Art. 3.
I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall' articolo 10 comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , previo giudizio di promovibilita' espresso dalla 2ª sezione del Consiglio di presidenza, a norma dell'articolo 13, comma primo, della legge stessa, conseguono la promozione a primo referendario dalla data di compimento dell'anzianita' suddetta.
Tali promozioni non potranno, comunque, retroagire a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.
I promossi sono collocati nel ruolo dei primi referendari dopo i magistrati pervenuti a tale qualifica prima della data suddetta.
I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall' articolo 10 comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , previo giudizio di promovibilita' espresso dalla 2ª sezione del Consiglio di presidenza, a norma dell'articolo 13, comma primo, della legge stessa, conseguono la promozione a primo referendario dalla data di compimento dell'anzianita' suddetta.
Tali promozioni non potranno, comunque, retroagire a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.
I promossi sono collocati nel ruolo dei primi referendari dopo i magistrati pervenuti a tale qualifica prima della data suddetta.