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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3634/2024 r.g., introdotta da
(ROMA (RM), 26/06/1948 ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. ALBANESE ANGIOLINO;
(AFR (RC), 19/09/1950 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE C.F._2
ANGIOLINO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 1990 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e il 12-10-78 e trascritto nei registri di stato Parte_1 Controparte_1
civile del Comune di Roma, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 12/10/1978, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, prendendo atto della dichiarazione di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese, non avendo più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in relazione a debiti/crediti reciproci.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3634/2024 R.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
12/10/1978 tra (RM), 26/06/1948) e Parte_2 [...] FR (RC), 19/09/1950) trascritto nel Registro degli Atti CP_1
di Matrimonio del Comune di Roma, Parte 1, Serie 01, Atto n.02957, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3634/2024 r.g., introdotta da
(ROMA (RM), 26/06/1948 ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. ALBANESE ANGIOLINO;
(AFR (RC), 19/09/1950 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE C.F._2
ANGIOLINO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 1990 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e il 12-10-78 e trascritto nei registri di stato Parte_1 Controparte_1
civile del Comune di Roma, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 12/10/1978, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, prendendo atto della dichiarazione di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese, non avendo più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in relazione a debiti/crediti reciproci.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3634/2024 R.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
12/10/1978 tra (RM), 26/06/1948) e Parte_2 [...] FR (RC), 19/09/1950) trascritto nel Registro degli Atti CP_1
di Matrimonio del Comune di Roma, Parte 1, Serie 01, Atto n.02957, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi