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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1366/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
NE AB - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250001649416000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022 deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, l'illegittimità costituzionale della L. R. 56/2023, l'illegittima applicazione retroattiva della predetta legge regionale.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di DE e NE AB che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La NE AB depositava provvedimento di sgravio parziale in relazione all'anno 2020.
In data 22.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali prendeva atto della richiesta di CMC formulata dalla NE AB in relazione al periodo di imposta 2020, ma si opponeva alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio;
ribadiva, nel resto, le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio. Depositava giurisprudenza di questa Corte favorevole al ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere quanto al periodo di imposta 2020; costituendosi in giudizio la NE AB depositava copia di un provvedimento di discarico in relazione al predetto periodo di imposta.
Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato.
Intanto, quanto alla questione di legittimità costituzionale della L.R. 56/23, vale rilevare come in relazione ad analoga norma della NE Siciliana la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2018, si sia già pronunciata nel senso della legittimità costituzionale.
Non vi è motivo, allo stato, per ritenere superata tale pronuncia nel corpo della quale la Corte Costituzionale evidenziava come ”Secondo quanto previsto dalla disciplina regionale impugnata, il ruolo, che conferisce all'obbligazione tributaria forza esecutiva, non viene preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente: si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, al semplice riscontro della omissione, della inesattezza o della intempestività del pagamento.
Il contribuente acquisisce contezza della pretesa azionata dall'ente impositore solo per il tramite della cartella di pagamento;
ed avverso la cartella può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa ed al ruolo che la giustifica, ma anche all'an della pretesa tributaria.
13.1.– Non è superfluo sottolineare che l'accertamento inerente al tributo in esame, nella sua ordinarietà, è connotato da una evidente semplicità di contenuti, risolvendosi in un mero controllo cartolare. La definizione della pretesa impositiva in esame riposa infatti, di regola, sulla spontaneità di adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base delle scadenze indicate e dei parametri di commisurazione determinati, secondo canoni standard, dalla norma impositiva.
In caso di inadempimento, la determinazione della pretesa tributaria da attuare – che mantiene comunque una sua autonomia rispetto alla successiva fase esecutiva – passa attraverso l'esame delle risultanze del
PRA, comunicate all'ente impositore dal relativo tenutario (art. 5 del d.l. n. 953 del 1982); e si correla, dunque, ad una indagine documentale elementare, realizzata tramite il controllo incrociato tra gli elementi attestanti la titolarità del mezzo e i flussi informativi inerenti il puntuale adempimento della prestazione richiesta. Spicca, sotto questo profilo, la particolare attendibilità del dato documentale destinato ad attestare la riferibilità soggettiva del relativo presupposto impositivo, derivante da un pubblico registro formato su iniziativa dello stesso contribuente (su impulso del quale si procede alle relative iscrizioni e trascrizioni).
Ciò finisce per riconoscere alle emergenze documentali poste alla base della formazione del ruolo un rilevante grado di verosimiglianza quanto alla corretta imputazione soggettiva del tributo: a fronte della evidente modestia tecnica della fase amministrativa di determinazione del dovuto (sentenze n. 62 del 1998 e n. 233 del 1996) e in considerazione del grado di affidabilità del procedimento che porta alla formazione unilaterale del titolo (ordinanza n. 111 del 2007), si neutralizzano, in coerenza, i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva del contribuente alla fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo.......
Sotto tale profilo, va rimarcato che, nel tempo, il sistema tributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione.......
L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
I presupposti del debito tributario (la dichiarazione predisposta dal contribuente per un verso e le emergenze del PRA, per altro verso), nonché la stessa condotta che concreta l'inadempimento fiscale presentano, infatti, immediate e decisive analogie di contenuto......
Esclusa, dunque, l'incompatibilità di sistema sottesa alla censura prospettata in riferimento ai limiti statutari, non è superfluo rimarcare, inoltre, che le disposizioni censurate non entrerebbero in conflitto neppure con la specifica normativa di settore imposta dalla disciplina erariale.
15.1.– La normativa nazionale in materia, ricostruita nel ricorso dall'Avvocatura, non prevede una obbligatoria partecipazione del contribuente alla formazione del ruolo impositivo.
In particolare, non depone in tal senso l'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), diversamente dal rilievo che a siffatta disposizione mostra di dare il Presidente del Consiglio dei ministri.
15.2.– Il processo verbale di constatazione previsto dal comma 1 di tale disposizione, da notificare al proprietario del mezzo non oltre novanta giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del dovuto per la violazione riscontrata, dà infatti luogo ad un modulo procedimentale che, nell'interpretazione della Corte di cassazione civile (sentenza n. 13147 del 2014, la quale riprende un orientamento tracciato con la sentenza n. 1649 del 1998), per il vero correttamente citata dalla stessa difesa del ricorrente, aveva una ragion d'essere nell'originaria configurazione del tributo quale tassa sulla circolazione.
Mutato il presupposto di imposta, ora legato solo alla proprietà (o ad un titolo considerato equipollente a tali fini) del mezzo, l'accertamento della violazione (non più inerente la circolazione su strada del mezzo) appare oggi esclusivamente demandato al flusso informativo, disciplinato dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, legato alle emergenze del PRA......".
Correttamente, pertanto, si procedeva ad iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2022 senza la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Ancora, la cartella di pagamento impugnata risulta adeguatamente motivata, richiamando la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento (tg Targa_1 e Targa 2).
La Suprema Corte ha precisato come “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" Cass. Sez, Un. 22281/2022.
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'unico limite previsto dalla predetta normativa è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 18.7.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso, sul punto, va rigettato;
le spese stante la soccombenza reciproca possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva (anno 2020);
· rigetta nel resto il ricorso;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez. 2 del 3 febbraio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1366/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
NE AB - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250001649416000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022 deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, l'illegittimità costituzionale della L. R. 56/2023, l'illegittima applicazione retroattiva della predetta legge regionale.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di DE e NE AB che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La NE AB depositava provvedimento di sgravio parziale in relazione all'anno 2020.
In data 22.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali prendeva atto della richiesta di CMC formulata dalla NE AB in relazione al periodo di imposta 2020, ma si opponeva alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio;
ribadiva, nel resto, le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio. Depositava giurisprudenza di questa Corte favorevole al ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere quanto al periodo di imposta 2020; costituendosi in giudizio la NE AB depositava copia di un provvedimento di discarico in relazione al predetto periodo di imposta.
Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato.
Intanto, quanto alla questione di legittimità costituzionale della L.R. 56/23, vale rilevare come in relazione ad analoga norma della NE Siciliana la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2018, si sia già pronunciata nel senso della legittimità costituzionale.
Non vi è motivo, allo stato, per ritenere superata tale pronuncia nel corpo della quale la Corte Costituzionale evidenziava come ”Secondo quanto previsto dalla disciplina regionale impugnata, il ruolo, che conferisce all'obbligazione tributaria forza esecutiva, non viene preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente: si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, al semplice riscontro della omissione, della inesattezza o della intempestività del pagamento.
Il contribuente acquisisce contezza della pretesa azionata dall'ente impositore solo per il tramite della cartella di pagamento;
ed avverso la cartella può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa ed al ruolo che la giustifica, ma anche all'an della pretesa tributaria.
13.1.– Non è superfluo sottolineare che l'accertamento inerente al tributo in esame, nella sua ordinarietà, è connotato da una evidente semplicità di contenuti, risolvendosi in un mero controllo cartolare. La definizione della pretesa impositiva in esame riposa infatti, di regola, sulla spontaneità di adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base delle scadenze indicate e dei parametri di commisurazione determinati, secondo canoni standard, dalla norma impositiva.
In caso di inadempimento, la determinazione della pretesa tributaria da attuare – che mantiene comunque una sua autonomia rispetto alla successiva fase esecutiva – passa attraverso l'esame delle risultanze del
PRA, comunicate all'ente impositore dal relativo tenutario (art. 5 del d.l. n. 953 del 1982); e si correla, dunque, ad una indagine documentale elementare, realizzata tramite il controllo incrociato tra gli elementi attestanti la titolarità del mezzo e i flussi informativi inerenti il puntuale adempimento della prestazione richiesta. Spicca, sotto questo profilo, la particolare attendibilità del dato documentale destinato ad attestare la riferibilità soggettiva del relativo presupposto impositivo, derivante da un pubblico registro formato su iniziativa dello stesso contribuente (su impulso del quale si procede alle relative iscrizioni e trascrizioni).
Ciò finisce per riconoscere alle emergenze documentali poste alla base della formazione del ruolo un rilevante grado di verosimiglianza quanto alla corretta imputazione soggettiva del tributo: a fronte della evidente modestia tecnica della fase amministrativa di determinazione del dovuto (sentenze n. 62 del 1998 e n. 233 del 1996) e in considerazione del grado di affidabilità del procedimento che porta alla formazione unilaterale del titolo (ordinanza n. 111 del 2007), si neutralizzano, in coerenza, i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva del contribuente alla fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo.......
Sotto tale profilo, va rimarcato che, nel tempo, il sistema tributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione.......
L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
I presupposti del debito tributario (la dichiarazione predisposta dal contribuente per un verso e le emergenze del PRA, per altro verso), nonché la stessa condotta che concreta l'inadempimento fiscale presentano, infatti, immediate e decisive analogie di contenuto......
Esclusa, dunque, l'incompatibilità di sistema sottesa alla censura prospettata in riferimento ai limiti statutari, non è superfluo rimarcare, inoltre, che le disposizioni censurate non entrerebbero in conflitto neppure con la specifica normativa di settore imposta dalla disciplina erariale.
15.1.– La normativa nazionale in materia, ricostruita nel ricorso dall'Avvocatura, non prevede una obbligatoria partecipazione del contribuente alla formazione del ruolo impositivo.
In particolare, non depone in tal senso l'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), diversamente dal rilievo che a siffatta disposizione mostra di dare il Presidente del Consiglio dei ministri.
15.2.– Il processo verbale di constatazione previsto dal comma 1 di tale disposizione, da notificare al proprietario del mezzo non oltre novanta giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del dovuto per la violazione riscontrata, dà infatti luogo ad un modulo procedimentale che, nell'interpretazione della Corte di cassazione civile (sentenza n. 13147 del 2014, la quale riprende un orientamento tracciato con la sentenza n. 1649 del 1998), per il vero correttamente citata dalla stessa difesa del ricorrente, aveva una ragion d'essere nell'originaria configurazione del tributo quale tassa sulla circolazione.
Mutato il presupposto di imposta, ora legato solo alla proprietà (o ad un titolo considerato equipollente a tali fini) del mezzo, l'accertamento della violazione (non più inerente la circolazione su strada del mezzo) appare oggi esclusivamente demandato al flusso informativo, disciplinato dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, legato alle emergenze del PRA......".
Correttamente, pertanto, si procedeva ad iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2022 senza la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Ancora, la cartella di pagamento impugnata risulta adeguatamente motivata, richiamando la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento (tg Targa_1 e Targa 2).
La Suprema Corte ha precisato come “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" Cass. Sez, Un. 22281/2022.
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'unico limite previsto dalla predetta normativa è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 18.7.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso, sul punto, va rigettato;
le spese stante la soccombenza reciproca possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva (anno 2020);
· rigetta nel resto il ricorso;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez. 2 del 3 febbraio 2026.