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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente e Relatore
BONANNI GI, Giudice
ROMANO AR GI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 480/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200236 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200236 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200236 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vedi infra
Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 detiene una quota del 20% del capitale sociale della società Società_1 Snc e una quota del 24% del capitale sociale della Società_2 S.r.l. La Società_1 Snc possiede a sua volta un immobile denominato Immobile_1 e l'ha affittato per diversi anni alla società Società_2 S.r.l. . L'art. 102 del TUIR consente che le quote di ammortamento delle aziende date in affitto possano essere dedotte tanto dal locatore, quanto dall'affittuario.
Tanto premesso, storicamente, le quote di ammortamento furono dedotte contabilmente nei vari anni di esercizio dalla società Società_2 srl affittuaria e da essa adoperate per ridurre negli anni il proprio reddito fiscale, per complessivi euro 309.821. La Società_1 snc non dedusse alcunché. Nel 2016 la Società_2 restituì il complesso aziendale alla Società_1, senza pattuire un compenso/conguaglio per gli ammortamenti dalla seconda non dedotti.
La Società_2 decise poi di eliminare il fondo di ammortamento dalla propria contabilità e contestualmente di rilevare una sopravvenienza attiva pari al totale degli ammortamenti effettuati (e dedotti). La sopravvenienza venne considerata dalla Società_2 non tassabile. La Società_1, per parte sua non dedusse nessun componente negativo di reddito. L'agenzia delle Entrate contestò con invito a comparire il 21.03.2023 la mancata tassazione della sopravvenienza attiva in capo alla Società_2 e pure ai soci, tra cui la contribuente, cui andava imputata parte del reddito della società. Nelle more del procedimento (con evidente accordo tra le due società), la Società_1 decise di dedursi essa stessa gli ammortamenti e perciò presentò in data 12.07.2023 dichiarazione integrativa nella quale li dichiarava quali elementi negativi del reddito denominati “sopravvenienza passiva”.
La contribuente pure presentò in data 12.07.2023 dichiarazione integrativa nella quale riportava in quota le perdite della società Società_1. Successivamente alla comparizione, l'Ufficio solidificava con avviso di accertamento notificato in data (di spedizione) 19.07.2023, nei termini di legge – 120 giorni - perché vi era stato l'invito a comparire, la propria pretesa nei confronti della società Società_2 (che peraltro aveva rinunciato alla deducibilità e dunque era acquiescente).
L'Ufficio chiedeva pure alla contribuente maggiori imposte corrispondenti ai minori costi pretesi dalla società Società_2. Nell'atto di accertamento alla contribuente l'Ufficio non teneva conto che ora i costi sarebbero della società Società_1, e che quindi il reddito della contribuente andava pure ridotto per i componenti negativi di reddito ora dichiarati da Società_1 snc della quale la contribuente era socia. Il menzionato atto aveva efficacia per il contribuente/notificato in data 28.07.2023, e veniva tempestivamente impugnato presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado.
Nel ricorso la contribuente contestava, oltre al mancato recepimento, da parte dell'Ufficio della perdita della Società_1 riportata, in violazione dell'articolo 5 del Tuir, dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98, del principio della capacità contributiva stabilito dall'articolo 53 della Costituzione Italiana nonché del divieto di doppia imposizione, anche un errore di calcolo materiale, e si puntualizzava che la dichiarazione integrativa era stata prodotta nei termini.
Costituendosi l'Ufficio contestava preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto alla data di notifica dell'atto impugnato, rilevandola da quanto riportato manualmente dal notificatore. Nel merito riconosceva l'errore materiare di calcolo, evidenziava che la rettifica operata dalla contribuente era peraltro parziale, riportando il minor reddito della Società_1 ma non il maggior reddito della Società_2, ed insisteva per il resto.
Rilevava infatti in buona sostanza che se la dichiarazione integrativa del contribuente era nei termini, perché prodotta prima della notifica dell'accertamento personale, quella della società di persone di cui era socio, e che ne era presupposto indefettibile, era fuori termine. La dichiarazione per l'anno 2016 infatti era stata presentata il 12/10/2017 e dunque la decadenza dell'accertatore si porrebbe al 31.12.2022.
Tale data poi, per effetto dell'art. 67 del DL 18/2020 (Cura Italia) viene traslata di 85 giorni al 26 marzo 2023.
La dichiarazione integrativa era stata viceversa prodotta il 12.07.2023.
Il primo giudice, respinta la censura di inammissibilità dell'Ufficio per aver rilevato discrasia tra il timbro meccanico sulla cartolina e la data indicata manualmente sulla relata di notifica, e aver riconosciuto valenza del primo, nel determinare la tempestività del ricorso, rigettava le doglianze della contribuente, ed in particolare quella relativa al mancato riconoscimento del minor reddito, censurando peraltro il fatto che la contribuente nella dichiarazione integrativa aveva operato la rettifica negativa derivante dal minor reddito della Società_1, ma non quella positiva derivante dal maggior reddito della Società_2; confermava inoltre, in buona sostanza, che se la dichiarazione integrativa della contribuente era nei termini, non lo era quella della Società_1, alla quale, per inciso, non era stato notificato dall'Ufficio medesimo nessun invito ex articolo 5-ter D.lgs. 218/97, circostanza che avrebbe potuto estendere i termini.
Il ricorso veniva dunque accolto parzialmente, limitatamente alla sola rettifica dell'errore di calcolo nell'accertamento dell'Ufficio a carico della ricorrente.
La contribuente impugnava dunque tempestivamente in questa sede la sentenza, censurando in buona sostanza:
a) L'erroneità nel merito di quanto statuito dal primo giudice, che avrebbe dovuto ridurre il reddito dell'importo pari alla perdita dichiarata dalla Società_1 desumibile dalla propria dichiarazione integrativa, dichiarata inefficace per tardività, con l'effetto di un reddito negativo e dunque senza sottrarre imponibile all'erario, come viceversa affermato dal primo giudice. Ricostruiva all'uopo gli effetti fiscali delle rettifiche in una apposita tabella;
b) L'errore in diritto, perché la contestata tardività della dichiarazione integrativa della società supporrebbe
“una sorta di effetto di trascinamento e di dipendenza tra la dichiarazione di una società di persone e quella del socio”. È parere dell'appellante che la dichiarazione da essa presentata è da considerarsi del tutto autonoma da quella presentata dalla società Società_1, perché i soci delle società di persone sono titolari di una soggettività tributaria autonoma rispetto a quella della società medesima. È principio consolidato e incontrastato della Corte di Cassazione quello secondo cui “…i soci delle società di persone, in quanto titolari di una soggettività tributaria autonoma rispetto a quella della società, oltre che quello di presentare dichiarazioni integrative indipendentemente dalla stessa, hanno il potere di contestare il reddito di partecipazione ad essi attribuito dal Fisco (Cass. n. 23168/2017 ed altre). Inoltre la dichiarazione integrativa resa dalle società di cui all'articolo 5 del Dpr 917/86 (vale a dire dalle società di persone e assimilate) “spiega efficacia soltanto nei confronti del soggetto dichiarante, e non comporta pertanto preclusioni all'accertamento, nei confronti dei singoli soci, dei relativi redditi di partecipazione”. (Cassazione Civile, sezione V, 28.10.2009
n. 22768).
Inoltre Il comma 8 dell'articolo 2 del Dpr 322/1998 sostanzialmente allinea i termini per emendare le dichiarazioni dei redditi (sia a favore che a sfavore del contribuente) con quelli concessi all'Amministrazione
Finanziaria per eseguire gli accertamenti. Nella fattispecie per cui è causa, invece, l'Ufficio ha utilizzato gli strumenti previsti dal D.Lgs 218/97 (notificando l'invito ex art.
5-ter al fine di riaprire i termini), di fatto distorcendo la sostanziale situazione di parità voluta dal legislatore ed ancor prima dalla giurisprudenza.
Infine le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13378 del 30.06.2016 hanno stabilito il seguente principio: “Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del
1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria”.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con conseguente annullamento o riduzione della pretesa tributaria nei termini esposti e la vittoria delle spese.
Nelle proprie controdeduzioni, contenenti pure appello incidentale, l'Agenzia delle Entrate ricostruiva la vicenda e confermava di riconoscere l'errore materiale contestatole nel determinare la quota di reddito derivante dal possesso della partecipazione nella società Società_2, per il quale peraltro aveva già comunicato l'annullamento parziale dell'atto opposto. Tanto premesso osservava:
- Sul presunto errore in iudicando commesso dalla CGT di 1° Grado di Teramo, per non aver correttamente ricostruito il reddito prodotto dal contribuente e per aver considerato “non tempestiva” e “inesistente” la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, le circostanze che il recupero effettuato in capo alla Società_2 SRL si è reso definitivo per omessa impugnazione, che discutibilmente nella dichiarazione integrativa il contribuente ha rettificato in diminuzione i reddito derivante dalle quote Società_1, ma non in aumento quello derivante dalle quote Società_2. Nel merito il dato rettificato dal contribuente ed a lui favorevole – id est: la maggior perdita derivante dalla partecipazione nella Società_1 – non può in alcun modo “agganciarsi” alla rettifica effettuata dalla detta società, perché quest'ultima è intempestiva. Osserva infatti l'Ufficio che il termine per la rettifica della dichiarazione della Società_1 (anno d'imposta 2016) si porrebbe al 31.12.2022 (comma 8 art. 2 DPR 322/1998 e art. 43 DPR 600/1973), termine poi esteso al 26.03.2023 per effetto dell'art. 67 del DL 18/2020. La dichiarazione però era stata presentata il 12.07.2023.
Per questi motivi
la dichiarazione integrativa della Società_1 è tamquam non esset, con la conseguenza che la variazione indicata dal contribuente in ordine alla maggior perdita derivante dalla partecipazione del ricorrente nella Società_1 non può in alcun modo essere presa in considerazione, non trovando riscontro in alcuna valida dichiarazione di quest'ultima società.
Quanto al contenuto dell'appello incidentale, l'Ufficio insisteva per l'inammissibilità del ricorso introduttivo, osservando che il timbro meccanico, riportante la data del giorno successivo a quello apposto manualmente dal postino notificatore, non rappresenta il giorno conclusivo delle operazioni di notifica, e dunque non può rappresentare il giorno dal quale decorrono i termini per il ricorso. Il ricorso sarebbe dunque fuori termine.
Concludeva chiedendo in via principale il rigetto dell'appello, in via subordinata la declaratoria di inammissibilità, e comunque la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli della contribuente e dell'Ufficio vanno entrambi respinti.
Riguardo alla inammissibilità del ricorso introduttivo per eccedenza dei termini, eccepita dall'Ufficio nel ricorso introduttivo, e ribadita con appello, si deve in primo luogo affermare che, rappresentando la declaratoria di inammissibilità una compressione de diritti del contribuente, il giudice deve usare particolare cautela nell'apprezzare i mezzi di prova sui quali si basa la pretesa dell'Ufficio, facendo premio su quanto dispone l'art. 116 del c.p.c. (“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento”). Si osserva inoltre che l'art. 52 del nuovo testo unico 175/2024 al comma 5 introduce l'obbligo di disapplicare la prova quando sia contraddittoria. In definitiva il giudice deve valutare le prove basandosi su regole logiche, di esperienza e fornendo una motivazione adeguata (art. 111 Cost. e norme di procedura).
Tanto premesso, va osservato pure l'equivoco in cui l'Ufficio incorre nell'interpretazione della motivazione sul punto. Il primo giudice, laddove afferma “Le operazioni di notificazione dell'atto impugnato si sono completate in data 28/7/2023 (doc. 4 resistente: ciò che rileva -in caso di discrasia tra la data vergata e quella risultante da timbro postale- è quest'ultima) e il ricorso è stato depositato il 27/10/2023 termine ultimo ex art. 21 D. L.vo 546/1992).”, non intende affermare che il procedimento di notifica si conclude con l'apposizione del timbro postale piuttosto che con la consegna dell'atto, ma che la prova della data nel caso in specie è data dal timbro meccanico piuttosto che dall'apposizione manuale, ed è in questo che il timbro postale “rileva”.
Il diniego all'accettazione della prova della data di notifica rappresentata dall'apposizione manuale è qui dovuto, perché è prassi comune che, quando la consegna avvenga in mani proprie, il timbro apposto sulla cartolina riporti la stessa data indicata nella relata di notifica, ciò che qui non si verifica, introducendo l'elemento di contraddittorietà e incertezza di cui alle norme testé citate. Nel caso specifico, peraltro, si deve tener conto del fatto che tanto l'apposizione del messo notificatore, quanto la apposizione del timbro “a calendario” sono assistite da fede privilegiata, perché quest'ultima è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.).
Appare dunque che la rilevata discrasia tra le date abbia obbligato il primo giudice al confronto dei mezzi di prova della medesima per apprezzare, con la prudenza d'obbligo, se il ricorso fosse nei termini. Ed in realtà deve condividersi che nell'incertezza l'errore umano sia più plausibile della divergenza della data indicata dal sistema meccanografico, e che la data apposta sulla cartolina appaia dunque il limite di notifica prudentemente applicabile al caso in specie. In conclusione, nello specifico, l'Ufficio non ha fornito all'evidenza del giudice valida prova che il ricorso fosse inammissibile.
Venendo piuttosto al merito del ricorso principale, deve premettersi che la necessità di porre un termine temporale alle rettifiche delle dichiarazioni operate dal contribuente risponde alla necessità di certezza e stabilità dei rapporti giuridico-tributari. Il termine entro cui il contribuente può emendare la propria dichiarazione serve a evitare che il rapporto tributario resti indefinitamente instabile. La dichiarazione fiscale non è un atto negoziale, ma è un atto giuridico unilaterale a contenuto dichiarativo che concorre alla formazione del rapporto d'imposta. Se fosse sempre liberamente ritrattabile il debito d'imposta non si consoliderebbe mai e l'Amministrazione Finanziaria non potrebbe mai fare affidamento su una base imponibile “stabile”.
Da qui il principio per cui anche il contribuente è soggetto a termini decadenziali, non solo l'Amministrazione
Finanziaria.
Tanto premesso il primo punto della controversia è se il reddito della contribuente si possa rettificare quando non si sia operata nei termini temporali una rettifica della società di persone di cui essa è socia.
Ebbene ciò non è possibile, infatti, come si legge nella giurisprudenza di Cassazione,
“La rettifica del reddito da partecipazione imputabile al socio ai fini IRPEF deriva in via diretta - e necessariamente presuppone - la rideterminazione del reddito della società, traducendo in concreto il principio dell'unicità del presupposto impositivo.
L'unitarietà dell'accertamento, che costituisce il fondamento della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni disciplinate dall'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, comporta l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.”
“La ratio di tale principio risiede nel fatto che la controversia non concerne la posizione individuale del singolo contribuente, ma attiene agli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria dedotta nell'atto impugnato.
È principio consolidato che, in materia di redditi tassati per trasparenza, l'unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva si sostanzia nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne rappresenta il presupposto indefettibile.” (Cass.
Ordinanza 8 settembre 2025, n. 24809).
Per questi motivi
, che qui si condividono, l'impossibilità di rettificare il reddito della società di persone rende inefficace la dichiarazione del socio che ne recepisce gli effetti.
Non appare poi dimostrato, come contesta la contribuente, che l'Ufficio abbia abusato degli strumenti previsti dal D.lgs. 218/97.
Infine appaiono inconferenti i richiami giurisprudenziali infra riferiti agli errori di fatto o di diritto, poiché le rettifiche dei costi operate sono conseguenti a scelte aziendali, i cui riflessi fiscali sono soggetti al rispetto dei termini ampiamente illustrati. Nel merito il recupero delle componenti negative del reddito della società Società_2, come emendato degli errori, è incontestabile, poiché l'avviso di accertamento ad essa indirizzato non è stato impugnato. L'atto poi non tiene conto della dichiarazione integrativa del contribuente in quanto priva di presupposto giuridico, come afferma anche il primo giudice, ed in ciò non richiede una specifica motivazione, perché trattasi di atto unilaterale non influente sul rapporto giuridico.
In conclusione entrambi gli appelli vengono rigettati, e le spese reciprocamente compensate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sugli appelli indicati in epigrafe così decide: Rigetta l'appello della contribuente e quello incidentale dell'Ufficio.
Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio, attesa la soccombenza reciproca. L'Aquila,
11 febbraio 2026 Il Presidente Estensore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente e Relatore
BONANNI GI, Giudice
ROMANO AR GI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 480/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200236 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200236 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200236 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vedi infra
Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 detiene una quota del 20% del capitale sociale della società Società_1 Snc e una quota del 24% del capitale sociale della Società_2 S.r.l. La Società_1 Snc possiede a sua volta un immobile denominato Immobile_1 e l'ha affittato per diversi anni alla società Società_2 S.r.l. . L'art. 102 del TUIR consente che le quote di ammortamento delle aziende date in affitto possano essere dedotte tanto dal locatore, quanto dall'affittuario.
Tanto premesso, storicamente, le quote di ammortamento furono dedotte contabilmente nei vari anni di esercizio dalla società Società_2 srl affittuaria e da essa adoperate per ridurre negli anni il proprio reddito fiscale, per complessivi euro 309.821. La Società_1 snc non dedusse alcunché. Nel 2016 la Società_2 restituì il complesso aziendale alla Società_1, senza pattuire un compenso/conguaglio per gli ammortamenti dalla seconda non dedotti.
La Società_2 decise poi di eliminare il fondo di ammortamento dalla propria contabilità e contestualmente di rilevare una sopravvenienza attiva pari al totale degli ammortamenti effettuati (e dedotti). La sopravvenienza venne considerata dalla Società_2 non tassabile. La Società_1, per parte sua non dedusse nessun componente negativo di reddito. L'agenzia delle Entrate contestò con invito a comparire il 21.03.2023 la mancata tassazione della sopravvenienza attiva in capo alla Società_2 e pure ai soci, tra cui la contribuente, cui andava imputata parte del reddito della società. Nelle more del procedimento (con evidente accordo tra le due società), la Società_1 decise di dedursi essa stessa gli ammortamenti e perciò presentò in data 12.07.2023 dichiarazione integrativa nella quale li dichiarava quali elementi negativi del reddito denominati “sopravvenienza passiva”.
La contribuente pure presentò in data 12.07.2023 dichiarazione integrativa nella quale riportava in quota le perdite della società Società_1. Successivamente alla comparizione, l'Ufficio solidificava con avviso di accertamento notificato in data (di spedizione) 19.07.2023, nei termini di legge – 120 giorni - perché vi era stato l'invito a comparire, la propria pretesa nei confronti della società Società_2 (che peraltro aveva rinunciato alla deducibilità e dunque era acquiescente).
L'Ufficio chiedeva pure alla contribuente maggiori imposte corrispondenti ai minori costi pretesi dalla società Società_2. Nell'atto di accertamento alla contribuente l'Ufficio non teneva conto che ora i costi sarebbero della società Società_1, e che quindi il reddito della contribuente andava pure ridotto per i componenti negativi di reddito ora dichiarati da Società_1 snc della quale la contribuente era socia. Il menzionato atto aveva efficacia per il contribuente/notificato in data 28.07.2023, e veniva tempestivamente impugnato presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado.
Nel ricorso la contribuente contestava, oltre al mancato recepimento, da parte dell'Ufficio della perdita della Società_1 riportata, in violazione dell'articolo 5 del Tuir, dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98, del principio della capacità contributiva stabilito dall'articolo 53 della Costituzione Italiana nonché del divieto di doppia imposizione, anche un errore di calcolo materiale, e si puntualizzava che la dichiarazione integrativa era stata prodotta nei termini.
Costituendosi l'Ufficio contestava preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto alla data di notifica dell'atto impugnato, rilevandola da quanto riportato manualmente dal notificatore. Nel merito riconosceva l'errore materiare di calcolo, evidenziava che la rettifica operata dalla contribuente era peraltro parziale, riportando il minor reddito della Società_1 ma non il maggior reddito della Società_2, ed insisteva per il resto.
Rilevava infatti in buona sostanza che se la dichiarazione integrativa del contribuente era nei termini, perché prodotta prima della notifica dell'accertamento personale, quella della società di persone di cui era socio, e che ne era presupposto indefettibile, era fuori termine. La dichiarazione per l'anno 2016 infatti era stata presentata il 12/10/2017 e dunque la decadenza dell'accertatore si porrebbe al 31.12.2022.
Tale data poi, per effetto dell'art. 67 del DL 18/2020 (Cura Italia) viene traslata di 85 giorni al 26 marzo 2023.
La dichiarazione integrativa era stata viceversa prodotta il 12.07.2023.
Il primo giudice, respinta la censura di inammissibilità dell'Ufficio per aver rilevato discrasia tra il timbro meccanico sulla cartolina e la data indicata manualmente sulla relata di notifica, e aver riconosciuto valenza del primo, nel determinare la tempestività del ricorso, rigettava le doglianze della contribuente, ed in particolare quella relativa al mancato riconoscimento del minor reddito, censurando peraltro il fatto che la contribuente nella dichiarazione integrativa aveva operato la rettifica negativa derivante dal minor reddito della Società_1, ma non quella positiva derivante dal maggior reddito della Società_2; confermava inoltre, in buona sostanza, che se la dichiarazione integrativa della contribuente era nei termini, non lo era quella della Società_1, alla quale, per inciso, non era stato notificato dall'Ufficio medesimo nessun invito ex articolo 5-ter D.lgs. 218/97, circostanza che avrebbe potuto estendere i termini.
Il ricorso veniva dunque accolto parzialmente, limitatamente alla sola rettifica dell'errore di calcolo nell'accertamento dell'Ufficio a carico della ricorrente.
La contribuente impugnava dunque tempestivamente in questa sede la sentenza, censurando in buona sostanza:
a) L'erroneità nel merito di quanto statuito dal primo giudice, che avrebbe dovuto ridurre il reddito dell'importo pari alla perdita dichiarata dalla Società_1 desumibile dalla propria dichiarazione integrativa, dichiarata inefficace per tardività, con l'effetto di un reddito negativo e dunque senza sottrarre imponibile all'erario, come viceversa affermato dal primo giudice. Ricostruiva all'uopo gli effetti fiscali delle rettifiche in una apposita tabella;
b) L'errore in diritto, perché la contestata tardività della dichiarazione integrativa della società supporrebbe
“una sorta di effetto di trascinamento e di dipendenza tra la dichiarazione di una società di persone e quella del socio”. È parere dell'appellante che la dichiarazione da essa presentata è da considerarsi del tutto autonoma da quella presentata dalla società Società_1, perché i soci delle società di persone sono titolari di una soggettività tributaria autonoma rispetto a quella della società medesima. È principio consolidato e incontrastato della Corte di Cassazione quello secondo cui “…i soci delle società di persone, in quanto titolari di una soggettività tributaria autonoma rispetto a quella della società, oltre che quello di presentare dichiarazioni integrative indipendentemente dalla stessa, hanno il potere di contestare il reddito di partecipazione ad essi attribuito dal Fisco (Cass. n. 23168/2017 ed altre). Inoltre la dichiarazione integrativa resa dalle società di cui all'articolo 5 del Dpr 917/86 (vale a dire dalle società di persone e assimilate) “spiega efficacia soltanto nei confronti del soggetto dichiarante, e non comporta pertanto preclusioni all'accertamento, nei confronti dei singoli soci, dei relativi redditi di partecipazione”. (Cassazione Civile, sezione V, 28.10.2009
n. 22768).
Inoltre Il comma 8 dell'articolo 2 del Dpr 322/1998 sostanzialmente allinea i termini per emendare le dichiarazioni dei redditi (sia a favore che a sfavore del contribuente) con quelli concessi all'Amministrazione
Finanziaria per eseguire gli accertamenti. Nella fattispecie per cui è causa, invece, l'Ufficio ha utilizzato gli strumenti previsti dal D.Lgs 218/97 (notificando l'invito ex art.
5-ter al fine di riaprire i termini), di fatto distorcendo la sostanziale situazione di parità voluta dal legislatore ed ancor prima dalla giurisprudenza.
Infine le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13378 del 30.06.2016 hanno stabilito il seguente principio: “Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del
1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria”.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con conseguente annullamento o riduzione della pretesa tributaria nei termini esposti e la vittoria delle spese.
Nelle proprie controdeduzioni, contenenti pure appello incidentale, l'Agenzia delle Entrate ricostruiva la vicenda e confermava di riconoscere l'errore materiale contestatole nel determinare la quota di reddito derivante dal possesso della partecipazione nella società Società_2, per il quale peraltro aveva già comunicato l'annullamento parziale dell'atto opposto. Tanto premesso osservava:
- Sul presunto errore in iudicando commesso dalla CGT di 1° Grado di Teramo, per non aver correttamente ricostruito il reddito prodotto dal contribuente e per aver considerato “non tempestiva” e “inesistente” la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, le circostanze che il recupero effettuato in capo alla Società_2 SRL si è reso definitivo per omessa impugnazione, che discutibilmente nella dichiarazione integrativa il contribuente ha rettificato in diminuzione i reddito derivante dalle quote Società_1, ma non in aumento quello derivante dalle quote Società_2. Nel merito il dato rettificato dal contribuente ed a lui favorevole – id est: la maggior perdita derivante dalla partecipazione nella Società_1 – non può in alcun modo “agganciarsi” alla rettifica effettuata dalla detta società, perché quest'ultima è intempestiva. Osserva infatti l'Ufficio che il termine per la rettifica della dichiarazione della Società_1 (anno d'imposta 2016) si porrebbe al 31.12.2022 (comma 8 art. 2 DPR 322/1998 e art. 43 DPR 600/1973), termine poi esteso al 26.03.2023 per effetto dell'art. 67 del DL 18/2020. La dichiarazione però era stata presentata il 12.07.2023.
Per questi motivi
la dichiarazione integrativa della Società_1 è tamquam non esset, con la conseguenza che la variazione indicata dal contribuente in ordine alla maggior perdita derivante dalla partecipazione del ricorrente nella Società_1 non può in alcun modo essere presa in considerazione, non trovando riscontro in alcuna valida dichiarazione di quest'ultima società.
Quanto al contenuto dell'appello incidentale, l'Ufficio insisteva per l'inammissibilità del ricorso introduttivo, osservando che il timbro meccanico, riportante la data del giorno successivo a quello apposto manualmente dal postino notificatore, non rappresenta il giorno conclusivo delle operazioni di notifica, e dunque non può rappresentare il giorno dal quale decorrono i termini per il ricorso. Il ricorso sarebbe dunque fuori termine.
Concludeva chiedendo in via principale il rigetto dell'appello, in via subordinata la declaratoria di inammissibilità, e comunque la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli della contribuente e dell'Ufficio vanno entrambi respinti.
Riguardo alla inammissibilità del ricorso introduttivo per eccedenza dei termini, eccepita dall'Ufficio nel ricorso introduttivo, e ribadita con appello, si deve in primo luogo affermare che, rappresentando la declaratoria di inammissibilità una compressione de diritti del contribuente, il giudice deve usare particolare cautela nell'apprezzare i mezzi di prova sui quali si basa la pretesa dell'Ufficio, facendo premio su quanto dispone l'art. 116 del c.p.c. (“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento”). Si osserva inoltre che l'art. 52 del nuovo testo unico 175/2024 al comma 5 introduce l'obbligo di disapplicare la prova quando sia contraddittoria. In definitiva il giudice deve valutare le prove basandosi su regole logiche, di esperienza e fornendo una motivazione adeguata (art. 111 Cost. e norme di procedura).
Tanto premesso, va osservato pure l'equivoco in cui l'Ufficio incorre nell'interpretazione della motivazione sul punto. Il primo giudice, laddove afferma “Le operazioni di notificazione dell'atto impugnato si sono completate in data 28/7/2023 (doc. 4 resistente: ciò che rileva -in caso di discrasia tra la data vergata e quella risultante da timbro postale- è quest'ultima) e il ricorso è stato depositato il 27/10/2023 termine ultimo ex art. 21 D. L.vo 546/1992).”, non intende affermare che il procedimento di notifica si conclude con l'apposizione del timbro postale piuttosto che con la consegna dell'atto, ma che la prova della data nel caso in specie è data dal timbro meccanico piuttosto che dall'apposizione manuale, ed è in questo che il timbro postale “rileva”.
Il diniego all'accettazione della prova della data di notifica rappresentata dall'apposizione manuale è qui dovuto, perché è prassi comune che, quando la consegna avvenga in mani proprie, il timbro apposto sulla cartolina riporti la stessa data indicata nella relata di notifica, ciò che qui non si verifica, introducendo l'elemento di contraddittorietà e incertezza di cui alle norme testé citate. Nel caso specifico, peraltro, si deve tener conto del fatto che tanto l'apposizione del messo notificatore, quanto la apposizione del timbro “a calendario” sono assistite da fede privilegiata, perché quest'ultima è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.).
Appare dunque che la rilevata discrasia tra le date abbia obbligato il primo giudice al confronto dei mezzi di prova della medesima per apprezzare, con la prudenza d'obbligo, se il ricorso fosse nei termini. Ed in realtà deve condividersi che nell'incertezza l'errore umano sia più plausibile della divergenza della data indicata dal sistema meccanografico, e che la data apposta sulla cartolina appaia dunque il limite di notifica prudentemente applicabile al caso in specie. In conclusione, nello specifico, l'Ufficio non ha fornito all'evidenza del giudice valida prova che il ricorso fosse inammissibile.
Venendo piuttosto al merito del ricorso principale, deve premettersi che la necessità di porre un termine temporale alle rettifiche delle dichiarazioni operate dal contribuente risponde alla necessità di certezza e stabilità dei rapporti giuridico-tributari. Il termine entro cui il contribuente può emendare la propria dichiarazione serve a evitare che il rapporto tributario resti indefinitamente instabile. La dichiarazione fiscale non è un atto negoziale, ma è un atto giuridico unilaterale a contenuto dichiarativo che concorre alla formazione del rapporto d'imposta. Se fosse sempre liberamente ritrattabile il debito d'imposta non si consoliderebbe mai e l'Amministrazione Finanziaria non potrebbe mai fare affidamento su una base imponibile “stabile”.
Da qui il principio per cui anche il contribuente è soggetto a termini decadenziali, non solo l'Amministrazione
Finanziaria.
Tanto premesso il primo punto della controversia è se il reddito della contribuente si possa rettificare quando non si sia operata nei termini temporali una rettifica della società di persone di cui essa è socia.
Ebbene ciò non è possibile, infatti, come si legge nella giurisprudenza di Cassazione,
“La rettifica del reddito da partecipazione imputabile al socio ai fini IRPEF deriva in via diretta - e necessariamente presuppone - la rideterminazione del reddito della società, traducendo in concreto il principio dell'unicità del presupposto impositivo.
L'unitarietà dell'accertamento, che costituisce il fondamento della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni disciplinate dall'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, comporta l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.”
“La ratio di tale principio risiede nel fatto che la controversia non concerne la posizione individuale del singolo contribuente, ma attiene agli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria dedotta nell'atto impugnato.
È principio consolidato che, in materia di redditi tassati per trasparenza, l'unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva si sostanzia nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne rappresenta il presupposto indefettibile.” (Cass.
Ordinanza 8 settembre 2025, n. 24809).
Per questi motivi
, che qui si condividono, l'impossibilità di rettificare il reddito della società di persone rende inefficace la dichiarazione del socio che ne recepisce gli effetti.
Non appare poi dimostrato, come contesta la contribuente, che l'Ufficio abbia abusato degli strumenti previsti dal D.lgs. 218/97.
Infine appaiono inconferenti i richiami giurisprudenziali infra riferiti agli errori di fatto o di diritto, poiché le rettifiche dei costi operate sono conseguenti a scelte aziendali, i cui riflessi fiscali sono soggetti al rispetto dei termini ampiamente illustrati. Nel merito il recupero delle componenti negative del reddito della società Società_2, come emendato degli errori, è incontestabile, poiché l'avviso di accertamento ad essa indirizzato non è stato impugnato. L'atto poi non tiene conto della dichiarazione integrativa del contribuente in quanto priva di presupposto giuridico, come afferma anche il primo giudice, ed in ciò non richiede una specifica motivazione, perché trattasi di atto unilaterale non influente sul rapporto giuridico.
In conclusione entrambi gli appelli vengono rigettati, e le spese reciprocamente compensate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sugli appelli indicati in epigrafe così decide: Rigetta l'appello della contribuente e quello incidentale dell'Ufficio.
Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio, attesa la soccombenza reciproca. L'Aquila,
11 febbraio 2026 Il Presidente Estensore