Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
In esito all'udienza del 30 dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, è stata chiamata la causa R.G. n..43096/2021 rilevato che trattasi di procedimento per il quale, si è disposta la celebrazione dell'udienza a trattazione scritta, rilevato che con ordinanza emessa il 17 giugno 2024, all'esito dell'istruttoria, questo giudice ha formulato proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., rinviando per la verifica delle reciproche posizioni all'udienza del 12 settembre 2024. A tale udienza l'avv. Di Veroli dava atto dell'intervento medio tempore intervenuto di altre parti e, dichiarando che la parte attrice intendeva aderire ma che necessitava di conferire con le parti intervenute per poter meglio rappresentare la proposta conciliativa, chiedeva un rinvio.
Le parti convenute dichiaravano di aderire alla proposta del giudice e non si opponevano ad un rinvio.
La causa era rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 15 novembre
2024 nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
A tale udienza tutte le parti dichiaravano di aderire alla proposta del giudice e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, il giudice rinviava al 30 dicembre 2024, da tenersi a trattazione scritta, avvisando le parti che, ritenendo definitivamente accettata la proposta del giudice sarebbe stata dichiarata cessata la materia del contendere.
Rilevato che all'udienza del 30 dicembre 2024, parte convenuta ha CP_1
depositato note richiedendo dichiararsi definitivamente cessata la materia del contendere, parte terza chiamata si era già pronunciata all'udienza che precede
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così come parte attrice e le altre parti non hanno depositato note scritte, condotta da intendersi come definitiva adesione alla proposta del giudie per comportamento concludente, non sussistente più alcun interesse delle parti alla continuazione della causa;
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
Addi 13 gennaio 2024, il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n. 43096 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente tra
., con l'avv. Saccoccio Alessandro Parte_1
Attore
Nonché , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , n.q. di eredi CP_4 Controparte_5 Controparte_6 del IG. , con l'Avv. Saccoccio Alessandro Persona_1
intervenuti volontari e
, con l'avv. Moroni Susanna CP_7 convenuto e
, con l'avv. Avv. Berti Suman Francesco Controparte_8
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terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale sanitaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice , n.q. di figlia del sig. , con Parte_1 Persona_1
ricorso ex art, 702 cpc ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il dott. per ivi CP_7 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso del sig. , n. a Roma il Persona_1
05.01.1935 ed ivi deceduto in data 08.05.2019,e la condotta la condotta negligente, imperita ed imprudente del Dr. , con Studio in Roma, CP_7
Via Salaria, 89, c.f. e, per l'effetto, condannarlo al C.F._1
risarcimento in favore della congiunta odierna ricorrente al risarcimento del danno da perdita parentale iure proprio nonché, dei danni biologici, ivi compresi il danno terminale e morale, iure hereditatis, per un ammontare complessivo quantificato in € 52.000,00 od alla maggiore o minore somma che verrà riconosciuta in corso di causa e che si riterrà liquidare di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria”.”
A sostegno delle proprie pretese, dato atto che si era già proceduto con un
Accertamento tecnico preventivo al cui esito la parte attrice era addivenuta a conciliazione con la resistente mentre intendeva proseguire il Parte_2 giudizio nei confronti dell'altro resistente-convenuto, dott. CP_7 cardiologo di fiducia, ritenuto corresponsabile dell'exitus in quanto, in estrema sintesi rimandando alla parte motiva del ricorso, perché: “prescriveva terapia cortisonica (Bentelan) senza visitare il paziente, sia stata inadeguata in riferimento alle necessità che il paziente aveva di porre corretta diagnosi di infarto. Infatti il cortisone prescritto, in virtù di un effetto antiinfiammatorio, certamente coprente la sintomatologia “tipica” senza tuttavia apportare un concreto beneficio terapeutico. Che, nell'impossibilità di visitare il paziente e in base alla sintomatologia riferita, sarebbe stato doveroso da parte del cardiologo
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che lo aveva precedentemente visitato in data 11.02.2019, indirizzarlo al Pronto
Soccorso, unico luogo che avrebbe garantito diagnosi clinica, laboratoristica e strumentale dello STEMI in tempi idonei al suo trattamento endovascolare disostruttivo. Che il ritardo diagnostico dello STEMI, caratterizzato da onda Q di necrosi, comportò invece una impossibilità di rivascolarizzazione coronarica mediante angioplastica primaria. Tale omissione fu determinante nel determinare la disfunzione ventricolare sinistra (calcolata attraverso la riduzione della frazione di eiezione, FE 37%).”, ed ancora “se l'infarto del miocardio fosse stato tempestivamente diagnosticato dal cardiologo di fiducia dott. a cui CP_7
il paziente si rivolse alle ore 15:00 del 02.03.2019, si sarebbe potuta anticipare la diagnosi e il trattamento dello STEMI. L'impossibilità di effettuare la rivascolarizzazione coronarica è da ascrivere quindi a erronea valutazione cardiologica (prescrizione del Bentelan avvenuta telefonicamente), mentre le infezioni insorte in degenza andavano ad aggravare il quadro cardiologico già compromesso dallo STEMI determinando il decesso del paziente.”
Si costituiva il convenuto dott. , chiedendo il rigetto della domanda CP_7
accogliendo le seguenti conclusioni: “1) Voglia il Tribunale adito, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per l'inosservanza dei termini a comparire e dunque si chiede, nonostante la costituzione del convenuto, la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini con piena salvezza di diritti del convenuto;
ancora in via preliminare, chiede accertarsi che la causa richiede un'istruttoria .complessa. e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario;
per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, c.p.c.
l'udienza di cui all'art. 183 dello stesso codice;
2) in caso di reiezione dell'istanza sub 1), voglia, in via preliminare, il Tribunale adito, al fine di consentire la chiamata in garanzia del terzo segnatamente
INTERMEDIARIO Controparte_9
, pronunciare decreto di spostamento della fissata Controparte_10
udienza di comparizione delle parti, dando termine per la relativa citazione;
3) Nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria domanda e deduzione avversaria, voglia il Tribunale adito respingere la domanda proposta dalla IG.ra
, giacché infondata in fatto e in diritto e non provata per le ragioni Parte_1
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esplicate in premessa, con condanna alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori);
4) Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dalla IG.ra , Voglia il Tribunale Parte_1
adito dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamato in causa
[...]
POLIZZA NUM, 2021 / Controparte_11
30/6349363.ramo prodotto CP_12 Controparte_9
INTERMEDIARIO a tenere indenne l'odierna Controparte_10
comparente da qualsiasi onere di opera e di spesa, altresì condannandolo alla rifusione delle spese di lite affrontate (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori).
Autorizzata la chiamata della Compagnia assicurativa per la responsabilità professionale, si costituiva la la quale Controparte_8 concludeva chiedendo: “Voglia il sig. Giudice Unico, previo mutamento del rito da sommario in ordinario, considerata la complessità della causa e la necessità di istruzione della stessa: - rigettare la domanda formulata dalla Ricorrente contro il dr. , in quanto infondata e non provata;
- in via subordinata dichiarare CP_7
l' non tenuta a manlevare il dr. , giuste le Controparte_8 CP_7
disposizioni contrattuali richiamate in comparsa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Nelle more del processo venivano sostituiti nella titolarità della causa diversi giudici.
All'esito dell'Istruttoria questo giudice, dopo aver trattenuto il fascicolo in riserva, ritenuto che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche, la controversia si prestasse ad essere risolta mediante l'accordo tra le parti, formulava proposta conciliativa, proponendo alle parti la conciliazione della causa alle seguenti condizioni: “abbandono della causa a spese compensate integralmente tra le parti, senza ulteriori disposizioni.”
La causa era quindi rinviata per la verifica all'udienza del 12 settembre 2024. A tale udienza l'avv. Di Veroli dava atto dell'intervento medio tempore di altre parti e, dichiarando che la parte attrice intendeva aderire, chiedeva un termine per poter conferire con le parti intervenute e rappresentare la proposta conciliativa.
Le parti convenute dichiaravano di aderire alla proposta del giudice e non si
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opponevano ad un rinvio.
La causa era rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 15 novembre
2024 nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
A tale udienza tutte le parti dichiaravano di aderire alla proposta del giudice e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, il giudice rinviava al 30 dicembre 2024, da tenersi a trattazione scritta, avvisando le parti che, ritenendo definitivamente accettata la proposta del giudice sarebbe stata dichiarata cessata la materia del contendere.
Con note depositate per l'udienza del 30 dicembre 2024 la parte convenuta ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte Controparte_8
si era già pronunciata, così come parte attrice, e le parti intervenute non hanno depositato note, condotta che va intesa come comportamento concludente di definitiva adesione alla proposta del giudice di abbandono della causa a spese compensate, senza ulteriori disposizioni, non sussistendo più alcun interesse delle parti alla continuazione della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma, 13.01.2025
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
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