CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DA IE VI, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2757/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 1 CF_Difensore_2
Difensore 2 CF_Difensore 3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_ Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 1 CF Difensore 2
Difensore 2 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R404803/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R404803/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R404803/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9D03R404803, con cui l'Ufficio riprende: maggiore IRES di euro 151.978,00, maggiore IRAP di euro 28.430,00, maggiore Iva di euro 139.313,00 oltre sanzioni di euro 307.755,00, per l'anno d'imposta 2018, contestando l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti per euro 633.241,00.
La ricorrente, esercente l'attività di grandi magazzini, rappresenta che la verifica ha avuto origine dalla segnalazione della Direzione Regionale Emilia-Romagna per un controllo nei confronti del fornitore
Società 1 di Nominativo_1 con cui venivano contestate operazioni oggettivamente inesistenti;
quindi, nonostante la ricorrente avesse evaso il questionario indirizzatole, e instaurato regolare contraddittorio, l'Ufficio non solo ha confermato l'addebito originario ma ha esteso la contestazione di operazioni inesistenti a molteplici rapporti con imprese fornitrici.
Ciò premesso, la ricorrente censura l'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39,
40, 41 bis e 42 del DPR n.600/1973, nonché art. 54 DPR 633/1973 e art. 25 D.lgs. 446/1997 per erroneità nelle conclusioni dell'Ufficio in ordine alla violazione dell'art. 109 comma 5 TUIR (DPR n. 917/1986), nonché dell'art.2697 c.c., per violazione e/o falsa applicazione di tali norme di diritto, evidente difetto probatorio ed interpretativo.
La ricorrente dichiara di essere una realtà economica consolidata, e di avere sempre operato con regolarità in ambito fiscale. L'Ufficio avrebbe operato sulla base di mere presunzioni, partendo da una verifica nei confronti di soggetto estraneo alla società, richiamato per mera relationem, estendendo quindi solo per analogia le conclusioni ad altri rapporti, basandosi su pregiudizi diffusi nei confronti del commercio di orgine cinese, senza assolvere il proprio onere probatorio e ignorando la documentazione a conforto della regolarità delle operazioni allegata dalla ricorrente, tra cui un DURC con decorrenza
14.10.2024, fatture d'acquisto, pagamenti, registri Iva. Precisa che la consegna della merce fatturata avveniva su accordo verbale col fornitore, per opera di quest'ultimo o tramite il ritiro da parte della società, senza documenti di trasporto.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, confermando la fondatezza della ripresa, e rappresentando che, con riguardo a precedente annualità d'imposta (2015), la ricorrente era già stata destinataria di analogo avviso di accertamento per fatture oggettivamente inesistenti emesse da fornitori cinesi, confermato dalla
CGT di Milano con sentenza n 4387/13/2021, divenuta definitiva.
Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato risulta immune da censure sia formali che sostanziali;
il ricorso è pertanto infondato.
La ripresa, per contro, è ampiamente fondata su irregolarità accertate specificatamente in capo alla verificata quanto alla documentazione da questa presentata, che costituiscono indizi gravi precisi e concordanti cui la ricorrente non ha opposto un'adeguata controprova.
L'Ufficio ha rilevato la non corretta compilazione delle fatture: in quelle di acquisto più volte il numero di protocollo di registrazione Iva presente sul documento non coincide con quello del relativo registro Iva acquisti;
le fatture prodotte presentano una descrizione generica della merce venduta;
non sono indicati i termini di reso e non vi sono riferimenti a contratti conclusi con i fornitori, con l'evidente anomalia di ordini per importi considerevoli senza documenti scritti atti a formalizzare l'accordo intervenuto tra le parti;
le fatture, emesse da fornitori diversi, presentano la stessa sostanziale veste grafica;
vi è totale assenza di documenti di trasporto;
i pagamenti risultano soltanto in parte documentati attraverso la documentazione esibita, ed è indicata, quale modalità di pagamento, la dicitura "assegno" seguita da un identificativo numerico.
Ciò al netto della considerazione che l'annotazione di pagamenti formali di per sé non dimostra l'effettività delle operazioni contestate e la regolarità e genuinità delle fatture.
Inoltre, parte dei fornitori delle operazioni contestate sono cessati, con partite Iva aperte e chiuse nel giro di pochi anni di attività; i fornitori ancora attivi non evidenziano adeguata struttura organizzativa per l'effettuazione delle operazioni, con assenza di dipendenti, utenze intestate, proprietà o locazione di locali commerciali necessari per l'effettuazione delle vendite, assenza di mezzi di trasporto e irregolare compilazione delle fatture emesse.
In conclusione, l'assenza di qualsivoglia documentazione commerciale relativa agli acquisti in oggetto, nonché l'accertata assenza di struttura operativa in capo alle ditte fornitrici costituiscono elementi gravi e concordanti nel loro complesso atti a dimostrare l'inesistenza delle fatture contabilizzate dalla verificata.
La ricorrente ha opposto che la consegna della merce avveniva per opera dei fornitori o della stessa ricorrente, talché non sarebbe necessitata una documentazione di trasporto. Al di là della (in)sostenibilità formale della tesi, la giustificazione è risultata nella sostanza inverosimile, atteso che l'Ufficio ha accertato che la quasi totalità delle società fornitrici ancora attive non è intestataria di veicoli preposti al trasporto delle merci, né la stessa società cessionaria deteneva veicoli utili a tale scopo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese di lite liquidate in
€ 7.000.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DA IE VI, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2757/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 1 CF_Difensore_2
Difensore 2 CF_Difensore 3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_ Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 1 CF Difensore 2
Difensore 2 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R404803/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R404803/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R404803/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9D03R404803, con cui l'Ufficio riprende: maggiore IRES di euro 151.978,00, maggiore IRAP di euro 28.430,00, maggiore Iva di euro 139.313,00 oltre sanzioni di euro 307.755,00, per l'anno d'imposta 2018, contestando l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti per euro 633.241,00.
La ricorrente, esercente l'attività di grandi magazzini, rappresenta che la verifica ha avuto origine dalla segnalazione della Direzione Regionale Emilia-Romagna per un controllo nei confronti del fornitore
Società 1 di Nominativo_1 con cui venivano contestate operazioni oggettivamente inesistenti;
quindi, nonostante la ricorrente avesse evaso il questionario indirizzatole, e instaurato regolare contraddittorio, l'Ufficio non solo ha confermato l'addebito originario ma ha esteso la contestazione di operazioni inesistenti a molteplici rapporti con imprese fornitrici.
Ciò premesso, la ricorrente censura l'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39,
40, 41 bis e 42 del DPR n.600/1973, nonché art. 54 DPR 633/1973 e art. 25 D.lgs. 446/1997 per erroneità nelle conclusioni dell'Ufficio in ordine alla violazione dell'art. 109 comma 5 TUIR (DPR n. 917/1986), nonché dell'art.2697 c.c., per violazione e/o falsa applicazione di tali norme di diritto, evidente difetto probatorio ed interpretativo.
La ricorrente dichiara di essere una realtà economica consolidata, e di avere sempre operato con regolarità in ambito fiscale. L'Ufficio avrebbe operato sulla base di mere presunzioni, partendo da una verifica nei confronti di soggetto estraneo alla società, richiamato per mera relationem, estendendo quindi solo per analogia le conclusioni ad altri rapporti, basandosi su pregiudizi diffusi nei confronti del commercio di orgine cinese, senza assolvere il proprio onere probatorio e ignorando la documentazione a conforto della regolarità delle operazioni allegata dalla ricorrente, tra cui un DURC con decorrenza
14.10.2024, fatture d'acquisto, pagamenti, registri Iva. Precisa che la consegna della merce fatturata avveniva su accordo verbale col fornitore, per opera di quest'ultimo o tramite il ritiro da parte della società, senza documenti di trasporto.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, confermando la fondatezza della ripresa, e rappresentando che, con riguardo a precedente annualità d'imposta (2015), la ricorrente era già stata destinataria di analogo avviso di accertamento per fatture oggettivamente inesistenti emesse da fornitori cinesi, confermato dalla
CGT di Milano con sentenza n 4387/13/2021, divenuta definitiva.
Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato risulta immune da censure sia formali che sostanziali;
il ricorso è pertanto infondato.
La ripresa, per contro, è ampiamente fondata su irregolarità accertate specificatamente in capo alla verificata quanto alla documentazione da questa presentata, che costituiscono indizi gravi precisi e concordanti cui la ricorrente non ha opposto un'adeguata controprova.
L'Ufficio ha rilevato la non corretta compilazione delle fatture: in quelle di acquisto più volte il numero di protocollo di registrazione Iva presente sul documento non coincide con quello del relativo registro Iva acquisti;
le fatture prodotte presentano una descrizione generica della merce venduta;
non sono indicati i termini di reso e non vi sono riferimenti a contratti conclusi con i fornitori, con l'evidente anomalia di ordini per importi considerevoli senza documenti scritti atti a formalizzare l'accordo intervenuto tra le parti;
le fatture, emesse da fornitori diversi, presentano la stessa sostanziale veste grafica;
vi è totale assenza di documenti di trasporto;
i pagamenti risultano soltanto in parte documentati attraverso la documentazione esibita, ed è indicata, quale modalità di pagamento, la dicitura "assegno" seguita da un identificativo numerico.
Ciò al netto della considerazione che l'annotazione di pagamenti formali di per sé non dimostra l'effettività delle operazioni contestate e la regolarità e genuinità delle fatture.
Inoltre, parte dei fornitori delle operazioni contestate sono cessati, con partite Iva aperte e chiuse nel giro di pochi anni di attività; i fornitori ancora attivi non evidenziano adeguata struttura organizzativa per l'effettuazione delle operazioni, con assenza di dipendenti, utenze intestate, proprietà o locazione di locali commerciali necessari per l'effettuazione delle vendite, assenza di mezzi di trasporto e irregolare compilazione delle fatture emesse.
In conclusione, l'assenza di qualsivoglia documentazione commerciale relativa agli acquisti in oggetto, nonché l'accertata assenza di struttura operativa in capo alle ditte fornitrici costituiscono elementi gravi e concordanti nel loro complesso atti a dimostrare l'inesistenza delle fatture contabilizzate dalla verificata.
La ricorrente ha opposto che la consegna della merce avveniva per opera dei fornitori o della stessa ricorrente, talché non sarebbe necessitata una documentazione di trasporto. Al di là della (in)sostenibilità formale della tesi, la giustificazione è risultata nella sostanza inverosimile, atteso che l'Ufficio ha accertato che la quasi totalità delle società fornitrici ancora attive non è intestataria di veicoli preposti al trasporto delle merci, né la stessa società cessionaria deteneva veicoli utili a tale scopo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese di lite liquidate in
€ 7.000.