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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/10/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 322/2022 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 322/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 565/2022 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 08/08/2022, di cui al n. R.G.
809/2013
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SI TO in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Pola n. 11, presso lo studio della stessa;
- appellante -
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
Enna, Via Senatore Antonio Romano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Macaluso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
Oggetto: azione di ripetizione in materia bancaria
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
esponendo: Parte_1
- di aver stipulato con la Banca AN LO di Torino – Agenzia di Enna – oggi
TE AN LO S.p.A. il rapporto di conto corrente bancario e contestuale scoperto di conto (inizialmente di Lire 90 milioni, ridotto ad € 20.000,00 Pt_2
nel 2004) recante il n. 10/8290 con decorrenza a far data dal 02.12.1993, rapporto estinto in data 30.01.2006 con versamento della somma di € 1.652,71;
- che, previa richiesta a TE AN LO S.p.A. di copia di estratti conto, contratti di conto corrente e di apertura di credito, nonché delle eventuali convenzioni stipulate successivamente, l'istituto rilasciava solo copia degli estratti conto relativi all'anno 2002 ma non anche la copia dell'altra documentazione richiesta;
- di avere conferito incarico econometrico sulla propria posizione ad un consulente tecnico di parte il quale, all'esito dell'esame degli estratti conto, accertava l'illegittima applicazione, da parte dell'istituto bancario convenuto, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, della data di valuta relativa all'emissione di assegni bancari, di interessi passivi ultra-legali non pattuiti per iscritto, nonché di spese e oneri non pattuiti;
- di avere dunque indebitamente corrisposto all'istituto convenuto l'importo complessivo di € 81.918,67.
pertanto chiedeva: CP_1
- ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra-legale in riferimento al rapporto di conto corrente in esame, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque successivamente variati in senso sfavorevole al correntista senza pattuizione sottoscritta dall'attore e senza alcuna preventiva comunicazione;
- Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al correntista;
in alternativa, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
- Ritenere e dichiarare non dovute per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, e in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto, in aggiunta agli interessi passivi;
- Ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dall'attore alla convenuta;
- Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario, riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dall'apertura, con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione di interessi passivi (trimestrale, semestrale, annuale), di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni.
In subordine chiedeva CP_1
- l'applicazione, per tutta la durata del rapporto, degli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93);
- di vedere condannata la Banca convenuta alla restituzione della complessiva somma di € 81.918,67 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, anche quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme.
Nel costituirsi in giudizio, TE AN LO S.p.A. eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione delle rimesse di natura solutoria risalenti ad oltre dieci anni prima della proposizione del presente giudizio e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e c.t.u. econometrica.
Con sentenza n. 565/2022 il Tribunale di Enna accoglieva parzialmente la domanda di ripetizione formulata da e condannava TE AN CP_1
LO S.p.A. al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 76.584,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo: a fondamento del deciso, il
Tribunale preliminarmente disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta poiché, essendo il conto corrente per cui è lite affidato sin dall'origine, tutte le rimesse effettuate dal correntista erano da ritenere ripristinatorie sì da far decorrere il termine di prescrizione decennale dalla data di estinzione del conto, vale a dire dal 30 gennaio 2006, con la conseguenza che l'atto di citazione in giudizio notificato ad TE AN LO S.p.A. nel giugno
2013 aveva efficacemente comportato l'interruzione del termine di prescrizione decennale.
Nel merito, in relazione all'eccezione sollevata dalla banca convenuta circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera di parte attrice, il giudice di primo grado rigettava tale doglianza ritenendola infondata, alla luce della documentazione agli atti, avendo il correntista prodotto la serie degli estratti di conto corrente bancario attestante i movimenti in dare ed avere ed avendo posto a fondamento della propria pretesa la mancata pattuizione, in modo conforme al quadro normativo, dei tassi di interesse e di ogni altro onere o condizione applicati dalla banca al rapporto senza che quest'ultima avesse dimostrato la legittimità delle condizioni contrattuali contestate dal cliente e la giusta causa delle attribuzioni patrimoniali eseguite dal CP_1
Avverso tale sentenza TE AN LO S.p.a. ha proposto appello facendo leva sui seguenti profili di doglianza:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice non aveva ritenuto che incombesse sull'attore l'onere di provare l'esistenza del CP_1
contratto di conto corrente bancario in contestazione;
violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c. che impone a chi agisce in ripetizione l'onere di provare il difetto di giusta causa delle attribuzioni patrimoniali e la nullità delle clausole contrattuali;
2) Inammissibilità della c.t.u. in quanto ammessa pur non avendo il correntista depositato gli estratti conto dall'inizio del rapporto sino alla sua conclusione, con conseguente vizio della sentenza che sulle conclusioni della c.t.u. aveva accolto la domanda di ripetizione di indebito;
erroneo ricorso alle cosiddette “scritture di raccordo”;
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca per avere, in assenza del contratto di affidamento, le rimesse effettuate dal correntista natura solutoria e non ripristinatoria;
4) di ultrapetizione della sentenza impugnata per avere accolto il CP_2
giudice de plano le risultanze della c.t.u. nella misura in cui quest'ultima aveva conteggiato, ai fini della ricostruzione del saldo complessivo, gli interessi creditori in assenza di apposita domanda attorea;
erroneo riconoscimento degli interessi creditori in quanto prescritti a seguito della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale giusta applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c.; 5) Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il giudice ha disposto la condanna della banca al pagamento delle spese di lite in misura ritenuta esorbitante ed al pagamento delle spese di c.t.u. liquidate.
In via istruttoria la banca appellante ha chiesto il richiamo del C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado, ovvero la nomina di un nuovo perito d'Ufficio, al fine di espungere dai conteggi effettuati i versamenti solutori, ovvero quelli destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, e di espungere dalla rideterminazione del saldo finale del conto corrente la somma di
€ 10.438,20, pari alla differenza tra interessi creditori erroneamente ricalcolati ammontanti ad Euro 10.439,62 ed interessi creditori originari pari ad Euro 1,42.
Nel costituirsi in giudizio in grado d'appello, ha contestato in CP_1
fatto e diritto il merito delle avverse pretese instando per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 26 giugno 2026 sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da
TE per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
La causa al vaglio del presente giudizio ha ad oggetto l'azione di ripetizione di indebito azionata da nei confronti di con CP_1 Parte_1
la quale il ha intrattenuto il rapporto di conto corrente bancario affidato CP_1
n. 10/8290 con decorrenza a far data dal 02.12.1993 e sino al 30.01.2006, data quest'ultima di estinzione del rapporto in essere tra le parti: come detto, a fondamento della domanda il ha prodotto gli estratti di conto corrente CP_1
bancario e relativi riassunti scalari, sia pur con le limitate carenze documentali indicate alla pagina 7 dell'elaborato peritale effettuato in prime cure, ma non copia fotostatica del contratto di conto corrente bancario e della pedissequa apertura di credito bancario.
Ciò posto, con la prima doglianza la banca appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha rilevato, in violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 azionata dal per non avere quest'ultimo prodotto i contratti bancari CP_1
inter partes e la conseguente assenza di causa giustificativa degli esborsi di cui il correntista ha rivendicato la ripetizione: la difesa della banca ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza n. 33009 del 13 dicembre 2019, ha affermato come “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”.
La Corte, pur non ignorando l'arresto giurisprudenziale sopra riportato, reputa ciononostante di dover disattendere la doglianza avuto riguardo sia al successivo principio affermato dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 1550 del 19 gennaio 2022, ha affermato che “In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art.
116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore”, sia al tenore contenutistico della difese della banca appellante la quale ha sì avuto buon gioco nel rilevare l'omessa produzione della copia fotostatica del contratto di conto corrente ma non ha contestato né l'esistenza del rapporto giuridico con il durato dal 1993 sino al 2006, rapporto provato dalla serie di estratti di CP_1
conto corrente versati in atti e dalle missive avutesi tra le parti in data 23 febbraio
1999, 3 maggio 1999 e 19 giugno 2001 depositate dal a corredo della CP_1
memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. in primo grado, né
l'applicazione durante il suddetto rapporto, in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., del doppio termine di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, rispettivamente annuale e trimestrale, o di commissioni di massimo scoperto con tasso indeterminato, o di antergazione e postergazione di valute con modalità non divisate in contratto: la banca non può limitarsi a dire che il documento contrattuale, della cui esistenza lo stesso correntista ha dato atto per averne fatto espresso richiesta di ostensione con lo strumento dell'art. 119 T.U.B., non essendo stato prodotto, non può costituire la base della domanda di ripetizione azionata nella presente sede, avendo il cliente odierno appellato piuttosto provato, a corredo della domanda di ripetizione, sia l'esistenza del vincolo negoziale tra le parti protrattosi per 13 anni, sia la serie continua di estratti conto ad eccezione di quelli compresi tra il 28 aprile 1995 ed il 12 maggio 1995, sia l'esistenza delle indebite dazioni di denaro sulla base di pattuizioni nulle, quale quella che prevede il diverso termine di calcolo degli interessi creditori e debitori, sia infine, a mezzo di c.t.u. contabile, l'ammontare dell'indebito nella misura ivi calcolata. In sostanza, il cliente odierno appellato ha fornito gli ulteriori mezzi di prova di cui parla l'ordinanza del 2022 e che la Corte reputa sufficienti a dar contezza del rapporto negoziale avutosi tra le parti di causa.
Con il secondo motivo di appello la banca ha messo in luce l'assenza di soluzione di continuità degli estratti conto versati in atti senza la quale, a suo dire, non si poteva pervenire con certezza alla determinazione degli asseriti e non provati addebiti sine causa sui quali si fonda la domanda di ripetizione: la banca in particolare ha eccepito la inammissibilità e/o nullità dell'elaborato peritale che aveva utilizzato, per colmare i vuoti probatori, le scritture di raccordo tra vari trimestri, giungendo in tal modo a soluzioni incerte e non appaganti, ed ha stigmatizzato il contenuto della sentenza di primo grado che, sulle risultanze della c.t.u., aveva basato il proprio ragionamento alla base della pronuncia di condanna.
La Corte non condivide la tesi della banca appellante e reputa di confermare la sentenza di primo grado nella misura in cui ha ritenuto ammissibile l'utilizzo, ad opera del C.T.U., dei necessari raccordi tra i trimestri che presentavano le limitate carenze documentali indicate alla pagina 7 dell'elaborato peritale espletato in primo grado, lacune documentali che non hanno impedito al perito dell'Ufficio, ai fini del calcolo delle ragioni di dare ed avere tra le parti, di operare i necessari raccordi per il tramite dei riassunti scalari e dei movimenti generali prodotti agli atti in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
31187 del 3 dicembre 2018, ha affermato che “In materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile”; nel caso in esame, come accertato dal Giudice di primo grado, risulta che il CP_1 abbia prodotto la serie degli estratti conto per l'intero periodo dal 1993 sino al
2006 ad eccezione degli estratti conto compresi tra il 28 aprile 1995 ed il 12 maggio 1995, periodo quest'ultimo assai limitato che non ha impedito al C.T.U. di dare corso al mandato ricevuto, ricostruendo i movimenti contabili, e di verificare il complessivo andamento del rapporto di conto corrente interamente ricostruito per tutta la sua durata dal 02.12.1993 al 30.01.2006, avendo il perito proceduto in ossequio al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche in mancanza degli estratti conto, la ricostruzione del conto può essere effettuata con documenti diversi che offrano indicazioni certe e complete sull'andamento del conto corrente.
Quanto poi alla carenza probatoria indicata dalla banca appellante a fondamento della asserita inammissibilità della c.t.u. espletata in primo grado, carenza che concerne unicamente il mese di agosto 2003, la Corte rileva come ad essere mancante nella documentazione prodotta dal non sia stato l'estratto CP_1
conto ma unicamente il riassunto scalare, come si evince dalla pagina 71 di 483 dell'allegato 5a del fascicolo di parte appellata in cui è proprio riportato l'estratto di conto corrente bancario afferente il mese di agosto 2003 nel quale figura un solo movimento dato dall'emissione dell'assegno bancario n. 3061498043 per l'importo di € 1.555,00. In definitiva le limitate carenze documentali non hanno inficiato le determinazioni cui è pervenuto il C.T.U. e sulle quali è stata fondata la domanda di condanna della banca.
Con il terzo motivo di doglianza la banca ha fatto valere l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva disatteso l'eccezione di prescrizione per essere le rimesse effettuate dal correntista, in assenza del contratto di affidamento, di natura solutoria e non ripristinatoria: ad avviso della banca non poteva darsi credito alla teoria del fido di fatto, non potendo supplire alla mancata produzione del documento contrattuale di apertura di creduto né le risultanze degli estratti riportanti addebiti di interessi per scoperto di conto né, tanto meno, le lettere prodotte dal con le quali la banca aveva affermato di volere ridurre lo CP_1
scoperto di conto da 120 ad 80 milioni del vecchio conio, non desumendosi da tali atti né l'ammontare dell'affidamento, né la data a partire dalla quale il conto sarebbe stato affidato.
Anche tale doglianza si palesa ad avviso della Corte infondata, avendo il correntista dato prova del fatto che il rapporto di conto corrente bancario CP_1
per cui è lite sia stato sempre oggetto di affidamento dall'inizio per lire 120 milioni del vecchio conio e, a far data dal 3 maggio 1999, per il minore importo di 80 milioni di lire: tale prova si desume inequivocabilmente dal contenuto semantico delle dichiarazioni datate 23 febbraio 1999, 3 maggio 1999 e 19 giugno 2001, depositate dal a corredo della memoria istruttoria ex art. 183, sesto CP_1
comma, n. 2, c.p.c. in primo grado, da cui si evince come il conto corrente, inizialmente affidato per 120 milioni di lire italiane, sia stato poi affidato per il minore importo di 80 milioni, senza che per tale conclusione occorra scomodare la teorica del fido di fatto;
tali risultanze consentono di mettere fuori gioco l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie prospettata dalla difesa della banca appellante, atteso che tutte le rimesse accertate dal c.t.u. in presenza di fido e nei limiti di esso si devono ritenere ripristinatorie e, in quanto tali, passibili di prescrizione decennale a far data dalla chiusura del conto validamente interrotta con la proposizione del presente giudizio.
Con ulteriore motivo di impugnazione la banca ha dedotto sia il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, per avere il deciso accolto le risultanze della c.t.u. nella misura in cui quest'ultima aveva conteggiato, ai fini della ricostruzione del saldo complessivo, anche gli interessi a credito del correntista in assenza di apposita domanda spiegata da parte attrice, sia la sua erroneità per avere riconosciuto al la spettanza degli interessi creditori ad onta della maturazione della CP_1
prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, del codice civile. I profili da ultimo palesati meritano stessa sorte dei precedenti posto che non sussiste alcun vizio di ultrapetizione, scaturendo il riconoscimento degli interessi creditori in favore del dalla domanda di rideterminazione del saldo CP_1
effettivo del conto corrente, indicata nelle conclusioni in primo grado ad opera della parte odierna appellata, che non può essere compiutamente evasa se non con il computo anche di tale voce: la natura accessoria degli interessi rispetto al saldo effettivo del conto corrente, per come riliquidato, fa sì che anche questi ultimi siano soggetti alla prescrizione decennale, decorrente dalla data di chiusura del conto, al pari della richiesta di rideterminazione del saldo del conto corrente costituente oggetto della domanda di ripetizione di indebito.
Da ultimo infondata si palesa la censura della banca che ha esecrato la quantificazione della propria condanna al pagamento delle spese in favore della controparte secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento che va da
Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, stante l'ammontare della condanna definitiva a poco più di 76 mila Euro più vicina al minimo della forbice di valore, nonché l'addebito a proprio detrimento delle spese di c.t.u.: le statuizioni del
Tribunale sui predetti specifici punti si palesano immuni da censura in quanto diretta applicazione del principio di soccombenza ed in quanto la liquidazione dei compensi ha avuto ad oggetto, come riferito dalla stessa banca, i parametri medi dello scaglione di riferimento, parametri che si ritengono congrui data la complessità del contenzioso bancario e la difficoltà delle operazioni contabili effettuate che hanno richiesto l'adozione di una consulenza tecnica d'ufficio.
In definitiva nulla osta alla conferma della sentenza gravata: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate alla nella misura di cui Parte_1
al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 565/2022, emessa dal Tribunale di Enna, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
da , spese liquidate in Euro 9.991,00 (di cui Euro 2.977,00 CP_1
per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed Euro 5.103,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Giuseppa
Macaluso in quanto dichiaratasi anticipataria;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma
1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 27 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 322/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 565/2022 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 08/08/2022, di cui al n. R.G.
809/2013
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SI TO in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Pola n. 11, presso lo studio della stessa;
- appellante -
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
Enna, Via Senatore Antonio Romano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Macaluso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
Oggetto: azione di ripetizione in materia bancaria
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
esponendo: Parte_1
- di aver stipulato con la Banca AN LO di Torino – Agenzia di Enna – oggi
TE AN LO S.p.A. il rapporto di conto corrente bancario e contestuale scoperto di conto (inizialmente di Lire 90 milioni, ridotto ad € 20.000,00 Pt_2
nel 2004) recante il n. 10/8290 con decorrenza a far data dal 02.12.1993, rapporto estinto in data 30.01.2006 con versamento della somma di € 1.652,71;
- che, previa richiesta a TE AN LO S.p.A. di copia di estratti conto, contratti di conto corrente e di apertura di credito, nonché delle eventuali convenzioni stipulate successivamente, l'istituto rilasciava solo copia degli estratti conto relativi all'anno 2002 ma non anche la copia dell'altra documentazione richiesta;
- di avere conferito incarico econometrico sulla propria posizione ad un consulente tecnico di parte il quale, all'esito dell'esame degli estratti conto, accertava l'illegittima applicazione, da parte dell'istituto bancario convenuto, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, della data di valuta relativa all'emissione di assegni bancari, di interessi passivi ultra-legali non pattuiti per iscritto, nonché di spese e oneri non pattuiti;
- di avere dunque indebitamente corrisposto all'istituto convenuto l'importo complessivo di € 81.918,67.
pertanto chiedeva: CP_1
- ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra-legale in riferimento al rapporto di conto corrente in esame, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque successivamente variati in senso sfavorevole al correntista senza pattuizione sottoscritta dall'attore e senza alcuna preventiva comunicazione;
- Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al correntista;
in alternativa, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
- Ritenere e dichiarare non dovute per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, e in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto, in aggiunta agli interessi passivi;
- Ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dall'attore alla convenuta;
- Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario, riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dall'apertura, con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione di interessi passivi (trimestrale, semestrale, annuale), di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni.
In subordine chiedeva CP_1
- l'applicazione, per tutta la durata del rapporto, degli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93);
- di vedere condannata la Banca convenuta alla restituzione della complessiva somma di € 81.918,67 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, anche quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme.
Nel costituirsi in giudizio, TE AN LO S.p.A. eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione delle rimesse di natura solutoria risalenti ad oltre dieci anni prima della proposizione del presente giudizio e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e c.t.u. econometrica.
Con sentenza n. 565/2022 il Tribunale di Enna accoglieva parzialmente la domanda di ripetizione formulata da e condannava TE AN CP_1
LO S.p.A. al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 76.584,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo: a fondamento del deciso, il
Tribunale preliminarmente disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta poiché, essendo il conto corrente per cui è lite affidato sin dall'origine, tutte le rimesse effettuate dal correntista erano da ritenere ripristinatorie sì da far decorrere il termine di prescrizione decennale dalla data di estinzione del conto, vale a dire dal 30 gennaio 2006, con la conseguenza che l'atto di citazione in giudizio notificato ad TE AN LO S.p.A. nel giugno
2013 aveva efficacemente comportato l'interruzione del termine di prescrizione decennale.
Nel merito, in relazione all'eccezione sollevata dalla banca convenuta circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera di parte attrice, il giudice di primo grado rigettava tale doglianza ritenendola infondata, alla luce della documentazione agli atti, avendo il correntista prodotto la serie degli estratti di conto corrente bancario attestante i movimenti in dare ed avere ed avendo posto a fondamento della propria pretesa la mancata pattuizione, in modo conforme al quadro normativo, dei tassi di interesse e di ogni altro onere o condizione applicati dalla banca al rapporto senza che quest'ultima avesse dimostrato la legittimità delle condizioni contrattuali contestate dal cliente e la giusta causa delle attribuzioni patrimoniali eseguite dal CP_1
Avverso tale sentenza TE AN LO S.p.a. ha proposto appello facendo leva sui seguenti profili di doglianza:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice non aveva ritenuto che incombesse sull'attore l'onere di provare l'esistenza del CP_1
contratto di conto corrente bancario in contestazione;
violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c. che impone a chi agisce in ripetizione l'onere di provare il difetto di giusta causa delle attribuzioni patrimoniali e la nullità delle clausole contrattuali;
2) Inammissibilità della c.t.u. in quanto ammessa pur non avendo il correntista depositato gli estratti conto dall'inizio del rapporto sino alla sua conclusione, con conseguente vizio della sentenza che sulle conclusioni della c.t.u. aveva accolto la domanda di ripetizione di indebito;
erroneo ricorso alle cosiddette “scritture di raccordo”;
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca per avere, in assenza del contratto di affidamento, le rimesse effettuate dal correntista natura solutoria e non ripristinatoria;
4) di ultrapetizione della sentenza impugnata per avere accolto il CP_2
giudice de plano le risultanze della c.t.u. nella misura in cui quest'ultima aveva conteggiato, ai fini della ricostruzione del saldo complessivo, gli interessi creditori in assenza di apposita domanda attorea;
erroneo riconoscimento degli interessi creditori in quanto prescritti a seguito della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale giusta applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c.; 5) Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il giudice ha disposto la condanna della banca al pagamento delle spese di lite in misura ritenuta esorbitante ed al pagamento delle spese di c.t.u. liquidate.
In via istruttoria la banca appellante ha chiesto il richiamo del C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado, ovvero la nomina di un nuovo perito d'Ufficio, al fine di espungere dai conteggi effettuati i versamenti solutori, ovvero quelli destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, e di espungere dalla rideterminazione del saldo finale del conto corrente la somma di
€ 10.438,20, pari alla differenza tra interessi creditori erroneamente ricalcolati ammontanti ad Euro 10.439,62 ed interessi creditori originari pari ad Euro 1,42.
Nel costituirsi in giudizio in grado d'appello, ha contestato in CP_1
fatto e diritto il merito delle avverse pretese instando per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 26 giugno 2026 sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da
TE per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
La causa al vaglio del presente giudizio ha ad oggetto l'azione di ripetizione di indebito azionata da nei confronti di con CP_1 Parte_1
la quale il ha intrattenuto il rapporto di conto corrente bancario affidato CP_1
n. 10/8290 con decorrenza a far data dal 02.12.1993 e sino al 30.01.2006, data quest'ultima di estinzione del rapporto in essere tra le parti: come detto, a fondamento della domanda il ha prodotto gli estratti di conto corrente CP_1
bancario e relativi riassunti scalari, sia pur con le limitate carenze documentali indicate alla pagina 7 dell'elaborato peritale effettuato in prime cure, ma non copia fotostatica del contratto di conto corrente bancario e della pedissequa apertura di credito bancario.
Ciò posto, con la prima doglianza la banca appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha rilevato, in violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 azionata dal per non avere quest'ultimo prodotto i contratti bancari CP_1
inter partes e la conseguente assenza di causa giustificativa degli esborsi di cui il correntista ha rivendicato la ripetizione: la difesa della banca ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza n. 33009 del 13 dicembre 2019, ha affermato come “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”.
La Corte, pur non ignorando l'arresto giurisprudenziale sopra riportato, reputa ciononostante di dover disattendere la doglianza avuto riguardo sia al successivo principio affermato dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 1550 del 19 gennaio 2022, ha affermato che “In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art.
116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore”, sia al tenore contenutistico della difese della banca appellante la quale ha sì avuto buon gioco nel rilevare l'omessa produzione della copia fotostatica del contratto di conto corrente ma non ha contestato né l'esistenza del rapporto giuridico con il durato dal 1993 sino al 2006, rapporto provato dalla serie di estratti di CP_1
conto corrente versati in atti e dalle missive avutesi tra le parti in data 23 febbraio
1999, 3 maggio 1999 e 19 giugno 2001 depositate dal a corredo della CP_1
memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. in primo grado, né
l'applicazione durante il suddetto rapporto, in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., del doppio termine di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, rispettivamente annuale e trimestrale, o di commissioni di massimo scoperto con tasso indeterminato, o di antergazione e postergazione di valute con modalità non divisate in contratto: la banca non può limitarsi a dire che il documento contrattuale, della cui esistenza lo stesso correntista ha dato atto per averne fatto espresso richiesta di ostensione con lo strumento dell'art. 119 T.U.B., non essendo stato prodotto, non può costituire la base della domanda di ripetizione azionata nella presente sede, avendo il cliente odierno appellato piuttosto provato, a corredo della domanda di ripetizione, sia l'esistenza del vincolo negoziale tra le parti protrattosi per 13 anni, sia la serie continua di estratti conto ad eccezione di quelli compresi tra il 28 aprile 1995 ed il 12 maggio 1995, sia l'esistenza delle indebite dazioni di denaro sulla base di pattuizioni nulle, quale quella che prevede il diverso termine di calcolo degli interessi creditori e debitori, sia infine, a mezzo di c.t.u. contabile, l'ammontare dell'indebito nella misura ivi calcolata. In sostanza, il cliente odierno appellato ha fornito gli ulteriori mezzi di prova di cui parla l'ordinanza del 2022 e che la Corte reputa sufficienti a dar contezza del rapporto negoziale avutosi tra le parti di causa.
Con il secondo motivo di appello la banca ha messo in luce l'assenza di soluzione di continuità degli estratti conto versati in atti senza la quale, a suo dire, non si poteva pervenire con certezza alla determinazione degli asseriti e non provati addebiti sine causa sui quali si fonda la domanda di ripetizione: la banca in particolare ha eccepito la inammissibilità e/o nullità dell'elaborato peritale che aveva utilizzato, per colmare i vuoti probatori, le scritture di raccordo tra vari trimestri, giungendo in tal modo a soluzioni incerte e non appaganti, ed ha stigmatizzato il contenuto della sentenza di primo grado che, sulle risultanze della c.t.u., aveva basato il proprio ragionamento alla base della pronuncia di condanna.
La Corte non condivide la tesi della banca appellante e reputa di confermare la sentenza di primo grado nella misura in cui ha ritenuto ammissibile l'utilizzo, ad opera del C.T.U., dei necessari raccordi tra i trimestri che presentavano le limitate carenze documentali indicate alla pagina 7 dell'elaborato peritale espletato in primo grado, lacune documentali che non hanno impedito al perito dell'Ufficio, ai fini del calcolo delle ragioni di dare ed avere tra le parti, di operare i necessari raccordi per il tramite dei riassunti scalari e dei movimenti generali prodotti agli atti in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
31187 del 3 dicembre 2018, ha affermato che “In materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile”; nel caso in esame, come accertato dal Giudice di primo grado, risulta che il CP_1 abbia prodotto la serie degli estratti conto per l'intero periodo dal 1993 sino al
2006 ad eccezione degli estratti conto compresi tra il 28 aprile 1995 ed il 12 maggio 1995, periodo quest'ultimo assai limitato che non ha impedito al C.T.U. di dare corso al mandato ricevuto, ricostruendo i movimenti contabili, e di verificare il complessivo andamento del rapporto di conto corrente interamente ricostruito per tutta la sua durata dal 02.12.1993 al 30.01.2006, avendo il perito proceduto in ossequio al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche in mancanza degli estratti conto, la ricostruzione del conto può essere effettuata con documenti diversi che offrano indicazioni certe e complete sull'andamento del conto corrente.
Quanto poi alla carenza probatoria indicata dalla banca appellante a fondamento della asserita inammissibilità della c.t.u. espletata in primo grado, carenza che concerne unicamente il mese di agosto 2003, la Corte rileva come ad essere mancante nella documentazione prodotta dal non sia stato l'estratto CP_1
conto ma unicamente il riassunto scalare, come si evince dalla pagina 71 di 483 dell'allegato 5a del fascicolo di parte appellata in cui è proprio riportato l'estratto di conto corrente bancario afferente il mese di agosto 2003 nel quale figura un solo movimento dato dall'emissione dell'assegno bancario n. 3061498043 per l'importo di € 1.555,00. In definitiva le limitate carenze documentali non hanno inficiato le determinazioni cui è pervenuto il C.T.U. e sulle quali è stata fondata la domanda di condanna della banca.
