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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23809/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23809/2024 tra
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Parte_1
ALTOMARE UGO e PISELLI PIERLUIGI in forza di procura alle liti 21.12.2024, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Mercalli, 13 ATTRICE e rappresentata e difesa dall'avv. DI VIRGILIO VITTORIO in forza di Controparte_1 procura alle liti 21.12.2024, elettivamente domiciliata in Torino, Via Morghen 32/C presso lo studio dell'avvocato LUSSANA DANIELE CONVENUTA
Oggi 14 luglio 2025 dinanzi al giudice designato IM OS compaiono collegati da remoto: per l'avv. ALTOMARE UGO e l'avv. Alessandra Maria Pepe in sost. Parte_1 per delega orale dell'avv. PISELLI PIERLUIGI e per l'avv. DI VIRGILIO Controparte_1
VITTORIO. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Altomare precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate. L'avv. Di Virgilio precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e da note conclusive autorizzate Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice dott.ssa IM OS
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IM OS ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23809/2024 promossa da: con Socio Unico, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Parte_1
dagli avvocati ALTOMARE UGO e PISELLI PIERLUIGI, in forza di procura alle liti 21.12.2024, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Mercalli, 13
ATTRICE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. DI VIRGILIO VITTORIO, in forza di Controparte_1
procura alle liti 21.12.2024, elettivamente domiciliata in Torino, Via Morghen 32/C presso lo studio dell'avvocato LUSSANA DANIELE
Udienza di discussione 14.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con Socio Unico (in seguito ) ha proposto opposizione avverso il Parte_1 Pt_1
precetto notificatole da (in seguito con il quale le era Controparte_1 CP_1
stato intimato il pagamento di € 734.448,45 e ha chiesto al Tribunale di accertare che nulla doveva in forza del titolo azionato per i seguenti motivi: CP_1
- irregolare notifica del titolo esecutivo estero e del certificato di cui all'art. 53 del regolamento UE n. 1215/2012 per omessa notificazione della sentenza esecutiva e del certificato rilasciato ex art. 53, del Regolamento Bruxelles I-bis tramite gli organi mittenti e riceventi previsti dall'art. 8 del predetto Regolamento o tramite i canali autorizzati, quali la trasmissione postale o elettronica, come previsto dagli artt. 18 e 19 del Regolamento o mediante notifica diretta ex art. 20;
pagina 2 di 5 - erronea compilazione dell'allegato i) del certificato ex art. 53 del regolamento UE n.
1215/2012 per avere erroneamente contrassegnato con la risposta negativa la casella riportante la dizione: «Se più persone sono state rese responsabili in relazione allo stesso credito, l'importo complessivo può essere riscosso da ciascuna di esse»;
- contrasto tra la sentenza azionata - Corte d'Appello di Bucarest n. 911/24 - e la decisione passata in giudicato emessa precedentemente tra le medesime parti dal
Tribunale di Bucarest, n. 2759/2022 passata in giudicato, in violazione del Regolamento
UE n. 1215/12, artt. 46 e 45, comma 1, lett. d);
- contrasto tra la sentenza azionata e l'ordine pubblico, ai sensi del Regolamento UE n.
1215/12, artt. 46 e 45, comma 1, lett. a).
(i) ha contestato la fondatezza dei primi due motivi di opposizione evidenziando CP_1
che il raggiungimento dello scopo comportava la sanatoria di eventuali vizi formali ritenuti, in ogni caso, insussistenti;
(ii) ha sostenuto che non vi era alcuna violazione del giudicato atteso che il precedente procedimento non involgeva la fattura azionata in via riconvenzionale e (iii) ha negato che fosse stato violato l'ordine pubblico. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza 14.2.2025 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronuncia confermata a seguito di reclamo con provvedimento collegiale 4.4.2025.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni come precisate nel verbale.
2.Il primo motivo di opposizione è privo di fondamento.
Si ritiene, infatti, che i vizi di forma della notificazione del titolo esecutivo e del certificato di cui all'art. 53 del regolamento UE n. 1215/2012 non integrino un'inesistenza della notificazione ma al più una invalidità e che, pertanto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la tempestiva proposizione dell'opposizione consenta di ritenere raggiunto lo scopo. Sul punto, si condivide in ogni caso quanto osservato dal Collegio ovvero che in caso di esecuzione transfrontaliera di un titolo europeo in territorio italiano, il creditore deve procedere alla notificazione del titolo e del precetto ai sensi degli articoli. 479 e ss. c.p.c., e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 43 del Regolamento UE N. 1215/2012, e non dell'art. 12 del Regolamento UE n.
2020/1784.
Ne consegue che il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
pagina 3 di 5 3.Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione costituito dall'asserita erronea compilazione dell'allegato i) del certificato ex art. 53 del regolamento UE n. 1215/2012.
Come condivisibilmente affermato nell'ordinanza del Tribunale 4.4.2025, non siamo in presenza di un'erronea compilazione in quanto “Il quesito di cui al pt 4.6.1.2.1 è formulato in questi termini: "Se più persone sono state rese responsabili in relazione allo stesso credito,
l'importo complessivo può essere riscosso da ciascuna di esse?" (doc. 6).
La domanda non è volta ad ottenere una dichiarazione da parte del creditore circa l'astratta possibilità che il debito possa essere corrisposto da più soggetti in via solidale, bensì è tesa a chiarire se il titolo esecutivo abbia ritenuto responsabili più soggetti in relazione al credito ingiunto.
Il difensore della società creditrice ha pertanto correttamente risposto in termini negativi poiché la sentenza n. 911/24 del 12.6.24, emessa dalla Corte di Appello di Bucarest – V Sezione
Civile, in accoglimento della domanda riconvenzionale di avverso la Controparte_1
ha condannato quest'ultima al pagamento di quanto ingiunto sulla base del Parte_1
mero rapporto contrattuale esistente tra tali parti, senza alcun riferimento al Parte_2
piuttosto che alla qualità di società capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di
[...]
Imprese.
Da ciò consegue l'irrilevanza ai fini di causa delle considerazioni giuridiche esposte dalla difesa di parte reclamante relative alla disciplina del c.d. Acord de Asociere”.
Ciò posto anche il secondo motivo di opposizione deve essere rigettato.
4. Il terzo motivo di opposizione costituito dall'asserita violazione degli articoli 46 e 45, comma 1, lettera d) per Regolamento UE n. 1215/12 per contrasto tra la sentenza azionata -
Corte d'Appello di Bucarest n. 911/24 - e la decisione passata in giudicato emessa precedentemente tra le medesime parti dal Tribunale di Bucarest, n. 2759/2022 non può trovare accoglimento per l'assorbente ragione dell'insussistenza di un contrasto di giudicati.
Si osserva, infatti, che il giudizio definito con la sentenza della Corte d'Appello di Bucarest n.
911/24 involge la richiesta di pagamento di una fattura diversa da quelle azionate nel procedimento definito con sentenza del Tribunale di Bucarest n. 2759/2022 passata in giudicato, procedimento quest'ultimo che, peraltro, non ha inciso sul titolo posto a fondamento delle pretese – contratto di subappalto n. 1585 del 6.4.2017 - ma solo sulla debenza delle prestazioni richieste con le fatture azionate, che - si ribadisce - sono diverse nei due procedimenti.
pagina 4 di 5 5. Con un ultimo motivo di opposizione, parte opponente si duole della violazione degli articoli 46 e 45, comma 1, lettera a) per Regolamento UE n. 1215/12, per manifesta contrarietà della decisione all'ordine pubblico.
Invero, al Tribunale è preclusa la verifica della “conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento” (cfr. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006).
D'altra parte, tale controllo contenutistico è stato effettuato dall'Alta Corte di Cassazione della Romania – II Sezione Civile, che con il provvedimento n. 449/2025 ha rigettato il ricorso presentato da confermando la sentenza n. 911 del 12.06.2024 pronunciata Parte_3
dalla Corte di Appello di Bucarest – V Sezione Civile.
Alla luce delle considerazioni svolte l'opposizione deve essere rigettata.
6. Le spese del presente giudizio, comprese quelle della fase cautelare e del reclamo, seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, valori medi di liquidazione con riguardo alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione quanto alle fasi istruttoria e di trattazione e decisionale e alle fasi svolte nei sub procedimenti cautelare e di reclamo alla luce dell'attività svolta, procedimenti cautelari, nei quali non deve essere calcolata la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e così per complessivi € 28.558,00 per compensi, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da con Socio Unico avverso il precetto Parte_1
notificatole da n data 20.12.2024. Controparte_1
CONDANNA con Socio Unico al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio e dei sub procedimenti cautelare e di reclamo in esso svolti liquidate in complessivi € 28.558,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Torino, 14 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa IM OS pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23809/2024 tra
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Parte_1
ALTOMARE UGO e PISELLI PIERLUIGI in forza di procura alle liti 21.12.2024, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Mercalli, 13 ATTRICE e rappresentata e difesa dall'avv. DI VIRGILIO VITTORIO in forza di Controparte_1 procura alle liti 21.12.2024, elettivamente domiciliata in Torino, Via Morghen 32/C presso lo studio dell'avvocato LUSSANA DANIELE CONVENUTA
Oggi 14 luglio 2025 dinanzi al giudice designato IM OS compaiono collegati da remoto: per l'avv. ALTOMARE UGO e l'avv. Alessandra Maria Pepe in sost. Parte_1 per delega orale dell'avv. PISELLI PIERLUIGI e per l'avv. DI VIRGILIO Controparte_1
VITTORIO. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Altomare precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate. L'avv. Di Virgilio precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e da note conclusive autorizzate Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice dott.ssa IM OS
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IM OS ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23809/2024 promossa da: con Socio Unico, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Parte_1
dagli avvocati ALTOMARE UGO e PISELLI PIERLUIGI, in forza di procura alle liti 21.12.2024, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Mercalli, 13
ATTRICE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. DI VIRGILIO VITTORIO, in forza di Controparte_1
procura alle liti 21.12.2024, elettivamente domiciliata in Torino, Via Morghen 32/C presso lo studio dell'avvocato LUSSANA DANIELE
Udienza di discussione 14.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con Socio Unico (in seguito ) ha proposto opposizione avverso il Parte_1 Pt_1
precetto notificatole da (in seguito con il quale le era Controparte_1 CP_1
stato intimato il pagamento di € 734.448,45 e ha chiesto al Tribunale di accertare che nulla doveva in forza del titolo azionato per i seguenti motivi: CP_1
- irregolare notifica del titolo esecutivo estero e del certificato di cui all'art. 53 del regolamento UE n. 1215/2012 per omessa notificazione della sentenza esecutiva e del certificato rilasciato ex art. 53, del Regolamento Bruxelles I-bis tramite gli organi mittenti e riceventi previsti dall'art. 8 del predetto Regolamento o tramite i canali autorizzati, quali la trasmissione postale o elettronica, come previsto dagli artt. 18 e 19 del Regolamento o mediante notifica diretta ex art. 20;
pagina 2 di 5 - erronea compilazione dell'allegato i) del certificato ex art. 53 del regolamento UE n.
1215/2012 per avere erroneamente contrassegnato con la risposta negativa la casella riportante la dizione: «Se più persone sono state rese responsabili in relazione allo stesso credito, l'importo complessivo può essere riscosso da ciascuna di esse»;
- contrasto tra la sentenza azionata - Corte d'Appello di Bucarest n. 911/24 - e la decisione passata in giudicato emessa precedentemente tra le medesime parti dal
Tribunale di Bucarest, n. 2759/2022 passata in giudicato, in violazione del Regolamento
UE n. 1215/12, artt. 46 e 45, comma 1, lett. d);
- contrasto tra la sentenza azionata e l'ordine pubblico, ai sensi del Regolamento UE n.
1215/12, artt. 46 e 45, comma 1, lett. a).
(i) ha contestato la fondatezza dei primi due motivi di opposizione evidenziando CP_1
che il raggiungimento dello scopo comportava la sanatoria di eventuali vizi formali ritenuti, in ogni caso, insussistenti;
(ii) ha sostenuto che non vi era alcuna violazione del giudicato atteso che il precedente procedimento non involgeva la fattura azionata in via riconvenzionale e (iii) ha negato che fosse stato violato l'ordine pubblico. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza 14.2.2025 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronuncia confermata a seguito di reclamo con provvedimento collegiale 4.4.2025.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni come precisate nel verbale.
2.Il primo motivo di opposizione è privo di fondamento.
Si ritiene, infatti, che i vizi di forma della notificazione del titolo esecutivo e del certificato di cui all'art. 53 del regolamento UE n. 1215/2012 non integrino un'inesistenza della notificazione ma al più una invalidità e che, pertanto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la tempestiva proposizione dell'opposizione consenta di ritenere raggiunto lo scopo. Sul punto, si condivide in ogni caso quanto osservato dal Collegio ovvero che in caso di esecuzione transfrontaliera di un titolo europeo in territorio italiano, il creditore deve procedere alla notificazione del titolo e del precetto ai sensi degli articoli. 479 e ss. c.p.c., e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 43 del Regolamento UE N. 1215/2012, e non dell'art. 12 del Regolamento UE n.
2020/1784.
Ne consegue che il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
pagina 3 di 5 3.Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione costituito dall'asserita erronea compilazione dell'allegato i) del certificato ex art. 53 del regolamento UE n. 1215/2012.
Come condivisibilmente affermato nell'ordinanza del Tribunale 4.4.2025, non siamo in presenza di un'erronea compilazione in quanto “Il quesito di cui al pt 4.6.1.2.1 è formulato in questi termini: "Se più persone sono state rese responsabili in relazione allo stesso credito,
l'importo complessivo può essere riscosso da ciascuna di esse?" (doc. 6).
La domanda non è volta ad ottenere una dichiarazione da parte del creditore circa l'astratta possibilità che il debito possa essere corrisposto da più soggetti in via solidale, bensì è tesa a chiarire se il titolo esecutivo abbia ritenuto responsabili più soggetti in relazione al credito ingiunto.
Il difensore della società creditrice ha pertanto correttamente risposto in termini negativi poiché la sentenza n. 911/24 del 12.6.24, emessa dalla Corte di Appello di Bucarest – V Sezione
Civile, in accoglimento della domanda riconvenzionale di avverso la Controparte_1
ha condannato quest'ultima al pagamento di quanto ingiunto sulla base del Parte_1
mero rapporto contrattuale esistente tra tali parti, senza alcun riferimento al Parte_2
piuttosto che alla qualità di società capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di
[...]
Imprese.
Da ciò consegue l'irrilevanza ai fini di causa delle considerazioni giuridiche esposte dalla difesa di parte reclamante relative alla disciplina del c.d. Acord de Asociere”.
Ciò posto anche il secondo motivo di opposizione deve essere rigettato.
4. Il terzo motivo di opposizione costituito dall'asserita violazione degli articoli 46 e 45, comma 1, lettera d) per Regolamento UE n. 1215/12 per contrasto tra la sentenza azionata -
Corte d'Appello di Bucarest n. 911/24 - e la decisione passata in giudicato emessa precedentemente tra le medesime parti dal Tribunale di Bucarest, n. 2759/2022 non può trovare accoglimento per l'assorbente ragione dell'insussistenza di un contrasto di giudicati.
Si osserva, infatti, che il giudizio definito con la sentenza della Corte d'Appello di Bucarest n.
911/24 involge la richiesta di pagamento di una fattura diversa da quelle azionate nel procedimento definito con sentenza del Tribunale di Bucarest n. 2759/2022 passata in giudicato, procedimento quest'ultimo che, peraltro, non ha inciso sul titolo posto a fondamento delle pretese – contratto di subappalto n. 1585 del 6.4.2017 - ma solo sulla debenza delle prestazioni richieste con le fatture azionate, che - si ribadisce - sono diverse nei due procedimenti.
pagina 4 di 5 5. Con un ultimo motivo di opposizione, parte opponente si duole della violazione degli articoli 46 e 45, comma 1, lettera a) per Regolamento UE n. 1215/12, per manifesta contrarietà della decisione all'ordine pubblico.
Invero, al Tribunale è preclusa la verifica della “conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento” (cfr. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006).
D'altra parte, tale controllo contenutistico è stato effettuato dall'Alta Corte di Cassazione della Romania – II Sezione Civile, che con il provvedimento n. 449/2025 ha rigettato il ricorso presentato da confermando la sentenza n. 911 del 12.06.2024 pronunciata Parte_3
dalla Corte di Appello di Bucarest – V Sezione Civile.
Alla luce delle considerazioni svolte l'opposizione deve essere rigettata.
6. Le spese del presente giudizio, comprese quelle della fase cautelare e del reclamo, seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, valori medi di liquidazione con riguardo alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione quanto alle fasi istruttoria e di trattazione e decisionale e alle fasi svolte nei sub procedimenti cautelare e di reclamo alla luce dell'attività svolta, procedimenti cautelari, nei quali non deve essere calcolata la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e così per complessivi € 28.558,00 per compensi, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da con Socio Unico avverso il precetto Parte_1
notificatole da n data 20.12.2024. Controparte_1
CONDANNA con Socio Unico al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio e dei sub procedimenti cautelare e di reclamo in esso svolti liquidate in complessivi € 28.558,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Torino, 14 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa IM OS pagina 5 di 5