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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/07/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3876/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3876/2017 del R.G.A.C.C, posta in decisione con provvedimento del 7.03.25 e vertente tra
, p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
, nato ad [...], il [...], (CF: ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Carmine Monaco e Cesare Monaco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Taurasi, alla via San Barbato;
- attrice -
e
, p.iva , in persona del Presidente, suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in alla Piazza Libertà, autorizzata a stare in giudizio CP_1 con determinazione dirigenziale n. 484 del 11/03/2019, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Oscar Mercolino (c.f. ), in uno allo stesso C.F._2 elettivamente domiciliata in , alla Piazza Libertà Palazzo Caracciolo;
CP_1
- convenuta – nonché
c.f. - p.iva in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_3 speciale, in forza di procura per notar di Milano del 03.09.2014, rep. n. Persona_1
36.954, racc. n. 15.043, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Frasso (c.f.: ), con studio in Bari alla Via De Rossi n. 209, con il quale C.F._3
è elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV), alla Via Cardito n. 52 presso lo studio dell'avv. Raffaella Manduzio;
- terza chiamata in causa -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051/2043 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.02.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la esercente l'attività di Parte_1 macellazione carni per conto terzi, fallito il tentativo di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, conveniva dinanzi al Tribunale di Benevento la Provincia di Avellino, per sentirla condannare al risarcimento dei danni economici subiti a seguito della interruzione al traffico della Strada Provinciale 262 al km 0 + 800 del Comune di AB LA, dove, a circa 50 metri di distanza, si trovava la sede aziendale. Tale chiusura rendeva complicato e gravoso raggiungere l'azienda, sia ai dipendenti che ai terzi così determinando, ad avviso di parte attrice, una notevole contrazione dell'attività commerciale. In dettaglio, l'istante rappresentava che:
- a seguito di diversi cedimenti susseguitesi nel corso degli anni, lungo la S.P. 262 sita a AB LA (AV) si verificava la caduta di un pezzo di strada che ne rendeva impossibile la percorrenza;
- in data 23.01.2017, con propria Delibera, l'Amministrazione Provinciale di Avellino chiudeva la S.P. 262 al transito veicolare;
- l'interruzione di detta strada provinciale comportava l'impossibilità di poter accedere al km 850 dove si trovava l'azienda Parte_1
- l'assenza di transitabilità della S.P. 262 obbligava la percorrenza di stradine comunali alternative che rendevano estremamente difficoltoso il raggiungimento dell'azienda
[...] ai mezzi pesanti che riportavano danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche;
Parte_1
- il blocco della S.P. 262 causava, altresì, una diminuzione della clientela dell'azienda di macellazione, con conseguente perdita di utili che veniva stimata, come da consulenza tecnica di parte, in € 21.219,32 per il solo trimestre Gennaio-Marzo;
- la responsabilità del sinistro era da ascriversi alla ex art. 2051 c.c. Controparte_1 ovvero ex art. 2043 c.c.. Conseguentemente, parte attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della per il cedimento di una parte della strada provinciale n. 262 sita a Controparte_1
AB LA e la conseguente condanna della medesima Provincia a risarcire i danni, subiti e subendi dalla Parte_1
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 21.11.2017, la , Controparte_1 contestando:
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- l'infondatezza della domanda per assenza di prova del nesso causale tra l'interruzione al traffico della strada e il danno lamentato, in quanto l'attività commerciale della Parte_1 era, in effetti, raggiungibile sempre dalla S.P. n° 262, seppur dal lato opposto;
inoltre, era raggiungibile anche dalla S.P. n° 190, dalla S.P. 57 e dalla via comunale Chiocche del Forno, quest'ultima dotata di una larghezza idonea a consentire anche al transito dei mezzi pesanti;
- l'insussistenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c., trattandosi di strada ad uso pubblico generale, promiscuo, e quindi, sulla quale non era possibile effettuare un controllo e non vi era un potere di custodia da parte della pubblica amministrazione;
- l'eccessività della somma richiesta a titolo di ristoro;
- il fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.. Per quanto innanzi, parte convenuta chiedeva dichiararsi l'infondatezza della domanda attorea e, in via gradata, la condanna della Società di Londra, tenuta Parte_3
a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea, al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della società Parte_1
Si costituiva in giudizio la chiamata in giudizio dalla convenuta Controparte_2
in forza di polizza assicurativa n. A7LTY00138I, la quale si associava a tutte le CP_1 difese ed eccezioni sollevate nel merito dall'Ente assicurato, essendo la domanda avanzata dall'attrice palesemente infondata. La causa veniva istruita con prova testimoniale. Assegnato il fascicolo alla scrivente in data 21.11.2024, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.02.25, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Nella fattispecie, la società istante ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali da perdita di clientela e di fatturato asseritamente derivanti dalla chiusura della strada provinciale, disposta dall'ente proprietario con ordinanza del 27.1.2017 al fine di procedere al rifacimento del tratto di strada interessato da un crollo verificatosi successivamente a diversi cedimenti susseguitesi nel corso degli anni. Preliminarmente, va dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di controversia in cui non vengono in rilievo i poteri autoritativi della Pubblica amministrazione, bensì la tutela della sfera giuridica dell'istante società che avrebbe risentito della chiusura di un tratto della rete stradale, sicché il danno lamentato sarebbe conseguenza del comportamento omissivo della convenuta che non avrebbe tempestivamente CP_1 provveduto a manutenere il manto stradale. La Cassazione a S.U., con sentenza n. 22521/2006, ha chiarito che “l'inosservanza da parte della p.a., nella sistemazione e manutenzione di una strada delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al g.o., sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere”. Deve anche precisarsi che non è il mero interesse del privato alla manutenzione delle strade ad essere meritevole di tutela in quanto, come rilevato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 7773/2004, “l'interesse di ogni cittadino a che gli enti territoriali provvedano alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici ( e, tra essi, le strade) non è tutelabile in via amministrativa, né giurisdizionale, trattandosi di un mero dovere imposto in capo alla P.A. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata. Non si è, pertanto, in presenza di interesse legittimo differenziale perché, semmai, si è al cospetto di interesse semplice e di fatto, rientrante nell'area del giuridicamente irrilevante. Ne consegue che il privato, non avrebbe, allora, accesso ad una tutela giurisdizionale davanti al G.A. in sede di giudizio di legittimità, perché portatore di un interesse non personale, differenziato, concreto e attuale dall'impugnazione. Di contro, qualora dall'inosservanza dell'obbligo di manutenzione derivi un danno al privato amministrato, sarà possibile adire l'autorità giudiziaria competente, deducendo il rapporto bilaterale instauratosi con l'Amministrazione, la quale a causa della condotta colposamente omissiva ad essa astrattamente attribuibile, sia venuta meno ad un generico dovere di astensione dal ledere la sfera giuridica dei terzi. In tal caso, infatti, l'interesse ad agire che rileva trova scaturigine nella lesione del diritto soggettivo all'integrità patrimoniale, tutelabile davanti al Giudice Ordinario”. Ciò premesso in punto di giurisdizione, venendo al merito, la domanda di parte attrice non appare fondata per le ragioni che seguono. In diritto, l'attrice ha sostenuto che i danni conseguenti alla chiusura della strada si sarebbero verificati per colpa e responsabilità esclusive della convenuta per la mancata e cattiva manutenzione della già menzionata strada, i cui correlativi obblighi graverebbero sulla stessa, sia ai sensi ai dell'art. 2051 c.c., sia, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Costituisce indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - competa al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali. Al riguardo ritiene questo giudicante che, alla luce della ricostruzione della vicenda oggetto di causa, per come emersa dall'istruttoria, la fattispecie risulta riconducibile all'art. 2051 c.c. (applicabile in astratto anche alla Pubblica amministrazione, cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 82/1995 e n. 156/1999), secondo il quale il custode è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito: dunque, il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi della citata disposizione solo in quanto ne sia custode e laddove sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, laddove trattasi di beni demaniali, come le strade pubbliche, opera una presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. quando, per le caratteristiche della strada, la sua localizzazione e il suo utilizzo, è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
[... Nel caso di specie, è pacifico che la strada in questione sia di proprietà della CP_1
che, stante l'assenza di prova contraria, può considerarsi anche custode della CP_1 stessa, considerato che le caratteristiche della strada e la sua localizzazione non la rendono utilizzabile da una cerchia generica e promiscua di utenti. E' altrettanto noto che, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno mentre il danneggiante, per esentarsi da responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento – danno) dello stesso danneggiato (cfr. Cass. n. 35558/2022; Cass. n. 10129/2015; Cass. n. 56/2016). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in particolare, con la pronuncia n.20943/2022, hanno ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Applicando i suddetti principi al caso in esame, può dirsi dimostrato in corso di causa che la non abbia correttamente vigilato sulle condizioni della strada, giacché risulta CP_1 appurato con prove testimoniali ed anche documentali (cfr. nota del 27/4/2017 prot. N. 4390 dell'ufficio tecnico del Comune di AB LA) che la strada de qua presentasse già da tempo delle problematicità, tanto da essere stato necessario installare un senso alternato di marcia (così chiarisce il medesimo teste di parte convenuta all'udienza del 03.3.2020). Così come può ritenersi verosimile, perché confermato in sede di raccoglimento delle prove orali, che, a seguito della chiusura della strada, l'accesso alla poteva avvenire Parte_1 attraverso percorsi alternativi, anche strade comunali, ma non del tutto agevoli (cfr. deposizione teste di parte convenuta: “vi erano comunque altre strade che consentivano l'accesso alla anche con i mezzi pesanti, sebbene dalle sole comunali potevano Parte_1 riscontrarsi eventuali difficoltà”). Tuttavia, occorre evidenziare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha rimarcato in punto di prova il principio secondo il quale, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza ed entità del danno, e della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, e cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa, residuando, a carico del custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito (cfr. Cass. n. 37059/22). Nella fattispecie oggetto di causa, l'istante, discostandosi dal suddetto principio, ha descritto l'evento dannoso in modo assolutamente generico, in termini di perdita di clientela e di fatturato dell'attività commerciale, senza allegare adeguati elementi di prova. In particolare, parte attrice, sulla quale certamente gravava il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., si è limitata a produrre la consulenza tecnica di parte senza tuttavia allegare documenti contabili societari idonei a provare la dedotta perdita in termini di ricavi per il periodo interessato e senza dimostrare la riconducibilità delle asserite perdite economiche alla chiusura della strada. Non può quindi ritenersi accertato che vi sia stata effettivamente una contrazione dell'attività, né che una eventuale riduzione degli affari sia attribuibile alla chiusura del tratto stradale nei pressi della sede aziendale e all'utilizzo necessario, da parte dei fornitori, di strade alternative e più scomode, né può giudicarsi provato il danno in termini quantitativi, tutto ciò anche alla luce della oggettiva constatazione per cui la diminuzione degli affari di una azienda può essere collegata ai più svariati fattori. Tra l'altro, l'unica teste di parte attrice che ha saputo riferire in ordine alla limitazione dei rapporti dell'azienda con i fornitori, ha reso dichiarazioni generiche, poco chiare e contrastanti (laddove ha riferito che “il rapporto con la si è interrotto per un Parte_1 paio d'anni ma perdura tutt'ora” dopo aver dichiarato che “la mia azienda ha preferito rivolgersi ad altre aziende di macellazione a causa delle difficoltà sorte per raggiungere la
), oltre che de relato, per averle sentite dal marito che concretamente si Parte_1 occupava del trasporto di carni alla Parte_1
Ebbene, per quanto tale deposizione non sia colpita da nullità assoluta (in tal senso, Cass. n. 3137/2016), costituisce oltremodo una deposizione indiretta e, quindi, inidonea, in assenza di altri elementi precisi e concordanti, a fondare la domanda risarcitoria. In definitiva, la genericità delle allegazioni di parte attrice non consente al giudicante una accurata conoscenza e valutazione del danno e del suo quantum, nonché della conseguenzialità o meno del danno rispetto all'evento. Non è in grado di sopperire a tale lacuna probatoria il contenuto della consulenza tecnica di parte che, per unanime orientamento giurisprudenziale, costituisce un mero atto difensivo, privo di valore probatorio nel giudizio. In tal senso, fra le altre, si richiama Cass. civ., n. 259/2013: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni”; e, così, anche Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909: “la consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo”. Nemmeno si può ritenere che tale lacuna possa essere superata dall'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio la quale, com'è noto, non può avere carattere esplorativo, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (cfr. Cass. n. 26048/2023). Dall'esame del quadro probatorio delineato nel presente giudizio, non risultano quindi integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità speciale di cui all'art. 2051 c.c. da ciò dovendone derivare il rigetto della domanda. Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata e della natura delle questioni trattate, facendo applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022 (valore indeterminato - complessità media).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dott.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro la Parte_1
e la ogni altra eccezione e istanza disattesa o Controparte_1 Controparte_2 assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna la in persona del suo legale rapp.te p.t, a corrispondere in Parte_1 favore della e della le spese di lite che liquida, in Controparte_1 Controparte_2 complessivi euro € 10.860,00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Benevento, il 28.06.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3876/2017 del R.G.A.C.C, posta in decisione con provvedimento del 7.03.25 e vertente tra
, p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
, nato ad [...], il [...], (CF: ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Carmine Monaco e Cesare Monaco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Taurasi, alla via San Barbato;
- attrice -
e
, p.iva , in persona del Presidente, suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in alla Piazza Libertà, autorizzata a stare in giudizio CP_1 con determinazione dirigenziale n. 484 del 11/03/2019, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Oscar Mercolino (c.f. ), in uno allo stesso C.F._2 elettivamente domiciliata in , alla Piazza Libertà Palazzo Caracciolo;
CP_1
- convenuta – nonché
c.f. - p.iva in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_3 speciale, in forza di procura per notar di Milano del 03.09.2014, rep. n. Persona_1
36.954, racc. n. 15.043, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Frasso (c.f.: ), con studio in Bari alla Via De Rossi n. 209, con il quale C.F._3
è elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV), alla Via Cardito n. 52 presso lo studio dell'avv. Raffaella Manduzio;
- terza chiamata in causa -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051/2043 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.02.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la esercente l'attività di Parte_1 macellazione carni per conto terzi, fallito il tentativo di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, conveniva dinanzi al Tribunale di Benevento la Provincia di Avellino, per sentirla condannare al risarcimento dei danni economici subiti a seguito della interruzione al traffico della Strada Provinciale 262 al km 0 + 800 del Comune di AB LA, dove, a circa 50 metri di distanza, si trovava la sede aziendale. Tale chiusura rendeva complicato e gravoso raggiungere l'azienda, sia ai dipendenti che ai terzi così determinando, ad avviso di parte attrice, una notevole contrazione dell'attività commerciale. In dettaglio, l'istante rappresentava che:
- a seguito di diversi cedimenti susseguitesi nel corso degli anni, lungo la S.P. 262 sita a AB LA (AV) si verificava la caduta di un pezzo di strada che ne rendeva impossibile la percorrenza;
- in data 23.01.2017, con propria Delibera, l'Amministrazione Provinciale di Avellino chiudeva la S.P. 262 al transito veicolare;
- l'interruzione di detta strada provinciale comportava l'impossibilità di poter accedere al km 850 dove si trovava l'azienda Parte_1
- l'assenza di transitabilità della S.P. 262 obbligava la percorrenza di stradine comunali alternative che rendevano estremamente difficoltoso il raggiungimento dell'azienda
[...] ai mezzi pesanti che riportavano danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche;
Parte_1
- il blocco della S.P. 262 causava, altresì, una diminuzione della clientela dell'azienda di macellazione, con conseguente perdita di utili che veniva stimata, come da consulenza tecnica di parte, in € 21.219,32 per il solo trimestre Gennaio-Marzo;
- la responsabilità del sinistro era da ascriversi alla ex art. 2051 c.c. Controparte_1 ovvero ex art. 2043 c.c.. Conseguentemente, parte attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della per il cedimento di una parte della strada provinciale n. 262 sita a Controparte_1
AB LA e la conseguente condanna della medesima Provincia a risarcire i danni, subiti e subendi dalla Parte_1
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 21.11.2017, la , Controparte_1 contestando:
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- l'infondatezza della domanda per assenza di prova del nesso causale tra l'interruzione al traffico della strada e il danno lamentato, in quanto l'attività commerciale della Parte_1 era, in effetti, raggiungibile sempre dalla S.P. n° 262, seppur dal lato opposto;
inoltre, era raggiungibile anche dalla S.P. n° 190, dalla S.P. 57 e dalla via comunale Chiocche del Forno, quest'ultima dotata di una larghezza idonea a consentire anche al transito dei mezzi pesanti;
- l'insussistenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c., trattandosi di strada ad uso pubblico generale, promiscuo, e quindi, sulla quale non era possibile effettuare un controllo e non vi era un potere di custodia da parte della pubblica amministrazione;
- l'eccessività della somma richiesta a titolo di ristoro;
- il fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.. Per quanto innanzi, parte convenuta chiedeva dichiararsi l'infondatezza della domanda attorea e, in via gradata, la condanna della Società di Londra, tenuta Parte_3
a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea, al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della società Parte_1
Si costituiva in giudizio la chiamata in giudizio dalla convenuta Controparte_2
in forza di polizza assicurativa n. A7LTY00138I, la quale si associava a tutte le CP_1 difese ed eccezioni sollevate nel merito dall'Ente assicurato, essendo la domanda avanzata dall'attrice palesemente infondata. La causa veniva istruita con prova testimoniale. Assegnato il fascicolo alla scrivente in data 21.11.2024, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.02.25, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Nella fattispecie, la società istante ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali da perdita di clientela e di fatturato asseritamente derivanti dalla chiusura della strada provinciale, disposta dall'ente proprietario con ordinanza del 27.1.2017 al fine di procedere al rifacimento del tratto di strada interessato da un crollo verificatosi successivamente a diversi cedimenti susseguitesi nel corso degli anni. Preliminarmente, va dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di controversia in cui non vengono in rilievo i poteri autoritativi della Pubblica amministrazione, bensì la tutela della sfera giuridica dell'istante società che avrebbe risentito della chiusura di un tratto della rete stradale, sicché il danno lamentato sarebbe conseguenza del comportamento omissivo della convenuta che non avrebbe tempestivamente CP_1 provveduto a manutenere il manto stradale. La Cassazione a S.U., con sentenza n. 22521/2006, ha chiarito che “l'inosservanza da parte della p.a., nella sistemazione e manutenzione di una strada delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al g.o., sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere”. Deve anche precisarsi che non è il mero interesse del privato alla manutenzione delle strade ad essere meritevole di tutela in quanto, come rilevato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 7773/2004, “l'interesse di ogni cittadino a che gli enti territoriali provvedano alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici ( e, tra essi, le strade) non è tutelabile in via amministrativa, né giurisdizionale, trattandosi di un mero dovere imposto in capo alla P.A. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata. Non si è, pertanto, in presenza di interesse legittimo differenziale perché, semmai, si è al cospetto di interesse semplice e di fatto, rientrante nell'area del giuridicamente irrilevante. Ne consegue che il privato, non avrebbe, allora, accesso ad una tutela giurisdizionale davanti al G.A. in sede di giudizio di legittimità, perché portatore di un interesse non personale, differenziato, concreto e attuale dall'impugnazione. Di contro, qualora dall'inosservanza dell'obbligo di manutenzione derivi un danno al privato amministrato, sarà possibile adire l'autorità giudiziaria competente, deducendo il rapporto bilaterale instauratosi con l'Amministrazione, la quale a causa della condotta colposamente omissiva ad essa astrattamente attribuibile, sia venuta meno ad un generico dovere di astensione dal ledere la sfera giuridica dei terzi. In tal caso, infatti, l'interesse ad agire che rileva trova scaturigine nella lesione del diritto soggettivo all'integrità patrimoniale, tutelabile davanti al Giudice Ordinario”. Ciò premesso in punto di giurisdizione, venendo al merito, la domanda di parte attrice non appare fondata per le ragioni che seguono. In diritto, l'attrice ha sostenuto che i danni conseguenti alla chiusura della strada si sarebbero verificati per colpa e responsabilità esclusive della convenuta per la mancata e cattiva manutenzione della già menzionata strada, i cui correlativi obblighi graverebbero sulla stessa, sia ai sensi ai dell'art. 2051 c.c., sia, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Costituisce indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - competa al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali. Al riguardo ritiene questo giudicante che, alla luce della ricostruzione della vicenda oggetto di causa, per come emersa dall'istruttoria, la fattispecie risulta riconducibile all'art. 2051 c.c. (applicabile in astratto anche alla Pubblica amministrazione, cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 82/1995 e n. 156/1999), secondo il quale il custode è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito: dunque, il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi della citata disposizione solo in quanto ne sia custode e laddove sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, laddove trattasi di beni demaniali, come le strade pubbliche, opera una presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. quando, per le caratteristiche della strada, la sua localizzazione e il suo utilizzo, è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
[... Nel caso di specie, è pacifico che la strada in questione sia di proprietà della CP_1
che, stante l'assenza di prova contraria, può considerarsi anche custode della CP_1 stessa, considerato che le caratteristiche della strada e la sua localizzazione non la rendono utilizzabile da una cerchia generica e promiscua di utenti. E' altrettanto noto che, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno mentre il danneggiante, per esentarsi da responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento – danno) dello stesso danneggiato (cfr. Cass. n. 35558/2022; Cass. n. 10129/2015; Cass. n. 56/2016). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in particolare, con la pronuncia n.20943/2022, hanno ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Applicando i suddetti principi al caso in esame, può dirsi dimostrato in corso di causa che la non abbia correttamente vigilato sulle condizioni della strada, giacché risulta CP_1 appurato con prove testimoniali ed anche documentali (cfr. nota del 27/4/2017 prot. N. 4390 dell'ufficio tecnico del Comune di AB LA) che la strada de qua presentasse già da tempo delle problematicità, tanto da essere stato necessario installare un senso alternato di marcia (così chiarisce il medesimo teste di parte convenuta all'udienza del 03.3.2020). Così come può ritenersi verosimile, perché confermato in sede di raccoglimento delle prove orali, che, a seguito della chiusura della strada, l'accesso alla poteva avvenire Parte_1 attraverso percorsi alternativi, anche strade comunali, ma non del tutto agevoli (cfr. deposizione teste di parte convenuta: “vi erano comunque altre strade che consentivano l'accesso alla anche con i mezzi pesanti, sebbene dalle sole comunali potevano Parte_1 riscontrarsi eventuali difficoltà”). Tuttavia, occorre evidenziare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha rimarcato in punto di prova il principio secondo il quale, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza ed entità del danno, e della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, e cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa, residuando, a carico del custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito (cfr. Cass. n. 37059/22). Nella fattispecie oggetto di causa, l'istante, discostandosi dal suddetto principio, ha descritto l'evento dannoso in modo assolutamente generico, in termini di perdita di clientela e di fatturato dell'attività commerciale, senza allegare adeguati elementi di prova. In particolare, parte attrice, sulla quale certamente gravava il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., si è limitata a produrre la consulenza tecnica di parte senza tuttavia allegare documenti contabili societari idonei a provare la dedotta perdita in termini di ricavi per il periodo interessato e senza dimostrare la riconducibilità delle asserite perdite economiche alla chiusura della strada. Non può quindi ritenersi accertato che vi sia stata effettivamente una contrazione dell'attività, né che una eventuale riduzione degli affari sia attribuibile alla chiusura del tratto stradale nei pressi della sede aziendale e all'utilizzo necessario, da parte dei fornitori, di strade alternative e più scomode, né può giudicarsi provato il danno in termini quantitativi, tutto ciò anche alla luce della oggettiva constatazione per cui la diminuzione degli affari di una azienda può essere collegata ai più svariati fattori. Tra l'altro, l'unica teste di parte attrice che ha saputo riferire in ordine alla limitazione dei rapporti dell'azienda con i fornitori, ha reso dichiarazioni generiche, poco chiare e contrastanti (laddove ha riferito che “il rapporto con la si è interrotto per un Parte_1 paio d'anni ma perdura tutt'ora” dopo aver dichiarato che “la mia azienda ha preferito rivolgersi ad altre aziende di macellazione a causa delle difficoltà sorte per raggiungere la
), oltre che de relato, per averle sentite dal marito che concretamente si Parte_1 occupava del trasporto di carni alla Parte_1
Ebbene, per quanto tale deposizione non sia colpita da nullità assoluta (in tal senso, Cass. n. 3137/2016), costituisce oltremodo una deposizione indiretta e, quindi, inidonea, in assenza di altri elementi precisi e concordanti, a fondare la domanda risarcitoria. In definitiva, la genericità delle allegazioni di parte attrice non consente al giudicante una accurata conoscenza e valutazione del danno e del suo quantum, nonché della conseguenzialità o meno del danno rispetto all'evento. Non è in grado di sopperire a tale lacuna probatoria il contenuto della consulenza tecnica di parte che, per unanime orientamento giurisprudenziale, costituisce un mero atto difensivo, privo di valore probatorio nel giudizio. In tal senso, fra le altre, si richiama Cass. civ., n. 259/2013: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni”; e, così, anche Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909: “la consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo”. Nemmeno si può ritenere che tale lacuna possa essere superata dall'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio la quale, com'è noto, non può avere carattere esplorativo, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (cfr. Cass. n. 26048/2023). Dall'esame del quadro probatorio delineato nel presente giudizio, non risultano quindi integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità speciale di cui all'art. 2051 c.c. da ciò dovendone derivare il rigetto della domanda. Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata e della natura delle questioni trattate, facendo applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022 (valore indeterminato - complessità media).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dott.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro la Parte_1
e la ogni altra eccezione e istanza disattesa o Controparte_1 Controparte_2 assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna la in persona del suo legale rapp.te p.t, a corrispondere in Parte_1 favore della e della le spese di lite che liquida, in Controparte_1 Controparte_2 complessivi euro € 10.860,00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Benevento, il 28.06.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano