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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 6683/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
T R A
PRE. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 procura in atti, dall'avv. Raffaele Granata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Acerra (NA), via G. Soriano n. 56;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale 7 bis;
CP_2
RESISTENTE E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.;
CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la illegittimità ed ingiustizia dell'avviso di addebito impugnato relativamente alla INADEMPIENZA 3012 - NOTE DI
RETTIFICA DA DM10 – periodo 02/2018 – contestazione violazione art. 116, comma 8, lett. b) e, in particolare: a) dichiarare non dovuta la somma di € 11.224,93, quale sanzione ex art. 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000 per insussistenza dei presupposti della evasione e per inesistenza della violazione principale cui è correlata la sanzione;
b) dichiarare non dovuta la somma di €
18.708,22 a titolo di contributi e di € 1.401,12 a titolo di interessi di mora, per inconfigurabilità della decadenza ai fini del conguaglio delle somme anticipate a titolo di cassa integrazione;
nel merito, in via subordinata c) nella denegata ipotesi di decadenza, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 18.708,22 a titolo di contributi e di € 1.401,12 a titolo di interessi di mora per effetto della compensazione del credito vantato del datore di lavoro anticipatario della cassa integrazione nei confronti dell' resistente e del diritto di questi al conguaglio delle somme CP_2 anticipate per conto dell' d) condannarsi parte resistente al pagamento delle spese e dei CP_2 compensi di causa..
PER L' : rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle CP_2 spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2022, la società in epigrafe proponeva opposizione ad avviso di addebito n. 37120220014422312000, notificato in data 20.11.2022, avente ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Aziende per il periodo dal 02/2018 al 04/2021, deducendo:
- che in data 24.01.2018, aveva fatto istanza di Cassa Integrazione dovuta a situazione temporanea di mercato ex art. 11, D.Lgs. n. 148/2015, per il periodo dal 18.12.2017 al 27.01.2018;
- che, ottenuta l'autorizzazione per la C.I.G. e provveduto all'anticipazione in favore dei dipendenti, in data 14.03.2018, nel termine decadenziale di legge, aveva fatto richiesta di conguaglio all' (trasmissione Uniemens n. 52589122); CP_2
- che, invero, considerata la data di scadenza delle autorizzazioni C.I.G. (02.09.2018), avrebbe potuto effettuare il conguaglio fino alla denuncia DM10 di competenza 09/2018 il cui termine di trasmissione era il 31.10.2018, in ossequio al disposto dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015;
- che, con ticket n. 32523569 del 12.04.2018, l' aveva comunicato che “la denuncia CP_2 contributiva matricola 5131340218 periodo 2/2018 risulta “squadrata” in relazione al saldo”, in quanto la somma a debito dichiarata (€ 22.126,00) sarebbe risultata maggiore (per € 189.45) della somma a debito come risultante dalle denunce individuali (€ 21.936,55), con conseguente
“squadratura” anche della somma a credito dichiarata (€ 5.761,00), tenuto conto del credito conguagliabile vantato dalla società (€ 27.886,99); - che, pertanto, successivamente alla comunicazione di irregolarità, aveva inoltrato diverse note di rettifica in data 03.09.2018, 14.09.2018, 17.09.2018, 24.12.2018, 03.01.2019, 06.08.2019 ed infine in data 10.01.2020;
- che, solo a seguito della nota di rettifica del 10.01.2020, veniva validata dall' la denuncia CP_2 contributiva relativa al periodo 2/2018, col seguente esito “quadrato”: somma a debito € 22.108,00, somma a credito € 27.888,00, somma a credito del datore di lavoro € 5.779,00.
Lamentava l'illegittimità della pretesa contributiva dell' portata dall'avviso di addebito, per CP_2 avere l' erroneamente ritenuto che la società fosse decaduta dal diritto al conguaglio delle CP_2 somme anticipate ai dipendenti a titolo di C.I.G. con i contributi a debito per il periodo di riferimento, dovendosi ritenere che la richiesta di conguaglio fosse sufficiente ad impedire la decadenza e che la squadratura delle partite di debito-credito fosse il frutto di meri errori formali non incidenti sulla decadenza.
Deduceva, inoltre, che l' aveva erroneamente applicato il regime sanzionatorio CP_2 dell'evasione contributiva, in assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo previsto per la fattispecie, anziché quello meno gravoso dell'omissione contributiva, eventualmente applicabile al caso in discussione.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accoglimento delle su esposte conclusioni. CP_2
Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva tempestivamente in giudizio l' , CP_2 contestando la fondatezza della domanda, esponendo a tal fine:
- che conseguentemente alla concessione dell'autorizzazione alla del 28.02.2018, la Pt_1 società, nelle date del 14.03.2018, del 03.09.2018, del 14.09.2018, del 17.09.2018 e del 06.08.2019, aveva presentato denunce di conguaglio UniEmens le quali, tuttavia, non erano accettate dal sistema di controllo dell' in quanto rivelatesi “squadrate”, ovvero non conformi ai parametri di CP_2 regolarità;
- che, a fronte di tali irregolarità contestate dall' , la società ricorrente aveva rilevato CP_2 esclusivamente come, nella sostanza, le predette irregolarità avrebbero assunto caratteri meramente formali e, pertanto, tali da non poter determinare la decadenza dal diritto al conguaglio;
- che, infine, l'azienda aveva presentato un'ultima denuncia di conguaglio in data CP_4
10.01.2020 che aveva determinato sì la “quadratura”, ma oltre il termine di decadenza ex art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015, che scadeva in data 31.10.2018.
Sostenendo che ai fini dell'impedimento della decadenza fosse necessaria la c.d. quadratura e, dunque, l'accettazione da parte del sistema di controllo del conguaglio effettuato dall'azienda, concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_3 in quanto i crediti contributivi di cui si discute sono relativi ad anni successivi all'operazione
[...] di cartolarizzazione dei crediti vantati dall' che ha previsto la cessione a titolo oneroso dei soli CP_2 crediti contributivi maturati entro il 2008.
3. Quanto al merito, la domanda è fondata, sebbene per ragioni diverse dai motivi posti a suo fondamento.
Preliminarmente, in punto di fatto, devono considerarsi circostanze pacifiche quelle secondo cui:
- la ricorrente società non ha chiesto il rimborso delle anticipazioni del trattamento di C.I.G. per il periodo dal 18.12.2017 al 27.01.2018, avendo optato per il meccanismo del conguaglio;
- la società ricorrente, ottenute dall' le tre autorizzazioni alla fruizione della C.I.G. (cfr. all. CP_2
13, 14, 15 memoria), ha inviato sin dal 14.03.2018 la denuncia mensile (flusso Uniemens 2/2018 all. 4 ricorso) con i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, provvedendo a conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori con il proprio debito contributivo nei confronti dell' ; CP_2
- le autorizzazioni C.I.G. scadevano in data 28.02.2018, con la conseguenza che la maturazione del termine semestrale di decadenza ex art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 148/2015 è individuabile nel
02.09.2018;
- la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali del conguaglio, avendo l' eccepito solo la CP_2 decadenza ex art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 148/2015;
- la (presunta) erronea compilazione dell'Uniemens di marzo 2018 che ha ingenerato una erronea richiesta di conguaglio superiore di € 189,45 rispetto al minor credito nei confronti dell' ; CP_2
- l'emendamento dell'errore di squadratura eseguito dalla società ricorrente, dopo l'inoltro diverse note di rettifica, solo con quella del 10.01.2020.
3.1. Ciò posto, deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte che ha chiarito l'operatività della invocata decadenza di cui all'art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 148/2015.
L'art. 7 cit. prevede che “
1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall all'impresa o conguagliato da questa CP_2 secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell' territorialmente competente CP_2 può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa. 5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in CP_2 presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.
5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all' tutti i dati necessari per il pagamento CP_2 dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
È stato affermato che “L'art. 7, co.3 D.Lgs. n. 148/15 correla la decadenza alla "richiesta rimborso" oppure al "conguaglio". Secondo la lettera della norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio.
Tale conclusione è del resto conforme alla natura dell'istituto del conguaglio, il quale non
s'inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una CP_ successiva autorizzazione dell ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria. Questa
Corte (Cass. 14711/07) ha ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo . CP_2
Trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte CP_ in tal senso né di autorizzazione dell In particolare, esso opera per effetto e alla data del CP_ pagamento all della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
La tempistica di tale pagamento è regolata dall'art. 18, co. 1 D.Lgs. n. 241/97, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi (art. 18, co.1 D.Lgs. n. 241/97).
I termini per il pagamento della contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall'art. 18, co. 1 D.Lgs. n. 241/97, non sono stati incisi dall'art. 7, co. 3 D.Lgs. n. 148/15, che, nel dettare la disciplina della decadenza semestrale, non ha specificato CP_ che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all in termini anticipati rispetto a quello dall'art. 18, co. 1 D.Lgs. n. 241/97. Coordinando quindi l'art. 7, co.3 D.Lgs. n. 241/97 e l'art. 7, co.3 D.Lgs. n. 148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG.
Va a questo punto aggiunto che la decadenza non opera quand'anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L'erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, CP_ dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art. 1181 c.c., e residuo credito dell viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili.
Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può CP_ sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall'art. 44, co. 9 D.L. 269/03.
Queste devono pervenire all'ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere "i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per
l'erogazione delle prestazioni". In relazione al meccanismo di conguaglio dell'art. 7, co.3 D.Lgs. n. CP_ 22/15, le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all di verificare, in base alle retribuzioni dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio.
Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento dello stesso, già avutosi al tempo del pagamento contributivo. Si CP_ tratta di adempimenti successivi volti a consentire all il controllo ex post sulla correttezza dell'operazione di conguaglio e, quindi, dell'integralità dell'adempimento dell'obbligazione CP_ contributiva residua. La conoscenza da parte dell dei dati delle denunce mensili è ininfluente ai fini del perfezionamento della compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà delle parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art. 1252 c.c.), nonché dalla consapevolezza CP_ che l' abbia delle reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime.
Del pari, non può incidere sulla decadenza dell'art. 7, co.3 D.Lgs. n. 148/15 il ritardo nella trasmissione delle denunce mensili, essendo fissato il termine di cui all'art. 44, co.9 D.L. n. 269/03 in ragione non del perfezionamento del conguaglio, bensì del tempestivo adempimento del CP_ successivo obbligo di comunicazione all (Cass. civ., sez. lav., 21/01/2025, n. 1406; ma anche
Cass. civ., sez. lav., 22/12/2024, n. 33891; Cass. civ., sez. lav., 24/12/2024, n. 34274; Cass. civ., sez. lav., 17/01/2025, n. 1231; Cass. civ., sez. lav., 09/02/2025, n. 3232; Cass. civ., sez. lav.,
09/02/2025, n. 3269; Cass. civ., sez. lav., 29/10/2025, n. 28637).
4. Venendo al caso di specie, si osserva che la società ricorrente ha operato il conguaglio tra quanto anticipato a titolo di C.I.G. e quanto dovuto all' a titolo di contributi CP_2 dovuti alla Gestione Aziende con dipendenti con comunicazione del 14.03.2018, da cui è CP_4 emerso un credito “squadrato” in favore della società di € 5.761,00, poi successivamente “quadrato” in € 5.779,00.
Sulla scorta delle suesposte coordinate ermeneutiche, risulta irrilevante che la quadratura del credito sia stata effettuata dal sistema di controllo dell' solo nel gennaio 2020, dunque oltre il CP_2 termine di decadenza, posto che la società ha effettuato il conguaglio tempestivamente a marzo
2018, generando un credito residuo in suo favore.
Sicché l'operazione di conguaglio tempestivamente effettuata, ancorché irregolare, non può dar luogo alla fattispecie decadenziale di cui all'art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 148/2015.
In conclusione, va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
5. La controvertibilità della questione trattata – venuta meno solo con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte successivamente all'istaurazione del giudizio e alla celebrazione della prima udienza, nemmeno menzionata dalla difesa attrice nelle note difensive per l'odierna udienza – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi oggetto dell'avviso di addebito n. 37120220014422312000 e, dunque, l'illegittimità dell'atto impugnato;
• Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 6683/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
T R A
PRE. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 procura in atti, dall'avv. Raffaele Granata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Acerra (NA), via G. Soriano n. 56;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale 7 bis;
CP_2
RESISTENTE E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.;
CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la illegittimità ed ingiustizia dell'avviso di addebito impugnato relativamente alla INADEMPIENZA 3012 - NOTE DI
RETTIFICA DA DM10 – periodo 02/2018 – contestazione violazione art. 116, comma 8, lett. b) e, in particolare: a) dichiarare non dovuta la somma di € 11.224,93, quale sanzione ex art. 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000 per insussistenza dei presupposti della evasione e per inesistenza della violazione principale cui è correlata la sanzione;
b) dichiarare non dovuta la somma di €
18.708,22 a titolo di contributi e di € 1.401,12 a titolo di interessi di mora, per inconfigurabilità della decadenza ai fini del conguaglio delle somme anticipate a titolo di cassa integrazione;
nel merito, in via subordinata c) nella denegata ipotesi di decadenza, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 18.708,22 a titolo di contributi e di € 1.401,12 a titolo di interessi di mora per effetto della compensazione del credito vantato del datore di lavoro anticipatario della cassa integrazione nei confronti dell' resistente e del diritto di questi al conguaglio delle somme CP_2 anticipate per conto dell' d) condannarsi parte resistente al pagamento delle spese e dei CP_2 compensi di causa..
PER L' : rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle CP_2 spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2022, la società in epigrafe proponeva opposizione ad avviso di addebito n. 37120220014422312000, notificato in data 20.11.2022, avente ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Aziende per il periodo dal 02/2018 al 04/2021, deducendo:
- che in data 24.01.2018, aveva fatto istanza di Cassa Integrazione dovuta a situazione temporanea di mercato ex art. 11, D.Lgs. n. 148/2015, per il periodo dal 18.12.2017 al 27.01.2018;
- che, ottenuta l'autorizzazione per la C.I.G. e provveduto all'anticipazione in favore dei dipendenti, in data 14.03.2018, nel termine decadenziale di legge, aveva fatto richiesta di conguaglio all' (trasmissione Uniemens n. 52589122); CP_2
- che, invero, considerata la data di scadenza delle autorizzazioni C.I.G. (02.09.2018), avrebbe potuto effettuare il conguaglio fino alla denuncia DM10 di competenza 09/2018 il cui termine di trasmissione era il 31.10.2018, in ossequio al disposto dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015;
- che, con ticket n. 32523569 del 12.04.2018, l' aveva comunicato che “la denuncia CP_2 contributiva matricola 5131340218 periodo 2/2018 risulta “squadrata” in relazione al saldo”, in quanto la somma a debito dichiarata (€ 22.126,00) sarebbe risultata maggiore (per € 189.45) della somma a debito come risultante dalle denunce individuali (€ 21.936,55), con conseguente
“squadratura” anche della somma a credito dichiarata (€ 5.761,00), tenuto conto del credito conguagliabile vantato dalla società (€ 27.886,99); - che, pertanto, successivamente alla comunicazione di irregolarità, aveva inoltrato diverse note di rettifica in data 03.09.2018, 14.09.2018, 17.09.2018, 24.12.2018, 03.01.2019, 06.08.2019 ed infine in data 10.01.2020;
- che, solo a seguito della nota di rettifica del 10.01.2020, veniva validata dall' la denuncia CP_2 contributiva relativa al periodo 2/2018, col seguente esito “quadrato”: somma a debito € 22.108,00, somma a credito € 27.888,00, somma a credito del datore di lavoro € 5.779,00.
Lamentava l'illegittimità della pretesa contributiva dell' portata dall'avviso di addebito, per CP_2 avere l' erroneamente ritenuto che la società fosse decaduta dal diritto al conguaglio delle CP_2 somme anticipate ai dipendenti a titolo di C.I.G. con i contributi a debito per il periodo di riferimento, dovendosi ritenere che la richiesta di conguaglio fosse sufficiente ad impedire la decadenza e che la squadratura delle partite di debito-credito fosse il frutto di meri errori formali non incidenti sulla decadenza.
Deduceva, inoltre, che l' aveva erroneamente applicato il regime sanzionatorio CP_2 dell'evasione contributiva, in assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo previsto per la fattispecie, anziché quello meno gravoso dell'omissione contributiva, eventualmente applicabile al caso in discussione.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accoglimento delle su esposte conclusioni. CP_2
Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva tempestivamente in giudizio l' , CP_2 contestando la fondatezza della domanda, esponendo a tal fine:
- che conseguentemente alla concessione dell'autorizzazione alla del 28.02.2018, la Pt_1 società, nelle date del 14.03.2018, del 03.09.2018, del 14.09.2018, del 17.09.2018 e del 06.08.2019, aveva presentato denunce di conguaglio UniEmens le quali, tuttavia, non erano accettate dal sistema di controllo dell' in quanto rivelatesi “squadrate”, ovvero non conformi ai parametri di CP_2 regolarità;
- che, a fronte di tali irregolarità contestate dall' , la società ricorrente aveva rilevato CP_2 esclusivamente come, nella sostanza, le predette irregolarità avrebbero assunto caratteri meramente formali e, pertanto, tali da non poter determinare la decadenza dal diritto al conguaglio;
- che, infine, l'azienda aveva presentato un'ultima denuncia di conguaglio in data CP_4
10.01.2020 che aveva determinato sì la “quadratura”, ma oltre il termine di decadenza ex art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015, che scadeva in data 31.10.2018.
Sostenendo che ai fini dell'impedimento della decadenza fosse necessaria la c.d. quadratura e, dunque, l'accettazione da parte del sistema di controllo del conguaglio effettuato dall'azienda, concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_3 in quanto i crediti contributivi di cui si discute sono relativi ad anni successivi all'operazione
[...] di cartolarizzazione dei crediti vantati dall' che ha previsto la cessione a titolo oneroso dei soli CP_2 crediti contributivi maturati entro il 2008.
3. Quanto al merito, la domanda è fondata, sebbene per ragioni diverse dai motivi posti a suo fondamento.
Preliminarmente, in punto di fatto, devono considerarsi circostanze pacifiche quelle secondo cui:
- la ricorrente società non ha chiesto il rimborso delle anticipazioni del trattamento di C.I.G. per il periodo dal 18.12.2017 al 27.01.2018, avendo optato per il meccanismo del conguaglio;
- la società ricorrente, ottenute dall' le tre autorizzazioni alla fruizione della C.I.G. (cfr. all. CP_2
13, 14, 15 memoria), ha inviato sin dal 14.03.2018 la denuncia mensile (flusso Uniemens 2/2018 all. 4 ricorso) con i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, provvedendo a conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori con il proprio debito contributivo nei confronti dell' ; CP_2
- le autorizzazioni C.I.G. scadevano in data 28.02.2018, con la conseguenza che la maturazione del termine semestrale di decadenza ex art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 148/2015 è individuabile nel
02.09.2018;
- la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali del conguaglio, avendo l' eccepito solo la CP_2 decadenza ex art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 148/2015;
- la (presunta) erronea compilazione dell'Uniemens di marzo 2018 che ha ingenerato una erronea richiesta di conguaglio superiore di € 189,45 rispetto al minor credito nei confronti dell' ; CP_2
- l'emendamento dell'errore di squadratura eseguito dalla società ricorrente, dopo l'inoltro diverse note di rettifica, solo con quella del 10.01.2020.
3.1. Ciò posto, deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte che ha chiarito l'operatività della invocata decadenza di cui all'art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 148/2015.
L'art. 7 cit. prevede che “
1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall all'impresa o conguagliato da questa CP_2 secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell' territorialmente competente CP_2 può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa. 5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in CP_2 presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.
5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all' tutti i dati necessari per il pagamento CP_2 dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
È stato affermato che “L'art. 7, co.3 D.Lgs. n. 148/15 correla la decadenza alla "richiesta rimborso" oppure al "conguaglio". Secondo la lettera della norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio.
Tale conclusione è del resto conforme alla natura dell'istituto del conguaglio, il quale non
s'inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una CP_ successiva autorizzazione dell ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria. Questa
Corte (Cass. 14711/07) ha ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo . CP_2
Trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte CP_ in tal senso né di autorizzazione dell In particolare, esso opera per effetto e alla data del CP_ pagamento all della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
La tempistica di tale pagamento è regolata dall'art. 18, co. 1 D.Lgs. n. 241/97, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi (art. 18, co.1 D.Lgs. n. 241/97).
I termini per il pagamento della contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall'art. 18, co. 1 D.Lgs. n. 241/97, non sono stati incisi dall'art. 7, co. 3 D.Lgs. n. 148/15, che, nel dettare la disciplina della decadenza semestrale, non ha specificato CP_ che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all in termini anticipati rispetto a quello dall'art. 18, co. 1 D.Lgs. n. 241/97. Coordinando quindi l'art. 7, co.3 D.Lgs. n. 241/97 e l'art. 7, co.3 D.Lgs. n. 148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG.
Va a questo punto aggiunto che la decadenza non opera quand'anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L'erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, CP_ dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art. 1181 c.c., e residuo credito dell viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili.
Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può CP_ sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall'art. 44, co. 9 D.L. 269/03.
Queste devono pervenire all'ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere "i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per
l'erogazione delle prestazioni". In relazione al meccanismo di conguaglio dell'art. 7, co.3 D.Lgs. n. CP_ 22/15, le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all di verificare, in base alle retribuzioni dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio.
Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento dello stesso, già avutosi al tempo del pagamento contributivo. Si CP_ tratta di adempimenti successivi volti a consentire all il controllo ex post sulla correttezza dell'operazione di conguaglio e, quindi, dell'integralità dell'adempimento dell'obbligazione CP_ contributiva residua. La conoscenza da parte dell dei dati delle denunce mensili è ininfluente ai fini del perfezionamento della compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà delle parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art. 1252 c.c.), nonché dalla consapevolezza CP_ che l' abbia delle reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime.
Del pari, non può incidere sulla decadenza dell'art. 7, co.3 D.Lgs. n. 148/15 il ritardo nella trasmissione delle denunce mensili, essendo fissato il termine di cui all'art. 44, co.9 D.L. n. 269/03 in ragione non del perfezionamento del conguaglio, bensì del tempestivo adempimento del CP_ successivo obbligo di comunicazione all (Cass. civ., sez. lav., 21/01/2025, n. 1406; ma anche
Cass. civ., sez. lav., 22/12/2024, n. 33891; Cass. civ., sez. lav., 24/12/2024, n. 34274; Cass. civ., sez. lav., 17/01/2025, n. 1231; Cass. civ., sez. lav., 09/02/2025, n. 3232; Cass. civ., sez. lav.,
09/02/2025, n. 3269; Cass. civ., sez. lav., 29/10/2025, n. 28637).
4. Venendo al caso di specie, si osserva che la società ricorrente ha operato il conguaglio tra quanto anticipato a titolo di C.I.G. e quanto dovuto all' a titolo di contributi CP_2 dovuti alla Gestione Aziende con dipendenti con comunicazione del 14.03.2018, da cui è CP_4 emerso un credito “squadrato” in favore della società di € 5.761,00, poi successivamente “quadrato” in € 5.779,00.
Sulla scorta delle suesposte coordinate ermeneutiche, risulta irrilevante che la quadratura del credito sia stata effettuata dal sistema di controllo dell' solo nel gennaio 2020, dunque oltre il CP_2 termine di decadenza, posto che la società ha effettuato il conguaglio tempestivamente a marzo
2018, generando un credito residuo in suo favore.
Sicché l'operazione di conguaglio tempestivamente effettuata, ancorché irregolare, non può dar luogo alla fattispecie decadenziale di cui all'art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 148/2015.
In conclusione, va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
5. La controvertibilità della questione trattata – venuta meno solo con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte successivamente all'istaurazione del giudizio e alla celebrazione della prima udienza, nemmeno menzionata dalla difesa attrice nelle note difensive per l'odierna udienza – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi oggetto dell'avviso di addebito n. 37120220014422312000 e, dunque, l'illegittimità dell'atto impugnato;
• Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno