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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 1078/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AR ES NT;
contro
nato il [...] in [...], rappresentato dall'amministratore di CP_1 sostegno avv. Maurizio Diociaiuti, e difeso dall'avv. Daria Bartoccetti.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento super esclusivo della figlia alla Per_1 signora la quale potrà assumere in autonomia le decisioni di natura sanitaria e Pt_1 scolastica.
Qualora il signor manifestasse la volontà di riprendere i rapporti con la figlia le visite CP_1 dovranno essere organizzate dai Servizi Sociali del Comune di Fabriano. verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, CP_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
- 1 - Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1 mantenimento relativamente alla figlia nata a [...], il [...], da una Per_1 relazione avuta con fuori del matrimonio. CP_1
2. si è regolarmente costituito in giudizio per il tramite del proprio CP_1 amministratore di sostegno.
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. All'udienza del 17.9.2025 il Giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa, che
è stata accettata dalla ricorrente, mentre il difensore del convenuto ha chiesto un termine per poterla rappresentare al giudice tutelare, che ha poi espresso parere favorevole, per cui all'udienza del 23.10.2025 i difensori hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, tenuto conto dell'attuale condizione personale e patrimoniale del signor CP_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 1078/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AR ES NT;
contro
nato il [...] in [...], rappresentato dall'amministratore di CP_1 sostegno avv. Maurizio Diociaiuti, e difeso dall'avv. Daria Bartoccetti.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento super esclusivo della figlia alla Per_1 signora la quale potrà assumere in autonomia le decisioni di natura sanitaria e Pt_1 scolastica.
Qualora il signor manifestasse la volontà di riprendere i rapporti con la figlia le visite CP_1 dovranno essere organizzate dai Servizi Sociali del Comune di Fabriano. verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, CP_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
- 1 - Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1 mantenimento relativamente alla figlia nata a [...], il [...], da una Per_1 relazione avuta con fuori del matrimonio. CP_1
2. si è regolarmente costituito in giudizio per il tramite del proprio CP_1 amministratore di sostegno.
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. All'udienza del 17.9.2025 il Giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa, che
è stata accettata dalla ricorrente, mentre il difensore del convenuto ha chiesto un termine per poterla rappresentare al giudice tutelare, che ha poi espresso parere favorevole, per cui all'udienza del 23.10.2025 i difensori hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, tenuto conto dell'attuale condizione personale e patrimoniale del signor CP_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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