Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 375/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 375/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo di Gravio, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Roma, Via Piediluco, n. 9, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Natalini, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Liri, n. 19, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: all'udienza del 23.04.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2023, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 07.02.2023, con il quale veniva ingiunta al pagamento della somma pari ad €
23.567,23, oltre interessi e spese, nei confronti della Controparte_1
I motivi di opposizione erano i seguenti: -incompetenza territoriale del Tribunale di
Grosseto a favore del Tribunale di Roma;
-nullità e/o inesistenza dell'atto notificato per la mancata notifica, unitamente al ricorso ed al decreto ingiuntivo, della procura alle liti;
- illegittimità del decreto ingiuntivo per mancata prova del credito.
Per tutti questi motivi parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
Con ordinanza del 13.02.2024 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c..
All'udienza del 23.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgeva la discussione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
In primo luogo, bisogna analizzare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente. sostiene l'incompetenza del Tribunale di Grosseto, affermando Parte_1
dapprima, nel corpo motivazionale della citazione, la competenza del Giudice di Pace di
Roma e, in seguito, in sede di conclusioni, quella del Tribunale di Roma.
La stessa risulta del tutto destituita di fondamento.
Ed infatti, come correttamente assunto da parte opposta, nel caso di specie bisogna richiamare i principi di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c.. Ebbene, la prima disposizione prevede due fori (c.d. forum contractus e forum destinatae solutionis) speciali, perché destinati alle sole cause relative a diritti di obbligazione, come quella nel caso in esame, e facoltativi, in quanto concorrenti con quelli generali e quelli individuati in base ad altre norme processuali.
L'art. 20 c.p.c. prevede, infatti, che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, l'obbligazione risulta essere stata eseguita in Grosseto, vista la consegna dei materiali presso i cantieri effettuata da e risultante dai Controparte_1
documenti di trasporto prodotti. Inoltre, considerato che l'obbligazione aveva ad oggetto una somma di denaro, l'art. 1182, comma 3, c.c., contempla quale luogo di esecuzione della stessa, il domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza che, nell'ipotesi in esame, è sito in Grosseto.
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Del tutto pretestuoso e strumentale è il richiamo al foro del consumatore, posto che l'opponente non riveste la qualità di persona fisica, trattandosi di una società a responsabilità limitata, e non sussistendo, quindi, il primo requisito essenziale affinché possa ritenersi essere alla presenza di un consumatore (“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, art. 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005).
Quanto all'asserita nullità e/o inesistenza per mancata notifica della procura, trattasi di un'eccezione anch'essa strumentale.
Dalla documentazione prodotta in sede monitoria, infatti, si evince chiaramente che la procura alle liti veniva apposta al margine del ricorso ed allegata in un separato documento informatico, secondo i dettami di cui all'art. 83 c.p.c..
Alcuna rilevanza riveste la circostanza dell'eventuale mancata notifica della procura alla liti insieme al ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo, posto che l'art. 643 c.p.c. non impone tale incombente.
Quanto al merito dell'opposizione la stessa è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, bisogna mettere in rilievo l'evidente pretestuosità e strumentalità della contestazione mossa da parte opponente in merito all'infondatezza probatoria delle fatture elettroniche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto, parte opponente, dopo aver ripercorso i noti assunti e orientamenti in tema di idoneità della prova del credito attraverso le fatture elettroniche solo in sede monitoria e non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, riconosce la sussistenza di rapporti commerciali con facendo operare il principio di non Controparte_1
contestazione in merito all'an del credito.
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio.
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Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.
L'onere di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., Sez. III, del 29.04.2020, n. 8376, Cass. Civ., S.S.U.U., del 23.01.2002, n. 761).
Parte opposta ha, infatti, fornito piena prova del credito vantato producendo, in sede monitoria, oltre alle fatture elettroniche, gli estratti autentici notarili delle scritture contabili con la dichiarazione di regolare tenuta e i documenti di trasporto.
A tal proposito, dunque, deve richiamarsi il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
(Cass. Civ. Sez. Un., del 30.10.2001, la n. 13533; Cass. Civ., Sez. I, del 26.01.2007, la n.
1743; Cass. Civ., Sez. II, del 19.04.2007, la n. 9351).
Di contro, invece, parte opposta si è limitata a generiche contestazioni, richiamando i principi giurisprudenziali in materia di natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di valenza probatoria delle scritture contabili, senza fare alcun riferimento specifico al rapporto giuridico oggetto di causa.
A fronte della produzione documentale di parte opposta, pienamente idonea a fornire a prova del credito, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata, secondo gli ordinari principi in materia di riparto dell'onere probatorio delineati (2697 c.c.).
Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
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In relazione, infine, alla domanda proposta da parte opposta di condanna di parte opponente al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta.
La responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé una condotta rimproverabile, anche in caso di infondatezza della stessa. Ed infatti, l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata costituisce una figura eccezionale e residuale, ragion per cui non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva e di applicazione automatica (Cassazione Civile, Sez. III, del
12 luglio 2023, n. 19948).
Nel caso di specie, difetta sia l'an che il quantum della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Ogni altra eccezione e questione sollevata dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria e decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti. Si ritiene, inoltre, doversi applicare l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1 bis,
D.M. 44/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 84/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il
06.02.2023, già provvisoriamente esecutivo;
b) Condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 4.403,10 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 23.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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