Sentenza 6 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 06/05/2021, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2021
N. 00607/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2017, proposto da
-O-OMISSIS-ISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carricato e Alessia Zennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessia Zennaro in -OMISSIS-estre, via San Donà 9/G;
contro
-OMISSIS-inistero della Difesa e-O-OMISSIS-ISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota -O-OMISSIS-ISSIS-, con la quale il-O-OMISSIS-ISSIS-, S-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-ha comunicato al -OMISSIS-. -O-OMISSIS-ISSIS- che non si procederà all' iter istruttorio della domanda per la concessione dei benefici ex artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928 in quanto carente dei requisiti previsti dalla-OMISSIS- -OMISSIS-inisteriale -OMISSIS-_D G-OMISSIS--OMISSIS-^-OMISSIS-;
nonché per l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento dei benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928 e per la conseguente declaratoria del diritto del -OMISSIS-. -OMISSIS- alla rideterminazione del trattamento economico in applicazione dei benefici previsti dai richiamati artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928;
nonché per la condanna Del -OMISSIS-inistero della Difesa, in persona del -OMISSIS-inistro pro-tempore , al pagamento in favore del ricorrente dei benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928;
e per il risarcimento dei danni patrimoniali, subiti e subendi dal -OMISSIS-. -O-OMISSIS-ISSIS- a causa del tempo impiegato per istruire e decidere le domande di riconoscimento della causa di servizio, marcatamente superiore ai termini fissati per la conclusione del relativo procedimento, con particolare riferimento alla data di decorrenza del conseguimento della pensione privilegiata ordinaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, in congedo sin dal -OMISSIS-e quindi collocato in -OMISSIS-, espone di avere presentato tre distinte domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie contratte nel corso del rapporto d’impiego.
Delle tre domande, inoltrate allorché il ricorrente si trovava ancora in servizio, rispettivamente il -OMISSIS-( gastrite cronica erosiva in sede prepilorica ), il -OMISSIS-( faringite catarrale cronica ) e il -OMISSIS- ( cervico-artrosi ed altre patologie dell’apparato muscolo-scheletrico), con decreto n. -OMISSIS-(su conforme parere del -OMISSIS-), venivano accolte (successivamente alla cessazione dal servizio) la prima e la seconda.
Con istanza del -OMISSIS- richiedeva “ l’applicazione dei benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e ss.mm. in relazione alle infermità riconosciute ”.
La richiesta non aveva però seguito poiché, con nota del -OMISSIS-, l’Amministrazione precisava che non avrebbe avviato alcun iter istruttorio, non sussistendo i requisiti a tal fine richiesti dalla-OMISSIS- -OMISSIS-inisteriale -OMISSIS-_D G-OMISSIS--OMISSIS-^-OMISSIS-, secondo la quale “le infermità ascrivibili ad una delle 8 categorie della nota Tabella ‘A’ […] conferiscono titolo all’attribuzione del correlato beneficio stipendiale non più alla data del processo verbale [redatto dalla -OMISSIS-] , bensì da quella di emanazione del decreto con il quale questa -OMISSIS-recepisce il […] parere del -OMISSIS- [-OMISSIS-]”.
In definitiva, la pronuncia del decreto successivamente al collocamento in congedo del ricorrente, benché l’accertamento delle infermità fosse stato compiuto dalla -OMISSIS- in costanza del rapporto di lavoro, avrebbe impedito l’accoglimento della domanda di riconoscimento dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928.
2. Il ricorrente impugna tale arresto procedimentale, preclusivo dell’accoglimento della propria istanza; chiede inoltre l’accertamento del proprio diritto al pagamento dei benefici invocati, nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal ritardo con cui l’Amministrazione ha accolto le domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte.
Sottolinea che per il riconoscimento dei benefici stipendiali non è necessario che il provvedimento di riconoscimento dell’invalidità sia pronunciato durante il servizio, essendo invece sufficiente che durante il servizio la patologia sia insorta e che, su istanza dell’interessato, sia stata accertata dalla -OMISSIS-. Contesta, inoltre, l’interpretazione propugnata dalla-OMISSIS- richiamata dal provvedimento di diniego, osservando che l’art. 1801, del D. Lgs. n. 66 del 2010 (“ al personale -OMISSIS-, della -OMISSIS--OMISSIS-che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile ”), che attualmente regola la materia, andrebbe letto nel senso dell’irrilevanza del tempo necessario per la conclusione del procedimento amministrativo, instaurato a seguito della richiesta del militare di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta in costanza del rapporto d’impiego.
A sostegno della domanda risarcitoria, il ricorrente allega infine il pregiudizio arrecatogli dall’eccessiva durata del procedimento, evidenziando come, al di là di possibili ritardi nell’applicazione dei benefici stipendiali dovutigli, sussisterebbero nella fattispecie i presupposti per la concessione dell’indennizzo previsto, nel caso di ingiustificata inerzia dell’Amministrazione, dall’art. 2 bis , della legge n. 241 del 1990.
3. Il -OMISSIS-inistero della Difesa, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Infine, all’udienza pubblica del 2 dicembre 2020, la causa è stata assegnata alla decisione.
4. Il ricorso è fondato quanto alla domanda di annullamento e a quella connessa di accertamento della spettanza dei benefici stipendiali, con conseguente condanna (nei limiti delle somme maturate in costanza del rapporto di lavoro) alla erogazione degli stessi.
Deve essere invece respinto riguardo alla domanda risarcitoria, essendo la stessa infondata.
5.1 L’art. 1801, del D. Lgs. n. 66 del 2001, che ha sostituito gli artt. 117 e 120, del R.D. n. 3458 del 1928, dispone che “ al personale … che ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile ad una delle categorie indicate nella tabella A allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 compete una sola volta nel valore massimo, un beneficio stipendiale non riassorbibile e non rivalutabile pari al: a) 2,50% per cento dello stipendio per l’infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25% per cento dello stipendio per l’infermità dalla VII all’VIII categoria ”.
Detta previsione è stata interpretata dalla più recente giurisprudenza (vd., per tutte, Cons. Stato, Sez. II, n. 6725 del 2019) nel senso di ritenere conforme al dettato normativo l’applicazione del beneficio in esame sin “ dal primo momento di avvenuto riconoscimento dell’infermità ”, momento che necessariamente coincide con la data in cui si è compiuto l’accertamento da parte della -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-.
5.2 Emerge, del resto, una chiara distinzione tra il momento in cui insorge il presupposto diritto alla corresponsione del beneficio, strettamente dipendente dalla sussistenza di una condizione patologica collegata al servizio, debitamente manifestatasi all’Amministrazione datrice di lavoro (situazione che si realizza allorché l’Amministrazione sia posta nella condizione di conseguirne contezza attraverso gli accertamenti compiuti dalla C.-OMISSIS-.O.), e l’attività volta ad accertare il nesso tra l’infermità e il rapporto di impiego.
Attività la quale ben potrebbe prevedere il perfezionamento di un iter procedimentale anche complesso, la cui durata, sostanzialmente posta nella sola disponibilità degli uffici, non potrebbe tuttavia ripercuotersi (come inclina a ritenere la-OMISSIS-, richiamata nel provvedimento di diniego) sulle legittime aspettative della parte né tantomeno produrre (specie allorché la decisione sia pienamente conforme alle risultanze dei verbali della C.-OMISSIS-.O. e del -OMISSIS- di -OMISSIS-) l’improprio effetto di dilazionare, in termini sostanzialmente arbitrari, il momento in cui il diritto al beneficio verrebbe a costituirsi in capo all’interessato (così da vanificare del tutto ogni legittima aspettativa solo perché la pronuncia del decreto sarebbe stata differita ad una data successiva al momento del congedo).
In linea con la prevalente giurisprudenza, si deve perciò considerare del tutto irrilevante il “ tempo necessario per la conclusione del procedimento amministrativo con il quale il militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o malattia contratte durante la prestazione del servizio medesimo ”, non potendo l’interessato “ risentire un pregiudizio correlato al fatto che il decreto ministeriale con cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio è successivo alla data del suo collocamento in congedo ” (vd. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 28 novembre 2016, n.1822, nonché, in senso adesivo, T.A.R. Lombardia, -OMISSIS-ilano, Sez. III, 13 settembre 2018, n. 2063).
5.3 Alla stregua di tale indirizzo, va perciò annullato, in accoglimento della domanda caducatoria, il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha negato il beneficio stipendiale, sull'assunto che il decreto ministeriale di riconoscimento della causa di servizio è stato emesso in epoca successiva al collocamento in congedo del militare.
Deve essere conseguentemente accertato il diritto del ricorrente a percepire il beneficio di cui è causa con decorrenza dalla data nella quale è stato redatto il verbale della -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- che ha accertato la sussistenza delle infermità, in seguito giudicate dipendenti da causa di servizio, potendosi configurare, per quanto sopra detto (punto 5.1), “ l’obbligo di provvedere al versamento del maggiore emolumento, previsto dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66 del 2001, soltanto dal primo riconoscimento procedimentale della patologia e dalla sua correlata opponibilità all’Amministrazione (rimanendo, come detto, a tal fine ininfluente la successiva conclusione del medesimo procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale) ” (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1822 del 2016, cit.).
L’Amministrazione va dunque condannata a corrispondere al ricorrente, previa la ricostruzione del trattamento economico spettantegli, le differenze retributive - maturate a partire dalla data di redazione del verbale della C.-OMISSIS-.O e sino alla data del congedo - riferite al mancato versamento dell’emolumento, previsto dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66 del 2001, e maggiorate della rivalutazione monetaria nonché degli interessi stabiliti nella misura di legge, rivalutazione ed interessi da computarsi fino all’integrale corresponsione del dovuto.
Restano inoltre impregiudicati gli effetti della suddetta ricostruzione del trattamento economico, spettante al ricorrente in ragione dell’applicazione dei benefici, sull’eventuale riliquidazione del trattamento di quiescenza dovuto successivamente al congedo.
6. La domanda di risarcimento del danno occasionato dal ritardo dell’amministrazione deve essere invece respinta perché sfornita di prova circa l’ an e il quantum del pregiudizio asseritamente sofferto dall’interessato.
La giurisprudenza ha recentemente chiarito che “ l'art. 2-bis, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo/inerzia dell'amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé e per sé, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell'amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo; il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest'ultimo deve fornire la prova sia sull'an che sul quantum, deve essere riconducibile, secondo la -OMISSIS- del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all'adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell'amministrazione; e ciò sempre che, nell'ipotesi ora considerata, la legge non preveda, alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, un'ipotesi di silenzio significativo ” (Cons. Stato, Sez. IV, 1° dicembre 2020, n. 7622)
Nel caso esaminato, nessuna prova è stata fornita dal ricorrente al fine di circostanziare le voci di danno ipoteticamente maturate in ragione del ritardo, che si sarebbe registrato nella conclusione del procedimento volto al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio; danno che, a ben vedere, non pare neppure emergere in astratto (anche a prescindere dall’eccessiva durata del procedimento), essendo stata poc’anzi disposta la condanna dell’Amministrazione al versamento delle differenze stipendiali con retrodatazione del beneficio economico spettante e con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, così da neutralizzare gli effetti pregiudizievoli del ritardato pagamento, il cui ulteriore ristoro darebbe quindi luogo (in mancanza della prova di un maggior danno derivante dal mancato impiego degli importi reclamati) ad una inammissibile duplicazione.
Va inoltre esclusa la spettanza dell’indennizzo, reclamato in via subordinata, previsto dall’art. 2 bis , comma 1 bis , della legge n. 241 del 1990, per il caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, non avendo il ricorrente attivato il potere sostitutivo di cui al comma 9- bis del dell’articolo 2 della medesima legge , e in tale sede richiesto l'emanazione del provvedimento non adottato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 16 giugno 2020, n. 2417).
7. Per quanto precede, il ricorso deve essere quindi accolto in relazione alla domanda di annullamento e alla connessa domanda di accertamento della spettanza delle differenze stipendiali connesse all’applicazione del beneficio stabilito dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928, ora regolato dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66 del 2001, con condanna dell’Amministrazione alla loro corresponsione nei termini sopra precisati; va invece respinto relativamente alla domanda risarcitoria, anche ai limitati effetti della corresponsione in via equitativa dell’indennizzo previsto dall’art. 2 bis , comma 1 bis , L. n. 241 del 1990.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda e del soltanto parziale accoglimento delle domande del ricorrente.
P.Q.-OMISSIS-.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie in relazione alla domanda di annullamento e alla connessa domanda di accertamento della spettanza delle differenze stipendiali connesse all’applicazione del beneficio stabilito dagli artt. 117 e 120, R.D. n. 3458 del 1928, ora regolato dall’art. 1801, D. Lgs. n. 66 del 2001;
b) condanna l’Amministrazione, previa ricostruzione del trattamento economico dovuto, a corrispondere al ricorrente le differenze stipendiali, spettanti sino alla data del congedo, in ragione dell’applicazione, in suo favore, del beneficio stabilito dagli artt. 117 e 120, R.D. n. 3458 del 1928, ora regolato dall’art. 1801, D. Lgs. n. 66 del 2001, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla singole scadenze al saldo, con la decorrenza specificata in motivazione;
c) respinge le domande di risarcimento del danno e di corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 2 bis , comma 1 bis , L. n. 241 del 1990;
d) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei -OMISSIS-agistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.