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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5179/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5179/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINI MARISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
VANDELLI MONICA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, a comunicarsi eventuali variazioni e prestandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio a scopo turistico e/o professionale per sé e la minore;
2. I coniugi danno atto che la sig.ra in accordo con il marito, si CP_1 impegna a rilasciare la casa coniugale, sita in Maranello (MO), Via F. Testi n.
24, in comproprietà del marito e della sorella (cognata), entro il termine ultimo ed essenziale del 31/07/2025, reperendo a sua cura e spese un immobile in cui RS si trasferirà a vivere con la figlia minore . Pertanto la casa coniugale, di comune accordo tra i coniugi, viene assegnata al sig. che ivi Parte_1 continuerà a risiedere;
3. I coniugi convengono che la sig.ra al momento del rilascio della casa CP_1 coniugale asporterà, oltre i propri effetti personali, i seguenti beni, di cui diverrà esclusiva proprietaria:
- Stoviglie e biancheria (nella misura della metà)
- Aspirapolvere Folletto
- Freezer
- Camera da letto matrimoniale (composta da letto, materasso, comodini, comò e armadio)
- Divano
Tutti i restanti arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la casa famigliare non compresi nell'elenco di cui sopra diverranno di proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
4. I coniugi convengono che nell'ottica dell'accordo separativo già raggiunto, nonché della circostanza che contestualmente gli stessi hanno fatto richiesta anche di divorzio con la previsione della corresponsione di un assegno divorzile una tantum e, pertanto, nell'ottica di una composizione già concordata delle condizioni di separazione e di divorzio, il sig. si è reso disponibile a Pt_1 corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di euro 50.000,00 CP_1
(diconsi cinquantamilaeuro/00), di cui euro 45.000,00 (diconsi quarantacinquemilaeuro/00) in sede di separazione con le seguenti modalità:
- quanto ad euro 30.000,00 (trentamilaeuro/00) con assegno circolare al momento della sottoscrizione del presente atto e conseguente deposito telematico;
- quanto ad euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) con assegno circolare al momento del deposito delle note scritte che sostituiranno l'udienza di comparizione parti per addivenire alla separazione consensuale dei coniugi;
ed euro 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) a titolo di assegno divorzile una tantum in favore della moglie in sede di divorzio, ossia al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio mediante sottoscrizione e deposito di dichiarazione di acquiescenza da parte dei coniugi entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione della sentenza medesima con assegno circolare.
A tale ultimo proposito i coniugi precisano, ove ve ne fosse bisogno, che la quantificazione dell'assegno divorzile una tantum nella misura di euro 5.000,00
è avvenuta tenendo in debito conto, non solo dello stato occupazionale, reddituale e patrimoniale delle parti, dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile, dell'età dei ricorrenti, della durata del matrimonio, ma anche delle ulteriori somme (euro 45.000,00) che il marito ha versato in in favore della moglie sulla base degli accordi tutti di cui al presente atto;
RS 5. I genitori convengono che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica ai fini amministrativi presso la casa materna. La responsabilità genitoriale, pertanto, dovrà essere esercitata congiuntamente ed in particolare le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore stessa, mentre ciascun genitore potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della figlia minore durante il tempo di permanenza di quest'ultima presso di sé. omunque onere dei genitori quello di tenersi Per_2 reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore e RS mantenere fra loro rapporti equilibrati, sereni e rispettosi, garantendo a un ambiente tranquillo e consono per la sua crescita;
RS 6. I genitori concordano che la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tempo secondo le modalità concordate tra gli stessi, ossia suddividendosi i giorni della settimana come segue:
SETTIMANA A
-Lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, con pernotto incluso, con la mamma;
- Mercoledì dall'uscita da scuola sino a giovedì mattina con il papà, inclusi i pernotti;
-Giovedì dall'uscita da scuola sino a lunedì mattina, inclusi i pernotti, con la mamma;
SETTIMANA B
- Lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina, incluso il pernotto, con il papà;
-Martedì dall'uscita da scuola sino a venerdì mattina, inclusi i pernotti, con la mamma;
- Da venerdì all'uscita da scuola sino a lunedì mattina, inclusi i pernotti, con il papà. RS
- I genitori concordano che chi avrà a casa la notte precedente la accompagnerà a scuola il giorno successivo;
- I genitori, inoltre, danno atto che il suddetto calendario di visita potrà subire variazioni, conseguentemente si obbligano a prestarsi reciproco assenso a concordare e concedersi cambi di orario ed eventualmente dei giorni del citato calendario di vista nel rispetto degli impegni della figlia e dei rispettivi orari di lavoro, il tutto con preavviso di almeno 48 ore prima;
- Per quanto concerne per le vacanze natalizie e di capodanno, nonché quelle pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, gli stessi avranno cura di alternare tra loro di anno in anno le festività, assicurandosi così tra loro l'alternanza, in modo tale che chi ha trascorso con la figlia il Natale, l'anno dopo trascorra
Santo Stefano, chi ha trascorso il Capodanno e il 1 dell'Anno, l'anno dopo trascorra l'Epifania e, allo stesso modo, chi ha trascorso con la figlia la
Domenica di Pasqua, l'anno successivo trascorra il Lunedì dell'Angelo;
- Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere un pari periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con la figlia RS
, con l'impegno a concordare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno fornendosi reciprocamente il piano ferie;
7. Il sig. si impegna a corrispondere dal mese successivo al Parte_1 rilascio della casa famigliare da parte della moglie alla sig.ra la somma CP_1 mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di contributo al RS mantenimento ordinario per la figlia minore , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima, somma che verrà aggiornata di anno in anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 2026.
L'importo concordato verrà versato dal sig. entro il giorno 20 di ciascun Pt_1 mese, a partire dal mese successivo al rilascio della casa famigliare da parte della madre, mediante bonifico bancario sul C/C intestato alla sig.ra CP_1
che fornisce le seguenti coordinate bancarie IBAN
[...]
[...];
8. Per quanto concerne, invece, le spese straordinarie che si renderanno RS necessarie per la figlia minore , i genitori vi contribuiranno nella misura del
50% ciascuno, come stabilito dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio Sanitario
Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a chiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento, essendo in grado di provvedere in via autonoma al loro sostentamento con i rispettivi redditi da lavoro;
10. Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi, come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né per qualunque diverso ed ulteriore titolo;
11. Per quanto concerne le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende ciascuna parte provvederà a corrispondere al proprio legale di fiducia quanto dovuto”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 cp.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma
1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni Parte_1 CP_1
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]
SASSUOLO (MO) il 11/01/1976 e nata a [...]_1
(RE) il 11/11/1981
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2012, atto n.8, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale