Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG nr. 434/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 17/06/2021 da
, C.F.: - Parte_1 C.F._1
Alessi rona, procuratore con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. 16 sexies D. Lg. 179/12 all'indirizzo
Email_1
Parte appellante
contro
C.F.: - Controparte_1 P.IVA_1 betta rini con studio in Verona, via Locatelli n. 3 Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Verona. In punto: retribuzione.
* CONCLUSIONI Per parte appellante: - In totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che il sig. Parte_1
rassegnando le proprie dimissioni entro l'anno di vita del bambino, aveva diritto all'esenzione dal
[...]
preavviso, e che l'indennità di mancato preavviso gli è stata ingiustamente trattenuta dall'ultima busta paga;
- Conseguentemente, condannare parte appellata a corrispondere al sig. la Parte_1 somma pari € 5.648,61 (somma ingiustamente trattenuta dal datore di lavoro to preavviso).
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: I. Nel merito: Respingere l'appello proposto dal sig. e confermare la Pt_1 sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Verona. II In ogni caso: a) Accertarsi e si la correttezza
1
b) conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannarsi il Cont sig. al pagamento dell'importo di Euro 620,68 a favore di , oltre interessi e rivalutazione Pt_1 dal dì del dovuto al saldo;
c) respingersi le domande formulate dal sig. in quanto infondate e, Pt_1 comunque, non provate. II. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
* motivazione
1. La controversia trae origine dalla seguente vicenda.
Il lavoratore oggi appellante ha fruito del congedo obbligatorio, di cinque giorni - di cui all'art. 4, co. 24, Legge 92/20121 (non del congedo di cui all'art. 28, DLgs 151/20012).
Il medesimo lavoratore ha quindi reso dimissioni senza preavviso entro l'anno dalla nascita della figlia.
La società appellata, pertanto, ha trattenuto sull'ultima busta paga onorata la relativa indennità di mancato preavviso per complessivi (e non esaustivi) € 5.648,61) e quindi ha ottenuto in proprio favore emissione di decreto ingiuntivo per la residuale porzione (€ 620,68).
L'appellante ha quindi proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo e domandato, in via riconvenzionale, la restituzione della somma dalla datrice di lavoro trattenuta in Controparte_1 busta paga. Il ha fondato la propria domanda sul disposto Pt_1 dell'art. 55, DLgs 151/20013.
La pretesa dell'odierno appellante, proposta quindi in sede di opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, è stata rigettata ed il Tribunale di 1 Legge 92/2012 – Art. 4, co. 24. ---- […] : a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio
[…], ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. […]. 2 DLgs 151/2001 - Art. 28 Congedo di paternità alternativo ---- 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 3 DLgs 151/2001 - Art. 55 Dimissioni ---- 1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. NB: in appresso la formulazione ante 24/6/2015: 1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
2 Verona ha pertanto anche confermato il decreto ingiuntivo opposto (con compensazione delle spese di lite in ragione dell'ambiguità del dato normativo).
1.1. Il giudice di prime cure ha in particolare ritenuto che la previsione di cui all'art. 55, DLgs 151/2001 e l'esonero a cui tale norma fa riferimento attenga alla solo fattispecie prevista dall'art. 28, DLgs 151/2001 e non anche a quella disciplinata dall'art. 4, co. 24, Legge 92/2012.
Ciò sia per ragioni letterali e sistematiche sia per ragioni logiche la Tribunale di Verona così motivate: <il primo comma dell in questione prevede che: caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo cui previsto a norma divieto licenziamento la lavoratrice ha diritto alle indennit previste da disposizioni legge e contrattuali per licenziamento. lavoratore che si dimettono nel predetto non sono tenuti al preavviso fa riferimento seconda parte della disposizione esame quello padre dlg. sussiste durata del congedo paternit estende fino compimento un anno et bambino. tale lettura confermata dalla espressa previsione contenuta quale stabilisce applica fruito>Pertanto si deve condividere interpretazione della norma sostenuta da parte opposta, secondo la quale il lavoratore padre ha diritto di rassegnare le dimissioni senza obbligo di preavviso a condizione che: a) le stesse vengano formalizzate entro un anno dalla nascita del figlio;
b) che il lavoratore dimissionario abbia comunque fruito, durante il primo anno di vita del proprio figlio, del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 54.
Dal testo dell'articolo 55, così come modificato dalla legge 92/2012, non si possono trarre argomenti testuali a sostegno della contraria tesi secondo la quale il comma secondo, in realtà, si riferirebbe soltanto alla disposizione contenuta nella prima parte comma primo, nella quale è previsto il diritto per la lavoratrice alla corresponsione dell'indennità contrattuali e di legge previste per il caso di licenziamento. La possibilità di dimettersi senza preavviso infatti è riferita espressamente al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento. Come si è visto, per lavoratore padre tale divieto sino al compimento del primo anno di vita del bambino sussiste soltanto a condizione che egli abbia fruito del congedo di paternità, istituto avente finalità presupposti diversi da quelli del congedo “obbligatorio” (di cui ha fruito il lavoratore opponente).
3 Di conseguenza, le tutele previste dall' art.55 del D. lgs 151/2001, tra cui le dimissioni senza obbligo di preavviso, devono applicarsi unicamente nei casi in cui il padre abbia usufruito del congedo di paternità>>.
1.2. il Tribunale di Verona ha quindi confermato il decreto ingiuntivo opposto e rigettato le residuali domande dell'odierno appellante con l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della <novit della causa e profili di incertezza conseguenti alla modifica dell citato>>.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di un unico motivo di gravame.
[...]
La parte ha quindi richiamato precedente del Tribunale di Monza (sent. 107/2020) coerente con parere reso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 896 del 26/10/2020).
L'appellante ha rilevato che dall'analisi della norma in questione emergere con chiarezza che il padre lavoratore, entro l'anno di vita del bambino, ha diritto di rassegnare le dimissioni e durante tale periodo è esentato dal prestare la propria attività lavorativa per il periodo di preavviso.
Il comma 1 della norma è chiaro nel predisporre una tutela più ampia per la lavoratrice madre (riconoscimento della Naspi, pagamento della indennità di mancato preavviso ed esenzione dal periodo di preavviso) al fine di compensare la neo mamma, in rapporto alla difficoltà di scelta nella conservazione del posto di lavoro a seguito della nascita del figlio, con un sostegno economico necessario per poter lasciare il lavoro.
Dubbi interpretativi sorgono, invece, rispetto al comma 2, riferito al padre lavoratore, per il quale il legislatore non ha chiarito quale “disposizione del comma 1” si applica al padre lavoratore visto che il primo comma si occupa di due distinti diritti (quello relativo alla concessione delle indennità e quello relativo all'esenzione del preavviso).
Una interpretazione sistematica del secondo comma suggerirebbe di ritenere che il legislatore con la locuzione prevista nel secondo comma di applicazione al padre lavoratore della “disposizione del primo comma “ si sia voluto riferire esclusivamente al diritto a fruire delle indennità (Naspi ed indennità di preavviso) e non anche all'esenzione del preavviso, in quanto già chiaramente disciplinata dal primo comma.
4 Attraverso tale interpretazione si otterrebbe, così, una parità di trattamento tra madre e padre nel senso che entrambi i genitori hanno diritto all'esenzione dal periodo di preavviso ma solo la madre (che fruisce sempre del congedo di maternità) ed il padre che fruisce del congedo di paternità, hanno diritto anche alle indennità previste dalla legge e dal contratto.
A conferma della genuinità di tale interpretazione ha richiamato l'originario testo dell'art 55 nella precedente formulazione laddove, al comma 5, prevedeva che entrambi i genitori non erano tenuti al preavviso, ma solo la madre e il padre che avevano fruito del congedo avevano diritto alle indennità previste dalla legge e dal contratto.
Con la riforma RN (nell'intento di chiarire che le disposizioni del primo comma si applicano alle dimissioni rassegnate entro l'anno di vita del bambino mentre la certificazione prevista dal successivo comma 4 si applica fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino), il legislatore ha abrogato il comma 5 trasferendolo nel primo comma senza però modificare il comma 2, dove avrebbe dovuto specificare quale dovesse essere la disposizione che si applica al padre che ha fruito del congedo di paternità.
I richiami giurisprudenziali citati dal primo giudice non potevano supportare la tesi sostenuta in quanto si riferivano ad un periodo precedente all'abrogazione del quinto comma dell'art. 55, avvenuta nel 2015, e comunque Cass. 11676/2012 afferiva a caso diverso riferito al godimento da parte del padre lavoratore delle indennità previste dal primo comma dell'art. 55, pacificamente riservate al padre che fruisce del congedo di paternità.
3. Si è costituita con memoria Controparte_1 depositata in data 11.10.2022 contestando la fondatezza delle difese di parte appellante in tal modo richiamando precedenti giurisprudenziali di Cassazione (sent. 11676/2012 e 4919/2014) e di questa Corte di Appello (sent. 11/2022).
4. La controversia, iscritta a ruolo in data 17/6/2021 e con prima udienza fissata al 13/10/2022 e quindi rinvia per ragioni organizzative con provvedimenti del 27/9/2022, del 23/5/2023 e del 14/3/2024, è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 9/1/2025.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
5 6. Questa Corte ha già avuto modo di affrontare, in identico giudizio, la questione sottesa alla pretesa oggi riproposta in grado di appello dal lavoratore, risolvendola in senso coerente con le difese sviluppate dalla parte appellata.
La Corte, che non ha ragione per discostarsi dal proprio precedente, intende richiamarlo riportandolo, per comodità di lettura, qui in appresso.
<
8. L'appello è infondato e va rigettato.
La impugnazione proposta non offre elementi che consentano di discostarsi dalla motivazione resa dal Tribunale nella sentenza gravata, che risulta correttamente e congruamente motivata in ordine alle specifiche questioni di causa.
9. Questa Corte ritiene una interpretazione ermeneutica della norma di cui all'art 55 maggiormente convincente e scevra da profili di irragionevolezza anche riguardo alla sua lettura costituzionalmente orientata.
La disposizione letterale di cui al comma 2 dell'art. 55 d. lgs 165/2001 menziona espressamente, quale elemento per la applicabilità del "1 comma, solo il congedo di paternità e non nomina, invece, il congedo obbligatorio di paternità previsto in un altro contesto normativo e dettato da differenti finalità (di promozione dell'impegno paterno nell'accudimento della prole, attraverso l'obbligo legislativamente imposto di restare assente dal lavoro per due giornate)
La disposizione di cui al comma 2, inoltre, richiama espressamente l'intero comma 1 senza distinzioni e/o limitazioni di sorta rispetto alle previsioni ivi contenute e il comma 1 disciplina l'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore si dimettano durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (quanto alla lavoratrice) oppure è stato usufruito il congedo di paternità entro un anno di età del figlio (quanto al lavoratore).
La ratio della disposizione, nella lettura in combinato disposto con il precedente art 54, è quella di rafforzare la tutela alla genitorialità prevedendo in favore della madre nonché del padre che abbia usufruito del congedo di paternità ex art 28 della legge citata, il divieto di licenziamento, il diritto alle indennità previste per il caso di licenziamento e l'esonero dal preavviso, subordinando, così, l'esonero dal preavviso all'esercizio di una facoltà ben più significativa, ovvero l'aver il lavoratore padre fruito di quel congedo di lunga durata, legislativamente introdotto e disciplinato proprio per l'accudimento del figlio in tenerissima età, che dimostra, nella valutazione del
6 legislatore, lo svolgimento di una attività di accudimento pari a quella normalmente riservata alla lavoratrice madre.
In termini Cass 11676/2012 (richiamata dal primo giudice), ancorchè in fattispecie inerente la convalida delle dimissioni, ha puntualizzato che “l'estensione delle tutele previste per il caso di licenziamento in periodo di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino anche al padre lavoratore per i caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, è condizionata alla fruizione, appunto, del congedo di paternità”
9.1 La diversa interpretazione che estende l'esonero dell'obbligo di dare il preavviso anche a coloro che abbiano usufruito del congedo di paternità (ex l. 92/2012) risulta peraltro illogica ed irragionevole tenuto conto che tale congedo deve essere necessariamente fruito entro il 5 mese di età del bambino e per massimo due giorni e dunque il diritto all'esonero dal preavviso dovrebbe essere riconosciuto a seconda di un dato casuale e poco significativo, l'aver cioè il lavoratore già usufruito delle due giornate di congedo legislativamente imposte entro il quinto mese o con averle invece ancora godute
10. Non risulta dirimente, sul punto, la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 896/2020 del 26.10.2020, richiamata dall'appellante nella discussione orale, secondo cui (in ragione di un pronunciamento del Tribunale di Monza, sent 107 del 18.2.2020) il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva mentre diversamente, qualora non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all'esonero del preavviso.
A parte il diverso orientamento espresso da pronunciamenti di merito intervenuti successivamente (Tribunale di Verona sent 51/2021 del 21.1.2021 e sent n. 52 del 22.2.2021) detta nota, richiamando la precedente disposizione dell n. 749/2020, ha evidenziato come ai fini dell'esonero del preavviso ha rilevanza la circostanza che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, situazione di cui il datore di lavoro potrà essere informato anche all'atto della presentazione delle dimissioni, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.
Nella fattispecie il […], al momento delle dimissioni rese in via telematica in data 25.5.2017, non ha affatto chiarito né tantomeno indicato le ragioni e le motivazioni
7 che lo avevano indotto ad una anticipata cessazione del rapporto lavorativo né in esse veniva fatto alcuno specifico riferimento e richiamo ovvero invocata la disciplina di cui al D. Lgs 151/2001 in maniera da portare a conoscenza il datore di lavoro della effettiva condizione familiare del dipendente e porlo nelle condizioni di valutare la eventuale applicabilità di esoneri e deroghe al periodo di preavviso.
Il dipendente, inoltre, rispetto alle dimissioni rese a maggio 2017, nel periodo immediatamente successivo non ha manifestato eventuali ripensamenti o richiesto di revocare le dimissioni ovvero di chiarirne le cause ed i contenuti sicchè la CP_1 non ha avuto a propria disposizione alcun elemento che le consentisse di
[...] diversamente valutare l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Il […], peraltro, non ha nemmeno contestato, nella immediatezza, la legittimità della trattenuta operata dalla a titolo di indennità di mancato preavviso né lo CP_1 ha fatto in tempo plausibilmente congruo.
Infatti, solo a distanza di un anno, con la nota del 31.5.2018 (attribuendo, peraltro, a tale comunicazione efficacia retroattiva e senza rendere nemmeno contezza delle ragioni del notevole lasso di tempo intercorso), ha rappresentato alla che CP_1 rispetto alle irrevocabili dimissioni volontarie rese a maggio 2017 e decorrenti dal 16.6.2017, non era tenuto a prestare alcun preavviso in quanto lo stesso doveva essergli pagato (ai sensi del D. Lgs 151/2001) rientrando la cessazione del rapporto del rapporto nel primo anno di vita del bambino.
Tale motivo di esonero così come il quadro fattuale e familiare allo stesso sotteso, dovevano essere forniti dal lavoratore al momento delle dimissioni e ciò per consentire, appunto, al datore di lavoro di accertare la sussistenza delle condizioni per l'eventuale esonero dell'obbligo di preavviso e di consentirne la conseguenziale valutazione.
E' evidente, dunque, come lo stesso atteggiamento del […], nella contestualità delle dimissioni ed anche dopo, si è reso di ostacolo anche alla eventuale applicabilità della disciplina invocata>>.
6.1. Deve quindi essere rilevato come una interpretazione letterale dell'art. 55, DLgs. 151/2001, ove letto in modo sistematico unitamente all'art. 54, stesso DLgs., consenta di affermare che l'esonero di cui si discute è afferente al solo lavoratore che ha goduto del congedo alternativo di cui all'art. 28, DLgs. 151/2001.
8 Ciò, innanzitutto, in considerazione del fatto che il lavoratore è esonerato, ai sensi dell'art. 55, co. 1, DLgs. 151/2001, dal preavviso ove lo stesso si dimetta nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento ai sensi dell'art. 54, DLgs. 151/2001 (versione ante 13/8/2022) e, quindi, nel periodo durante il quale il lavoratore – si veda il settimo comma dell'art. 54, DLgs. 151/2001 – ha fruito del congedo di paternità (che è il congedo disciplinato dall'art. 28, DLgs. 151/2001) e non certo di altra tipologia di congedo.
Inoltre, altro dato letterale di rilievo, il fatto che il secondo comma dell'art. 55, DLgs. 151/2001 – con ciò ulteriormente delimitandone il perimetro di operatività – faccia richiamo dell'intero comma uno del medesimo articolo circoscrivendone quindi in termini espliciti l'ambito di applicazione in favore del lavoratore che è stato costretto ad usufruire del congedo di paternità che, nel lessico adottato dal DLgs. 151/2001, è certamente il congedo alternativo di cui all'art. 28 DLgs. 151/2001.
6.1. Anche ragioni di carattere logico, meglio sopra esplicitate, da individuarsi quindi nella necessità di assicurare al genitore/padre costretto a sostituirsi alla madre (in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre) una tutela rafforzata, inducono ad assicurare il beneficio di cui si discute al solo lavoratore/padre che abbia fruito del congedo alternativo di cui all'art. 28 DLgs. 151/2001 e non anche al lavoratore che sia meramente padre ovvero che, in quanto padre, abbia fruito di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi, ad esempio, dell'art. 4, co. 24, Legge 92/2012.
7. Pertanto, in applicazione dei medesimi principii sopra enunciati e qui riaffermati, pur presa cognizione del differente orientamento espresso da altri giudici di merito [sent. 610/2022 Trib. Venezia, sent. 635/2022 CdA Milano], l'appello deve essere rigettato.
8. Quanto, infine, alle spese di giudizio le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti in ragioni della novità della questione e della sussistenza di orientamenti tra loro difformi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
9 1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite tra le parti. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
10