Art. 7.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento nonche' le integrazioni di vitto e in generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle annesse tabelle (appendice n. 1).
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento nonche' le integrazioni di vitto e in generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle annesse tabelle (appendice n. 1).