Con il terzo motivo di doglianza la banca ha fatto valere l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva disatteso l'eccezione di prescrizione per essere le rimesse effettuate dal correntista, in assenza del contratto di affidamento, di natura solutoria e non ripristinatoria: ad avviso della banca non poteva darsi credito alla teoria del fido di fatto, non potendo supplire alla mancata produzione del documento contrattuale di apertura di creduto né le risultanze degli estratti riportanti addebiti di interessi per scoperto di conto né, tanto meno, le lettere prodotte dal con le quali la banca aveva affermato di volere ridurre lo CP_1
scoperto di conto da 120 ad 80 milioni del vecchio conio, non desumendosi da tali atti né l'ammontare dell'affidamento, né la data a partire dalla quale il conto sarebbe stato affidato.
Anche tale doglianza si palesa ad avviso della Corte infondata, avendo il correntista dato prova del fatto che il rapporto di conto corrente bancario CP_1
per cui è lite sia stato sempre oggetto di affidamento dall'inizio per lire 120 milioni del vecchio conio e, a far data dal 3 maggio 1999, per il minore importo di 80 milioni di lire: tale prova si desume inequivocabilmente dal contenuto semantico delle dichiarazioni datate 23 febbraio 1999, 3 maggio 1999 e 19 giugno 2001, depositate dal a corredo della memoria istruttoria ex art. 183, sesto CP_1
comma, n. 2, c.p.c. in primo grado, da cui si evince come il conto corrente, inizialmente affidato per 120 milioni di lire italiane, sia stato poi affidato per il minore importo di 80 milioni, senza che per tale conclusione occorra scomodare la teorica del fido di fatto;
tali risultanze consentono di mettere fuori gioco l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie prospettata dalla difesa della banca appellante, atteso che tutte le rimesse accertate dal c.t.u. in presenza di fido e nei limiti di esso si devono ritenere ripristinatorie e, in quanto tali, passibili di prescrizione decennale a far data dalla chiusura del conto validamente interrotta con la proposizione del presente giudizio.
Con ulteriore motivo di impugnazione la banca ha dedotto sia il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, per avere il deciso accolto le risultanze della c.t.u. nella misura in cui quest'ultima aveva conteggiato, ai fini della ricostruzione del saldo complessivo, anche gli interessi a credito del correntista in assenza di apposita domanda spiegata da parte attrice, sia la sua erroneità per avere riconosciuto al la spettanza degli interessi creditori ad onta della maturazione della CP_1
prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, del codice civile. I profili da ultimo palesati meritano stessa sorte dei precedenti posto che non sussiste alcun vizio di ultrapetizione, scaturendo il riconoscimento degli interessi creditori in favore del dalla domanda di rideterminazione del saldo CP_1
effettivo del conto corrente, indicata nelle conclusioni in primo grado ad opera della parte odierna appellata, che non può essere compiutamente evasa se non con il computo anche di tale voce: la natura accessoria degli interessi rispetto al saldo effettivo del conto corrente, per come riliquidato, fa sì che anche questi ultimi siano soggetti alla prescrizione decennale, decorrente dalla data di chiusura del conto, al pari della richiesta di rideterminazione del saldo del conto corrente costituente oggetto della domanda di ripetizione di indebito.
Da ultimo infondata si palesa la censura della banca che ha esecrato la quantificazione della propria condanna al pagamento delle spese in favore della controparte secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento che va da
Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, stante l'ammontare della condanna definitiva a poco più di 76 mila Euro più vicina al minimo della forbice di valore, nonché l'addebito a proprio detrimento delle spese di c.t.u.: le statuizioni del
Tribunale sui predetti specifici punti si palesano immuni da censura in quanto diretta applicazione del principio di soccombenza ed in quanto la liquidazione dei compensi ha avuto ad oggetto, come riferito dalla stessa banca, i parametri medi dello scaglione di riferimento, parametri che si ritengono congrui data la complessità del contenzioso bancario e la difficoltà delle operazioni contabili effettuate che hanno richiesto l'adozione di una consulenza tecnica d'ufficio.
In definitiva nulla osta alla conferma della sentenza gravata: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate alla nella misura di cui Parte_1
al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 565/2022, emessa dal Tribunale di Enna, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
da , spese liquidate in Euro 9.991,00 (di cui Euro 2.977,00 CP_1
per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed Euro 5.103,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Giuseppa
Macaluso in quanto dichiaratasi anticipataria;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma
1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 27 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico