Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 4 marzo 2022
Decreto collegiale 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00840/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in persona di Amministratore di Sostegno-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
nei confronti
Fondazione -OMISSIS- Onlus non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- in parte qua, della nota prot. n. 2782 del 31.05.2021 con la quale il COMUNE di -OMISSIS- comunicava che “con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 20/05/2021” aveva disposto di “integrare con decorrenza 1 giugno 2021 la quota alberghiera a proprio carico, per l'importo corrispondente alla sua precedente compartecipazione alla retta di degenza di -OMISSIS-”;
-in parte qua, della DGC n. 22 del 20.05.2021 con la quale il COMUNE disponeva di integrare detta quota “dell'importo corrispondente a quanto sin qui volontariamente versato dalla -OMISSIS--amministratore di sostegno”;
- in parte qua, della determina n. 126 del 03.06.2021, con la quale il COMUNE, “Responsabile del Settore Servizi Sociali”, richiamate le determine n. 72 del 30.03.2021 “per il periodo 01.01.2021-31.03.2021”, n. 85 del 15.04.2021 “per il periodo 01.04.2021-30.04.2021”, n. 107 del 03.05.2021 “per il periodo 01.05.2021-31.12.2021” con le quali il COMUNE aveva assunto “gli impegni di spesa … tenendo conto della compartecipazione … della mamma-tutore come per gli scorsi anni”, disponeva una “compartecipazione -OMISSIS- € 4.046,15 (gennaio-maggio)” – e, dunque, un importo a carico della -OMISSIS- – disponendo un “ulteriore impegno di spesa per Euro 9.281,12 … per la copertura dell'intera quota socio alberghiera”;
- sempre in parte qua, di dette determine n. 72 del 30.03.2021 “per il periodo 01.01.2021-31.03.2021”, n. 85 del 15.04.2021 “per il periodo 01.04.2021-30.04.2021”, n. 107 del 03.05.2021 “per il periodo 01.05.2021-31.12.2021”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche d'incerta data, che hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari del sig. -OMISSIS- ed in generale per i servizi resi ai disabili gravi malati invalidi non autosufficienti 100%.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto che la causa, in considerazione della problematicità e delicatezza delle questioni dedotte, richieda l’approfondimento proprio della fase di merito;
Ritenuto di disporre, nel bilanciamento dei contrapposti interessi la sospensione dell’impugnato atto di determinazione della compartecipazione comunale alla retta di residenzialità nella misura contestata;
Ritenuto di fissare l’udienza pubblica di trattazione del ricorso alla data del 23 febbraio 2022;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato atto comunale di determinazione della compartecipazione alla retta di residenzialità.
Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 23 febbraio 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.