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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 605 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pierangelo Greco, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(prima , Controparte_1 Controparte_2
sede in Roma, (codice fiscale/partita IVA n. ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Nocco, come da mandato in atti;
APPELLATO
(C.F.: ) CP_3 C.F._2
APPELLATO-CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 13.12.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ agiva nei confronti di , e Controparte_2 CP_4 Parte_2 CP_3
- promuovendo due distinti giudizi (il presente e quello n. 6194/08 R.g.) poi riuniti per
evidenti ragioni di connessione - assumendo di essere creditrice alla data del 10.9.2008 nei
confronti dei primi due convenuti delle somme. rispettivamente, di € 200.569,89 e di €
140.428,65, dovute in virtù di estratti ruoli e numerose cartelle di pagamento ad essi
notificate nel corso degli anni. Pertanto, nel rilevare che gli stessi avevano sottratto dei propri beni alla garanzia generica prevista dall'art. 2740 c.c. (per effetto della vendita del
11.7.2005 di alcuni immobili al figlio. ) e ravvisando l'esistenza di tutti i CP_3 presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la società istante esperiva azione di revocatoria
dell'atto di compravendita in questione, o, in alternativa ed in subordine, quella di
simulazione, evidenziando il mancato pagamento del prezzo della compravendita stipulata
dai suoi contraddittori.
Nel costituitisi in giudizio a mezzo dello stesso patrocinatore con atti distinti, seppure del
tutto speculari, e impugnavano ogni avversa domanda, facendo CP_4 Parte_2
rilevare come all'epoca della vendita avessero totalmente estinto la loro posizione debitoria
con (allora Sobarit S.p.A.), nonché di essere comproprietari di un immobile di CP_2
lusso sito in ampiamente idoneo a soddisfare le eventuali ragioni creditorie di CP_2
controparte In ogni caso, veniva dedotto che l'estratto prodotto dalla società istante riportasse ruoli già estinti con il pagamento ed altri prescritti, mentre, quanto alle cartelle,
si sosteneva che alcune non fossero state regolarmente notificate, altre ancora oggetto di
ricorsi o addirittura già annullate.
Anche si costituiva in entrambi i giudizi, formulando le identiche tesi CP_3
difensive a detrimento della domanda attorea, che si riteneva proposta in assenza di prova
sulla esistenza dei crediti vantati e di validi atti interruttivi della prescrizione e comunque
in carenza del presupposto del danno alle ipotetiche ragioni creditorie di . In ogni CP_2 caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, lo stesso agiva in CP_3 riconvenzione nei confronti dei convenuti/debitori al fine di ottenerne la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 21.000.00, pari al corrispettivo della
pag. 2/8 compravendita. Radicato il contraddittorio e disposta la riunione dei due procedimenti.
Venivano concessi i termini per memorie di precisazione e per richieste di carattere
istruttorio. Quindi, ritenuta superflua ogni ulteriore determinazione, la causa veniva inoltrata per la fase decisionale per l'udienza del 13.3.2012. Tuttavia, in quella sede il
patrono dei convenuti depositava "nota di di accoglimento Controparte_5 CP_2
di istanza di rateizzazione del 4.10.201/", poi sostituita da altra nota del medesimo tenore
(vd. verb. ud. 9.11.2012). Faceva seguito una lunga serie di rinvii, sollecitati di comune
accordo dalle parti al fine di verificare il regolare versamento dei ratei come da piano di
rientro ed allo scopo di formalizzare un accordo transattivo o comunque al fine di addivenire alla estinzione del debito nei confronti di mediante l'istituto della cd. CP_2
"rottamazione", e tanto, dopo svariati anni, fino a pervenire all'udienza conclusiva dello
scorso 5 ottobre, allorquando il Tribunale ha preso atto della definizione della sola
posizione debitoria riconducibile a prima di introitare la causa in decisione, Parte_2 concesso un termine breve per memorie conclusionali e di rito per note di replica.”
§ 1.2
Con sentenza dell'11.2.2019, il Tribunale di Lecce ha statuito come segue:
- ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla azione proposta nei confronti di , stante l'esito positivo nei suoi confronti della procedura di Parte_2 definizione agevolata del debito;
- ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria proposta da nei Controparte_2
confronti di;
Parte_1
- ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da CP_3
con condanna alle spese di e a favore di e Parte_1 CP_3 CP_2 compensazione delle spese giudiziali tra tutte le altre parti.
