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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1234/2025
Oggi 18 dicembre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IM, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1234/2025 R.G., del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
Abbagnato ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71.
Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del
63% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. con ragionamento completo e Per_2
scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “Dopo attenta valutazione
anamnestica ed accurato esame obiettivo, ed esaminati i documenti sanitari presente nel fascicolo, e
considerando le patologie presenti e pregressi concordo con la valutazione del Dr Per_3
nell'assegnare una percentuale di invalidità del 63% e quindi non ha diritto a percepire l'assegno
mensile. Questa mia convinzione consona a quanto stabilito dal collega che mi ha preceduto scaturisce
dalla semplice constatazione che i sintomi e i referti medici presenti nel fascicolo non esprimono una
condizione sanitaria precaria per le sedi interessate. Possiamo affermare che a parte la depressione
ansiosa giustamente valutata con il codice congruo, le altre patologie non presentano nessuno i
connotati della criticità e non coesiste nessuna patologia significativa a livello di organi ed apparati
vitali che appaiono nella norma di invali. Pertanto per le considerazioni testé enunciate ritengo
congrua la percentuale di invalidità del 63% e quindi la perizianda in oggetto non è
meritevole del riconoscimento a percepire l'assegno mensile di invalidità.”.
Dalla percentuale di invalidità individuata su desume che la ricorrente non è in possesso neppure dei requisiti per l'esenzione ticket.
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta ai quesiti sottoposti,
illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 05.02.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente non è dunque in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all' assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all' assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 né
per l'esenzione ticket;
2. nulla sulle spese;
3. pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, 18.12.2025
Il Giudice
IN IM
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia IM in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.