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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI GE GIUSEPPE, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 23/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 450/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220229001956662000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220120000359072000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 309/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello l'ufficio di Potenza in esito alla sentenza di accoglimento parziale di primo grado della
Corte di Potenza n. 450 del 2024 in materia di Irpef 2015 et altro, come in atti.
L'ufficio insiste nella propria posizione difensiva e ritiene che tutte le cartelle siano state correttamente notificate al contribuente e, in parziale modifica della sentenza come resa, precisa che solo due, in atti, sono state oggetto di rottamazione quater ex lege n. 197 del 2022, ed è su queste che disegna il perimetro principale dell'appello, come in atti depositato, rilevando l'errore decisorio del primo giudice.
La parte non risulta costituita e presente in questo giudizio di appello.
All'udienza del 17.12.2025, in camera di consiglio, come da verbale in atti, la causa è decisa previo dispositivo ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, l'appello dell'ufficio, disattesa ogni eccezione, non merita accoglimento in questa sede di ulteriore giudizio, perchè pretestuoso e contradditorio nella sua formulazione rispetto al decisum di accoglimento parziale.
La sentenza di primo grado è, infatti, di accoglimento parziale e merita conferma in questa sede di appello perchè puntuale, dettagliata, analitica, bilanciata e confacente sul piano complessivo dell'esame della legittimità di 13 cartelle esattoriali, come in atti, e della illegittimità delle restanti 4, in totale 17 oggetto di allegata impugnazione, come in atti indicate e puntualmente vagliate per carichi tributari iscritti a ruolo da enti impositori diversi.
E' di tutta evidenza probatoria, per questo collegio, la sussistenza dei palesi e specifici difetti di notifica, del tutto prevalenti rispetto al solo dato successivo della duplice rottamazione citata, pur sottolineata in appello nelle difese dell'ufficio, in realtà, ai fini della caducazione delle due cartelle citate sulle 4 già illegittime.
Tali difetti di notifica sono confermati in questa sede di appello e non sono stati assolutamente riscontrati, celermente, dall'ufficio, con idonea documentazione probatoria, nonostante l'insistenza dello stesso sul punto.
Ben rileva, poi, nel dato concreto, la conformità ex lege dell'intimazione opposta in riferimento agli allegati contestati, il calcolo corretto degli interessi di mora e la non maturazione della prescrizione quinquennale invocata ai fini della debenza, a tutela prevalente degli interessi erariali, delle somme appositamente indicate nelle 13 cartelle in atti, riportanti in maniera pienamente legittima carichi tributari iscritti a ruolo da enti impositori diversi.
Le spese di lite del doppio grado sono compensate proprio in ordinea alla peculiare vicenda esaminata in atti
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI GE GIUSEPPE, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 23/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 450/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220229001956662000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220120000359072000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 309/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello l'ufficio di Potenza in esito alla sentenza di accoglimento parziale di primo grado della
Corte di Potenza n. 450 del 2024 in materia di Irpef 2015 et altro, come in atti.
L'ufficio insiste nella propria posizione difensiva e ritiene che tutte le cartelle siano state correttamente notificate al contribuente e, in parziale modifica della sentenza come resa, precisa che solo due, in atti, sono state oggetto di rottamazione quater ex lege n. 197 del 2022, ed è su queste che disegna il perimetro principale dell'appello, come in atti depositato, rilevando l'errore decisorio del primo giudice.
La parte non risulta costituita e presente in questo giudizio di appello.
All'udienza del 17.12.2025, in camera di consiglio, come da verbale in atti, la causa è decisa previo dispositivo ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, l'appello dell'ufficio, disattesa ogni eccezione, non merita accoglimento in questa sede di ulteriore giudizio, perchè pretestuoso e contradditorio nella sua formulazione rispetto al decisum di accoglimento parziale.
La sentenza di primo grado è, infatti, di accoglimento parziale e merita conferma in questa sede di appello perchè puntuale, dettagliata, analitica, bilanciata e confacente sul piano complessivo dell'esame della legittimità di 13 cartelle esattoriali, come in atti, e della illegittimità delle restanti 4, in totale 17 oggetto di allegata impugnazione, come in atti indicate e puntualmente vagliate per carichi tributari iscritti a ruolo da enti impositori diversi.
E' di tutta evidenza probatoria, per questo collegio, la sussistenza dei palesi e specifici difetti di notifica, del tutto prevalenti rispetto al solo dato successivo della duplice rottamazione citata, pur sottolineata in appello nelle difese dell'ufficio, in realtà, ai fini della caducazione delle due cartelle citate sulle 4 già illegittime.
Tali difetti di notifica sono confermati in questa sede di appello e non sono stati assolutamente riscontrati, celermente, dall'ufficio, con idonea documentazione probatoria, nonostante l'insistenza dello stesso sul punto.
Ben rileva, poi, nel dato concreto, la conformità ex lege dell'intimazione opposta in riferimento agli allegati contestati, il calcolo corretto degli interessi di mora e la non maturazione della prescrizione quinquennale invocata ai fini della debenza, a tutela prevalente degli interessi erariali, delle somme appositamente indicate nelle 13 cartelle in atti, riportanti in maniera pienamente legittima carichi tributari iscritti a ruolo da enti impositori diversi.
Le spese di lite del doppio grado sono compensate proprio in ordinea alla peculiare vicenda esaminata in atti
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.