CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/11/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 667/2022
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione promosso da:
(già ), in persona CP_1 Controparte_2
del Responsabile Affari Legali e Negoziati Commerciali ( ) e Procuratore CP_3
speciale della Società, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Longanesi
Cattani del Foro di Venezia per mandato in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro quale società incorporante CP_4 Controparte_5
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Maresca, Francesco
CO e ZO EL del Foro di Genova, per mandato in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice in riassunzione:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova in funzione di Giudice del rinvio, contrariis rejectis, in uniformità al principio di diritto enunciato con l'Ordinanza n.
11126/2022 della Corte di cassazione, previa ogni pronuncia ritenuta necessaria, riformare la Sentenza n. 1352/2016 della Corte di Appello di Genova
e per l'effetto:
Contr (a) Accertare il ritardato adempimento di in relazione al contratto 8544 a far data dal 25 marzo 2003 ed in relazione al contratto 8556 a far data dal 26 marzo
2003, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore CP_5
dell'esponente a titolo di risarcimento per ritardato adempimento dei CP_1
citati contratti, delle somme di € 2.698.322,54 e USD 177.329,17 o le diverse somme, maggiori o minori, meglio viste ad esito dell'espletata CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
(b) In via subordinata, in caso di conferma della Sentenza n. 1352/2016 della Contr Corte di Appello di Genova nella parte relativa al ritardo di di soli tre giorni Contr e sul solo Contratto 8544, condannare a pagare ad a titolo di CP_5
risarcimento per il ritardato adempimento del precitato Contratto 8544, la somma di € 643.660,91, o la diversa somma, maggiore o minore, meglio vista ad esito dell'espletata CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Contr (c) Rigettare l'appello incidentale di ed ogni altra avversa eccezione, istanza, domanda e conclusione. Contr (d) Condannare al pagamento delle spese del presente giudizio;
delle spese relative al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;
delle spese relative al precedente giudizio d'Appello e quelle di primo grado, nonché alla restituzione Contr delle somme già ricevute da tale titolo>>.
Per la convenuta in riassunzione:
<< Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza istruttoria e di merito e senza accettazione del contraddittorio su domande nuove:
A) In via istruttoria: 1) Accertare e dichiarare che la Consulenza Tecnica d'ufficio espletata dal CTU Ing. è affetta da insanabile nullità per Persona_1
grave violazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa delle parti e per le altre ragioni espresse nelle note critiche di ERG del 25 giugno 2025; 2)
Accertare e dichiarare che come tale la CTU non è utilizzabile ai fini Per_1
della decisione;
conseguentemente disporne la rinnovazione con sostituzione del consulente tecnico d'ufficio; 3) In subordine chiamare il CTU Ing. a Per_1
chiarimenti sui punti evidenziati nelle note critiche di ERG del 25 giugno 2025; 4)
Contr Espungere dal fascicolo di causa la documentazione nuova prodotta da n occasione della prima riunione del Collegio Peritale del 10 aprile 2024 ed allegata al verbale di inizio operazioni peritali (Allegato 4 alla relazione), nonché
Contr i documenti nuovi che il CTP di a fornito al CTU con il messaggio del CTP
Contr di parte el 17 dicembre 2024 (allegati 14.1 – 2 e 14.1 – 2.1 alla relazione), mandando la Cancelleria affinché provveda all'oscuramento dei documenti informatici ed allo stralcio dei documenti cartacei che dovranno essere restituiti
Contr ad previa redazione di apposito verbale di restituzione;
5) In ogni caso,
Contr espungere dal fascicolo di causa la documentazione nuova prodotta da on le “Osservazioni alla memoria preliminare del CTU” del 10 ottobre 2024 descritta
Contr da ome fatture di vendita del carico della “MARITEA” (contratto n. 8544) e del carico della “VALLE DI ARAGONA” (contratto n. 8556), mandando la
Cancelleria affinché provveda all'oscuramento dei documenti informatici ed allo Contr stralcio dei documenti cartacei che dovranno essere restituiti ad previa redazione di apposito verbale di restituzione.
B) Nel merito:
1) In via preliminare: dichiarare inammissibile la proposizione in questa sede di questioni di merito estranee al giudizio di rinvio come delineato dall'ordinanza n.
11126/2022 della Corte di Cassazione;
2) in via principale: respingere siccome non provati ed infondati in fatto i motivi di appello formulati da
[...]
; 3) in subordine, in caso di accoglimento Controparte_6
anche solo parziale di uno dei suddetti motivi: dichiarare fondato l'appello incidentale di 4) in ogni caso: accertare e dichiarare che la CP_5 [...]
quale incorporante nulla deve ad CP_5 Controparte_5 [...]
in relazione ai due contratti di Controparte_6
compravendita per cui è causa e conseguentemente respingere ogni domanda Contr dell'appellante principale;
5) in ogni caso: confermare la condanna di a rifondere alla onorari, diritti e spese del primo e secondo grado di CP_5
giudizio, e condannarla a Comparsa di costituzione Erg rifondere gli onorari, diritti e spese del giudizio di cassazione e di rinvio innanzi alla Corte di Appello di Genova>>.
FATTO
Contr Cont Con l'atto introduttivo del giudizio hiedeva ad il risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna di gasolio in esecuzione di due distinti contratti aventi per oggetto la vendita del carburante per 30.000 tonnellate. Il contratto prevedeva l'onere del compratore di fornire al venditore l'atto di nomina della nave destinata a ricevere il carico e le istruzioni documentarie con un anticipo di tre giorni rispetto alla data prevista per la consegna della merce. Intanto,
l'adempimento di questo onere da parte del compratore era necessariamente prodromico all'assolvimento dell'obbligo di consegna da parte del venditore.
Nella fattispecie, dall'istruttoria della causa in relazione al contratto n.8544 era emerso che il venditore aveva adempiuto l'obbligo di consegna della merce con tre giorni di ritardo rispetto ai termini previsti dal contratto. In relazione all'altro contratto n.8556 ERG aveva effettuato il carico nel termine previsto dal contratto. Il Tribunale, dato atto di quanto sopra, respingeva la domanda di risarcimento del danno. Infatti, osservava che non era applicabile l'art.1518
C.C., al quale faceva riferimento la prospettazione principale dell'attrice, riferibile in realtà alla sola ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del contraente, e non anche alla diversa ipotesi del ritardo nella consegna. Era applicabile invece – a giudizio del Tribunale – l'art.1223 C.C. con onere della parte adempiente di provare l'effettività del pregiudizio subito. Nella fattispecie, Contr on aveva fornito la prova del pregiudizio perché non aveva dimostrato di avere contrattato il prezzo di rivendita del gasolio a terzi a condizioni peggiorative in conseguenza del ritardo e della diminuzione di prezzo del prodotto. La Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale. Affermava
- nella sostanza – che non era sufficiente considerare la variazione del prezzo del gasolio nel periodo del ritardo per ritenere provato il danno, in re ipsa.
L'attrice piuttosto doveva provare quali fossero stati i prezzi di rivendita concretamente applicati agli acquirenti finali del prodotto, per provare l'esistenza di un danno reale risarcibile sotto la specie del mancato guadagno.
Contr ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di
Appello. La Corte di legittimità nell'accogliere il secondo motivo di ricorso ha affermato che la Corte di merito ha omesso erroneamente di accertare se v'era stata una notevole diminuzione di valore del gasolio dalla data in cui la consegna doveva avvenire, in relazione alla quale era stato determinato il prezzo della fornitura, alla data di effettiva consegna della merce all'acquirente.
Quale diminuzione poteva costituire un criterio presuntivo per determinare il danno emergente da inadempimento ex art.1223 C.C. Diversamente, la Corte di
Appello nel rigettare l'impugnazione non aveva in alcun modo preso in considerazione il possibile danno pari alla differenza di valore della merce Contr acquistata, dedotto da come danno emergente, omettendo del tutto di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno per l'effettiva perdita di valore del bene causata dalla ritardata consegna della merce, deducibile dalle rilevazioni del prezzo di mercato del gasolio. Rinviava quindi la causa a questa
Corte di Appello in diversa composizione al fine di verificare se sotto il profilo sopra indicato la ritardata consegna del gasolio avesse determinato un danno patrimoniale alla società ricorrente, tenendo debito conto anche delle deduzioni di Erg circa l'insussistenza del ritardo e la sua non imputabilità per essere stato Contr cagionato dalle avverse condizioni atmosferiche. a riassunto la causa con atto di citazione notificato alla controparte, col quale insiste nella domanda di risarcimento del danno. La convenuta, costituendosi in giudizio, s'è opposta all'accoglimento della domanda attrice. Questa Corte disponeva CTU volta ad accertare come fosse stato determinato il prezzo della fornitura;
quale fosse stato il ritardo nella consegna della merce e quale la causa del ritardo;
in particolare, se esso fosse imputabile alle cattive condizioni meteorologiche;
quale sia stata la variazione del prezzo del gasolio determinato secondo le rilevazioni platts european marketscan dalla data in cui doveva avvenire la consegna alla data della consegna effettiva della merce. Dopo il deposito della relazione peritale invitava i difensori delle parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Il CTU ha accertato che il ritardo nella consegna della merce non è stato determinato dal cattivo tempo e nemmeno da motivi di natura amministrativa, ma soltanto da fatto proprio del venditore non rilevabile con certezza dagli atti di causa. Ciò premesso, il danno derivato dal ritardo di tre giorni nella consegna della merce oggetto del contratto 8544 e parametrato alla variazione della quotazione di mercato del prodotto nel periodo del ritardo è stato determinato dal CTU nella somma di USD 613.238,98, corrispondente ad euro 573.013,437 al cambio del 04.04.2003. La venditrice non avendo dato la prova liberatoria della non imputabilità del ritardo, ovvero del fatto che esso sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, deve rispondere del danno, come sopra determinato secondo le indicazioni della Corte di
Cassazione. La venditrice contesta il ricorso alla prova presuntiva, desumibile dalla variazione del prezzo del gasolio, per la determinazione del danno Contr emergente. Osserva che nell'atto introduttivo del giudizio aveva fatto riferimento – per la determinazione del danno – soltanto al lucro cessante.
Intanto, non sarebbe consentito al giudice del rinvio andare ultra petitum. In ogni caso, osserva che le presunzioni per essere ammissibili devono essere gravi precise e concordanti. Inoltre, le presunzioni, costituendo un mezzo di prova residuale, non sono ammissibili quando la parte può dare la prova concreta del danno, che in una fattispecie di ritardo come quella in esame, diversamente dalla fattispecie di risoluzione del contratto di cui all'art.1518 C.C., deve essere non solo diretta, ma anche precisa e fondata su fatti reali e circostanziati.
Queste difese non sono accoglibili. La Corte di Cassazione ha censurato la sentenza di questa Corte di Appello per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno emergente dovuto alla perdita di valore del bene causata dalla ritardata consegna e deducibile dalle rilevazioni per prezzo di mercato del gasolio. Infatti, questa Corte di Appello nella sentenza cassata aveva preso in considerazione soltanto il mancato guadagno derivante dalla perdita di chance o lucro cessante, e non il danno emergente rappresentato dalla svalutazione del prezzo del gasolio nei giorni di ritardo intercorsi la data di consegna contrattualmente stabilita e quella di consegna effettiva della merce.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato che mentre non può applicarsi un criterio presuntivo alla liquidazione del danno da lucro cessante, invece può applicarsi il criterio presuntivo all'accertamento ed alla liquidazione del danno emergente, derivante per l'appunto dalla svalutazione del bene dalla data di consegna contrattuale a quella di consegna effettiva. Appaiono pertanto superate dal principio di diritto affermato dalla Cassazione le difese della convenuta, siccome la perdita di valore del bene rappresenta un criterio sufficiente ed adeguato a provare il danno emergente.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno, come sopra determinato, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data di produzione del danno alla data della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data della presente sentenza alla data del pagamento.
Liquida a carico della convenuta le spese dei precedenti e del presente grado del giudizio, compensandole in parte per tutti i gradi del giudizio in considerazione del parziale rigetto della domanda attrice dovuto al ridimensionamento del danno rispetto alla richiesta iniziale dell'attrice.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate con decreto in data odierna e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
In parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice per il ritardo di tre giorni nella consegna della fornitura di gasolio oggetto del contratto numero 8544, che liquida nella somma complessiva di euro 573.013,437 alla data del 04.04.2003, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come in motivazione.
Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice la metà delle spese di causa, che liquida – detta frazione – nella somma complessiva di euro 10.000,00 per il primo grado, di euro 10.000,00 per il secondo grado del giudizio, di euro
5.000,00 per il giudizio di cassazione, di euro 8.000,00 per il presente grado del giudizio;
compensa il residuo. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate nella somma di euro 18.931,68 con decreto in data odierna.
Genova, 12 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 667/2022
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione promosso da:
(già ), in persona CP_1 Controparte_2
del Responsabile Affari Legali e Negoziati Commerciali ( ) e Procuratore CP_3
speciale della Società, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Longanesi
Cattani del Foro di Venezia per mandato in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro quale società incorporante CP_4 Controparte_5
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Maresca, Francesco
CO e ZO EL del Foro di Genova, per mandato in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice in riassunzione:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova in funzione di Giudice del rinvio, contrariis rejectis, in uniformità al principio di diritto enunciato con l'Ordinanza n.
11126/2022 della Corte di cassazione, previa ogni pronuncia ritenuta necessaria, riformare la Sentenza n. 1352/2016 della Corte di Appello di Genova
e per l'effetto:
Contr (a) Accertare il ritardato adempimento di in relazione al contratto 8544 a far data dal 25 marzo 2003 ed in relazione al contratto 8556 a far data dal 26 marzo
2003, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore CP_5
dell'esponente a titolo di risarcimento per ritardato adempimento dei CP_1
citati contratti, delle somme di € 2.698.322,54 e USD 177.329,17 o le diverse somme, maggiori o minori, meglio viste ad esito dell'espletata CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
(b) In via subordinata, in caso di conferma della Sentenza n. 1352/2016 della Contr Corte di Appello di Genova nella parte relativa al ritardo di di soli tre giorni Contr e sul solo Contratto 8544, condannare a pagare ad a titolo di CP_5
risarcimento per il ritardato adempimento del precitato Contratto 8544, la somma di € 643.660,91, o la diversa somma, maggiore o minore, meglio vista ad esito dell'espletata CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Contr (c) Rigettare l'appello incidentale di ed ogni altra avversa eccezione, istanza, domanda e conclusione. Contr (d) Condannare al pagamento delle spese del presente giudizio;
delle spese relative al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;
delle spese relative al precedente giudizio d'Appello e quelle di primo grado, nonché alla restituzione Contr delle somme già ricevute da tale titolo>>.
Per la convenuta in riassunzione:
<< Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza istruttoria e di merito e senza accettazione del contraddittorio su domande nuove:
A) In via istruttoria: 1) Accertare e dichiarare che la Consulenza Tecnica d'ufficio espletata dal CTU Ing. è affetta da insanabile nullità per Persona_1
grave violazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa delle parti e per le altre ragioni espresse nelle note critiche di ERG del 25 giugno 2025; 2)
Accertare e dichiarare che come tale la CTU non è utilizzabile ai fini Per_1
della decisione;
conseguentemente disporne la rinnovazione con sostituzione del consulente tecnico d'ufficio; 3) In subordine chiamare il CTU Ing. a Per_1
chiarimenti sui punti evidenziati nelle note critiche di ERG del 25 giugno 2025; 4)
Contr Espungere dal fascicolo di causa la documentazione nuova prodotta da n occasione della prima riunione del Collegio Peritale del 10 aprile 2024 ed allegata al verbale di inizio operazioni peritali (Allegato 4 alla relazione), nonché
Contr i documenti nuovi che il CTP di a fornito al CTU con il messaggio del CTP
Contr di parte el 17 dicembre 2024 (allegati 14.1 – 2 e 14.1 – 2.1 alla relazione), mandando la Cancelleria affinché provveda all'oscuramento dei documenti informatici ed allo stralcio dei documenti cartacei che dovranno essere restituiti
Contr ad previa redazione di apposito verbale di restituzione;
5) In ogni caso,
Contr espungere dal fascicolo di causa la documentazione nuova prodotta da on le “Osservazioni alla memoria preliminare del CTU” del 10 ottobre 2024 descritta
Contr da ome fatture di vendita del carico della “MARITEA” (contratto n. 8544) e del carico della “VALLE DI ARAGONA” (contratto n. 8556), mandando la
Cancelleria affinché provveda all'oscuramento dei documenti informatici ed allo Contr stralcio dei documenti cartacei che dovranno essere restituiti ad previa redazione di apposito verbale di restituzione.
B) Nel merito:
1) In via preliminare: dichiarare inammissibile la proposizione in questa sede di questioni di merito estranee al giudizio di rinvio come delineato dall'ordinanza n.
11126/2022 della Corte di Cassazione;
2) in via principale: respingere siccome non provati ed infondati in fatto i motivi di appello formulati da
[...]
; 3) in subordine, in caso di accoglimento Controparte_6
anche solo parziale di uno dei suddetti motivi: dichiarare fondato l'appello incidentale di 4) in ogni caso: accertare e dichiarare che la CP_5 [...]
quale incorporante nulla deve ad CP_5 Controparte_5 [...]
in relazione ai due contratti di Controparte_6
compravendita per cui è causa e conseguentemente respingere ogni domanda Contr dell'appellante principale;
5) in ogni caso: confermare la condanna di a rifondere alla onorari, diritti e spese del primo e secondo grado di CP_5
giudizio, e condannarla a Comparsa di costituzione Erg rifondere gli onorari, diritti e spese del giudizio di cassazione e di rinvio innanzi alla Corte di Appello di Genova>>.
FATTO
Contr Cont Con l'atto introduttivo del giudizio hiedeva ad il risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna di gasolio in esecuzione di due distinti contratti aventi per oggetto la vendita del carburante per 30.000 tonnellate. Il contratto prevedeva l'onere del compratore di fornire al venditore l'atto di nomina della nave destinata a ricevere il carico e le istruzioni documentarie con un anticipo di tre giorni rispetto alla data prevista per la consegna della merce. Intanto,
l'adempimento di questo onere da parte del compratore era necessariamente prodromico all'assolvimento dell'obbligo di consegna da parte del venditore.
Nella fattispecie, dall'istruttoria della causa in relazione al contratto n.8544 era emerso che il venditore aveva adempiuto l'obbligo di consegna della merce con tre giorni di ritardo rispetto ai termini previsti dal contratto. In relazione all'altro contratto n.8556 ERG aveva effettuato il carico nel termine previsto dal contratto. Il Tribunale, dato atto di quanto sopra, respingeva la domanda di risarcimento del danno. Infatti, osservava che non era applicabile l'art.1518
C.C., al quale faceva riferimento la prospettazione principale dell'attrice, riferibile in realtà alla sola ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del contraente, e non anche alla diversa ipotesi del ritardo nella consegna. Era applicabile invece – a giudizio del Tribunale – l'art.1223 C.C. con onere della parte adempiente di provare l'effettività del pregiudizio subito. Nella fattispecie, Contr on aveva fornito la prova del pregiudizio perché non aveva dimostrato di avere contrattato il prezzo di rivendita del gasolio a terzi a condizioni peggiorative in conseguenza del ritardo e della diminuzione di prezzo del prodotto. La Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale. Affermava
- nella sostanza – che non era sufficiente considerare la variazione del prezzo del gasolio nel periodo del ritardo per ritenere provato il danno, in re ipsa.
L'attrice piuttosto doveva provare quali fossero stati i prezzi di rivendita concretamente applicati agli acquirenti finali del prodotto, per provare l'esistenza di un danno reale risarcibile sotto la specie del mancato guadagno.
Contr ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di
Appello. La Corte di legittimità nell'accogliere il secondo motivo di ricorso ha affermato che la Corte di merito ha omesso erroneamente di accertare se v'era stata una notevole diminuzione di valore del gasolio dalla data in cui la consegna doveva avvenire, in relazione alla quale era stato determinato il prezzo della fornitura, alla data di effettiva consegna della merce all'acquirente.
Quale diminuzione poteva costituire un criterio presuntivo per determinare il danno emergente da inadempimento ex art.1223 C.C. Diversamente, la Corte di
Appello nel rigettare l'impugnazione non aveva in alcun modo preso in considerazione il possibile danno pari alla differenza di valore della merce Contr acquistata, dedotto da come danno emergente, omettendo del tutto di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno per l'effettiva perdita di valore del bene causata dalla ritardata consegna della merce, deducibile dalle rilevazioni del prezzo di mercato del gasolio. Rinviava quindi la causa a questa
Corte di Appello in diversa composizione al fine di verificare se sotto il profilo sopra indicato la ritardata consegna del gasolio avesse determinato un danno patrimoniale alla società ricorrente, tenendo debito conto anche delle deduzioni di Erg circa l'insussistenza del ritardo e la sua non imputabilità per essere stato Contr cagionato dalle avverse condizioni atmosferiche. a riassunto la causa con atto di citazione notificato alla controparte, col quale insiste nella domanda di risarcimento del danno. La convenuta, costituendosi in giudizio, s'è opposta all'accoglimento della domanda attrice. Questa Corte disponeva CTU volta ad accertare come fosse stato determinato il prezzo della fornitura;
quale fosse stato il ritardo nella consegna della merce e quale la causa del ritardo;
in particolare, se esso fosse imputabile alle cattive condizioni meteorologiche;
quale sia stata la variazione del prezzo del gasolio determinato secondo le rilevazioni platts european marketscan dalla data in cui doveva avvenire la consegna alla data della consegna effettiva della merce. Dopo il deposito della relazione peritale invitava i difensori delle parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Il CTU ha accertato che il ritardo nella consegna della merce non è stato determinato dal cattivo tempo e nemmeno da motivi di natura amministrativa, ma soltanto da fatto proprio del venditore non rilevabile con certezza dagli atti di causa. Ciò premesso, il danno derivato dal ritardo di tre giorni nella consegna della merce oggetto del contratto 8544 e parametrato alla variazione della quotazione di mercato del prodotto nel periodo del ritardo è stato determinato dal CTU nella somma di USD 613.238,98, corrispondente ad euro 573.013,437 al cambio del 04.04.2003. La venditrice non avendo dato la prova liberatoria della non imputabilità del ritardo, ovvero del fatto che esso sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, deve rispondere del danno, come sopra determinato secondo le indicazioni della Corte di
Cassazione. La venditrice contesta il ricorso alla prova presuntiva, desumibile dalla variazione del prezzo del gasolio, per la determinazione del danno Contr emergente. Osserva che nell'atto introduttivo del giudizio aveva fatto riferimento – per la determinazione del danno – soltanto al lucro cessante.
Intanto, non sarebbe consentito al giudice del rinvio andare ultra petitum. In ogni caso, osserva che le presunzioni per essere ammissibili devono essere gravi precise e concordanti. Inoltre, le presunzioni, costituendo un mezzo di prova residuale, non sono ammissibili quando la parte può dare la prova concreta del danno, che in una fattispecie di ritardo come quella in esame, diversamente dalla fattispecie di risoluzione del contratto di cui all'art.1518 C.C., deve essere non solo diretta, ma anche precisa e fondata su fatti reali e circostanziati.
Queste difese non sono accoglibili. La Corte di Cassazione ha censurato la sentenza di questa Corte di Appello per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno emergente dovuto alla perdita di valore del bene causata dalla ritardata consegna e deducibile dalle rilevazioni per prezzo di mercato del gasolio. Infatti, questa Corte di Appello nella sentenza cassata aveva preso in considerazione soltanto il mancato guadagno derivante dalla perdita di chance o lucro cessante, e non il danno emergente rappresentato dalla svalutazione del prezzo del gasolio nei giorni di ritardo intercorsi la data di consegna contrattualmente stabilita e quella di consegna effettiva della merce.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato che mentre non può applicarsi un criterio presuntivo alla liquidazione del danno da lucro cessante, invece può applicarsi il criterio presuntivo all'accertamento ed alla liquidazione del danno emergente, derivante per l'appunto dalla svalutazione del bene dalla data di consegna contrattuale a quella di consegna effettiva. Appaiono pertanto superate dal principio di diritto affermato dalla Cassazione le difese della convenuta, siccome la perdita di valore del bene rappresenta un criterio sufficiente ed adeguato a provare il danno emergente.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno, come sopra determinato, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data di produzione del danno alla data della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data della presente sentenza alla data del pagamento.
Liquida a carico della convenuta le spese dei precedenti e del presente grado del giudizio, compensandole in parte per tutti i gradi del giudizio in considerazione del parziale rigetto della domanda attrice dovuto al ridimensionamento del danno rispetto alla richiesta iniziale dell'attrice.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate con decreto in data odierna e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
In parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice per il ritardo di tre giorni nella consegna della fornitura di gasolio oggetto del contratto numero 8544, che liquida nella somma complessiva di euro 573.013,437 alla data del 04.04.2003, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come in motivazione.
Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice la metà delle spese di causa, che liquida – detta frazione – nella somma complessiva di euro 10.000,00 per il primo grado, di euro 10.000,00 per il secondo grado del giudizio, di euro
5.000,00 per il giudizio di cassazione, di euro 8.000,00 per il presente grado del giudizio;
compensa il residuo. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate nella somma di euro 18.931,68 con decreto in data odierna.
Genova, 12 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE