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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa AR MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4039 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Famoso, presso il cui studio a Palermo, via
Marchese Di Villabianca n. 209 sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02/09/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad ER (TP) il 19/06/2014 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 29/10/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 969/2024 emessa da questo Tribunale in data 19-24/12/2024, passata in giudicato (cf. certificazione della cancelleria);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 02/09/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Ciascuno dei coniugi sarà libero di fissare la propria dimora, residenza o domicilio ove riterrà più opportuno.
3. La figlia minorenne, sarà affidata in regime condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 domicilio prevalente presso la madre.
4. Quando la figlia minorenne si trova a Londra, il padre potrà vederla e tenerla con sé tutti i giorni della permanenza, secondo orari e modalità da concordarsi preventivamente con la madre.
In caso di disaccordo, il padre, ogni giorno della sua permanenza a Londra, potrà prelevare la figlia direttamente presso l'Istituto scolastico, e tenerla con sé fino alle ore 21:00. Nei giorni in cui non sarà prevista frequentazione scolastica, il padre potrà tenere la figlia con sé dalle ore
8:00 alle 21:00 di ogni giorno della sua permanenza a Londra.
Quando la figlia minorenne si trova a Palermo, il padre potrà vederla e tenerla con sé tutti i giorni della permanenza, secondo orari e modalità da stabilire in accordo, tenendo conto delle esigenze, volontà e interessi della minore.
In caso di disaccordo o allontanamento della madre da Palermo senza che vi sia l'assoluta necessità di portare la figlia con sé o senza che sia stato preventivamente concordato diversamente, questa rimarrà presso il padre, che si occuperà della sua gestione.
5. Ciascuno dei genitori garantirà all'altro comunicazioni giornaliere con la figlia, con qualsiasi strumento utile, avendo cura di farlo sempre nel pieno rispetto delle esigenze, degli interessi, degli impegni e della volontà della minore.
6. Le festività saranno trascorse dalla figlia con i genitori secondo specifici accordi, adottati ad hoc, sempre rispettando il criterio dell'alternanza.
In caso di disaccordo la figlia trascorrerà le festività natalizie con entrambi i genitori, secondo il seguente schema: A) Dalle ore 17:00 del 24 dicembre alle ore 17:00 del 25 dicembre, con un genitore;
dalle ore 17:01 del 25 dicembre, alle ore 21:00 del 26 dicembre con l'altro; B) Dalle ore 17:00 del 31 dicembre alle ore 11:00 dell'01 gennaio, con un genitore, e dalle ore 11:01 dell'01 gennaio, alle ore 21:00 del medesimo giorno con l'altro.
2 La figlia trascorrerà il girono di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza annuale, così come dovrà avvenire per le altre festività dell'anno.
7. Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà almeno quindici giorni consecutivi con entrambi i genitori, nei mesi di giugno e/o luglio e/o agosto e/o settembre, con onere di comunicarli almeno un mese prima.
8. Entrambi i genitori dovranno comunicare, reciprocamente, il rispettivo recapito, in caso di allontanamento dal Comune di Residenza con la figlia, e dovranno garantire a quest'ultima contatti giornalieri con l'altro genitore.
9. Il sig. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento per la figlia Parte_2 minorenne, la cifra mensile di € 350,00.
Il contributo per il mantenimento, pari a € 350,00, sarà versato entro, e non oltre, il giorno trenta di ogni mese (con un ritardo massimo consentito di giorni dieci), mediante bonifico bancario.
Il contributo per il mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
La quota di 350 euro è da intendersi quale contributo alle spese di vitto, bollette, palestra, piscina e doposcuola.
10. Le spese straordinarie, affrontate nell'interesse della figlia, saranno sostenute da ciascuno dei genitori nella misura del 50%; tra esse devono intendersi ricomprese, in perfetto accordo con quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa del 2 luglio 2019, cui hanno aderito il Tribunale di
Palermo, l'Ordine degli Avvocati di Palermo e le Associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia, operanti sul territorio di Palermo:
A) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti:
1) Spese mediche relative a visite specialistiche, prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche e interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture ospedaliere private poiché non erogate dal tickets sanitari;
CP_1 farmaci prescritti dal medico di famiglia per curare patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche.
2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
libri scolastici e materiale di corredo di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa; spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
3 3) Spese extrascolastiche relative a tempo prolungato;
pre-scuola; dopo scuola;
babysitter (se già esistente prima della separazione); spese relative ad assicurazione e imposta di bollo del veicolo della prole (se acquistato con il consenso di entrambi i genitori); spese per regali in occasione di compleanni di compagni di scuola.
B) Spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti:
1) Spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari effettuati da specialisti privati ma erogati anche dal S.S.N.; esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati.
2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti privati (in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo della residenza familiare
(in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico).
3) Spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione e formazione;
attività sportive, ricreative, ludiche e relative attrezzature;
tempo prolungato, prescuola, dopo scuola e babysitting (se non presenti prima della separazione); viaggi e vacanze;
spese relative ad assicurazione e imposta di bollo del veicolo della prole (se acquistato senza il consenso di entrambi i genitori); conseguimento patente di guida presso autoscuole private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
La metà delle spese straordinarie, siano esse obbligatorie o subordinate al consenso dell'altro genitore, secondo l'indicazione che precede, dovrà essere rimborsata al coniuge che l'abbia interamente sostenuta, previa esibizione degli scontrini, fatture o ricevute fiscali, entro sette giorni dalla relativa richiesta.
Nel caso di spese sanitarie straordinarie aventi carattere “indifferibile e urgente”, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo consenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, con un preavviso di almeno sette giorni. L'altro genitore, entro i sette giorni successivi, potrà fornire un preventivo di spesa, a parità qualitativa del trattamento o dell'intervento, meno oneroso;
in tal caso, il primo genitore potrà, comunque, avvalersi della soluzione
4 originariamente prescelta, ma il secondo contribuirà per la metà della spesa, calcolata sul minor importato da lui proposto. Qualora, invece, il termine di sette giorni, concesso al secondo genitore, dovesse trascorre senza alcun riscontro, il consenso s'intenderà implicitamente conferito e il secondo genitore dovrà contribuire per la metà della spesa, così come individuata dall'altro.
11. In merito alle rispettive consistenze economiche, i ricorrenti dichiarano di essere entrambi indipendenti e autosufficienti e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi pretesa economica o di mantenimento, e simili, l'uno nei confronti dell'altro.
12. La casa coniugale, sita in Palermo, alla via Duca Della Verdura n. 83, sarà assegnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c., alla madre, poiché presso di lei la figlia minorenne avrà il domicilio prevalente. Il padre, fino a che la sig.ra e la figlia si troveranno a Pt_1 Per_1
Londra, potrà continuare ad abitarvi.
13. Le parti si impegnano, in correlazione alla crisi coniugale e per una più serena risoluzione della stessa, alla vendita dell'immobile originariamente destinato a residenza familiare, sito in
Palermo, alla via Duca Della Verdura n. 83. In tal caso, la sig.ra riceverà la somma di € Pt_1
80.000,00, mentre il sig. quella di € 32.000,00. La eventuale somma eccedente sarà Pt_2 suddivisa tra le parti nella misura del 50% ciascuna. Il rimborso per il “bonus ristrutturazioni” sarà suddiviso fra le parti al 50%.
14. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti, e s'impegnano a sottoscrivere, se necessario, le dichiarazioni, le istanze e gli assensi che dovessero essere richiesti dall'autorità competente. Entrambi dichiarano, inoltre, di prendere atto dell'obbligo di comunicare qualsiasi spostamento del domicilio e/o della residenza della figlia minorenne”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad ER (TP) il 19/06/2014 da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] , alle Parte_2 C.F._2 condizioni indicate nel ricorso congiunto del 02/09/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
5 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di ER al n. 7, parte II, serie C dell'anno 2014).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA AN EL
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa AR MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4039 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Famoso, presso il cui studio a Palermo, via
Marchese Di Villabianca n. 209 sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02/09/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad ER (TP) il 19/06/2014 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 29/10/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 969/2024 emessa da questo Tribunale in data 19-24/12/2024, passata in giudicato (cf. certificazione della cancelleria);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 02/09/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Ciascuno dei coniugi sarà libero di fissare la propria dimora, residenza o domicilio ove riterrà più opportuno.
3. La figlia minorenne, sarà affidata in regime condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 domicilio prevalente presso la madre.
4. Quando la figlia minorenne si trova a Londra, il padre potrà vederla e tenerla con sé tutti i giorni della permanenza, secondo orari e modalità da concordarsi preventivamente con la madre.
In caso di disaccordo, il padre, ogni giorno della sua permanenza a Londra, potrà prelevare la figlia direttamente presso l'Istituto scolastico, e tenerla con sé fino alle ore 21:00. Nei giorni in cui non sarà prevista frequentazione scolastica, il padre potrà tenere la figlia con sé dalle ore
8:00 alle 21:00 di ogni giorno della sua permanenza a Londra.
Quando la figlia minorenne si trova a Palermo, il padre potrà vederla e tenerla con sé tutti i giorni della permanenza, secondo orari e modalità da stabilire in accordo, tenendo conto delle esigenze, volontà e interessi della minore.
In caso di disaccordo o allontanamento della madre da Palermo senza che vi sia l'assoluta necessità di portare la figlia con sé o senza che sia stato preventivamente concordato diversamente, questa rimarrà presso il padre, che si occuperà della sua gestione.
5. Ciascuno dei genitori garantirà all'altro comunicazioni giornaliere con la figlia, con qualsiasi strumento utile, avendo cura di farlo sempre nel pieno rispetto delle esigenze, degli interessi, degli impegni e della volontà della minore.
6. Le festività saranno trascorse dalla figlia con i genitori secondo specifici accordi, adottati ad hoc, sempre rispettando il criterio dell'alternanza.
In caso di disaccordo la figlia trascorrerà le festività natalizie con entrambi i genitori, secondo il seguente schema: A) Dalle ore 17:00 del 24 dicembre alle ore 17:00 del 25 dicembre, con un genitore;
dalle ore 17:01 del 25 dicembre, alle ore 21:00 del 26 dicembre con l'altro; B) Dalle ore 17:00 del 31 dicembre alle ore 11:00 dell'01 gennaio, con un genitore, e dalle ore 11:01 dell'01 gennaio, alle ore 21:00 del medesimo giorno con l'altro.
2 La figlia trascorrerà il girono di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza annuale, così come dovrà avvenire per le altre festività dell'anno.
7. Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà almeno quindici giorni consecutivi con entrambi i genitori, nei mesi di giugno e/o luglio e/o agosto e/o settembre, con onere di comunicarli almeno un mese prima.
8. Entrambi i genitori dovranno comunicare, reciprocamente, il rispettivo recapito, in caso di allontanamento dal Comune di Residenza con la figlia, e dovranno garantire a quest'ultima contatti giornalieri con l'altro genitore.
9. Il sig. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento per la figlia Parte_2 minorenne, la cifra mensile di € 350,00.
Il contributo per il mantenimento, pari a € 350,00, sarà versato entro, e non oltre, il giorno trenta di ogni mese (con un ritardo massimo consentito di giorni dieci), mediante bonifico bancario.
Il contributo per il mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
La quota di 350 euro è da intendersi quale contributo alle spese di vitto, bollette, palestra, piscina e doposcuola.
10. Le spese straordinarie, affrontate nell'interesse della figlia, saranno sostenute da ciascuno dei genitori nella misura del 50%; tra esse devono intendersi ricomprese, in perfetto accordo con quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa del 2 luglio 2019, cui hanno aderito il Tribunale di
Palermo, l'Ordine degli Avvocati di Palermo e le Associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia, operanti sul territorio di Palermo:
A) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti:
1) Spese mediche relative a visite specialistiche, prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche e interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture ospedaliere private poiché non erogate dal tickets sanitari;
CP_1 farmaci prescritti dal medico di famiglia per curare patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche.
2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
libri scolastici e materiale di corredo di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa; spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
3 3) Spese extrascolastiche relative a tempo prolungato;
pre-scuola; dopo scuola;
babysitter (se già esistente prima della separazione); spese relative ad assicurazione e imposta di bollo del veicolo della prole (se acquistato con il consenso di entrambi i genitori); spese per regali in occasione di compleanni di compagni di scuola.
B) Spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti:
1) Spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari effettuati da specialisti privati ma erogati anche dal S.S.N.; esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati.
2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti privati (in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo della residenza familiare
(in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico).
3) Spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione e formazione;
attività sportive, ricreative, ludiche e relative attrezzature;
tempo prolungato, prescuola, dopo scuola e babysitting (se non presenti prima della separazione); viaggi e vacanze;
spese relative ad assicurazione e imposta di bollo del veicolo della prole (se acquistato senza il consenso di entrambi i genitori); conseguimento patente di guida presso autoscuole private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
La metà delle spese straordinarie, siano esse obbligatorie o subordinate al consenso dell'altro genitore, secondo l'indicazione che precede, dovrà essere rimborsata al coniuge che l'abbia interamente sostenuta, previa esibizione degli scontrini, fatture o ricevute fiscali, entro sette giorni dalla relativa richiesta.
Nel caso di spese sanitarie straordinarie aventi carattere “indifferibile e urgente”, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo consenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, con un preavviso di almeno sette giorni. L'altro genitore, entro i sette giorni successivi, potrà fornire un preventivo di spesa, a parità qualitativa del trattamento o dell'intervento, meno oneroso;
in tal caso, il primo genitore potrà, comunque, avvalersi della soluzione
4 originariamente prescelta, ma il secondo contribuirà per la metà della spesa, calcolata sul minor importato da lui proposto. Qualora, invece, il termine di sette giorni, concesso al secondo genitore, dovesse trascorre senza alcun riscontro, il consenso s'intenderà implicitamente conferito e il secondo genitore dovrà contribuire per la metà della spesa, così come individuata dall'altro.
11. In merito alle rispettive consistenze economiche, i ricorrenti dichiarano di essere entrambi indipendenti e autosufficienti e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi pretesa economica o di mantenimento, e simili, l'uno nei confronti dell'altro.
12. La casa coniugale, sita in Palermo, alla via Duca Della Verdura n. 83, sarà assegnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c., alla madre, poiché presso di lei la figlia minorenne avrà il domicilio prevalente. Il padre, fino a che la sig.ra e la figlia si troveranno a Pt_1 Per_1
Londra, potrà continuare ad abitarvi.
13. Le parti si impegnano, in correlazione alla crisi coniugale e per una più serena risoluzione della stessa, alla vendita dell'immobile originariamente destinato a residenza familiare, sito in
Palermo, alla via Duca Della Verdura n. 83. In tal caso, la sig.ra riceverà la somma di € Pt_1
80.000,00, mentre il sig. quella di € 32.000,00. La eventuale somma eccedente sarà Pt_2 suddivisa tra le parti nella misura del 50% ciascuna. Il rimborso per il “bonus ristrutturazioni” sarà suddiviso fra le parti al 50%.
14. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti, e s'impegnano a sottoscrivere, se necessario, le dichiarazioni, le istanze e gli assensi che dovessero essere richiesti dall'autorità competente. Entrambi dichiarano, inoltre, di prendere atto dell'obbligo di comunicare qualsiasi spostamento del domicilio e/o della residenza della figlia minorenne”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad ER (TP) il 19/06/2014 da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] , alle Parte_2 C.F._2 condizioni indicate nel ricorso congiunto del 02/09/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
5 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di ER al n. 7, parte II, serie C dell'anno 2014).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA AN EL
6