§ 2.
Avverso detta decisione ha proposto appello per i motivi che saranno in Parte_1
prosieguo illustrati.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
pag. 3/8 È rimasto contumace CP_3
La causa è stata più volte rinviata su richiesta delle parti al fine di consentire – e di verificare – l'avvenuta estinzione della esposizione debitoria dell'appellante nei confronti di agenzia delle entrate. Infine, in data 5.6.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che l'istanza di rateizzazione-rottamazione presentata da equivalesse ad atto di Parte_1
riconoscimento del debito a tutela del quale Agenzia delle Entrate aveva proposto l'azione revocatoria in esame.
Secondo l'appellante, invece: - la suddetta istanza aveva il solo scopo di evitare il rischio dell'azione revocatoria e delle procedure esecutive;
- il figlio, aveva CP_3
provveduto con le proprie sostanze ad effettuare tutti i versamenti per la rottamazione,
facendosi carico della posizione debitoria dei genitori al fine di non subire l'espropriazione del bene immobile a lui venduto né della casa di abitazione in (gravata da ipoteche a CP_2
favore di ); - pertanto, il pagamento per la rateizzazione non poteva far considerare CP_2
tale istanza riconoscimento del debito, né atto interruttivo della prescrizione.
§ 3.1
Il motivo è irrilevante.
Non costituisce oggetto del presente giudizio l'accertamento in ordine alla fondatezza delle ragioni creditorie di è pacifico, infatti, in giurisprudenza che la revocatoria può CP_6
pag. 4/8 essere accordata anche in relazione ad un credito contestato.
§ 3.2
Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto che il Tribunale non Parte_1
avrebbe considerato che l'intero debito nei confronti di era stato estinto, grazie CP_2
all'aiuto economico prestatogli dal figlio già nel corso della procedura esecutiva CP_3
azionata sugli immobili in passato da (all'epoca Sobarit s.p.a.), la quale con atto CP_2
del 18.10.2004 “dichiarava di abbandonare gli atti esecutivi in seguito ad avvenuto
pagamento e disponeva per l'estinzione della procedura espropriativa immobiliare
esattoriale n. 2017/2003 attivata per surroga nella procedura n. 914/1996)” (atto d'appello,
pag. 5). Pertanto, ad avviso dell'appellante, non vi era in capo al disponente, né in capo al terzo acquirente la consapevolezza di arrecare pregiudizio alla società creditrice, con la vendita oggetto di revocatoria.
Il motivo è infondato.
Non risulta essere stata offerta la prova dell'estinzione del debito di , a Parte_1
tutela del quale l'azione revocatoria è stata proposta.
Ed anzi, la circostanza è smentita dalla domanda di rateizzazione proposta, in corso di causa, dallo stesso debitore che - con le note di trattazione scritta del 5.6.2024 ha domandato un congruo rinvio della decisione per poter dimostrare l'esatto adempimento degli impegni assunti.
La durata del piano di rientro (documentata con le note di udienza dell'11.12.2023) non consente tuttavia di procrastinare la definizione del presente giudizio sino alla scadenza dell'ultima rata (30.11.2027), salva e impregiudicata la facoltà di opporre tale circostanza in sede esecutiva.
Poiché il debito, ad oggi, non risulta essere stato estinto, permane l'interesse di alla CP_6
pag. 5/8 declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita colpito da revocatoria.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
omesso di valutare la capienza del suo patrimonio residuo, costituito da un immobile di lusso sito in circostanza che - ove correttamente scrutinata - avrebbe consentito di CP_2
escludere la natura pregiudizievole della compravendita oggetto di revocatoria, e dunque anche la consapevolezza di danneggiare la creditrice.
Il motivo è infondato.
In relazione al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, è costante in giurisprudenza l'orientamento per cui “Il cd. eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto
dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche
quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del
patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del
credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni
quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che
voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da
soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. cass. civ. sez. III, sent. del 19.07.2018,
n. 19207; cass. civ. Sez. VI, del 10.02.2015, n. 2530; cass. civ. sez. III, del 4.07.2006, n.
15265; cass. civ. sez. III, del 27.10.2004, n. 20813).
Pertanto, ai fini dell'accertamento sulla sussistenza del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie, non è necessario che il debitore si liberi di tutti i suoi beni, ma è sufficiente che, mediante la cessione del bene oggetto della revocatoria, abbia reso semplicemente più arduo il soddisfacimento del credito.
Sul piano probatorio, a fronte dell'accertata diminuzione patrimoniale causata dall'atto pag. 6/8 dispositivo pregiudizievole, spetta al debitore e/o al terzo acquirente, convenuti in revocatoria, l'onere di provare l'insussistenza del rischio di insoddisfazione delle ragioni creditorie, dimostrando documentalmente l'esistenza di ampie residualità patrimoniali per far emergere la mancanza dell'eventus damni.
Nel caso di specie, l'appellante non ha dato prova circa la reale ed effettiva capienza del suo patrimonio residuo in quanto si è limitato a dedurre l'esistenza di un altro bene immobile sul quale il creditore avrebbe potuto soddisfarsi (la casa di abitazione di lusso sita in via
Nespoli, in , senza nulla provare circa il reale valore di tale bene al fine di poter CP_2
valutare l'eventuale assenza di pregiudizio economico per l' , al netto Controparte_1
del trasferimento contestato, e di evitare, così, la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita colpito da revocatoria.
In ordine, infine, alla scientia damni, cioè, alla mera conoscibilità e, quindi alla consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, va precisato che tale consapevolezza si verifica ogni qual volta debitore e/o terzo abbiano la conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, potrebbe arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. Civ. sez. III,
15/02/2011, n. 3676; Cass. civ. sez. II, 20/11/1996, n. 10219).
Nella fattispecie in esame, la circostanza che l'atto di compravendita sia successivo al sorgere del credito, la mancanza di prova dell'effettivo pagamento da parte di CP_3
del prezzo della compravendita, la qualità dell'acquirente, quale figlio dei venditori
[...]
e con essi convivente all'epoca della vendita, integrano quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che consentono di ritenere provata la consapevolezza sia dell'appellante-
debitore sia del figlio-terzo acquirente del pregiudizio che l'alienazione dell'immobile ha pag. 7/8 arrecato alle ragioni creditorie.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_7
delle spese processuali del giudizio d'appello che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 605 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pierangelo Greco, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(prima , Controparte_1 Controparte_2
sede in Roma, (codice fiscale/partita IVA n. ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Nocco, come da mandato in atti;
APPELLATO
(C.F.: ) CP_3 C.F._2
APPELLATO-CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 13.12.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ agiva nei confronti di , e Controparte_2 CP_4 Parte_2 CP_3
- promuovendo due distinti giudizi (il presente e quello n. 6194/08 R.g.) poi riuniti per
evidenti ragioni di connessione - assumendo di essere creditrice alla data del 10.9.2008 nei
confronti dei primi due convenuti delle somme. rispettivamente, di € 200.569,89 e di €
140.428,65, dovute in virtù di estratti ruoli e numerose cartelle di pagamento ad essi
notificate nel corso degli anni. Pertanto, nel rilevare che gli stessi avevano sottratto dei propri beni alla garanzia generica prevista dall'art. 2740 c.c. (per effetto della vendita del
11.7.2005 di alcuni immobili al figlio. ) e ravvisando l'esistenza di tutti i CP_3 presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la società istante esperiva azione di revocatoria
dell'atto di compravendita in questione, o, in alternativa ed in subordine, quella di
simulazione, evidenziando il mancato pagamento del prezzo della compravendita stipulata
dai suoi contraddittori.
Nel costituitisi in giudizio a mezzo dello stesso patrocinatore con atti distinti, seppure del
tutto speculari, e impugnavano ogni avversa domanda, facendo CP_4 Parte_2
rilevare come all'epoca della vendita avessero totalmente estinto la loro posizione debitoria
con (allora Sobarit S.p.A.), nonché di essere comproprietari di un immobile di CP_2
lusso sito in ampiamente idoneo a soddisfare le eventuali ragioni creditorie di CP_2
controparte In ogni caso, veniva dedotto che l'estratto prodotto dalla società istante riportasse ruoli già estinti con il pagamento ed altri prescritti, mentre, quanto alle cartelle,
si sosteneva che alcune non fossero state regolarmente notificate, altre ancora oggetto di
ricorsi o addirittura già annullate.
Anche si costituiva in entrambi i giudizi, formulando le identiche tesi CP_3
difensive a detrimento della domanda attorea, che si riteneva proposta in assenza di prova
sulla esistenza dei crediti vantati e di validi atti interruttivi della prescrizione e comunque
in carenza del presupposto del danno alle ipotetiche ragioni creditorie di . In ogni CP_2 caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, lo stesso agiva in CP_3 riconvenzione nei confronti dei convenuti/debitori al fine di ottenerne la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 21.000.00, pari al corrispettivo della
pag. 2/8 compravendita. Radicato il contraddittorio e disposta la riunione dei due procedimenti.
Venivano concessi i termini per memorie di precisazione e per richieste di carattere
istruttorio. Quindi, ritenuta superflua ogni ulteriore determinazione, la causa veniva inoltrata per la fase decisionale per l'udienza del 13.3.2012. Tuttavia, in quella sede il
patrono dei convenuti depositava "nota di di accoglimento Controparte_5 CP_2
di istanza di rateizzazione del 4.10.201/", poi sostituita da altra nota del medesimo tenore
(vd. verb. ud. 9.11.2012). Faceva seguito una lunga serie di rinvii, sollecitati di comune
accordo dalle parti al fine di verificare il regolare versamento dei ratei come da piano di
rientro ed allo scopo di formalizzare un accordo transattivo o comunque al fine di addivenire alla estinzione del debito nei confronti di mediante l'istituto della cd. CP_2
"rottamazione", e tanto, dopo svariati anni, fino a pervenire all'udienza conclusiva dello
scorso 5 ottobre, allorquando il Tribunale ha preso atto della definizione della sola
posizione debitoria riconducibile a prima di introitare la causa in decisione, Parte_2 concesso un termine breve per memorie conclusionali e di rito per note di replica.”
§ 1.2
Con sentenza dell'11.2.2019, il Tribunale di Lecce ha statuito come segue:
- ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla azione proposta nei confronti di , stante l'esito positivo nei suoi confronti della procedura di Parte_2 definizione agevolata del debito;
- ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria proposta da nei Controparte_2
confronti di;
Parte_1
- ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da CP_3
con condanna alle spese di e a favore di e Parte_1 CP_3 CP_2 compensazione delle spese giudiziali tra tutte le altre parti.
§ 2.
Avverso detta decisione ha proposto appello per i motivi che saranno in Parte_1
prosieguo illustrati.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
pag. 3/8 È rimasto contumace CP_3
La causa è stata più volte rinviata su richiesta delle parti al fine di consentire – e di verificare – l'avvenuta estinzione della esposizione debitoria dell'appellante nei confronti di agenzia delle entrate. Infine, in data 5.6.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che l'istanza di rateizzazione-rottamazione presentata da equivalesse ad atto di Parte_1
riconoscimento del debito a tutela del quale Agenzia delle Entrate aveva proposto l'azione revocatoria in esame.
Secondo l'appellante, invece: - la suddetta istanza aveva il solo scopo di evitare il rischio dell'azione revocatoria e delle procedure esecutive;
- il figlio, aveva CP_3
provveduto con le proprie sostanze ad effettuare tutti i versamenti per la rottamazione,
facendosi carico della posizione debitoria dei genitori al fine di non subire l'espropriazione del bene immobile a lui venduto né della casa di abitazione in (gravata da ipoteche a CP_2
favore di ); - pertanto, il pagamento per la rateizzazione non poteva far considerare CP_2
tale istanza riconoscimento del debito, né atto interruttivo della prescrizione.
§ 3.1
Il motivo è irrilevante.
Non costituisce oggetto del presente giudizio l'accertamento in ordine alla fondatezza delle ragioni creditorie di è pacifico, infatti, in giurisprudenza che la revocatoria può CP_6
pag. 4/8 essere accordata anche in relazione ad un credito contestato.
§ 3.2
Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto che il Tribunale non Parte_1
avrebbe considerato che l'intero debito nei confronti di era stato estinto, grazie CP_2
all'aiuto economico prestatogli dal figlio già nel corso della procedura esecutiva CP_3
azionata sugli immobili in passato da (all'epoca Sobarit s.p.a.), la quale con atto CP_2
del 18.10.2004 “dichiarava di abbandonare gli atti esecutivi in seguito ad avvenuto
pagamento e disponeva per l'estinzione della procedura espropriativa immobiliare
esattoriale n. 2017/2003 attivata per surroga nella procedura n. 914/1996)” (atto d'appello,
pag. 5). Pertanto, ad avviso dell'appellante, non vi era in capo al disponente, né in capo al terzo acquirente la consapevolezza di arrecare pregiudizio alla società creditrice, con la vendita oggetto di revocatoria.
Il motivo è infondato.
Non risulta essere stata offerta la prova dell'estinzione del debito di , a Parte_1
tutela del quale l'azione revocatoria è stata proposta.
Ed anzi, la circostanza è smentita dalla domanda di rateizzazione proposta, in corso di causa, dallo stesso debitore che - con le note di trattazione scritta del 5.6.2024 ha domandato un congruo rinvio della decisione per poter dimostrare l'esatto adempimento degli impegni assunti.
La durata del piano di rientro (documentata con le note di udienza dell'11.12.2023) non consente tuttavia di procrastinare la definizione del presente giudizio sino alla scadenza dell'ultima rata (30.11.2027), salva e impregiudicata la facoltà di opporre tale circostanza in sede esecutiva.
Poiché il debito, ad oggi, non risulta essere stato estinto, permane l'interesse di alla CP_6
pag. 5/8 declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita colpito da revocatoria.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
omesso di valutare la capienza del suo patrimonio residuo, costituito da un immobile di lusso sito in circostanza che - ove correttamente scrutinata - avrebbe consentito di CP_2
escludere la natura pregiudizievole della compravendita oggetto di revocatoria, e dunque anche la consapevolezza di danneggiare la creditrice.
Il motivo è infondato.
In relazione al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, è costante in giurisprudenza l'orientamento per cui “Il cd. eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto
dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche
quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del
patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del
credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni
quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che
voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da
soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. cass. civ. sez. III, sent. del 19.07.2018,
n. 19207; cass. civ. Sez. VI, del 10.02.2015, n. 2530; cass. civ. sez. III, del 4.07.2006, n.
15265; cass. civ. sez. III, del 27.10.2004, n. 20813).
Pertanto, ai fini dell'accertamento sulla sussistenza del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie, non è necessario che il debitore si liberi di tutti i suoi beni, ma è sufficiente che, mediante la cessione del bene oggetto della revocatoria, abbia reso semplicemente più arduo il soddisfacimento del credito.
Sul piano probatorio, a fronte dell'accertata diminuzione patrimoniale causata dall'atto pag. 6/8 dispositivo pregiudizievole, spetta al debitore e/o al terzo acquirente, convenuti in revocatoria, l'onere di provare l'insussistenza del rischio di insoddisfazione delle ragioni creditorie, dimostrando documentalmente l'esistenza di ampie residualità patrimoniali per far emergere la mancanza dell'eventus damni.
Nel caso di specie, l'appellante non ha dato prova circa la reale ed effettiva capienza del suo patrimonio residuo in quanto si è limitato a dedurre l'esistenza di un altro bene immobile sul quale il creditore avrebbe potuto soddisfarsi (la casa di abitazione di lusso sita in via
Nespoli, in , senza nulla provare circa il reale valore di tale bene al fine di poter CP_2
valutare l'eventuale assenza di pregiudizio economico per l' , al netto Controparte_1
del trasferimento contestato, e di evitare, così, la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita colpito da revocatoria.
In ordine, infine, alla scientia damni, cioè, alla mera conoscibilità e, quindi alla consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, va precisato che tale consapevolezza si verifica ogni qual volta debitore e/o terzo abbiano la conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, potrebbe arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. Civ. sez. III,
15/02/2011, n. 3676; Cass. civ. sez. II, 20/11/1996, n. 10219).
Nella fattispecie in esame, la circostanza che l'atto di compravendita sia successivo al sorgere del credito, la mancanza di prova dell'effettivo pagamento da parte di CP_3
del prezzo della compravendita, la qualità dell'acquirente, quale figlio dei venditori
[...]
e con essi convivente all'epoca della vendita, integrano quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che consentono di ritenere provata la consapevolezza sia dell'appellante-
debitore sia del figlio-terzo acquirente del pregiudizio che l'alienazione dell'immobile ha pag. 7/8 arrecato alle ragioni creditorie.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_7
delle spese processuali del giudizio d'appello che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 8/8