Articolo 16 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 15Articolo 17
Versione
30 luglio 1952
Art. 16.
E' autorizzata per l'esercizio 1952-53 la spesa di lire 13 miliardi, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario, ai sensi dello stesso decreto alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate per eventi bellici, nonche' all'onere dipendente dalla revisione dei prezzi per le opere pubbliche di bonifica gia' eseguite.
Entrata in vigore il 30 luglio 1952