TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio, n. 20, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Bianca Maria Terracciano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Controparte_1
Ubaldi, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Simona Rinaldi Gallicani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e e elettivamente domiciliari in CP_2 Controparte_3
Monterotondo, Via Goffredo Mameli, n. 9, presso lo studio del Curatore Speciale Avv.
Silvia De Santis, che li rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e provvedimenti per inadempienze o violazioni dei genitori
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, ha agito per l'attuazione dei Parte_1 provvedimenti sull'affidamento dei figli minori, di cui alla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Roma, n. 19130 del 29.12.2022, e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alle inadempienze e violazioni da parte della resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.02.2025, si è costituita in giudizio , contestando le avverse domande e chiedendo l'adozione Controparte_1 di provvedimenti di modifica delle condizioni in essere e provvedimenti conseguenti alle inadempienze e violazioni da parte del ricorrente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2025, si è costituito il nominato Curatore Speciale dei figli minori, prendendo posizione sulle domande spiegate e dando conto dell'attività compiuta.
All'udienza del 04.03.2025, sono stati ascoltati i genitori, è stata espletata l'audizione dei figli minori, le pari hanno raggiunto un accordo per la definizione della controversia nei seguenti termini:
- Affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori, con CP_2 Per_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dei minori;
- Collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, nell'attuale abitazione di Riano, Via Monte Lungo, n. 23;
- Previsione della presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio
Sociale del Comune di Riano, in coordinamento con il Servizio Sociale del
Comune di Roma, Municipio XIII, che attivino le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, con controllo sulla quotidianità dei minori e relazioni con entrambi i genitori e i correlativi ambienti famigliari;
- Previsione che i Servizi Sociali segnalino tempestivamente ogni comportamento negativo per i minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, o presso il
Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
3
- Previsione il Servizio Sociale del Comune di Riano attivi con urgenza, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente CP_4 per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati ed eventualmente tramite figura specialistica individuata congiuntamente da entrambi i genitori, un percorso di sostegno in favore dei figli minori, diretto a fornire loro assistenza psicologica, supporto e assistenza nella fase di recupero della relazione con il padre e sostegno nell'acquisizione dei mezzi di relazione con entrambi i genitori;
- Previsione che gli incontri tra il padre e i figli minori si svolgano inizialmente tramite assistenza domiciliare minori, con la presenza di operatore specializzato, presso l'abitazione del padre, ovvero tramite incontri in spazio neutro, con organizzazione urgentissima degli incontri da parte del Servizio Sociale del
Comune di Roma, Municipio XIII, in coordinamento con il Servizio Sociale del
Comune di Riano, incontri ai quali i minori hanno manifestato la volontà di aderire;
- Individuazione della durata dell'indicato percorso di incontri per periodo di sei mesi dal momento di avvio, all'esito del quale, in caso di positiva relazione sull'andamento degli incontri, verranno ripristinate le modalità di frequentazione in essere e, in caso di relazione negativa, si procederà a prosecuzione degli incontri per uguale successivo periodo;
- Previsione dell'attivazione di servizio di assistenza domiciliare minori presso l'abitazione materna, con incontri da svolgersi con cadenza di due incontri mensili, con organizzazione urgente da parte del Servizio Sociale del Comune di
Riano;
- Coordinamento degli incontri di assistenza domiciliare minori presso il padre e la madre con il percorso di assistenza psicologica dei minori, con scambio dei dati rispettivamente acquisiti;
- Assegnazione al Curatore Speciale dei Minori nominato di poteri sostanziali di supervisione e coordinamento degli indicati percorsi, con interrelazione con i rispettivi operatori e facoltà di promuoverne l'attivazione e curarne le modalità operative;
- Attivazione da parte del Servizio Sociale del e del Servizio Controparte_5
Sociale del Municipio XIII, di percorso di sostegno e CP_6 coordinamento della capacità genitoriale, volto ad implementare le capacità di dialogo e relazione delle parti nell'interesse dei figli, al quale entrambi i genitori hanno manifestato la volontà di aderire;
- Determinazione del contributo del padre al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo mensile complessivo di Euro 500,00 (Euro
250,00 per ciascun figlio), oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, come per legge, con versamento entro il giorno 05 di ogni mese;
- Spese straordinarie, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
4
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo
Tali condizioni risultano meritevoli di essere condivise, in quanto recano una regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti equilibrata rispetto alle sopravvenienze dedotte, anche alla luce dell'ascolto dei figli minori.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone in conformità alle richieste congiunte formulate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 3750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio, n. 20, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Bianca Maria Terracciano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Controparte_1
Ubaldi, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Simona Rinaldi Gallicani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e e elettivamente domiciliari in CP_2 Controparte_3
Monterotondo, Via Goffredo Mameli, n. 9, presso lo studio del Curatore Speciale Avv.
Silvia De Santis, che li rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e provvedimenti per inadempienze o violazioni dei genitori
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, ha agito per l'attuazione dei Parte_1 provvedimenti sull'affidamento dei figli minori, di cui alla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Roma, n. 19130 del 29.12.2022, e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alle inadempienze e violazioni da parte della resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.02.2025, si è costituita in giudizio , contestando le avverse domande e chiedendo l'adozione Controparte_1 di provvedimenti di modifica delle condizioni in essere e provvedimenti conseguenti alle inadempienze e violazioni da parte del ricorrente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2025, si è costituito il nominato Curatore Speciale dei figli minori, prendendo posizione sulle domande spiegate e dando conto dell'attività compiuta.
All'udienza del 04.03.2025, sono stati ascoltati i genitori, è stata espletata l'audizione dei figli minori, le pari hanno raggiunto un accordo per la definizione della controversia nei seguenti termini:
- Affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori, con CP_2 Per_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dei minori;
- Collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, nell'attuale abitazione di Riano, Via Monte Lungo, n. 23;
- Previsione della presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio
Sociale del Comune di Riano, in coordinamento con il Servizio Sociale del
Comune di Roma, Municipio XIII, che attivino le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, con controllo sulla quotidianità dei minori e relazioni con entrambi i genitori e i correlativi ambienti famigliari;
- Previsione che i Servizi Sociali segnalino tempestivamente ogni comportamento negativo per i minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, o presso il
Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
3
- Previsione il Servizio Sociale del Comune di Riano attivi con urgenza, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente CP_4 per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati ed eventualmente tramite figura specialistica individuata congiuntamente da entrambi i genitori, un percorso di sostegno in favore dei figli minori, diretto a fornire loro assistenza psicologica, supporto e assistenza nella fase di recupero della relazione con il padre e sostegno nell'acquisizione dei mezzi di relazione con entrambi i genitori;
- Previsione che gli incontri tra il padre e i figli minori si svolgano inizialmente tramite assistenza domiciliare minori, con la presenza di operatore specializzato, presso l'abitazione del padre, ovvero tramite incontri in spazio neutro, con organizzazione urgentissima degli incontri da parte del Servizio Sociale del
Comune di Roma, Municipio XIII, in coordinamento con il Servizio Sociale del
Comune di Riano, incontri ai quali i minori hanno manifestato la volontà di aderire;
- Individuazione della durata dell'indicato percorso di incontri per periodo di sei mesi dal momento di avvio, all'esito del quale, in caso di positiva relazione sull'andamento degli incontri, verranno ripristinate le modalità di frequentazione in essere e, in caso di relazione negativa, si procederà a prosecuzione degli incontri per uguale successivo periodo;
- Previsione dell'attivazione di servizio di assistenza domiciliare minori presso l'abitazione materna, con incontri da svolgersi con cadenza di due incontri mensili, con organizzazione urgente da parte del Servizio Sociale del Comune di
Riano;
- Coordinamento degli incontri di assistenza domiciliare minori presso il padre e la madre con il percorso di assistenza psicologica dei minori, con scambio dei dati rispettivamente acquisiti;
- Assegnazione al Curatore Speciale dei Minori nominato di poteri sostanziali di supervisione e coordinamento degli indicati percorsi, con interrelazione con i rispettivi operatori e facoltà di promuoverne l'attivazione e curarne le modalità operative;
- Attivazione da parte del Servizio Sociale del e del Servizio Controparte_5
Sociale del Municipio XIII, di percorso di sostegno e CP_6 coordinamento della capacità genitoriale, volto ad implementare le capacità di dialogo e relazione delle parti nell'interesse dei figli, al quale entrambi i genitori hanno manifestato la volontà di aderire;
- Determinazione del contributo del padre al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo mensile complessivo di Euro 500,00 (Euro
250,00 per ciascun figlio), oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, come per legge, con versamento entro il giorno 05 di ogni mese;
- Spese straordinarie, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
4
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo
Tali condizioni risultano meritevoli di essere condivise, in quanto recano una regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti equilibrata rispetto alle sopravvenienze dedotte, anche alla luce dell'ascolto dei figli minori.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone in conformità alle richieste congiunte formulate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai