TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 310
TAR
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
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TAR
Sentenza 22 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge per omesso avviso della convocazione

    L'avviso ex art. 10 bis L. 241/1990 è stato regolarmente inviato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e manifesta illogicità

    La pericolosità sociale non è stata dedotta automaticamente, ma è emersa dalla valutazione della natura dei procedimenti penali e della personalità del ricorrente, oltre che del suo inserimento sociale. La condanna per maltrattamenti in famiglia è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per omessa valutazione dei legami familiari

    I legami familiari sono stati meramente dedotti senza prova specifica. La documentazione allegata non attesta la regolare presenza del fratello in Italia né dimostra l'esistenza di un figlio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 310
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 310
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo