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Sentenza 31 dicembre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01817/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 31/12/2025
N. 02524 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01817/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2025, proposto da
UL CO, rappresentato e difeso dall'avvocato LA Zampieri, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 32/2024 del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, pubblicata il 02.02.2024, corretta ex art. 288 c.p.c. in data 01.03.2024 e notificata il
05.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01817/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ER RA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente, esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Rovigo al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, come successivamente corretta, il giudice ordinario ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente di usufruire del predetto beneficio economico e, per l'effetto, ha condannato il Ministero a mettere a disposizione della parte stessa l'importo complessivo di € 1.500,00 tramite il rilascio della citata Carta elettronica.
3. In data 5 luglio 2024, parte ricorrente ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della Carta elettronica, è stato proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere l'attivazione della Carta con l'accredito della somma oggetto della condanna.
La parte ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento. N. 01817/2025 REG.RIC.
5. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 10 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. del 10 settembre 2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulle sentenze del giudice ordinario.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui lo ha condannato al rilascio della Carta elettronica del docente, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precario.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di attivare, a favore della parte ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), come da richiesta attorea. N. 01817/2025 REG.RIC.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese N. 01817/2025 REG.RIC.
generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA AR, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
ER RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER RA LA AR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 31/12/2025
N. 02524 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01817/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2025, proposto da
UL CO, rappresentato e difeso dall'avvocato LA Zampieri, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 32/2024 del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, pubblicata il 02.02.2024, corretta ex art. 288 c.p.c. in data 01.03.2024 e notificata il
05.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01817/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ER RA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente, esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Rovigo al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, come successivamente corretta, il giudice ordinario ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente di usufruire del predetto beneficio economico e, per l'effetto, ha condannato il Ministero a mettere a disposizione della parte stessa l'importo complessivo di € 1.500,00 tramite il rilascio della citata Carta elettronica.
3. In data 5 luglio 2024, parte ricorrente ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della Carta elettronica, è stato proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere l'attivazione della Carta con l'accredito della somma oggetto della condanna.
La parte ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento. N. 01817/2025 REG.RIC.
5. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 10 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. del 10 settembre 2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulle sentenze del giudice ordinario.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui lo ha condannato al rilascio della Carta elettronica del docente, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precario.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di attivare, a favore della parte ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), come da richiesta attorea. N. 01817/2025 REG.RIC.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese N. 01817/2025 REG.RIC.
generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA AR, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
ER RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER RA LA AR
IL SEGRETARIO