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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
CO De IS (Repubblica Dominicana), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe di Palo (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata come in atti telematici;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._3
(Repubblica Dominicana), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Mauro Boni (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiunte come da memoria depositata telematicamente dal resistente in data 03/02/2025 e integrate all'udienza del
06/02/2025 a cui le parti si sono riportate
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16/07/2024, e regolarmente notificato, ha Parte_2
dedotto di aver contratto matrimonio nella Repubblica Dominicana in data 11/06/2010 con CP_1
e che dall'unione è nata (il 11/10/2013) la figlia . Ha chiesto pronunciarsi la
[...] Per_1
separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, il quale nulla ha opposto in Controparte_1
punto di status ma ha formulato diverse domande sulle restanti questioni.
Già in sede di prima udienza di comparizione (del 18/12/2024) i procuratori delle parti, e le parti personalmente, hanno riferito la pendenza di trattative con richiesta di rinvio dell'udienza per poterle perfezionare. Alla successiva udienza del 23/01/2025 i procuratori delle parti richiedevano un ulteriore rinvio per trattative. All'udienza del 06/02/2025, le parti hanno quindi confermato l'avvenuto raggiungimento di un accordo alle condizioni di cui alla memoria depositata telematicamente dal resistente in data 03/02/2025 con le integrazioni indicate all'udienza stessa di cui hanno chiesto l'accoglimento e che di seguito si riportano:
“1-Autorizzare i coniugi a vivere separati ed a fissare la propria residenza ove meglio ritenuto, anche all' estero, con reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti.
2-La casa coniugale, sita in La Spezia Via Daniele Manin, viene assegnata alla moglie, la quale concede al marito la possibilità di continuare ad abitarvi, fino al momento in cui questi avrà reperito altra idonea sistemazione, fermo restando che, nel frattempo il IG. contribuirà al pagamento del CP_1 canone di locazione, corrispondendo la metà del relativo importo. Le parti concordano che il sig. CP_1 dovrà comunque lasciare la casa famigliare entro 6 mesi.
[...]
3-La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 che decideranno di comune accordo ogni questione relativa al suo mantenimento, istruzione, educazione
e ad ogni altra problematica di rilievo incidente sulla sua crescita psicofisica. La minore resta collocata, in prevalenza, presso la casa coniugale della Spezia Via D. Manin, ove vivrà con la madre, libero il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche della ragazza ed, in ogni caso, a fine settimana alterni, dalle ore 20 del venerdì sera oppure dalle ore 9 del sabato mattina alle ore 21 della domenica sera, un pomeriggio a settimana da concordare con la madre, una settimana durante le vacanze di Natale, quindici giorni anche non consecutivi durante
pag. 2 di 6 le vacanze estive, festività natalizie e pasquali ad anni alterni.
4-Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_2 mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre il 50 % delle spese straordinarie, extra assegno, relative alla figlia, secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale della Spezia in data 13/12/2018, alle quali le parti si riportano e da intendersi, qui di seguito, integralmente richiamate e ritrascritte.
5- L'assegno unico per il nucleo famigliare verrà percepito interamente dalla IG.ra Parte_2
.
[...]
6-I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento/ assegno di mantenimento. dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
7- I genitori si autorizzano reciprocamente a portare la figlia all'estero per vacanze. Per_1
Spese processuali integralmente compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-
bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Va preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dalle parti, sulla base del Regolamento (CE) n. 2201/2003, come sostituito dall'art. 3 lett. a), lett. i), Reg. UE n. 1111/2019, applicabile anche nei confronti di cittadini extracomunitari (quali i cittadini dominicani), come - invero - precisato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 29 novembre
2007 causa C-68/07: “Il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”).
Ebbene, rileva il Collegio che con riferimento alla domanda di separazione deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento (CE) n. 2201/2003, come sostituito dall'art. 3 lett. a), lett. i), Reg. UE n. 1111/2019, il quale prevede il criterio generale della pag. 3 di 6 residenza delle parti, individuando in particolare, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”.
Per quel che concerne la disciplina sostanziale applicabile al caso di specie (pronunciare, cioè, la separazione personale), osserva il Collegio come la norma di riferimento vada individuata nel
Regolamento (UE) n. 1259/2010 - “relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale” (va peraltro ricordata la valenza universale del predetto regolamento, nel senso che la legge designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;
cfr. art. 4) - segnatamente nell'art.
8. Ed invero, in mancanza di una scelta ex art. 5 sulla legge applicabile, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Con riferimento, poi, alla mancata trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. ex multis Cass. civ., sent. n. 569/1975) – che il
Collegio condivide e cui ritiene, quindi, di dare seguito – secondo cui non è appunto richiesta, ai fini della pronuncia sul vincolo, la trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia, dal momento che tale formalità non integra elemento costitutivo del vincolo in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in
Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione e indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Pertanto, la trascrizione non rende efficace il matrimonio bensì lo certifica, visto che la stessa celebrazione all'estero ha immediata rilevanza (del resto, l'art. 19 d.p.r. n. 396/2000 prevede la mera possibilità che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. […] L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati”).
Sussiste la competenza giurisdizionale e territoriale di questo Tribunale anche in relazione alle questioni relative alla figlia minore, in base al principio di prossimità richiamato dal Reg. UE n. 1111/2019 e ai sensi del Reg. UE n. 4/2009 per quanto più specificatamente attiene al mantenimento.
Va infine applicato il diritto italiano, quanto all'affidamento e mantenimento della minore alla stregua del Reg. Bruxelles II bis e della Convenzione dell'Aja del 1996.
Ciò premesso, nel caso in esame ricorrono i presupposti per la pronuncia di separazione personale tra le parti.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione pag. 4 di 6 della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte della ricorrente e confermata nel prosieguo del processo da parte di entrambi i coniugi. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, la cui irreversibile frattura appare evidente;
il raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione costituisce ulteriore conferma della salda volontà dei coniugi in tal senso.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle condizioni di cui alla memoria depositata dal resistente in data 03/03/2025 e integrate all'udienza del
06/02/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della figlia minore , poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1
entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Controparte_1
unitisi in matrimonio in Repubblica Dominicana in data 11/06/2010 e trascritto nei Registri di
[...] matrimonio civile, foglio n. 4, atto n. 204, anno 2010 dell'Ufficio dello Stato Civile della 6° Circoscrizione del Distretto Nazionale della Repubblica Dominicana., alle condizioni concordate tra le parti nella memoria del 03/02/2025 e integrate all'udienza del 06/02/2025, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1-Autorizzare i coniugi a vivere separati ed a fissare la propria residenza ove meglio ritenuto, anche all' estero, con reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti.
2-La casa coniugale, sita in La Spezia Via Daniele Manin, viene assegnata alla moglie, la quale concede al marito la possibilità di continuare ad abitarvi, fino al momento in cui questi avrà reperito altra idonea sistemazione, fermo restando che, nel frattempo il IG. contribuirà al pagamento del CP_1 canone di locazione, corrispondendo la metà del relativo importo. Le parti concordano che il sig. CP_1 dovrà comunque lasciare la casa famigliare entro 6 mesi.
[...]
3-La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2
pag. 5 di 6 che decideranno di comune accordo ogni questione relativa al suo mantenimento, istruzione, educazione
e ad ogni altra problematica di rilievo incidente sulla sua crescita psicofisica. La minore resta collocata, in prevalenza, presso la casa coniugale della Spezia Via D. Manin, ove vivrà con la madre, libero il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche della ragazza ed, in ogni caso, a fine settimana alterni, dalle ore 20 del venerdì sera oppure dalle ore 9 del sabato mattina alle ore 21 della domenica sera, un pomeriggio a settimana da concordare con la madre, una settimana durante le vacanze di Natale, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, festività natalizie e pasquali ad anni alterni.
4-Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_2 mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre il 50 % delle spese straordinarie, extra assegno, relative alla figlia, secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale della Spezia in data 13/12/2018, alle quali le parti si riportano e da intendersi, qui di seguito, integralmente richiamate e ritrascritte.
5- L'assegno unico per il nucleo famigliare verrà percepito interamente dalla IG.ra Parte_2
.
[...]
6-I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento/ assegno di mantenimento. dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
7- I genitori si autorizzano reciprocamente a portare la figlia all'estero per vacanze. Per_1
Spese processuali integralmente compensate”.
Manda alla Cancelleria per le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/03/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
CO De IS (Repubblica Dominicana), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe di Palo (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata come in atti telematici;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._3
(Repubblica Dominicana), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Mauro Boni (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiunte come da memoria depositata telematicamente dal resistente in data 03/02/2025 e integrate all'udienza del
06/02/2025 a cui le parti si sono riportate
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16/07/2024, e regolarmente notificato, ha Parte_2
dedotto di aver contratto matrimonio nella Repubblica Dominicana in data 11/06/2010 con CP_1
e che dall'unione è nata (il 11/10/2013) la figlia . Ha chiesto pronunciarsi la
[...] Per_1
separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, il quale nulla ha opposto in Controparte_1
punto di status ma ha formulato diverse domande sulle restanti questioni.
Già in sede di prima udienza di comparizione (del 18/12/2024) i procuratori delle parti, e le parti personalmente, hanno riferito la pendenza di trattative con richiesta di rinvio dell'udienza per poterle perfezionare. Alla successiva udienza del 23/01/2025 i procuratori delle parti richiedevano un ulteriore rinvio per trattative. All'udienza del 06/02/2025, le parti hanno quindi confermato l'avvenuto raggiungimento di un accordo alle condizioni di cui alla memoria depositata telematicamente dal resistente in data 03/02/2025 con le integrazioni indicate all'udienza stessa di cui hanno chiesto l'accoglimento e che di seguito si riportano:
“1-Autorizzare i coniugi a vivere separati ed a fissare la propria residenza ove meglio ritenuto, anche all' estero, con reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti.
2-La casa coniugale, sita in La Spezia Via Daniele Manin, viene assegnata alla moglie, la quale concede al marito la possibilità di continuare ad abitarvi, fino al momento in cui questi avrà reperito altra idonea sistemazione, fermo restando che, nel frattempo il IG. contribuirà al pagamento del CP_1 canone di locazione, corrispondendo la metà del relativo importo. Le parti concordano che il sig. CP_1 dovrà comunque lasciare la casa famigliare entro 6 mesi.
[...]
3-La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 che decideranno di comune accordo ogni questione relativa al suo mantenimento, istruzione, educazione
e ad ogni altra problematica di rilievo incidente sulla sua crescita psicofisica. La minore resta collocata, in prevalenza, presso la casa coniugale della Spezia Via D. Manin, ove vivrà con la madre, libero il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche della ragazza ed, in ogni caso, a fine settimana alterni, dalle ore 20 del venerdì sera oppure dalle ore 9 del sabato mattina alle ore 21 della domenica sera, un pomeriggio a settimana da concordare con la madre, una settimana durante le vacanze di Natale, quindici giorni anche non consecutivi durante
pag. 2 di 6 le vacanze estive, festività natalizie e pasquali ad anni alterni.
4-Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_2 mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre il 50 % delle spese straordinarie, extra assegno, relative alla figlia, secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale della Spezia in data 13/12/2018, alle quali le parti si riportano e da intendersi, qui di seguito, integralmente richiamate e ritrascritte.
5- L'assegno unico per il nucleo famigliare verrà percepito interamente dalla IG.ra Parte_2
.
[...]
6-I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento/ assegno di mantenimento. dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
7- I genitori si autorizzano reciprocamente a portare la figlia all'estero per vacanze. Per_1
Spese processuali integralmente compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-
bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Va preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dalle parti, sulla base del Regolamento (CE) n. 2201/2003, come sostituito dall'art. 3 lett. a), lett. i), Reg. UE n. 1111/2019, applicabile anche nei confronti di cittadini extracomunitari (quali i cittadini dominicani), come - invero - precisato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 29 novembre
2007 causa C-68/07: “Il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”).
Ebbene, rileva il Collegio che con riferimento alla domanda di separazione deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento (CE) n. 2201/2003, come sostituito dall'art. 3 lett. a), lett. i), Reg. UE n. 1111/2019, il quale prevede il criterio generale della pag. 3 di 6 residenza delle parti, individuando in particolare, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”.
Per quel che concerne la disciplina sostanziale applicabile al caso di specie (pronunciare, cioè, la separazione personale), osserva il Collegio come la norma di riferimento vada individuata nel
Regolamento (UE) n. 1259/2010 - “relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale” (va peraltro ricordata la valenza universale del predetto regolamento, nel senso che la legge designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;
cfr. art. 4) - segnatamente nell'art.
8. Ed invero, in mancanza di una scelta ex art. 5 sulla legge applicabile, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Con riferimento, poi, alla mancata trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. ex multis Cass. civ., sent. n. 569/1975) – che il
Collegio condivide e cui ritiene, quindi, di dare seguito – secondo cui non è appunto richiesta, ai fini della pronuncia sul vincolo, la trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia, dal momento che tale formalità non integra elemento costitutivo del vincolo in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in
Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione e indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Pertanto, la trascrizione non rende efficace il matrimonio bensì lo certifica, visto che la stessa celebrazione all'estero ha immediata rilevanza (del resto, l'art. 19 d.p.r. n. 396/2000 prevede la mera possibilità che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. […] L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati”).
Sussiste la competenza giurisdizionale e territoriale di questo Tribunale anche in relazione alle questioni relative alla figlia minore, in base al principio di prossimità richiamato dal Reg. UE n. 1111/2019 e ai sensi del Reg. UE n. 4/2009 per quanto più specificatamente attiene al mantenimento.
Va infine applicato il diritto italiano, quanto all'affidamento e mantenimento della minore alla stregua del Reg. Bruxelles II bis e della Convenzione dell'Aja del 1996.
Ciò premesso, nel caso in esame ricorrono i presupposti per la pronuncia di separazione personale tra le parti.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione pag. 4 di 6 della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte della ricorrente e confermata nel prosieguo del processo da parte di entrambi i coniugi. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, la cui irreversibile frattura appare evidente;
il raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione costituisce ulteriore conferma della salda volontà dei coniugi in tal senso.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle condizioni di cui alla memoria depositata dal resistente in data 03/03/2025 e integrate all'udienza del
06/02/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della figlia minore , poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1
entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Controparte_1
unitisi in matrimonio in Repubblica Dominicana in data 11/06/2010 e trascritto nei Registri di
[...] matrimonio civile, foglio n. 4, atto n. 204, anno 2010 dell'Ufficio dello Stato Civile della 6° Circoscrizione del Distretto Nazionale della Repubblica Dominicana., alle condizioni concordate tra le parti nella memoria del 03/02/2025 e integrate all'udienza del 06/02/2025, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1-Autorizzare i coniugi a vivere separati ed a fissare la propria residenza ove meglio ritenuto, anche all' estero, con reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti.
2-La casa coniugale, sita in La Spezia Via Daniele Manin, viene assegnata alla moglie, la quale concede al marito la possibilità di continuare ad abitarvi, fino al momento in cui questi avrà reperito altra idonea sistemazione, fermo restando che, nel frattempo il IG. contribuirà al pagamento del CP_1 canone di locazione, corrispondendo la metà del relativo importo. Le parti concordano che il sig. CP_1 dovrà comunque lasciare la casa famigliare entro 6 mesi.
[...]
3-La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2
pag. 5 di 6 che decideranno di comune accordo ogni questione relativa al suo mantenimento, istruzione, educazione
e ad ogni altra problematica di rilievo incidente sulla sua crescita psicofisica. La minore resta collocata, in prevalenza, presso la casa coniugale della Spezia Via D. Manin, ove vivrà con la madre, libero il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche della ragazza ed, in ogni caso, a fine settimana alterni, dalle ore 20 del venerdì sera oppure dalle ore 9 del sabato mattina alle ore 21 della domenica sera, un pomeriggio a settimana da concordare con la madre, una settimana durante le vacanze di Natale, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, festività natalizie e pasquali ad anni alterni.
4-Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_2 mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre il 50 % delle spese straordinarie, extra assegno, relative alla figlia, secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale della Spezia in data 13/12/2018, alle quali le parti si riportano e da intendersi, qui di seguito, integralmente richiamate e ritrascritte.
5- L'assegno unico per il nucleo famigliare verrà percepito interamente dalla IG.ra Parte_2
.
[...]
6-I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento/ assegno di mantenimento. dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
7- I genitori si autorizzano reciprocamente a portare la figlia all'estero per vacanze. Per_1
Spese processuali integralmente compensate”.
Manda alla Cancelleria per le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/03/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6