente la resistente ditta individuale in persona del titolare. resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto.
Eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso per la asserita genericità delle allegazioni di fatto a sostegno della pretesa.
Deduce, quindi, l'infondatezza dell'avversa pretesa, con particolare riguardo all'orario di lavoro osservato, riconducibili a quello contrattualmente pattuito e retribuito, nonché per la durata del rapporto, che si assume cessato alla scadenza del termine del 31.10.2021, tenuto conto che per il periodo successivo la presenza del ricorrente in azienda è stata dovuta al tentativo di risolvere talune problematiche di ammanchi sorte durante la sua prestazione di lavoro.
Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 8 novembre 2023 si è proceduto al libero interrogatorio delle parti e al tentativo di conciliazione rimasto senza esito. Ammessa ed espletata la prova testi alle successive udienze del 9 aprile 2024, del 2 ottobre 2024 e del 3 dicembre 2024, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio per la discussione alla odierna udienza, con termine per note difensive ex art. 429
c.p.c. nonché con la fissazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter c.p.c.., su concorde e congiunta richiesta delle parti. Scaduto tale ultimo termine, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risulta adeguatamente specificate le circostanze di fatto poste a fondamento del ricorso, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, alla durata della stessa e all'articolazione oraria. Risultano quindi specificate le ragioni di diritto a sostegno della pretesa, specificamente formulata anche con riferimento a conteggi analitici prodotti. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla convenuta. Nel merito va ritenuto che dall'esame delle risultanze in atti deve ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato da parte del ricorrente alle dipendenze della convenuta per quanto segue.
Deve in primo luogo ritenersi che la natura subordinata della prestazione di lavoro si desume dalla documentazione inerente le assunzioni a tempo determinato – vedi contratti e proroghe e modelli Unilav relativi, nel fascicolo di parte resistente -, nonché dalle buste paga, versate in atti da entrambe le parti, provenienti dal datore di lavoro e conseguenti all'adempimento di legge per la consegna al lavoratore dipendente.
Dalle dichiarazioni rese dai testi risulta accertato che tale prestazione di lavoro si è protratta sino al mese di dicembre 2021 e che il rapporto è cessato per le dimissioni del ricorrente. In tal senso le dichiarazioni dei testi indotti dalla stessa parte resistente – Tes_1 CP_1
– che hanno riferito che a partire da novembre 2021 il ricorrente ha continuato ad andare in ufficio come in precedenza, anche se principalmente per seguire le problematiche di gestione ed ammanchi a lui riferibili, per poi rassegnare le dimissioni. Quanto all'orario di lavoro osservato nel corso del rapporto deve ritenersi accertato che nel primo periodo - dal 4.11.2019 al 4.11.2020 – il ricorrente ha svolto le mansioni di autista dei camion aziendale per il trasporto della merce dall'isola di Ischia e la sede della BRT sulla terraferma, curando anche le operazioni di scarico e carico nonché le mansioni di riparto della merce trasportata presso la sede aziendale con divisione per zone e autisti. Tali circostanze risultano confermate dalle dichiarazioni dei testi escussi e indotti da parte ricorrente – e – a diretta conoscenza di quanto riferito per aver eseguito il Tes_2 Pt_2 medesimo tragitto e mansioni del ricorrente in quanto autista – il – nonché per Tes_2 aver lavoratore alle dipendenze della resistente – il . Le predette mansioni non sono Pt_2 del resto specificamente contestate dalla difesa della resistente né dai testi da essa indotti.
Nessuna prova risulta, invece, circa lo svolgimento delle ulteriori mansioni di ufficio e di trasporto della merce sull'isola in orario pomeridiano, non confermate dai testi indotti dalla ricorrente, tenuto conto che il teste ha dichiarato di aver visto sempre il ricorrente ad Pt_2 inizio del proprio turno di lavoro pomeridiano, ma non anche al ritorno mentre il teste riferisce solo circostanza da lui presunte per aver svolto analoghe mansioni presso Tes_2 altro datore di lavoro. Circa l'orario di lavoro osservato per svolgere le predette mansioni va evidenziato che parte resistente nelle proprie allegazioni dell'atto introduttivo fa riferimento ad una prestazione oraria dalle ore 4,30 alle ore 15,00 per le mansioni di trasporto, deducendo il mancato superamento dell'orario di lavoro ordinario, asserendo che si deve tenere conto dei periodi di mancata guida per come disciplinati dalla normativa in materia e in particolare dal richiamato art 11 del ccnl di settore. Tali allegazioni, coincidenti sul punto con quelle attoree, appaiono confermate dal teste e non appaiono confutate da Tes_2 quanto dichiarato dai testi di parte resistente, che non possono ritenersi pienamente attendibili sul punto, in quanto hanno dichiarato che il ricorrente viaggiava su traghetti ad orari diversi in difformità alle stesse allegazioni di parte sopra richiamate. Il rapporto di dipendenza lavorativa che attinge la teste e quello di stretta parentela del teste Tes_1
con il titolare della ditta individuale corroborano la valutazione di non piena CP_1 attendibilità degli stessi testi. Privo di rilevanza è il riferimento alle disposizioni di cui all'art. 11 ccnl di settore che disciplina pause e interruzione di guida per il tempo prolungato non ricorrente nel caso in esame. Deve, inoltre, evidenziarsi che le mansioni del ricorrente non si sono esaurite in quelle di mero autista avendo egli conservato la custodia delle merci trasportate, verificando le operazioni di carico e scarico con la relativa documentazione di trasporto e provveduto alla distribuzione delle merci per le consegne ai vari destinatari sull'isola – vedi teste . Pt_2
Deve pertanto ritenersi provato che nel primo periodo del rapporto di lavoro il ricorrente ha osservato orario di lavoro dalle ore 4,30 alle ore 15, dal lunedì al venerdì, per complessive
10 ore e mezzo ore al giorno, corrispondenti a 75 ore a settimana. Quanto all'orario osservato per il periodo dal 5.11.2020 alla cessazione del rapporto deve ritenersi accertato che il ricorrente ha lavorato dalle ore 9,15 alle ore 13.15 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30, secondo le allegazioni di parte resistente. Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, per quanto già sopra visto, non appaiono tali da fondare il convincimento dell'osservanza di un orario di lavoro maggiore, sicché deve ritenersi accertato che l'orario osservato è stato pari a 8 ore al giorno, corrispondenti a 40 ore settimanali. . In entrambi i periodi la prestazione oraria ha ecceduto quella ordinaria prevista dall'art. 9 del CCNL “Dipendenti da Imprese da Spedizione, ” che fissa in Controparte_2 39 ore settimanali la normale durata dell'orario di lavoro e dall'art. 13 del medesimo Ccnl, che qualifica come straordinario quell'orario prestato oltre i limiti settimanali stabiliti dall'art. 9, da retribuirsi con la maggiorazione del 30%. Le disposizioni del CCNL citato possono ritenersi applicate al rapporto, almeno in via parametrica, considerato il richiamo fattone nella difesa di parte resistente.
Spetta pertanto al ricorrente la differenza per il lavoro straordinario, che può essere quantificata in base ai conteggi analitici di parte, in proporzione alla quantità oraria di cui sopra, tenuto conto che gli stessi non appaiono contestati specificamente sul punto e appaiono congrui rispetto alle disposizioni normative richiamate e ai documenti in atti – vedi buste paga.
Ne consegue un credito par a euro 17.993,39 ( pari al 66,66% di quanto richiesto) per il primo periodo nonché di euro 200,56 ( pari al 1,80% di quanto richiesto) per il secondo periodo.
In virtù della prestazione lavorativa per il mese di dicembre 2021, difettando la prova dell'osservanza di un orario straordinario, non confermato dai testi escussi spetta la paga mensile ordinaria richiesta nei conteggi e pari a euro 976,32.
Non si ritiene dovuto altro in ragione delle allegazioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo che fanno riferimento esclusivamente alla pretesa per lavoro straordinario e per il mese di dicembre 2021. Tanto premesso, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle predette somme a titolo di differenze retributive, per complessivi euro 19.170,27, con la condanna della convenuta ditta individuale RT
, al pagamento, in favore del ricorrente , della
[...] Parte_1 somma di euro 19.170,27, al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto –.17.12.2021 – al saldo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta ditta individuale al pagamento, in favore del ricorrente RT [...]
, della somma di euro 19.170,27, al lordo delle ritenute obbligatorie Parte_1 di legge, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto – 17.12.2021 – al saldo;
rigetta ogni altra pretesa;
condanna la convenuta ditta individuale alla RT rifusione, in favore del ricorrente , delle spese di lite che liquida Parte_1 in euro 3.100,00 per onorario, comprensivi del rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Napoli 12.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 28.5.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9340 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023 avente ad oggetto: subordinazione e spettanze TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliato in Ischia (Na) alla Via M. Mazzella n. 223, presso lo studio dell'avv. Catello Ruopoli, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
RT elettivamente domiciliato in Ischia alla via Fasolara n. 4 nello studio dell'avv. Domenico Puca, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato alle dipendenze della impresa individuale convenuta, esercente attività di spedizioni e autotrasporti merci per conto terzi,
dal 04.11.2019 al 17.12.2021 (formalmente assicurato fino al 31.10.2021) presso la sede operativa dell'azienda sita in Barano d'Ischia alla Via Regina Elena n. 10, con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 04.11.2019 al 31.10.2021, con orario “full time”, inquadramento con qualifica di operaio e mansioni di “Autista” di cui al 3^ livello del Ccnl per i “Dipendenti da Imprese da Spedizione, . Controparte_2
Deduce che nel periodo dal 04.11.2019 al 04.11.2020 ha lavorato per 5 giorni settimanali, ovvero dal lunedì al venerdì, con orario dalle 04:30 alle 21:00, recandosi dall'isola di Ischia alla sede della “Brt spa” (azienda di spedizione a livello nazionale) sita nel comune di Marcianise (per un periodo) e nel comune di Casandrino (per un altro), per effettuare il carico della merce e fare ritorno sull'isola ed effettuando nel corso del pomeriggio le consegne della merce ritirata ai destinatari sull'isola. Deduce che nel periodo dal 05.11.2020 al 17.12.2021 ha lavorato sempre per 5 giorni settimanali, ovvero dal lunedì al venerdì ma con orario dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 21:30, con mansioni di lavoro d'ufficio e di magazzino e, in particolare, nel turno mattutino (dalle 09:00 alle 13:30) riceveva e leggeva la email aziendali contenenti gli ordini della clientela, comunicava con gli autisti presenti sul territorio indicando dove andare a ritirare dei pacchi “ che il cliente voleva restituire, oppure pacchi da spedire, CP_3 svolgendo poi ogni altra mansione necessaria alla distribuzione della merce, mentre nel turno pomeridiano (dalle 15:00 alle 21:30) attendeva l'arrivo del camion carico di merci proveniente da Napoli, scaricava la merce ed organizzava la sua distribuzione sul territorio isolano, separando la merce per ogni singolo comune presente sul territorio isolano ed ancora suddividendola per strade e singolo autista.
Deduce che nonostante la richiesta di pagamento delle spettanze retributive maturate al termine del rapporto, la convenuta ha provveduto solo nel mese di ottobre 2022, circa un anno dopo la cessazione del rapporto, al solo pagamento del Tfr e della 13^ e 14^ mensilità
2021.
Asserisce di aver diritto a differenze retributive per il lavoro straordinario svolto, nonché al pagamento della mensilità di dicembre 2021. Chiede accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui sopra, con la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze retributive per come analiticamente indicate nei conteggi allegati al ricorso.
- LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA.
Si è costituita tempestivamente la resistente ditta individuale in persona del titolare. resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto.
Eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso per la asserita genericità delle allegazioni di fatto a sostegno della pretesa.
Deduce, quindi, l'infondatezza dell'avversa pretesa, con particolare riguardo all'orario di lavoro osservato, riconducibili a quello contrattualmente pattuito e retribuito, nonché per la durata del rapporto, che si assume cessato alla scadenza del termine del 31.10.2021, tenuto conto che per il periodo successivo la presenza del ricorrente in azienda è stata dovuta al tentativo di risolvere talune problematiche di ammanchi sorte durante la sua prestazione di lavoro.
Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 8 novembre 2023 si è proceduto al libero interrogatorio delle parti e al tentativo di conciliazione rimasto senza esito. Ammessa ed espletata la prova testi alle successive udienze del 9 aprile 2024, del 2 ottobre 2024 e del 3 dicembre 2024, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio per la discussione alla odierna udienza, con termine per note difensive ex art. 429
c.p.c. nonché con la fissazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter c.p.c.., su concorde e congiunta richiesta delle parti. Scaduto tale ultimo termine, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risulta adeguatamente specificate le circostanze di fatto poste a fondamento del ricorso, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, alla durata della stessa e all'articolazione oraria. Risultano quindi specificate le ragioni di diritto a sostegno della pretesa, specificamente formulata anche con riferimento a conteggi analitici prodotti. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla convenuta. Nel merito va ritenuto che dall'esame delle risultanze in atti deve ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato da parte del ricorrente alle dipendenze della convenuta per quanto segue.
Deve in primo luogo ritenersi che la natura subordinata della prestazione di lavoro si desume dalla documentazione inerente le assunzioni a tempo determinato – vedi contratti e proroghe e modelli Unilav relativi, nel fascicolo di parte resistente -, nonché dalle buste paga, versate in atti da entrambe le parti, provenienti dal datore di lavoro e conseguenti all'adempimento di legge per la consegna al lavoratore dipendente.
Dalle dichiarazioni rese dai testi risulta accertato che tale prestazione di lavoro si è protratta sino al mese di dicembre 2021 e che il rapporto è cessato per le dimissioni del ricorrente. In tal senso le dichiarazioni dei testi indotti dalla stessa parte resistente – Tes_1 CP_1
– che hanno riferito che a partire da novembre 2021 il ricorrente ha continuato ad andare in ufficio come in precedenza, anche se principalmente per seguire le problematiche di gestione ed ammanchi a lui riferibili, per poi rassegnare le dimissioni. Quanto all'orario di lavoro osservato nel corso del rapporto deve ritenersi accertato che nel primo periodo - dal 4.11.2019 al 4.11.2020 – il ricorrente ha svolto le mansioni di autista dei camion aziendale per il trasporto della merce dall'isola di Ischia e la sede della BRT sulla terraferma, curando anche le operazioni di scarico e carico nonché le mansioni di riparto della merce trasportata presso la sede aziendale con divisione per zone e autisti. Tali circostanze risultano confermate dalle dichiarazioni dei testi escussi e indotti da parte ricorrente – e – a diretta conoscenza di quanto riferito per aver eseguito il Tes_2 Pt_2 medesimo tragitto e mansioni del ricorrente in quanto autista – il – nonché per Tes_2 aver lavoratore alle dipendenze della resistente – il . Le predette mansioni non sono Pt_2 del resto specificamente contestate dalla difesa della resistente né dai testi da essa indotti.
Nessuna prova risulta, invece, circa lo svolgimento delle ulteriori mansioni di ufficio e di trasporto della merce sull'isola in orario pomeridiano, non confermate dai testi indotti dalla ricorrente, tenuto conto che il teste ha dichiarato di aver visto sempre il ricorrente ad Pt_2 inizio del proprio turno di lavoro pomeridiano, ma non anche al ritorno mentre il teste riferisce solo circostanza da lui presunte per aver svolto analoghe mansioni presso Tes_2 altro datore di lavoro. Circa l'orario di lavoro osservato per svolgere le predette mansioni va evidenziato che parte resistente nelle proprie allegazioni dell'atto introduttivo fa riferimento ad una prestazione oraria dalle ore 4,30 alle ore 15,00 per le mansioni di trasporto, deducendo il mancato superamento dell'orario di lavoro ordinario, asserendo che si deve tenere conto dei periodi di mancata guida per come disciplinati dalla normativa in materia e in particolare dal richiamato art 11 del ccnl di settore. Tali allegazioni, coincidenti sul punto con quelle attoree, appaiono confermate dal teste e non appaiono confutate da Tes_2 quanto dichiarato dai testi di parte resistente, che non possono ritenersi pienamente attendibili sul punto, in quanto hanno dichiarato che il ricorrente viaggiava su traghetti ad orari diversi in difformità alle stesse allegazioni di parte sopra richiamate. Il rapporto di dipendenza lavorativa che attinge la teste e quello di stretta parentela del teste Tes_1
con il titolare della ditta individuale corroborano la valutazione di non piena CP_1 attendibilità degli stessi testi. Privo di rilevanza è il riferimento alle disposizioni di cui all'art. 11 ccnl di settore che disciplina pause e interruzione di guida per il tempo prolungato non ricorrente nel caso in esame. Deve, inoltre, evidenziarsi che le mansioni del ricorrente non si sono esaurite in quelle di mero autista avendo egli conservato la custodia delle merci trasportate, verificando le operazioni di carico e scarico con la relativa documentazione di trasporto e provveduto alla distribuzione delle merci per le consegne ai vari destinatari sull'isola – vedi teste . Pt_2
Deve pertanto ritenersi provato che nel primo periodo del rapporto di lavoro il ricorrente ha osservato orario di lavoro dalle ore 4,30 alle ore 15, dal lunedì al venerdì, per complessive
10 ore e mezzo ore al giorno, corrispondenti a 75 ore a settimana. Quanto all'orario osservato per il periodo dal 5.11.2020 alla cessazione del rapporto deve ritenersi accertato che il ricorrente ha lavorato dalle ore 9,15 alle ore 13.15 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30, secondo le allegazioni di parte resistente. Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, per quanto già sopra visto, non appaiono tali da fondare il convincimento dell'osservanza di un orario di lavoro maggiore, sicché deve ritenersi accertato che l'orario osservato è stato pari a 8 ore al giorno, corrispondenti a 40 ore settimanali. . In entrambi i periodi la prestazione oraria ha ecceduto quella ordinaria prevista dall'art. 9 del CCNL “Dipendenti da Imprese da Spedizione, ” che fissa in Controparte_2 39 ore settimanali la normale durata dell'orario di lavoro e dall'art. 13 del medesimo Ccnl, che qualifica come straordinario quell'orario prestato oltre i limiti settimanali stabiliti dall'art. 9, da retribuirsi con la maggiorazione del 30%. Le disposizioni del CCNL citato possono ritenersi applicate al rapporto, almeno in via parametrica, considerato il richiamo fattone nella difesa di parte resistente.
Spetta pertanto al ricorrente la differenza per il lavoro straordinario, che può essere quantificata in base ai conteggi analitici di parte, in proporzione alla quantità oraria di cui sopra, tenuto conto che gli stessi non appaiono contestati specificamente sul punto e appaiono congrui rispetto alle disposizioni normative richiamate e ai documenti in atti – vedi buste paga.
Ne consegue un credito par a euro 17.993,39 ( pari al 66,66% di quanto richiesto) per il primo periodo nonché di euro 200,56 ( pari al 1,80% di quanto richiesto) per il secondo periodo.
In virtù della prestazione lavorativa per il mese di dicembre 2021, difettando la prova dell'osservanza di un orario straordinario, non confermato dai testi escussi spetta la paga mensile ordinaria richiesta nei conteggi e pari a euro 976,32.
Non si ritiene dovuto altro in ragione delle allegazioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo che fanno riferimento esclusivamente alla pretesa per lavoro straordinario e per il mese di dicembre 2021. Tanto premesso, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle predette somme a titolo di differenze retributive, per complessivi euro 19.170,27, con la condanna della convenuta ditta individuale RT
, al pagamento, in favore del ricorrente , della
[...] Parte_1 somma di euro 19.170,27, al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto –.17.12.2021 – al saldo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta ditta individuale al pagamento, in favore del ricorrente RT [...]
, della somma di euro 19.170,27, al lordo delle ritenute obbligatorie Parte_1 di legge, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto – 17.12.2021 – al saldo;
rigetta ogni altra pretesa;
condanna la convenuta ditta individuale alla RT rifusione, in favore del ricorrente , delle spese di lite che liquida Parte_1 in euro 3.100,00 per onorario, comprensivi del rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Napoli 12.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo