TAR Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 262
TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata esecuzione del Piano di Lottizzazione a fronte di convenzione urbanistica

    Il Tribunale ha ritenuto che la somma versata a monetizzare una superficie destinata ad area standard, secondo la convenzione urbanistica, fosse dovuta in ogni caso, a prescindere dalla realizzazione dell'intervento. Il pagamento anticipato è avvenuto con trasferimento in capo al privato del rischio relativo al completamento dell'operazione edilizia. La mancata realizzazione non può ricondursi a una decisione del Comune che abbia travolto un affidamento tutelabile della ricorrente.

  • Accolto
    Rinuncia alla realizzazione dell'opera assentita con SCIA

    Il Tribunale ha ritenuto che, in caso di rinuncia all'intervento edilizio assentito con SCIA, sorge in capo all'Amministrazione l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, e il correlativo diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il pagamento del contributo è la diretta contropartita della realizzazione dell'intervento edilizio, e la sua mancata esecuzione priva di causa la avvenuta attribuzione patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 262
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 262
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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