Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 84
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Decreto cautelare 14 febbraio 2020
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Ordinanza collegiale 2 marzo 2020
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Ordinanza cautelare 21 settembre 2020
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Sentenza 12 ottobre 2023
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Ordinanza collegiale 21 febbraio 2024
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Ordinanza collegiale 5 aprile 2024
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Ordinanza collegiale 13 maggio 2024
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Ordinanza collegiale 25 giugno 2024
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Accoglimento
Sentenza 13 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Ultrapetizione del giudice di primo grado

    Il Collegio ha ritenuto che il TAR abbia svolto un'attività interpretativa rientrante nei suoi poteri, applicando le norme di legge al caso di specie, pur seguendo un percorso logico-giuridico diverso da quello prospettato dalla ricorrente in primo grado, ma giungendo al medesimo esito annullatorio.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione della normativa sul canone unico patrimoniale (CUP)

    Il Collegio ha ribadito che l'intervento legislativo del 2021 assoggetta l'attività di produzione di energia elettrica a un regime tariffario speciale, con un importo minimo fisso e forfettario di 800 euro, che non è liberamente derogabile. Il principio di invarianza di gettito riguarda il complessivo gettito finanziario e non consente di abrogare la disciplina speciale o di applicare criteri tariffari diversi da quelli legali per le fattispecie speciali.

  • Rigettato
    Violazione del principio di invarianza di gettito

    Il Collegio ha chiarito che l'invarianza di gettito riguarda il complessivo gettito finanziario e non il singolo rapporto concessorio o tributo. La facoltà di variare le tariffe riguarda le tariffe standard e non quelle forfettarie determinate dalla legge. Il principio di invarianza non può condurre all'abrogazione della disciplina speciale che prevede un regime di favore per le fonti rinnovabili.

  • Rigettato
    Legittimità costituzionale della normativa

    Il Collegio ha respinto la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la normativa favorisca un interesse pubblico prevalente (energie rinnovabili, tutela ambientale, obblighi internazionali) e che le esigenze finanziarie delle Province non debbano prevalere. La disparità di trattamento, se presente, è giustificata da ragioni di interesse pubblico e dalla natura della filiera del sistema elettrico nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 84
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 84
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo