Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1640.
(Scorte morte).
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualita' e quantita', devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualita' e quantita' e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non puo' essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprieta', e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative o le diverse pattuizioni delle parti.
(Scorte morte).
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualita' e quantita', devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualita' e quantita' e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non puo' essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprieta', e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative o le diverse pattuizioni delle parti.
Commentari • 9
- 1. Prelazione per l'acquisto delle scortehttps://www.brocardi.it/ · 182.05185
[…] Qualora le parti si accordino sulla locazione anche delle scorte, vive o morte, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1640 e seguenti del codice civile. […]
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Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Macerata, sentenza 03/12/2021, n. 1146Provvedimento: […] pagina 1 di 2 Lamenta il C.I.N.F.A.I. che l'atto di precetto è fondato sul decreto ingiuntivo n. 761/2019 reso da questo Tribunale il 03.07.2019 avverso il quale ha proposto opposizione motivata da eccezione di inadempimento ex art. 1640 c.c.; sostiene inoltre l'opponente di nulla dovere allaLeggi di più...
- inefficacia atto di precetto·
- giudizio sul titolo·
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- art. 96 c.p.c.·
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