Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Creazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della Questura della Provincia di Reggio Calabria Cat. A12/2022/IMM./II sez. Nr 46 datato 10 settembre 2022 notificato il 9/9/2022 sull'istanza tesa ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello sopra indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. FA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Nel ricorso all’esame del Collegio è riferito che il ricorrente il 22 marzo 2019 ha chiesto alla Questura della Provincia di Reggio Calabria il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il 9 settembre 2022, la Questura della Provincia di Reggio Calabria ha notificato il rigetto della richiesta in quanto, a carico del ricorrente, risultano una condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, oltre ad un altro procedimento penale pendente.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato è illegittimo e merita di essere annullato per i seguenti motivi.
Con un primo motivo di diritto si lamenta violazione di legge per omesso avviso della convocazione al ricorrente. Si deduce violazione delle norme procedimentali secondo cui l’amministrazione deve chiedere alle parti interessate la documentazione istruttoria integrativa necessaria per provvedere sulla domanda, previa convocazione per uno specifico giorno.
Con un secondo motivo di diritto si deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e manifesta illogicità sul rilievo che l’amministrazione ha ritenuto automaticamente ostativi al rinnovo del rilascio del titolo di soggiorno la condanna pronunciata nel procedimento -OMISSIS-/2019 RGNR e la pendenza di altro procedimento penale n. -OMISSIS-/2021 RGNR, per il reato di cui all’art. 610 c.p. senza valutare in concreto l’effettiva pericolosità dell’odierno ricorrente e la sua condizione di padre di un piccolo bambino, nonché di fratello di soggetto incapace.
Con un terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 9 comma 4 del D.lgs. n. 286/98, oltre che violazione dell’art. 3 della L. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria per l’omessa valutazione dei legami familiari sussistenti in Italia, con particolare riferimento al figlio minore e al fratello malato.
Si è costituita per resistere la Questura di Reggio Calabria, difendendosi con memoria e relazione.
La domanda di sospensiva contenuta nel ricorso è stata rigettata con ordinanza cautelare n. 2/2023 sul rilievo “ che il provvedimento impugnato appare congruamente motivato sulla base dei reati ostativi meglio indicati in atti che, già accertati con recente sentenza di condanna a pena detentiva e denotando intrinsecamente una evidente pericolosità sociale dell’istante, risultano incompatibili, proprio per la loro specificità, con ambienti domestici (v. art. 18 bis co. 4 bis D.lgs n. 286/98) e con la frequentazione di rapporti familiari di cui non è stata documentata in sede procedimentale né l’esistenza né l’intensità ”.
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va rigettato, perché all’approfondito esame di merito, sono da confermare pienamente le statuizioni in punto di fondatezza del ricorso emesse in sede cautelare. A loro conforto e conferma milita la incontestata memoria di parte resistente depositata il 23 febbraio 2026, con cui si informa come il ricorrente stia scontando la pena detentiva di due anni e 7 mesi per maltrattamenti in famiglia. Deve ribadirsi, in questa sede, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno ordinario è revocabile quando vengano meno i requisiti per l'ingresso e il soggiorno, tra cui la mancanza di condanne per reati ostativi. La condanna per maltrattamenti in famiglia integra, in linea di principio, causa idonea a giustificare la revoca e l'Amministrazione è comunque tenuta a motivare il bilanciamento con gli elementi di radicamento sociale e familiare rilevanti ai sensi dell'articolo 8 CEDU. In presenza di condotte abituali e connotate da particolare aggressività è legittimo attribuire prevalenza alle esigenze di sicurezza sociale, essendo meno esigente lo standard valutativo del radicamento quando la vita privata costituisca essa stessa luogo e occasione del crimine (cfr. T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 11 novembre 2025, n. 3665, non appellata).
Ciò premesso e avuto specifico riguardo ai motivi di censura, occorre rilevare che il primo motivo va disatteso in quanto risulta in atti l’invio dell’avviso ex art. 10 bis L. 241/1990 notificato ai sensi dell’art. 140 cpc (cfr. doc. 4 dep. 6 gennaio 2023). Anche il secondo motivo è da disattendere, poiché la pericolosità sociale non è stata dedotta automaticamente dalla commissione dei reati, bensì è emersa dalla valutazione della natura di procedimenti penali, poi conclusi negativamente per il ricorrente e per la valutazione della personalità, nonché del suo inserimento sociale.
Il terzo motivo, infine, è anch’esso da disattendere, dato che i legami familiari sono stati meramente dedotti, senza alcuna prova specifica, non potendo essere ritenute tali quelle allegate al ricorso (un foglio di dimissioni del 2 novembre 2022 relativo al fratello, la ricevuta di una raccomandata assicurata del 3 novembre 2022 e la ricevuta di pagamento di 70,46 euro per versamento finalizzato al permesso di soggiorno), le quali non attestano la regolare presenza sul territorio nazionale del fratello del ricorrente, né dimostrano l’esistenza di un figlio (relativamente al quale vi sono, viceversa, indizi che depongono a sfavore di tale esistenza, come la mancanza di indicazioni relativamente a figli a carico nel cud 2022, cfr. pag. 3 allegato 5 al ricorso).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Va confermata la delibera g.p. n.17 del 9.5.2023 di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, per carenza della documentazione richiesta in sede istruttoria.
Data la natura della causa, sussistono ragioni sufficienti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA EN, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
FA EL, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| FA EL | NA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.