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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15276/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBI FRANCESCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA L. C. FARINI N. 24 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
PALUMBI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio degli avv.ti RAGNEDDA GIAN COMITA, POLI TEA, FRAU FRANCO MARIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TEA POLI sito a BOLOGNA, VIA RIALTO N. 9; CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, all'udienza in data 13.02.2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate e ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ha convenuto in giudizio i signori Parte_1
e per sentir dichiarare, in via principale, CP_1 CP_2 Controparte_3 l'apertura della successione legittima del signor e dichiararne legittimi eredi gli stessi Persona_1
e per accertare i signori e Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_2 tenuti alla collazione, e dunque disporre, in favore dell'eredità, la restituzione di quanto dagli
[...] stessi ricevuto in donazione dal de cuius computando anche gli interessi e la Persona_1 rivalutazione monetaria fino al giorno dell'imputazione dei beni nella divisione;
per accertare l'effettiva consistenza dell'asse ereditario nella misura di € 761.091,39, ovvero nella diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria di causa, e di conseguenza quantificare la quota spettante a Parte_1 nella misura di 1/3 del compendio (€ 253.697,13), e di e CP_1 CP_2 CP_3 nella misura di 2/9 ciascuno (€ 169.131,42); infine, per ottenere lo scioglimento della
[...]
pagina 1 di 2 comunione ereditaria e la divisione dell'asse ereditario, nella misura di 1/3 per la coniuge del de cuius, signora e di 2/9 della metà dell'asse ereditario per ciascuno dei figli previa, se del caso, Parte_1 disposizione di C.T.U. immobiliare, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, salvi eventuali conguagli in denaro.
Si sono costituiti in giudizio i signori e formulando CP_2 CP_1 Controparte_3 anch'essi domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione giudiziale, previa collazione e, se del caso, istituzione di CTU per l'accertamento del valore del compendio ereditario, formulando, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento della nullità delle donazioni ricevute da con conseguente restituzione delle somme di denaro all'asse ereditario, ovvero di collazione Parte_1 delle donazioni ricevute dall'attrice, nonché ulteriori domande attinenti le passività ereditarie e gli obblighi di collazione dei convenuti.
Venivano depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c. nei termini prescritti.
All'udienza ex art. 183 c.p.c., in data 18.04.2024, parte attrice formulava proposta conciliativa e il giudice rinviava all'udienza del 27.06.2024 per verificare l'esito delle trattative instauratesi tra le parti.
Seguivano ulteriori rinvii per consentire alle parti di formulare migliori proposte conciliative e, all'udienza in data 13.02.2025, i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento dell'accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate e ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione giudiziale presso l'Agenzia delle Entrate
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Sassari in data 25 gennaio 2024 al n.1253 part.e al n.1480 gen., a spese dei signori e con esonero del signor ER da ogni responsabilità. CP_2
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
Tanto premesso, in considerazione del raggiungimento dell'auspicato accordo tra le parti circa la divisione dell'asse ereditario relitto dal signor va senz'altro dichiarata la cessazione Persona_1 della materia del contendere a spese compensate, non sussistendo motivi ostativi, e con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
3) Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione giudiziale presso l'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare di Sassari risalente al 25 gennaio 2024 al n.1253 part.e al n.1480 gen., a spese dei convenuti e con esonero del signor
ER da ogni responsabilità.
Bologna 17.02.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15276/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBI FRANCESCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA L. C. FARINI N. 24 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
PALUMBI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio degli avv.ti RAGNEDDA GIAN COMITA, POLI TEA, FRAU FRANCO MARIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TEA POLI sito a BOLOGNA, VIA RIALTO N. 9; CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, all'udienza in data 13.02.2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate e ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ha convenuto in giudizio i signori Parte_1
e per sentir dichiarare, in via principale, CP_1 CP_2 Controparte_3 l'apertura della successione legittima del signor e dichiararne legittimi eredi gli stessi Persona_1
e per accertare i signori e Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_2 tenuti alla collazione, e dunque disporre, in favore dell'eredità, la restituzione di quanto dagli
[...] stessi ricevuto in donazione dal de cuius computando anche gli interessi e la Persona_1 rivalutazione monetaria fino al giorno dell'imputazione dei beni nella divisione;
per accertare l'effettiva consistenza dell'asse ereditario nella misura di € 761.091,39, ovvero nella diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria di causa, e di conseguenza quantificare la quota spettante a Parte_1 nella misura di 1/3 del compendio (€ 253.697,13), e di e CP_1 CP_2 CP_3 nella misura di 2/9 ciascuno (€ 169.131,42); infine, per ottenere lo scioglimento della
[...]
pagina 1 di 2 comunione ereditaria e la divisione dell'asse ereditario, nella misura di 1/3 per la coniuge del de cuius, signora e di 2/9 della metà dell'asse ereditario per ciascuno dei figli previa, se del caso, Parte_1 disposizione di C.T.U. immobiliare, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, salvi eventuali conguagli in denaro.
Si sono costituiti in giudizio i signori e formulando CP_2 CP_1 Controparte_3 anch'essi domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione giudiziale, previa collazione e, se del caso, istituzione di CTU per l'accertamento del valore del compendio ereditario, formulando, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento della nullità delle donazioni ricevute da con conseguente restituzione delle somme di denaro all'asse ereditario, ovvero di collazione Parte_1 delle donazioni ricevute dall'attrice, nonché ulteriori domande attinenti le passività ereditarie e gli obblighi di collazione dei convenuti.
Venivano depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c. nei termini prescritti.
All'udienza ex art. 183 c.p.c., in data 18.04.2024, parte attrice formulava proposta conciliativa e il giudice rinviava all'udienza del 27.06.2024 per verificare l'esito delle trattative instauratesi tra le parti.
Seguivano ulteriori rinvii per consentire alle parti di formulare migliori proposte conciliative e, all'udienza in data 13.02.2025, i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento dell'accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate e ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione giudiziale presso l'Agenzia delle Entrate
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Sassari in data 25 gennaio 2024 al n.1253 part.e al n.1480 gen., a spese dei signori e con esonero del signor ER da ogni responsabilità. CP_2
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
Tanto premesso, in considerazione del raggiungimento dell'auspicato accordo tra le parti circa la divisione dell'asse ereditario relitto dal signor va senz'altro dichiarata la cessazione Persona_1 della materia del contendere a spese compensate, non sussistendo motivi ostativi, e con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
3) Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione giudiziale presso l'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare di Sassari risalente al 25 gennaio 2024 al n.1253 part.e al n.1480 gen., a spese dei convenuti e con esonero del signor
ER da ogni responsabilità.
Bologna 17.02.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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