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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6451 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1367 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del
23.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._2 mandato in atti, dall'avv. Chiara Cacace, presso il cui studio in Avella
(Av), via Corso Vittorio Emanuele n. 38, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. LU AR, presso il cui studio in Salerno, via L. Guercio n. 420, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di IN n.
208/2021, pubblicata in data 10.2.2021.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 23.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado A. Così è riassunta la vicenda in fatto nella sentenza gravata:
, in qualità di procuratrice speciale di , adiva
[...] CP_1 questo Tribunale esponendo, in sintesi, che era proprietaria CP_1 dell'immobile sito in Sirignano (Av), via Principe n. 31 (ex n. 7), composto
1 da tre vani ed accessori, sito al piano primo, e di un garage di 76 mq, sito al piano terra, con sottostante cantina, confinante con l'immobile di proprietà dei Sigg. e che era, altresì, proprietaria pro Pt_1 Pt_2 CP_1 quota dell'ingresso condominiale e della scala che serve detti immobili, nonché, titolare del diritto di accesso ai propri lastrici solari mediante l'utilizzo di “scala a pioli sui lastrici di proprietà ” (servitù Parte_4 di passaggio), come risulta nell'atto di individuazione catastale a rogito del
Notaio Dott. in Rep. n. 94659, Raccolta 12636; che nell'aprile del Per_1
2009, i coniugi e avevano iniziato alcuni lavori edificatori, Pt_1 Pt_2 in particolare di sopraelevazione in assenza della dovuta autorizzazione amministrativa, omettendo qualsivoglia indicazione ed esposizione delle tabelle segnaletiche per l'individuazione del cantiere e degli operai al lavoro, in dispregio delle norme vigenti in materia, anche e soprattutto in violazione delle norme antisismiche;
che da certificazione del Responsabile Servizio
Area Tecnico, invero, l'unità abitativa ricadeva nel PRG in zona di
“Riqualificazione Urbana – A”, ed il territorio era classificato interamente sismico S=9; che i lavori abusivamente eseguiti dai Sigg. - Pt_1 Pt_2 oltre ad aver gravemente posto l'intera palazzina in una situazione di evidente pericolo e potenziale danno, di fatto, avevano inibito integralmente alla l'esercizio del diritto di servitù di passaggio per accedere ai CP_1 propri lastrici solari, come invece riconosciuto dall'atto di proprietà; che prima dei lavori esisteva una porta di accesso, all'ultimo piano della palazzina, attraverso la quale sia la che i proprietari dell'altra unità CP_1 abitativa potevano accedere ai propri lastrici solari;
che improvvisamente quel varco d'accesso era stato murato e sostituito da una finestra posta in alto e corredata da grata di ferro;
che era stato arbitrariamente ed abusivamente mutato lo stato dei luoghi.
Quindi, la parte attrice lamentava l'illegittima ed arbitraria preclusione dei propri diritti reali, quale quello di servitù di passaggio ed il timore per l'incolumità strutturale dell'immobile, atteso che i lavori edili eseguiti abusivamente avevano modificato lo stato dei luoghi in una zona qualificata sismica come confermato di recente dalla documentazione del Comune interessato.
Tanto premesso, parte attrice concludeva “Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenute ammissibili le presenti domande, così provvedere:
1. in via cautelare, previo accertamento sommario ed urgente dell'opera abusivamente eseguita da parte dei convenuti in zona qualificata interamente sismica, ordinare ai convenuti, in solido tra loro, l'immediata rimozione delle condizioni di pericolo e rischio sismico dello stato dei luoghi indicati in narrativa;
2. nel merito, accertare e dichiarare la turbativa ed inibizione illegittima di esercizio del diritto di servitù di passaggio esistente in favore dell'immobile di proprietà della sig.ra ed a carico CP_1 dell'immobile di proprietà dei convenuti, come descritto in narrativa, a causa delle opere edilizie abusive e del comportamento illegittimo dei convenuti e e, per l'effetto, 3. condannare questi ultimi alla Pt_1 Pt_2 immediata rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero in maniera tale che la Sig.ra possa raggiungere i propri lastrici CP_1 solari come da suo diritto;
4. in ogni ipotesi, comunque, accertare il diritto
2 dell'attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Sig.ra CP_1
a causa del colpevole comportamento dei convenuti, ogni voce
[...] inclusa, patrimoniale e non patrimoniale, anche inteso come perdita di valore commerciale del proprio bene immobile e, per l'effetto 5. condannare
i convenuti al pagamento della somma che ci si riserva di quantificare, anche ad opera di TU contabile ove necessario, o in quella diversa somma che il Giudice riterrà equa e di Giustizia in favore dell'attrice;
6. in ogni ipotesi, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituivano i convenuti e , eccependo Parte_1 Parte_2 la nullità e/o inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva in capo alla e per erronea o inesistente qualificazione della CP_1 domanda introduttiva, non esistendo in capo all'attrice l'esistenza dei diritti la cui presunta violazione e diminuzione sarebbe stata determinata dal proprio comportamento. Precisava la parte che l'atto di individuazione catastale Rep.
n. 94659, Racc. 12636 precisava che l'esistenza della scala a pioli per accedere al lastrico incardinava un diritto che si sarebbe perso qualora essi avessero sopraelevato su detti lastrici e che l'accesso sarebbe stato consentito attraverso il prolungamento della scala esistente.
Ciò posto, i convenuti concludevano chiedendo a.- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità e/o inammissibilità della domanda introduttiva per carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice nonché per mancata qualificazione della domanda stessa;
b.- nel merito dichiarare in ogni caso la domanda infondata e procedere alla reiezione integrale della stessa;
c.- condannare parte attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Con Ordinanza del 6/08/2018, ritenuta la superfluità ai fini del decidere delle istanze di prova orale articolate dalle parti veniva dal GI disposto l'espletamento di una TU.
Successivamente al deposito della C.t.u. (…omissis..), all'udienza dell'8 ottobre 2020, preso atto del deposito delle note scritte, nelle quali i difensori insistevano nelle rispettive domande e difese, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>.
A.1. Con sentenza n. 208/2021, pubblicata in data 10.2.2021, il tribunale di IN così statuiva: “A. ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti, e Parte_1
, in solido tra loro, al ripristino del lastrico solare al Parte_2 secondo piano del fabbricato, sito in Sirignano (Av) alla via Principe n. 31
(ex n. 7), attualmente contraddistinto dal civico n. 9, individuato in NCEU al
Fol. 5 P.lla 1193 sub 9 e 10, come esistente prima dell'esecuzione dei lavori descritti in parte motiva, nella sua esatta forma e dimensione, a mezzo di demolizione dell'ampliamento con parziale Sopraelevazione dell'ultimo impalcato della costruzione, meglio descritto nella Relazione di C.t.u. in atti
(v. pag. 9, 10, 11, 12 e relativi grafici allegati) ed al conseguente ripristino del diritto di servitù di passaggio in favore della proprietà dell'attrice, con oneri e spese a carico dei medesimi convenuti;
B. RIGETTA le domande attoree di risarcimento del danno;
C. COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e CONDANNA i convenuti, e Parte_1 Pt_2
3 , in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, dei Pt_2 restanti 2/3, che si liquidano in € 186,66 per esborsi vivi ed in € 2.363,33 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
D.
PONE definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parte attrice e parte convenuta, nella misura delle metà ciascuna, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con
Decreto del 17/7/2019”.
A.2. In particolare, il giudice di prime cure, con un'articolata motivazione, qualificata la domanda attorea relativa alla servitù come confessoria servitutis e ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi presuntivi circa la proprietà del fondo dominante in capo a CP_1
, rilevava innanzitutto che la circostanza che la chiusura
[...] dell'accesso al fondo servente abbia determinato una sostanziale lesione della possibilità di esplicazione della servitù di passaggio, oltre che resa evidente dalla documentazione grafica e fotografica, è risultata acclarata a mezzo delle risultanze della C.t.u. espletata in corso di causa.
Di poi, richiamate e condivise le risultanze peritali (pagg. 5-7), e ritenuto che la chiusura della porta di accesso realizzata dai convenuti vada giudicata non lecita, in quanto idonea a causare aggravamento nell'esercizio della servitù spettante alla parte attrice, senza nemmeno consentire la modalità alternativa di esercizio, pure prevista nell'atto costitutivo, di prolungare la scala comune esistente nel fabbricato, accoglieva la domanda con riguardo alla turbativa dell'esercizio della servitù.
Quanto poi all'altra pretesa attorea, finalizzata ad ordinare la immediata rimozione delle condizioni di pericolo e rischio sismico dello stato dei luoghi, conseguente alle opere di sopraelevazione abusivamente eseguite dai convenuti in zona qualificata interamente sismica, dopo aver diffusamente richiamato insegnamenti giurisprudenziali in materia (pagg. 7-9), riteneva che le doglianze attoree fossero fondate.
Più specificamente, il tribunale, fatte proprie le conclusioni tecniche rese dal TU, che deponevano per la illegittimità e non conformità alla disciplina vigente delle opere realizzate dai convenuti, consistenti in una sopraelevazione non conforme alla normativa antisismica vigente (pagg. 9-10), e ritenuto accertato, per un verso, che il pericolo denunciato da parte attrice è da stimarsi in re ipsa sussistente perché collegato di per sé alla realizzazione dell'opera di sopraelevazione in spregio delle previsioni di legge ed in assenza delle dovute autorizzazioni di legge, in zona sismica (v. ancora pag. 13 C.t.u.), e, per altro verso, che parte convenuta non aveva offerto alcuna prova atta a vincere la presunzione di pericolosità, ordinava, in
4 accoglimento delle domande attoree, la riduzione in pristino dello status quo ante dei luoghi, vale a dire il ripristino della condizione del fabbricato come esistente nella sua esatta forma e dimensione prima dei lavori eseguiti negli anni 2009/2010 dai convenuti e Pt_1 [...]
, a mezzo della demolizione dell'ampliamento con parziale Pt_2 sopraelevazione dell'ultimo impalcato della costruzione, meglio descritto nella relazione di TU in atti (ved. pag. 9, 10, 11, 12 e relativi grafici allegati), stante l'immanenza del pericolo connesso al mancato rispetto della normativa antisismica (...omissis...)” (pagg. 9-
12).
Precisava, altresì, che la disposta condanna al ripristino dello stato dei luoghi rappresenta, inoltre, modalità di ripristino della servitù di passaggio per l'accesso di parte attrice al lastrico solare, di cui si è detto nella prima parte della motivazione, rigettando, infine, perché sfornita di prova, la domanda attorea di risarcimento danni per perdita di valore commerciale dell'immobile di proprietà della In CP_1 ragione della parziale reciproca soccombenza, compensava parzialmente le spese di giudizio.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, notificata in data 16.2.2021, con atto di citazione notificato il 15.3.2021, proponevano appello e Parte_1
lamentando, con un unico motivo di gravame: Parte_2
“Superficiale ed errata motivazione in ordine ai fatti prospettati dalle parti in causa. Assenza di prova su elementi di fatto necessari per
l'attribuzione dei diritti lesi e violati”.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla corte adita di voler così provvedere: “respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata Sentenza N. 208/2021 resa in data 8 febbraio 2021 dal
Tribunale di IN Sezione Civile Giudice dott.ssa Federica Rossi.
In via istruttoria si richiede fin da ora l'ammissione di prova per testi articolata e non ammessa in primo grado attesa la necessità di acquisire in via reale e sostanziale gli elementi di fatti rappresentati in maniera avversa dalle parti in primo grado ed il cui accertamento è di per sé doveroso al fine di comprendere come alcuna violazione e lesione è stata concretizzata dagli appellanti. Con vittorie di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore sottoscritto dichiaratosi antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 29.10.2021, si costituiva in giudizio l'appellata (già costituita in CP_1 prime cure in persona della sua procuratrice speciale , Parte_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, in quanto violativo dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., al fine evidenziando che con l'unico motivo di gravame formulato, …, non vi
è una parte argomentativa che contrasti o confuti validamente le
5 ragioni addotte linearmente dal primo Giudice. Anzi, si scorge una mera riproposizione dei fatti, assolutamente inveritieri, contenuti nella comparsa di costituzione di primo grado.
Concludeva, dunque, chiedendo di dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso in appello avverso, rigettarlo nel merito, in quanto infondato e mai provato e, per l'effetto, confermare le statuizioni di cui alla Sentenza n. 208/2021 del giorno 8.02.2021 emessa dal Tribunale di IN. Con condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio nei confronti di controparte in favore dello scrivente difensore antistatario.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure (interamente telematico), la causa, all'udienza cartolare del 23.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, ridotto a 20 giorni quello per il deposito delle comparse conclusionali.
******
L'appello è inammissibile per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. In base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, come novellato dalla recente riforma del codice di rito in vigore dal 28.02.2023, l'appello deve contenere le indicazioni prescritte nell'art. 163 cpc e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico.
Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appellante, quindi, a pena di inammissibilità, ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata (che costituisce, evidentemente, l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di censura), esponendo gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
Se è vero, infatti, che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è altresì vero che, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, perché sia soddisfatto il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
6 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass.,
Sez. Unite, n. 27199/2017; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite, n.
36481/2022).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
L'atto di appello, quindi, deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione impugnata, dovendo il gravame essere formulato in modo tale da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle singole critiche mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, assumendo il giudizio d'appello, come si è detto, le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", con la conseguenza che l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado (così, tra le tante, Cass., Sez. Unite, n. 3033/2013, Cass. n. 40606/2021 e Cass. n.
2166/2025).
Seguendo le coordinate appena tracciate e ponendo in immediato raffronto le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado con l'unico motivo di impugnazione, ritiene la Corte che l'appello debba essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342 cpc, non consentendo l'individuazione delle statuizioni censurate, dei motivi di censura e delle decisioni invocate ai fini di una riforma della sentenza impugnata, non avendo gli appellanti minimamente preso in esame le argomentazioni sviluppate dal tribunale, né tanto meno indicato per quale ragione le stesse non potessero condurre alle conclusioni tratte dal primo giudice, così omettendo di affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare e contrastare l'impianto motivazionale della pronuncia gravata.
Riprova ne è che, a fronte delle diffuse e motivate considerazioni che sorreggono l'accoglimento delle domande attoree, supportato da accertamenti di natura prettamente tecnica affidati al nominato TU, peraltro minimamente contrastati in prime cure dai convenuti/odierni appellanti (che neanche partecipavano alle operazioni peritali), nell'atto di appello si lamenta genericamente che: “La sentenza appellata risulta gravemente viziata nella motivazione articolata dal
7 Giudice di prime cure, presentando validi motivi di censura che ne consentono la giusta riforma nella presente sede, in quanto manifestamente contraddittoria, superficiale ed incongrua. La presente difesa ancora una volta contesta parola per parola tutto quanto riportato nell'atto introduttivo dall'appellata evidenziando come la stessa narra fatti inesistenti e di sicuro superficiali per i quali alcuna prova concreta è stata data in primo grado e, per di più, avanza una domanda sul presupposto solo enunciato ma non provato della esistenza in suo capo di diritti non esistenti....il Tribunale di
IN ha ritenuto di non dover procedere ad alcun accertamento per il tramite della prova per testi articolata, basando il proprio convincimento su una relazione peritale che contrasta con la realtà dei fatti, primo fra tutti è che l'opera realizzata dagli appellanti ha avuto regolare autorizzazione da parte del nonché, con atto successivo anche di sanatoria dello CP_2 stesso”.
Ancora, gli appellanti, dopo aver riprodotto, alle pagg.
7-9 dell'atto di appello, il contenuto della comparsa di costituzione in prime cure
(pag. 5 e ss.), senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni del tribunale, né prendere alcuna specifica posizione sull'affermata illegittimità della sopraelevazione effettuata, ritenuta non conforme alla normativa antisismica, con conseguente pericolo della struttura di non poter fronteggiare il rischio sismico, concludono assumendo fumosamente che: “appare evidente come nel caso de quo nessuno degli elementi di fatto indicati nell'atto introduttivo dalla appellata, e dati per certi, se pure in assenza di prova dal primo Giudice, è stato debitamente valutato con la conseguenza che né è derivata una statuizione che si caratterizza per evidenti elementi di superficialità ed arbitrarietà. Ciò in quanto in primis i fatti non corrispondo alla verità ripercorsa superficialmente e pro domo sua dall'appellata stessa e totalmente avallati come sicuri dal Giudice di prime cure, sia perché il presunto diritto di accesso e quindi di servitù di passaggio sul quale sarebbe intervenuta la turbativa di esercizio da parte degli appellanti è un diritto inesistente e non esercitabile dall'appellata stessa. Ebbene i fatti come innanzi ripercorsi sono primo evidente e fondato motivo di gravame che comprova la necessità di dover nella presente sede accertare e verificare la congruità dei fatti stessi ritenendo che la sola ed espletata TU non possa rappresentare valido motivo di accoglimento della domanda introduttiva nei limiti e con le statuizioni rese nella sentenza de quo. Rileva che le motivazioni di accoglimento della domanda contenute nella sentenza del Tribunale di
IN sono di per se insufficienti e contraddittorie in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia primo fra tutto il diritto di proprietà esclusivo del lastrico solare contemplato e sancito in maniera inequivocabile nell'atto di individuazione catastale Repertorio n. 94659,
Raccolta n. 12636, nel quale a pagina 6 è espressamente indicata la proprietà esclusiva dei lastrici solari in capo ai resistenti, ed è espressamente precisato che l'esistenza della scala a pioli per accedere ai suddetti lastrici solari incardina un diritto che si sarebbe perso qualora i coniugi avessero sopraelevato su detti lastrici e che Parte_5
8 l'accesso ai lastrici si sarebbe consentito attraverso il prolungamento della scala già esistente. Da quanto innanzi derivano le gravi violazioni di diritto ed al tempo stesso i gravi danni che la statuizione resa in primo grado arrecano agli appellanti, comprovando la fondatezza, ragionevolezza e legittimità della domanda di cui al presente atto di appello” (pagg. 9-10).
Censure che, tuttavia, non tengono minimamente conto delle diffuse considerazioni svolte dal tribunale (anche) sulla legittimazione della e sull'atto di individuazione catastale per notar CP_1 Per_1
(pagg.
3-7 della sentenza gravata), letto alla luce delle risultanze peritali, che portavano il primo giudice a ritenere che: <le argomentazioni svolte dal c.t.u., riportate nella loro interezza per comodità di lettura, si condividono integralmente, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare, logico e rigoroso, in specie con riguardo all'articolazione delle opzioni prefigurate dalle parti nell'atto individuazione catastale a rogito del notaio dott. risultando IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1367 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del
23.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._2 mandato in atti, dall'avv. Chiara Cacace, presso il cui studio in Avella
(Av), via Corso Vittorio Emanuele n. 38, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. LU AR, presso il cui studio in Salerno, via L. Guercio n. 420, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di IN n.
208/2021, pubblicata in data 10.2.2021.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 23.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado A. Così è riassunta la vicenda in fatto nella sentenza gravata:
, in qualità di procuratrice speciale di , adiva
[...] CP_1 questo Tribunale esponendo, in sintesi, che era proprietaria CP_1 dell'immobile sito in Sirignano (Av), via Principe n. 31 (ex n. 7), composto
1 da tre vani ed accessori, sito al piano primo, e di un garage di 76 mq, sito al piano terra, con sottostante cantina, confinante con l'immobile di proprietà dei Sigg. e che era, altresì, proprietaria pro Pt_1 Pt_2 CP_1 quota dell'ingresso condominiale e della scala che serve detti immobili, nonché, titolare del diritto di accesso ai propri lastrici solari mediante l'utilizzo di “scala a pioli sui lastrici di proprietà ” (servitù Parte_4 di passaggio), come risulta nell'atto di individuazione catastale a rogito del
Notaio Dott. in Rep. n. 94659, Raccolta 12636; che nell'aprile del Per_1
2009, i coniugi e avevano iniziato alcuni lavori edificatori, Pt_1 Pt_2 in particolare di sopraelevazione in assenza della dovuta autorizzazione amministrativa, omettendo qualsivoglia indicazione ed esposizione delle tabelle segnaletiche per l'individuazione del cantiere e degli operai al lavoro, in dispregio delle norme vigenti in materia, anche e soprattutto in violazione delle norme antisismiche;
che da certificazione del Responsabile Servizio
Area Tecnico, invero, l'unità abitativa ricadeva nel PRG in zona di
“Riqualificazione Urbana – A”, ed il territorio era classificato interamente sismico S=9; che i lavori abusivamente eseguiti dai Sigg. - Pt_1 Pt_2 oltre ad aver gravemente posto l'intera palazzina in una situazione di evidente pericolo e potenziale danno, di fatto, avevano inibito integralmente alla l'esercizio del diritto di servitù di passaggio per accedere ai CP_1 propri lastrici solari, come invece riconosciuto dall'atto di proprietà; che prima dei lavori esisteva una porta di accesso, all'ultimo piano della palazzina, attraverso la quale sia la che i proprietari dell'altra unità CP_1 abitativa potevano accedere ai propri lastrici solari;
che improvvisamente quel varco d'accesso era stato murato e sostituito da una finestra posta in alto e corredata da grata di ferro;
che era stato arbitrariamente ed abusivamente mutato lo stato dei luoghi.
Quindi, la parte attrice lamentava l'illegittima ed arbitraria preclusione dei propri diritti reali, quale quello di servitù di passaggio ed il timore per l'incolumità strutturale dell'immobile, atteso che i lavori edili eseguiti abusivamente avevano modificato lo stato dei luoghi in una zona qualificata sismica come confermato di recente dalla documentazione del Comune interessato.
Tanto premesso, parte attrice concludeva “Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenute ammissibili le presenti domande, così provvedere:
1. in via cautelare, previo accertamento sommario ed urgente dell'opera abusivamente eseguita da parte dei convenuti in zona qualificata interamente sismica, ordinare ai convenuti, in solido tra loro, l'immediata rimozione delle condizioni di pericolo e rischio sismico dello stato dei luoghi indicati in narrativa;
2. nel merito, accertare e dichiarare la turbativa ed inibizione illegittima di esercizio del diritto di servitù di passaggio esistente in favore dell'immobile di proprietà della sig.ra ed a carico CP_1 dell'immobile di proprietà dei convenuti, come descritto in narrativa, a causa delle opere edilizie abusive e del comportamento illegittimo dei convenuti e e, per l'effetto, 3. condannare questi ultimi alla Pt_1 Pt_2 immediata rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero in maniera tale che la Sig.ra possa raggiungere i propri lastrici CP_1 solari come da suo diritto;
4. in ogni ipotesi, comunque, accertare il diritto
2 dell'attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Sig.ra CP_1
a causa del colpevole comportamento dei convenuti, ogni voce
[...] inclusa, patrimoniale e non patrimoniale, anche inteso come perdita di valore commerciale del proprio bene immobile e, per l'effetto 5. condannare
i convenuti al pagamento della somma che ci si riserva di quantificare, anche ad opera di TU contabile ove necessario, o in quella diversa somma che il Giudice riterrà equa e di Giustizia in favore dell'attrice;
6. in ogni ipotesi, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituivano i convenuti e , eccependo Parte_1 Parte_2 la nullità e/o inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva in capo alla e per erronea o inesistente qualificazione della CP_1 domanda introduttiva, non esistendo in capo all'attrice l'esistenza dei diritti la cui presunta violazione e diminuzione sarebbe stata determinata dal proprio comportamento. Precisava la parte che l'atto di individuazione catastale Rep.
n. 94659, Racc. 12636 precisava che l'esistenza della scala a pioli per accedere al lastrico incardinava un diritto che si sarebbe perso qualora essi avessero sopraelevato su detti lastrici e che l'accesso sarebbe stato consentito attraverso il prolungamento della scala esistente.
Ciò posto, i convenuti concludevano chiedendo a.- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità e/o inammissibilità della domanda introduttiva per carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice nonché per mancata qualificazione della domanda stessa;
b.- nel merito dichiarare in ogni caso la domanda infondata e procedere alla reiezione integrale della stessa;
c.- condannare parte attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Con Ordinanza del 6/08/2018, ritenuta la superfluità ai fini del decidere delle istanze di prova orale articolate dalle parti veniva dal GI disposto l'espletamento di una TU.
Successivamente al deposito della C.t.u. (…omissis..), all'udienza dell'8 ottobre 2020, preso atto del deposito delle note scritte, nelle quali i difensori insistevano nelle rispettive domande e difese, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>.
A.1. Con sentenza n. 208/2021, pubblicata in data 10.2.2021, il tribunale di IN così statuiva: “A. ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti, e Parte_1
, in solido tra loro, al ripristino del lastrico solare al Parte_2 secondo piano del fabbricato, sito in Sirignano (Av) alla via Principe n. 31
(ex n. 7), attualmente contraddistinto dal civico n. 9, individuato in NCEU al
Fol. 5 P.lla 1193 sub 9 e 10, come esistente prima dell'esecuzione dei lavori descritti in parte motiva, nella sua esatta forma e dimensione, a mezzo di demolizione dell'ampliamento con parziale Sopraelevazione dell'ultimo impalcato della costruzione, meglio descritto nella Relazione di C.t.u. in atti
(v. pag. 9, 10, 11, 12 e relativi grafici allegati) ed al conseguente ripristino del diritto di servitù di passaggio in favore della proprietà dell'attrice, con oneri e spese a carico dei medesimi convenuti;
B. RIGETTA le domande attoree di risarcimento del danno;
C. COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e CONDANNA i convenuti, e Parte_1 Pt_2
3 , in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, dei Pt_2 restanti 2/3, che si liquidano in € 186,66 per esborsi vivi ed in € 2.363,33 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
D.
PONE definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parte attrice e parte convenuta, nella misura delle metà ciascuna, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con
Decreto del 17/7/2019”.
A.2. In particolare, il giudice di prime cure, con un'articolata motivazione, qualificata la domanda attorea relativa alla servitù come confessoria servitutis e ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi presuntivi circa la proprietà del fondo dominante in capo a CP_1
, rilevava innanzitutto che la circostanza che la chiusura
[...] dell'accesso al fondo servente abbia determinato una sostanziale lesione della possibilità di esplicazione della servitù di passaggio, oltre che resa evidente dalla documentazione grafica e fotografica, è risultata acclarata a mezzo delle risultanze della C.t.u. espletata in corso di causa.
Di poi, richiamate e condivise le risultanze peritali (pagg. 5-7), e ritenuto che la chiusura della porta di accesso realizzata dai convenuti vada giudicata non lecita, in quanto idonea a causare aggravamento nell'esercizio della servitù spettante alla parte attrice, senza nemmeno consentire la modalità alternativa di esercizio, pure prevista nell'atto costitutivo, di prolungare la scala comune esistente nel fabbricato, accoglieva la domanda con riguardo alla turbativa dell'esercizio della servitù.
Quanto poi all'altra pretesa attorea, finalizzata ad ordinare la immediata rimozione delle condizioni di pericolo e rischio sismico dello stato dei luoghi, conseguente alle opere di sopraelevazione abusivamente eseguite dai convenuti in zona qualificata interamente sismica, dopo aver diffusamente richiamato insegnamenti giurisprudenziali in materia (pagg. 7-9), riteneva che le doglianze attoree fossero fondate.
Più specificamente, il tribunale, fatte proprie le conclusioni tecniche rese dal TU, che deponevano per la illegittimità e non conformità alla disciplina vigente delle opere realizzate dai convenuti, consistenti in una sopraelevazione non conforme alla normativa antisismica vigente (pagg. 9-10), e ritenuto accertato, per un verso, che il pericolo denunciato da parte attrice è da stimarsi in re ipsa sussistente perché collegato di per sé alla realizzazione dell'opera di sopraelevazione in spregio delle previsioni di legge ed in assenza delle dovute autorizzazioni di legge, in zona sismica (v. ancora pag. 13 C.t.u.), e, per altro verso, che parte convenuta non aveva offerto alcuna prova atta a vincere la presunzione di pericolosità, ordinava, in
4 accoglimento delle domande attoree, la riduzione in pristino dello status quo ante dei luoghi, vale a dire il ripristino della condizione del fabbricato come esistente nella sua esatta forma e dimensione prima dei lavori eseguiti negli anni 2009/2010 dai convenuti e Pt_1 [...]
, a mezzo della demolizione dell'ampliamento con parziale Pt_2 sopraelevazione dell'ultimo impalcato della costruzione, meglio descritto nella relazione di TU in atti (ved. pag. 9, 10, 11, 12 e relativi grafici allegati), stante l'immanenza del pericolo connesso al mancato rispetto della normativa antisismica (...omissis...)” (pagg. 9-
12).
Precisava, altresì, che la disposta condanna al ripristino dello stato dei luoghi rappresenta, inoltre, modalità di ripristino della servitù di passaggio per l'accesso di parte attrice al lastrico solare, di cui si è detto nella prima parte della motivazione, rigettando, infine, perché sfornita di prova, la domanda attorea di risarcimento danni per perdita di valore commerciale dell'immobile di proprietà della In CP_1 ragione della parziale reciproca soccombenza, compensava parzialmente le spese di giudizio.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, notificata in data 16.2.2021, con atto di citazione notificato il 15.3.2021, proponevano appello e Parte_1
lamentando, con un unico motivo di gravame: Parte_2
“Superficiale ed errata motivazione in ordine ai fatti prospettati dalle parti in causa. Assenza di prova su elementi di fatto necessari per
l'attribuzione dei diritti lesi e violati”.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla corte adita di voler così provvedere: “respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata Sentenza N. 208/2021 resa in data 8 febbraio 2021 dal
Tribunale di IN Sezione Civile Giudice dott.ssa Federica Rossi.
In via istruttoria si richiede fin da ora l'ammissione di prova per testi articolata e non ammessa in primo grado attesa la necessità di acquisire in via reale e sostanziale gli elementi di fatti rappresentati in maniera avversa dalle parti in primo grado ed il cui accertamento è di per sé doveroso al fine di comprendere come alcuna violazione e lesione è stata concretizzata dagli appellanti. Con vittorie di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore sottoscritto dichiaratosi antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 29.10.2021, si costituiva in giudizio l'appellata (già costituita in CP_1 prime cure in persona della sua procuratrice speciale , Parte_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, in quanto violativo dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., al fine evidenziando che con l'unico motivo di gravame formulato, …, non vi
è una parte argomentativa che contrasti o confuti validamente le
5 ragioni addotte linearmente dal primo Giudice. Anzi, si scorge una mera riproposizione dei fatti, assolutamente inveritieri, contenuti nella comparsa di costituzione di primo grado.
Concludeva, dunque, chiedendo di dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso in appello avverso, rigettarlo nel merito, in quanto infondato e mai provato e, per l'effetto, confermare le statuizioni di cui alla Sentenza n. 208/2021 del giorno 8.02.2021 emessa dal Tribunale di IN. Con condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio nei confronti di controparte in favore dello scrivente difensore antistatario.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure (interamente telematico), la causa, all'udienza cartolare del 23.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, ridotto a 20 giorni quello per il deposito delle comparse conclusionali.
******
L'appello è inammissibile per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. In base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, come novellato dalla recente riforma del codice di rito in vigore dal 28.02.2023, l'appello deve contenere le indicazioni prescritte nell'art. 163 cpc e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico.
Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appellante, quindi, a pena di inammissibilità, ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata (che costituisce, evidentemente, l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di censura), esponendo gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
Se è vero, infatti, che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è altresì vero che, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, perché sia soddisfatto il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
6 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass.,
Sez. Unite, n. 27199/2017; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite, n.
36481/2022).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
L'atto di appello, quindi, deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione impugnata, dovendo il gravame essere formulato in modo tale da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle singole critiche mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, assumendo il giudizio d'appello, come si è detto, le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", con la conseguenza che l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado (così, tra le tante, Cass., Sez. Unite, n. 3033/2013, Cass. n. 40606/2021 e Cass. n.
2166/2025).
Seguendo le coordinate appena tracciate e ponendo in immediato raffronto le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado con l'unico motivo di impugnazione, ritiene la Corte che l'appello debba essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342 cpc, non consentendo l'individuazione delle statuizioni censurate, dei motivi di censura e delle decisioni invocate ai fini di una riforma della sentenza impugnata, non avendo gli appellanti minimamente preso in esame le argomentazioni sviluppate dal tribunale, né tanto meno indicato per quale ragione le stesse non potessero condurre alle conclusioni tratte dal primo giudice, così omettendo di affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare e contrastare l'impianto motivazionale della pronuncia gravata.
Riprova ne è che, a fronte delle diffuse e motivate considerazioni che sorreggono l'accoglimento delle domande attoree, supportato da accertamenti di natura prettamente tecnica affidati al nominato TU, peraltro minimamente contrastati in prime cure dai convenuti/odierni appellanti (che neanche partecipavano alle operazioni peritali), nell'atto di appello si lamenta genericamente che: “La sentenza appellata risulta gravemente viziata nella motivazione articolata dal
7 Giudice di prime cure, presentando validi motivi di censura che ne consentono la giusta riforma nella presente sede, in quanto manifestamente contraddittoria, superficiale ed incongrua. La presente difesa ancora una volta contesta parola per parola tutto quanto riportato nell'atto introduttivo dall'appellata evidenziando come la stessa narra fatti inesistenti e di sicuro superficiali per i quali alcuna prova concreta è stata data in primo grado e, per di più, avanza una domanda sul presupposto solo enunciato ma non provato della esistenza in suo capo di diritti non esistenti....il Tribunale di
IN ha ritenuto di non dover procedere ad alcun accertamento per il tramite della prova per testi articolata, basando il proprio convincimento su una relazione peritale che contrasta con la realtà dei fatti, primo fra tutti è che l'opera realizzata dagli appellanti ha avuto regolare autorizzazione da parte del nonché, con atto successivo anche di sanatoria dello CP_2 stesso”.
Ancora, gli appellanti, dopo aver riprodotto, alle pagg.
7-9 dell'atto di appello, il contenuto della comparsa di costituzione in prime cure
(pag. 5 e ss.), senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni del tribunale, né prendere alcuna specifica posizione sull'affermata illegittimità della sopraelevazione effettuata, ritenuta non conforme alla normativa antisismica, con conseguente pericolo della struttura di non poter fronteggiare il rischio sismico, concludono assumendo fumosamente che: “appare evidente come nel caso de quo nessuno degli elementi di fatto indicati nell'atto introduttivo dalla appellata, e dati per certi, se pure in assenza di prova dal primo Giudice, è stato debitamente valutato con la conseguenza che né è derivata una statuizione che si caratterizza per evidenti elementi di superficialità ed arbitrarietà. Ciò in quanto in primis i fatti non corrispondo alla verità ripercorsa superficialmente e pro domo sua dall'appellata stessa e totalmente avallati come sicuri dal Giudice di prime cure, sia perché il presunto diritto di accesso e quindi di servitù di passaggio sul quale sarebbe intervenuta la turbativa di esercizio da parte degli appellanti è un diritto inesistente e non esercitabile dall'appellata stessa. Ebbene i fatti come innanzi ripercorsi sono primo evidente e fondato motivo di gravame che comprova la necessità di dover nella presente sede accertare e verificare la congruità dei fatti stessi ritenendo che la sola ed espletata TU non possa rappresentare valido motivo di accoglimento della domanda introduttiva nei limiti e con le statuizioni rese nella sentenza de quo. Rileva che le motivazioni di accoglimento della domanda contenute nella sentenza del Tribunale di
IN sono di per se insufficienti e contraddittorie in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia primo fra tutto il diritto di proprietà esclusivo del lastrico solare contemplato e sancito in maniera inequivocabile nell'atto di individuazione catastale Repertorio n. 94659,
Raccolta n. 12636, nel quale a pagina 6 è espressamente indicata la proprietà esclusiva dei lastrici solari in capo ai resistenti, ed è espressamente precisato che l'esistenza della scala a pioli per accedere ai suddetti lastrici solari incardina un diritto che si sarebbe perso qualora i coniugi avessero sopraelevato su detti lastrici e che Parte_5
8 l'accesso ai lastrici si sarebbe consentito attraverso il prolungamento della scala già esistente. Da quanto innanzi derivano le gravi violazioni di diritto ed al tempo stesso i gravi danni che la statuizione resa in primo grado arrecano agli appellanti, comprovando la fondatezza, ragionevolezza e legittimità della domanda di cui al presente atto di appello” (pagg. 9-10).
Censure che, tuttavia, non tengono minimamente conto delle diffuse considerazioni svolte dal tribunale (anche) sulla legittimazione della e sull'atto di individuazione catastale per notar CP_1 Per_1
(pagg.
3-7 della sentenza gravata), letto alla luce delle risultanze peritali, che portavano il primo giudice a ritenere che:
E' evidente, dunque, l'assenza di specificità dell'impugnazione che, per come formulata, obbligherebbe la corte, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunziarsi, ad un'opera di interpretazione e di supposizione che la legge processuale non le affida e che si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine si impiegherebbero, parte appellata sarebbe posta nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza – e dunque a posteriori – i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era chiamata a contraddire (cfr. Cass. n. 12140/06 e Cass. n. 21816/06).
Genericità evidente anche nelle conclusioni rassegnate, peraltro mutate nel corso del gravame, ove si consideri che gli appellanti:
1) con l'atto di appello, chiedevano di riformare (senza chiarire cosa, come e perché) integralmente l'impugnata Sentenza N. 208/2021 resa in data 8 febbraio 2021 dal Tribunale di IN Sezione
Civile Giudice dott.ssa Federica Rossi, invocando in via istruttoria
l'ammissione di prova per testi articolata e non ammessa in primo grado. Richiesta peraltro inammissibile, dovendo ritenersi l'anzidetta istanza istruttoria rinunciata e dunque non riproponibile in appello (Cass. 12791/2025), essendo stata la prova testimoniale
9 articolata in prime cure già disattesa dal tribunale (che la riteneva superflua) con ordinanza del 6.8.2018, mai impugnata o contestata dai convenuti, che neanche reiteravano la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note scritte autorizzate del
5.10.2020);
2) nelle note scritte autorizzate del 22.6.2023, dell'8.1.2024 e del
20.2.2024, chiedevano, invece, “onde ripristinare la verità fattuale, di procedere ad un rinnovo delle operazioni peritali compiute in prime grado e di per sé ragione fondamentale delle ragioni di impugnazione spiegate e prontamente motivate”, pur non avendo formulato, in prime cure, alcun rilievo critico all'espletata TU (cfr. allegato sub 5 dell'elaborato);
3) infine, mutando linea difensiva, nelle note scritte autorizzate del
22.10.2025 (per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
23.10.2025), insistevano nella revoca parziale (non più integrale) della sentenza de quo e nell'accoglimento del presente atto
d'appello, senza nulla successivamente chiarire (non risultando depositati gli scritti difensivi ex art. 190 cpc).
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, l'appello va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata e con le ragioni che la sorreggono (Cass. n. 21824/2019), e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di primo grado, non sottoponendole a critica, in aperta violazione della struttura e dei contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 cpc.
Spese Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (da
€ 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della semplicità delle questioni trattate, del tipo di pronuncia adottato e dell'attività concretamente prestata, con distrazione in favore dell'avv.
LU AR.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1367 R.G.A.C. per l'anno 2021, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di IN n. 208/2021, pubblicata in data
10 10.2.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del grado, che si CP_1 liquidano in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. LU AR, dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 10.12.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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