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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1474/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3286/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014834175000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014834175000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014834175000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014834175000 BOLLO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170000942624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170027849140000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180018923951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210045553638000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 21.3.2024, depositato il 15.4.2024, presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239014834175000, notificata il 12.02.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1065.14 per il mancato pagamento delle cartelle n.29320170000942624000,
n. 29320170027849140000, n. 29320180018923951000 e n. 29320210045553638000, i cui ruoli sono stati formati dall'Agenzia delle Entrate per omesso pagamento della tassa auto, anni d'imposta 2012, 2023, 2014 e 2015, eccependo l'intervenuta prescrizione, stante la mancata notifica delle cartelle di pagamento. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto le censure proposte avverso l'atto opposto riguardano il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella, regolarmente notificate, come da documentazione prodotta in atti.
All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Dall'esame degli atti prodotti in giudizio da ADER risulta che la cartella di pagamento n.
29320170000942624000 è stata notificata direttamente a mezzo posta raccomandata a.r.
l'1.11.2017 mediante consegna dell'atto a familiare convivente. Risulta, altresì, che in data
8.2.2019 e 20.5.2022, sono state notificate, rispettivamente, sempre a mezzo posta raccomandata a.r., le intimazioni di pagamento n. 29320189015421077000 e n.
29320229005618405000 con le quali è stato intimato il pagamento delle cartelle n.
29320170000942624000 e n. 29320170027849140000, interrompendo, così, il decorso del termine di prescrizione del credito tributario. Il nuovo termine di prescrizione alla data di notifica dell'intimazione impugnata non si è maturato per effetto della sospensione
“COVID”.
L'eccezione di prescrizione è, di contro, fondata quanto alle cartelle di pagamento n.
29320180018923951000 e n. 29320210045553638000, stante che agli atti manca la prova della notifica di atti interruttivi. È stata depositata solo la prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione impugnata, notifica avvenuta il 12.2.2024 ovvero quanto il termine di prescrizione era già maturato.
Il ricorso, quindi, va accolto solo limitatamente alle cartelle di pagamento n.
29320180018923951000 e n. 29320210045553638000.
Le spese di giudizio, stante l'esito del giudizio, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso solo limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320180018923951000 e n. 29320210045553638000, con compensazione delle spese di giudizio.
Dispone che il compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia liquidato con separato decreto, ai sensi dell'art. 82 e segg. del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania il 10 febbraio 2026.
Il Giudice
IO CA
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3286/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014834175000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014834175000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014834175000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014834175000 BOLLO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170000942624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170027849140000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180018923951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210045553638000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 21.3.2024, depositato il 15.4.2024, presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239014834175000, notificata il 12.02.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1065.14 per il mancato pagamento delle cartelle n.29320170000942624000,
n. 29320170027849140000, n. 29320180018923951000 e n. 29320210045553638000, i cui ruoli sono stati formati dall'Agenzia delle Entrate per omesso pagamento della tassa auto, anni d'imposta 2012, 2023, 2014 e 2015, eccependo l'intervenuta prescrizione, stante la mancata notifica delle cartelle di pagamento. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto le censure proposte avverso l'atto opposto riguardano il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella, regolarmente notificate, come da documentazione prodotta in atti.
All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Dall'esame degli atti prodotti in giudizio da ADER risulta che la cartella di pagamento n.
29320170000942624000 è stata notificata direttamente a mezzo posta raccomandata a.r.
l'1.11.2017 mediante consegna dell'atto a familiare convivente. Risulta, altresì, che in data
8.2.2019 e 20.5.2022, sono state notificate, rispettivamente, sempre a mezzo posta raccomandata a.r., le intimazioni di pagamento n. 29320189015421077000 e n.
29320229005618405000 con le quali è stato intimato il pagamento delle cartelle n.
29320170000942624000 e n. 29320170027849140000, interrompendo, così, il decorso del termine di prescrizione del credito tributario. Il nuovo termine di prescrizione alla data di notifica dell'intimazione impugnata non si è maturato per effetto della sospensione
“COVID”.
L'eccezione di prescrizione è, di contro, fondata quanto alle cartelle di pagamento n.
29320180018923951000 e n. 29320210045553638000, stante che agli atti manca la prova della notifica di atti interruttivi. È stata depositata solo la prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione impugnata, notifica avvenuta il 12.2.2024 ovvero quanto il termine di prescrizione era già maturato.
Il ricorso, quindi, va accolto solo limitatamente alle cartelle di pagamento n.
29320180018923951000 e n. 29320210045553638000.
Le spese di giudizio, stante l'esito del giudizio, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso solo limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320180018923951000 e n. 29320210045553638000, con compensazione delle spese di giudizio.
Dispone che il compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia liquidato con separato decreto, ai sensi dell'art. 82 e segg. del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania il 10 febbraio 2026.
Il Giudice
IO CA