Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 82/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
27 maggio 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lina Mastia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco La Rocca e Teresa Campione;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
Interventore Ex Lege
All'udienza del 27.05.2025, le parti concludevano congiuntamente e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.01.2025, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in data
[...]
30.05.2014 nel Comune di Battipaglia (Sa) e che dalla loro unione erano nati (21.07.2016) e Per_1
1
Carlo (28.07.2023) e, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 14.03.2025 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1
giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 27.05.2025, inerente al presente giudizio di separazione, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la separazione alle seguenti condizioni: “i minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione da parte di ciascun genitore nei tempi di rispettiva permanenza dei minori nel rispetto dell'indirizzo comune concordato. Salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni dei bambini, il papà potrà tenere con sé i minori il martedì ed il venerdì, nonché a fine settimana alterni dal venerdì alla domenica, con relativo pernotto nel periodo scolastico. Al fine di consentire che si adatti al pernotto, si dispone che per i primi Per_2
due mesi , nel fine settimana, ritorni a casa il venerdì per poi essere ripresa il sabato e Per_1
dormire con il papà il sabato unitamente a . Nel periodo non scolastico, il papà prenderà, se Per_2
possibile, i bambini i giorni del diritto di visita come sopra fissati dalla mattina fino alla sera alle
22,00. Per le festività natalizie e pasquali si applicherà il principio dell'alternanza, sicchè un anno i bambini saranno con il padre il giorno del 25 e del 31 dicembre, nonché il 6 gennaio e l'anno successivo con il papà il 24 dicembre il 1 gennaio ed il 5 gennaio, lo stesso valga per le festività pasquali e per tutte le altre festività. Per il periodo estivo ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli una settimana a luglio ed una ad agosto da concordarsi entro il 30 giugno, rispettando la volontà del piccolo e solo per quest'anno il papà, nelle settimane di sua spettanza, terrà il bambino a dormire due/tre giorni nel rispetto della volontà del piccolo. I minori festeggeranno con ciascuno dei genitori il giorno dei rispettivi compleanni, onomastici e feste della mamma e del papà. Inoltre, salvo festeggiamenti in comune, i bambini consumeranno un pasto con ciascuno dei genitori nel giorno del loro compleanno e onomastico. La casa coniugale, in comproprietà delle parti, è assegnata alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai minori, continuando ciascuno delle parti a pagare la relativa quota parte della rata del mutuo. mi obbligo a corrispondere la somma di € Controparte_2
200,00 a titolo di mantenimento entro il 5 di ogni mese per ciascun figlio, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, contribuendo ciascun genitore nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie. L'assegno unico resta condiviso tra le parti. Io rinuncio alla Parte_1 domanda di addebito”.
2 r.g. 82/2025
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata a [...] il Parte_1
09.01.1984, C.F.: e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
08.08.1977, C.F.: , alle condizioni di cui al verbale di udienza, riportate in C.F._2
motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 31 Parte
II, Serie A, anno 2014);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
3 r.g. 82/2025
dott.ssa Ilaria Bianchi
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