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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
RG 821 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da quale erede di con il patrocinio Parte_1 _1 dell'avv. Guglielmo Mossuto appellante nei confronti di
con il patrocinio degli Avv. Leopoldo Citi, Daniela _1
Guerrieri, Giulia Citi e Cecilia Citi
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n.
957/2020, pubblicata il 30/10/2020, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare il sig. a risarcire alla sig.ra _1 Parte_1
, nella sua qualità di unica erede della sig.ra
[...] _1 tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, nessuno escluso e/o eccettuato, danni quantificati nella somma di € 80.000,00, o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre rivalutazione
1 monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”; per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa, occorrendo, ammissione delle prove e controprove richieste e non ammesse in primo grado, RIGETTARE l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n.957/2020 del Tribunale di Pisa in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta con conseguente integrale conferma della censurata sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio di appello con distrazione
a favore dei procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO conveniva in giudizio l'ex marito per _1 _1 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da allegate condotte illecite dello stesso, danni quantificati in € 80.000,00. dichiarava nel proprio _1 atto introduttivo di essere stata oggetto, unitamente ai figli, di condotte offensive, denigratorie e violente da parte dell'ex marito, al quale, peraltro, era stata addebitata la separazione personale.
Ella agiva in giudizio al fine di far accertare ex artt. 2043 e 2059
c.c. che tali comportamenti illeciti le avevano arrecato un danno indicato nella misura di € 80.000,00 “o in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa”. Invano si costituiva _1 in giudizio chiedendo, anzitutto, che tale domanda fosse dichiarata inammissibile per essere la questione già coperta dal giudicato formatosi in relazione al giudizio di divorzio ovvero che fosse rigettata essendo il diritto al risarcimento del danno estinto per intervenuta prescrizione e, comunque, perchè infondata. La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo delle prove orali articolate dalle parti in via diretta e contraria, quindi, ritenuta matura per la decisione veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti
2 conclusivi, dando origine alla sentenza oggi impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale di Pisa, in via preliminare, ritiene che l'eccezione di giudicato sollevata da non sia fondata (cfr. pag. _1
3 della sentenza: “Se in primo grado, infatti, si è ritenuta la domanda infondata (peraltro in relazione alla mancata istruttoria, fondata sull'allegazione dei fatti costitutivi del risarcimento come fatti costitutivi della domanda di addebito, ritenuta inammissibile nel giudizio di divorzio), la sentenza di appello l'ha ritenuta inammissibile: tale ultimo assunto è diventato giudicato, avendo la
Corte di Cassazione dichiarato di non poter decidere sullo specifico motivo di ricorso articolato sul punto dalla odierna attrice, in quanto non autosufficiente”). Quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 2941 c.c., ha passato in rassegna due distinti orientamenti della Corte di Cassazione (di cui uno più risalente) in tema di sospensione della prescrizione tra coniugi e di attenuazione del vincolo coniugale una volta pronunciata la separazione, ritenendo di dover accogliere l'indirizzo, inaugurato nel 2014, maturato nella giurisprudenza di legittimità in conformità all'evoluzione dei rapporti tra coniugi. Secondo tale indirizzo, la sospensione della prescrizione dei diritti tra coniugi non opera più nel momento in cui la crisi è conclamata ed è intervenuta la separazione: “Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione” (Sez. 1,
Sentenza n. 7981 del 04/04/2014 (Rv. 630120 - 01). Sez.
6 -Sez. 1,
Sentenza n. 18078 del 20/08/2014 (Rv. 632052 - 01) 1, Ordinanza n.
8987 del 05/05/2016 (Rv. 639566 – 01)” (cfr. pag. 4).
3 Il Tribunale ha quindi seguito l'orientamento più recente che ritiene non applicabile la sospensione della prescrizione dei crediti di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge nel momento in cui la separazione è già in atto e sono state intraprese azioni giudiziarie, indice di un deterioramento dei rapporti ormai insanabile. Il
Tribunale ha altresì chiarito che alla base di questo orientamento vi è la convinzione secondo la quale una volta che sia stata conclamata la separazione, la posizione dei coniugi va valorizzata sia dal punto personale che da quello patrimoniale. Ha inoltre ritenuto che nel caso di specie la richiesta di risarcimento danni ben poteva essere spiegata prima della domanda di divorzio, dato che
è pacifico che i rapporti erano già irrimediabilmente compromessi.
Infatti, la domanda di risarcimento dei danni è stata avanzata prima che la pronuncia di divorzio diventasse definitiva. Ha poi osservato che il termine prescrizionale è da individuarsi in 5 anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ossia dal
7 dicembre 2006. Ha quindi dato conto che aveva _1 effettivamente posto in essere atti astrattamente interruttivi della prescrizione, ma che nella comparsa di costituzione depositata nella causa di divorzio, ella aveva fondato la richiesta di risarcimento danni su fatti diversi da quelli allegati come costitutivi della domanda oggetto del presente giudizio, configurandosi pertanto due diversi petita. Ritiene infatti il Tribunale che nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la moglie avesse censurato e indicato come fatti generatori del danno comportamenti consisenti nel mancato versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione (cfr. pag. 6: “Sebbene, dunque, ella facesse riferimento, nell'ambito della medesima comparsa, alla condotta da sempre tenuta dal marito, e fondante
l'addebito della separazione, tuttavia la richiesta di risarcimento del danno, come può desumersi anche dalla sentenza, era fondata sull'inadempimento dell'odierno convenuto a quanto previsto in sede di separazione, soprattutto con riferimento all'obbligo di
4 contribuzione a titolo di mantenimento come ivi stabilito”). Il
Tribunale ha quindi concluso il suo ragionamento reputando che la richiesta di risarcimento danni per € 80.000,00 dispiegata con l'atto di citazione in primo grado di questo giudizio avesse ad oggetto un petitum sostanziale differente, con la conseguenza che la comparsa di costituzione e risposta della causa di divorzio non poteva assurgere ad atto interruttivo della prescrizione. Il diritto al risarcimento del danno è stato ritenuto pertanto prescritto, decorrendo la prescrizione dal 2006 (passaggio in giudicato della pronuncia di separazione) e avendo l'attrice esercitato il diritto
(introducendo il giudizio) nel 2016. Vista la peculiarità della vicenda, il Tribunale di Pisa ha infine deciso di compensare le spese di lite.
L'APPELLO ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pisa _1 affidando le sue doglianze al seguente motivo d'appello, articolato in più punti riguardanti tutti l'istituto della prescrizione. In corso di causa è deceduta e in sua vece si è costituita _1 la figlia richiamando tutte le difese della madre Parte_1
e rassegnando le medesime conclusioni.
Con l'unico motivo d'appello, articolato in più punti, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2941 c.c., perché il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'istituto della sospensione della prescrizione tra coniugi, la violazione dell'art. 2945 c.c., per non avere considerato che l'atto interruttivo della prescrizione fa decorrere un nuovo periodo prescrizionale e la violazione dell'art. 2947 c.c., per non avere valutato che i fatti reato allegati e che precedevano dal punto di vista sistematico i fatti illeciti qui azionati, sono assistiti da prescrizione più lunga, che va quindi applicata al fatto illecito, in luogo della prescrizione civilistica quinquennale. si è costituita in giudizio ritualmente, contestando _1 analiticamente il motivo d'appello proposto dalla ex moglie e PE
5 in seguito richiamato dalla figlia costituitasi Parte_1 quale erede della madre.
All'udienza del 15 ottobre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo d'appello è fondato e merita accoglimento. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pisa _1
per sentirlo condannare al risarcimento in suo favore _1 di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, danni da determinarsi nella somma di € 80.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Il Tribunale ha respinto la domanda fondando la sua decisione sull'assunto per cui il termine prescrizionale di cinque anni era inutilmente decorso, in quanto nessuno degli atti posti in essere da era idoneo a provocare l'interruzione e _1 quindi la nuova decorrenza del termine. Questa Corte ritiene di doversi discostare dalle conclusioni cui il giudice di prime cure è pervenuto. In primo luogo, si rileva come la domanda di condanna al risarcimento del danno sia stata stata effettivamente proposta dalla nel giudizio di divorzio (cfr. comparsa di costituzione e PE risposta datata 16.03.2007: «…d) condanna del Sig. al _1 risarcimento a favore della moglie di tutti i danni patiti per i comportamenti illeciti di costui») e come la stessa non sia stata decisa nel merito in via definitiva. Infatti, in primo grado la domanda venne ritenuta infondata dal Tribunale di Pisa in
6 composizione collegiale sul presupposto che il preteso pregiudizio economico sarebbe derivato da fatti posti a fondamento della domanda di addebito del divorzio;
essendo tale ultima domanda inammissibile,
i predetti fatti (i quali non erano stati oggetto di deduzioni istruttorie) non potevano essere tenuti in considerazione. La Corte di Appello di Firenze, in seguito, ha ritenuto la domanda inammissibile nel giudizio di divorzio, mirante essenzialmente a regolare i rapporti personali. Su questo decisum si è formato il giudicato, avendo la Corte di Cassazione dichiarato di non poter decidere sullo specifico motivo di ricorso, articolato sul punto dalla , in quanto non autosufficiente. Non coglie quindi nel PE segno l'eccezione di parte secondo cui si incorrerebbe nella _1 violazione del principio del ne bis in idem.
In punto di prescrizione e sospensione della stessa, deve osservarsi, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità già fatto proprio dal Tribunale di Pisa che la separazione personale fra i coniugi attenua il vincolo e gli obblighi reciproci che derivano dal matrimonio, implicando il venir meno di quegli impedimenti (si allude all'osservanza degli obblighi di convivenza, fedeltà, assistenza materiale e morale) che durante la vita in comune possono ostare all'esercizio/esperimento di un'azione giudiziaria nei confronti dell'altro coniuge («…dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa
e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente
7 cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 c.c., e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione» (così Cass. civ., Sez. I, 4 aprile 2014,
n. 7981; l'interpretazione restrittiva dell'art. 2941 n. 1 c.c. che ne esalta il nucleo valoriale autentico, escludendo l'applicabilità della sospensione della prescrizione ai rapporti tra coniugi non più in comunione di vita, stante la sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo coniugale che contraddistingue già la fase della separazione, ha trovato conferma, tra le altre, in Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18078, Cass. civ., Sez. VI, ord. 5 maggio 2016, n. 8987, Cass. civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n.
24160, Cass. civ., Sez. I, ord. 14 dicembre 2018, n. 32524, Cass. civ., Sez. I, ord. 2 novembre 2022, n. 32212; si veda anche Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 27790, ove si puntualizza che tale interpretazione restrittiva dell'art. 2941 n. 1 c.c. trova applicazione sia per i crediti relativi all'assegno di mantenimento, sia per quelli derivanti dalla comunione de residuo, sia per qualsiasi altra pretesa creditoria tra coniugi separati, in ossequio al principio di tassatività delle cause di sospensione della prescrizione e all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici).
Premesso che, in base all'art. 2947, comma 1, c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in
5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, correttamente il giudice di prime cure, nella fattispecie per cui è causa, ha individuato il dies a quo di decorrenza del suddetto termine nel giorno del passaggio in giudicato della già menzionata sentenza costitutiva con la quale venne pronunciata la separazione personale dei coniugi, ossia il 07.12.2006.
Questa Corte dissente, invece, dall'opinione del primo giudice laddove egli ha ritenuto che la domanda di condanna del coniuge al risarcimento del danno proposta da nella propria _1 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di divorzio n.
42/2007 R.G.C. non fosse qualificabile alla stregua di atto
8 interruttivo della prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato nel presente giudizio. Questa Corte reputa invece corretta e condivisibile la conclusione cui il primo giudice era giunto in senso alla ordinanza del 21.01.2020, ove aveva rilevato «che la parte
ha compiuto atti interruttivi della prescrizione, ai sensi del PE disposto normativo di cui all'art. 2943 c.c., chiedendo la condanna del coniuge al risarcimento del danno nella comparsa di costituzione
e risposta nel giudizio di divorzio, e poi proponendo appello avverso la sentenza che quella domanda aveva dichiarato infondata e poi proponendo ricorso per cassazione nei confronti della sentenza che quella domanda ha ritenuto inammissibile» (cfr. pag. 3 dell'ordinanza). In sostanza, la prescrizione venne interrotta da già con il deposito della comparsa di costituzione e _1 risposta nel giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario promosso da _1 deposito che risale al mese di marzo del 2007.
Ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Il passaggio in giudicato della sentenza n. 1556/2010 della Corte di Appello di Firenze, in punto di domanda di condanna al risarcimento del danno, è dato dal deposito della sentenza emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, avvenuto in data 14.3.2014. poteva _1 quindi introdurre la causa di risarcimento danni entro la data del
14 marzo 2019, cosa che ha pacificamente fatto, posto che il giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa è stato introdotto nel 2016. In definitiva, il diritto al risarcimento del danno vantato da PE
non può dirsi estinto, a maggior ragione se si considera che
[...] le condotte tenute da e che avrebbero cagionato danni _1 alla originaria appellante (alla quale è subentrata la figlia ed erede) integrano astrattamente gli estremi di illeciti penali, con la conseguenza che, in ossequio al disposto dell'art. 2947, comma
3, c.p.c. dovrebbe applicarsi all'azione civile la prescrizione più
9 lunga stabilita dalla legge per i fatti costituenti reato che vengono in rilievo (es. maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. ecc.).
La sentenza n. 957/2020 del Tribunale di Pisa deve perciò essere integralmente riformata.
Occorre, a questo punto, analizzare i profili dell'an e del quantum debeatur in relazione alla domanda risarcitoria. Dirimenti sono a questo fine le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado, che non possono essere qualificate tout court de relato e, come tali, prive di valore probatorio, come eccepisce il Sig.
vertendo su fatti che alcuni testimoni hanno senz'altro _1 appreso dalla , ma anche dalla figlia di questa, PE Parte_1
all'epoca non costituita in giudizio, e dalla madre di
[...] [...]
che abitava muro a muro con la coppia. Dalle dichiarazioni _1 rese dai testi escussi si può evincere che nei confronti di PE
e , quando era minorenne, sono state commesse
[...] Parte_1 alcune fattispecie di reato, contro la persona e contro la famiglia, che non sono tuttavia sfociate in procedimenti penali, ma dei quali vi è traccia nelle numerose deposizioni. All'udienza del 20 giugno
2017 venne ascoltato il medico di famiglia Dott. il Persona_2 quale riferì di vari episodi di violenza perpetrati da _1
a danno della moglie. Il suddetto medico di medicina generale ha inoltre rappresentato che anche la bambina ( , in Parte_1 un'occasione, dopo che la madre lo aveva chiamato per segnalare l'episodio di violenza e per chiedere assistenza medica per entrambe, presentava una ferita lacero contusa al labbro. Il fatto che il sanitario non abbia assistito con i propri occhi all'episodio per cui venne richiesto il suo intervento, non rende la testimonianza de relato, visto che quanto da egli personalmente riscontrato soccorrendo e visitando le due pazienti era del tutto compatibile con la loro versione dell'accaduto. Nel corso della stessa udienza venne sentito l'assistente sociale , il quale ricordava di avere Tes_1 preso in carico il nucleo familiare della già nel 1997, potendo PE constatare una situazione economica di indigenza, con le utenze di
10 casa staccate a causa dell'impossibilità di pagare e con i bisogni primari di madre e figli soddisfatti da amici, parenti o istituzioni.
Puntuale, precisa e articolata è anche la testimonianza di Parte_1
all'epoca dei fatti narrati senz'altro disinteressata,
[...] perché non ancora diventata erede della madre, la quale delineò un quadro di vessazioni continue e di totale disinteresse da parte del padre, che spesso non era a casa e comunque non contribuiva in nessun modo ai bisogni della famiglia. All'udienza del 27 ottobre 2017 venne sentito il teste , dichiaratosi cognato di , Tes_2 _1 il quale spiegò di aver aiutato e i suoi figli a pagare _1 le bollette;
la stessa sorella del denunciò il tratto _1 caratteriale del fratello, definendolo uno spilorcio. La teste
[...]
riferì di aver appreso delle violenze dalla madre Testimone_3 di , che appunto abitava di fianco alla coppia e sentiva _1
i rumori di colluttazioni nonché grida provenire dall'abitazione.
Quest'ultima teste specificò che all'epoca lavorava presso la e aiutava questa famiglia a sopravvivere;
riferì che la CP_2 famiglia viveva al freddo, non potendo pagare il riscaldamento e avendo l'ente gestore sospeso l'utenza e interrotto l'erogazione. La teste dichiarò di aver gestito un negozio di Testimone_4 alimentari che faceva credito alla per i generi alimentari di PE prima necessità; riferì altresì di avere chiesto personalmente a di occuparsi dei conti sospesi saldando i debiti, ma _1 che questi avrebbe rifiutato, ritenendoli non di sua spettanza.
e la sorella della dichiararono di aver visto Persona_3 PE più volte in sale da ballo in compagnia di altre donne, _1 di aver prestato alla soldi per la spesa e per provvedere ai PE bisogni dei figli e di aver visto i segni di lividi sul corpo della stessa appellante. Quanto allegato da in punto di _1 violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'ex marito e, in particolare, in punto di inosservanza degli obblighi di assistenza non solo materiale, ma anche morale, può ritenersi sufficientemente provato (anche alla luce del contenuto della
11 sentenza n. 928/2005 del Tribunale di Pisa, resa nel giudizio n.
R.G.C. 346/1998, che pronunciò la separazione personale dei coniugi, ove si pone l'accento su una condotta del contraddistinta _1 da comportamenti violenti, mancanza di interesse verso moglie e figli e da reiterate e prolungate assenze da casa). Questa Corte ritiene di quantificare il danno subito dalla facendo ricorso al PE criterio equitativo ex art. 1226 c.c. come di seguito. Il matrimonio tra e è stato celebrato nel 1975; la _1 _1 separazione è stata addebitata al marito e a carico di costui è stato stabilito l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento ammontante ad € 500,00 mensili a favore della coniuge. La sentenza di divorzio (sentenza n. 76/2010 del Tribunale di Pisa) ha stabilito la misura dell'assegno divorzile in € 500,00 mensili, richiamando la precedente statuizione. Si ritiene allora equo quantificare in €
200,00 mensili - cioè, poco meno della metà dell'assegno stabilito in sede di separazione - per tutto il periodo che va da gennaio
1985(a tale anno, sulla base degli scritti difensivi e delle prove dichiarative assunte, è possibile far risalire, con ragionevole grado di certezza, condotte vessatorie/violente poste in essere da in pregiudizio della moglie), fino alla morte di _1
avvenuta nelle more di questo procedimento (più _1 precisamente in data 4 febbraio 2022), il risarcimento dovuto alla stessa e, per lei, all'erede universale, la figlia _1
(il danno subito da è entrato Parte_1 _1 nell'asse ereditario e viene perciò trasmesso alla sua erede).
La somma spettante iure hereditatis a titolo di risarcimento del danno ad ed al cui pagamento deve Parte_1 _1 essere condannato ammonta quindi ad € 89.000,00(€ 200,00 x 12 mesi
- € 2.400,00; € 2.400,00 x 37 anni (dal 1985 al 2021 compresi) = €
88.800,00; € 88.800,00 + € 200,00 (per il mese di gennaio 2022) = €
89.000,00).
Si evidenzia come siffatta statuizione non sia viziata da ultrapetizione. Infatti, prima e poi _1 Parte_1
12 hanno concluso chiedendo la condanna di al risarcimento _1 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di € 80.000,00 «o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia». Ebbene, la Corte Suprema di Cassazione ha di recente ribadito quanto segue: «la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore
o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 08/02/2006; Sez. 3, Sentenza n.
1324 del 24/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 30/08/1984). Solo allorché l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022;
Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 26/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 21/06/2016; Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010)» (così Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2024, n. 5854). Nella vicenda in esame l'espressione «o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia» deve essere interpretata come “clausola di salvaguardia” volta a consentire al Giudice di procedere alla liquidazione senza apposizione di vincoli limitativi (e non come mera formula stilistica). Posto che, nel caso di specie, l'originaria incertezza sulla esatta misura del danno non è venuta meno, nel corso
13 dell'istruttoria, all'esito dell'assunzione delle prove e dell'espletamento di C.T.U. (non è stata svolta alcuna istruttoria atta a cristallizzare il quantum effettivamente dovuto), la liquidazione, in forza della summenzionata clausola, di un importo maggiore di quello indicativamente/approssimativamente determinato dalla parte si appalesa del tutto legittima e conforme al consolidato orientamento del giudice nomofilattico.
Nel caso di specie viene in rilievo una obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito;
trattasi, pertanto, pacificamente di debito di valore (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 24 gennaio 2020, n. 1637). Spettano pertanto la rivalutazione monetaria e gli interessi aventi natura compensativa (v. Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10376: «ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale…sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass.
Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)»). Pertanto, oltre alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, ammontante ad € 89.000,00, devono essere riconosciuti ad Parte_1 la rivalutazione monetaria, da calcolarsi anno per anno sul
[...] suddetto importo secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo tenendo conto delle variazioni percentuali dei medesimi, e gli interessi “compensativi” al tasso legale sulla somma rivalutata annualmente con decorrenza dalla maturazione del diritto e cioè dal momento del fatto illecito, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (la sentenza del Tribunale di Pisa n. 957/2020
14 deve essere, per l'appunto, riformata nei termini già indicati), è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio alla stregua dell'esito complessivo della lite.
Questa Corte ritiene di dover condannare, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., in quanto parte soccombente (la domanda _1 risarcitoria originariamente proposta da è stata _1 accolta), al rimborso delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio a favore di quale erede di Parte_1
(controversia rientrante nello scaglione di valore _1 compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 sulla base del criterio del decisum; applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022 per quel che concerne le spese di lite del primo grado di giudizio;
applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 per quel che concerne le spese di lite del presente giudizio di appello;
adozione dei valori medi;
escluso il compenso per la fase istruttoria in riferimento al solo giudizio di appello).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da , e per _1 essa, ora, la figlia ed erede , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Pisa n. 957/2020, pubblicata in data 30/10/2020, sentenza che così riforma:
CONDANNA al pagamento, a favore di , _1 Parte_1 quale erede della madre , della somma di € 89.000,00, _1
a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
15 CONDANNA la parte appellata al rimborso, a favore della _1 controparte quale erede di delle Parte_1 _1 spese di lite relative al primo grado di giudizio, che liquida in €
13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge, e delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Firenze,28 agosto 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da quale erede di con il patrocinio Parte_1 _1 dell'avv. Guglielmo Mossuto appellante nei confronti di
con il patrocinio degli Avv. Leopoldo Citi, Daniela _1
Guerrieri, Giulia Citi e Cecilia Citi
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n.
957/2020, pubblicata il 30/10/2020, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare il sig. a risarcire alla sig.ra _1 Parte_1
, nella sua qualità di unica erede della sig.ra
[...] _1 tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, nessuno escluso e/o eccettuato, danni quantificati nella somma di € 80.000,00, o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre rivalutazione
1 monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”; per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa, occorrendo, ammissione delle prove e controprove richieste e non ammesse in primo grado, RIGETTARE l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n.957/2020 del Tribunale di Pisa in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta con conseguente integrale conferma della censurata sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio di appello con distrazione
a favore dei procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO conveniva in giudizio l'ex marito per _1 _1 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da allegate condotte illecite dello stesso, danni quantificati in € 80.000,00. dichiarava nel proprio _1 atto introduttivo di essere stata oggetto, unitamente ai figli, di condotte offensive, denigratorie e violente da parte dell'ex marito, al quale, peraltro, era stata addebitata la separazione personale.
Ella agiva in giudizio al fine di far accertare ex artt. 2043 e 2059
c.c. che tali comportamenti illeciti le avevano arrecato un danno indicato nella misura di € 80.000,00 “o in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa”. Invano si costituiva _1 in giudizio chiedendo, anzitutto, che tale domanda fosse dichiarata inammissibile per essere la questione già coperta dal giudicato formatosi in relazione al giudizio di divorzio ovvero che fosse rigettata essendo il diritto al risarcimento del danno estinto per intervenuta prescrizione e, comunque, perchè infondata. La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo delle prove orali articolate dalle parti in via diretta e contraria, quindi, ritenuta matura per la decisione veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti
2 conclusivi, dando origine alla sentenza oggi impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale di Pisa, in via preliminare, ritiene che l'eccezione di giudicato sollevata da non sia fondata (cfr. pag. _1
3 della sentenza: “Se in primo grado, infatti, si è ritenuta la domanda infondata (peraltro in relazione alla mancata istruttoria, fondata sull'allegazione dei fatti costitutivi del risarcimento come fatti costitutivi della domanda di addebito, ritenuta inammissibile nel giudizio di divorzio), la sentenza di appello l'ha ritenuta inammissibile: tale ultimo assunto è diventato giudicato, avendo la
Corte di Cassazione dichiarato di non poter decidere sullo specifico motivo di ricorso articolato sul punto dalla odierna attrice, in quanto non autosufficiente”). Quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 2941 c.c., ha passato in rassegna due distinti orientamenti della Corte di Cassazione (di cui uno più risalente) in tema di sospensione della prescrizione tra coniugi e di attenuazione del vincolo coniugale una volta pronunciata la separazione, ritenendo di dover accogliere l'indirizzo, inaugurato nel 2014, maturato nella giurisprudenza di legittimità in conformità all'evoluzione dei rapporti tra coniugi. Secondo tale indirizzo, la sospensione della prescrizione dei diritti tra coniugi non opera più nel momento in cui la crisi è conclamata ed è intervenuta la separazione: “Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione” (Sez. 1,
Sentenza n. 7981 del 04/04/2014 (Rv. 630120 - 01). Sez.
6 -Sez. 1,
Sentenza n. 18078 del 20/08/2014 (Rv. 632052 - 01) 1, Ordinanza n.
8987 del 05/05/2016 (Rv. 639566 – 01)” (cfr. pag. 4).
3 Il Tribunale ha quindi seguito l'orientamento più recente che ritiene non applicabile la sospensione della prescrizione dei crediti di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge nel momento in cui la separazione è già in atto e sono state intraprese azioni giudiziarie, indice di un deterioramento dei rapporti ormai insanabile. Il
Tribunale ha altresì chiarito che alla base di questo orientamento vi è la convinzione secondo la quale una volta che sia stata conclamata la separazione, la posizione dei coniugi va valorizzata sia dal punto personale che da quello patrimoniale. Ha inoltre ritenuto che nel caso di specie la richiesta di risarcimento danni ben poteva essere spiegata prima della domanda di divorzio, dato che
è pacifico che i rapporti erano già irrimediabilmente compromessi.
Infatti, la domanda di risarcimento dei danni è stata avanzata prima che la pronuncia di divorzio diventasse definitiva. Ha poi osservato che il termine prescrizionale è da individuarsi in 5 anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ossia dal
7 dicembre 2006. Ha quindi dato conto che aveva _1 effettivamente posto in essere atti astrattamente interruttivi della prescrizione, ma che nella comparsa di costituzione depositata nella causa di divorzio, ella aveva fondato la richiesta di risarcimento danni su fatti diversi da quelli allegati come costitutivi della domanda oggetto del presente giudizio, configurandosi pertanto due diversi petita. Ritiene infatti il Tribunale che nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la moglie avesse censurato e indicato come fatti generatori del danno comportamenti consisenti nel mancato versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione (cfr. pag. 6: “Sebbene, dunque, ella facesse riferimento, nell'ambito della medesima comparsa, alla condotta da sempre tenuta dal marito, e fondante
l'addebito della separazione, tuttavia la richiesta di risarcimento del danno, come può desumersi anche dalla sentenza, era fondata sull'inadempimento dell'odierno convenuto a quanto previsto in sede di separazione, soprattutto con riferimento all'obbligo di
4 contribuzione a titolo di mantenimento come ivi stabilito”). Il
Tribunale ha quindi concluso il suo ragionamento reputando che la richiesta di risarcimento danni per € 80.000,00 dispiegata con l'atto di citazione in primo grado di questo giudizio avesse ad oggetto un petitum sostanziale differente, con la conseguenza che la comparsa di costituzione e risposta della causa di divorzio non poteva assurgere ad atto interruttivo della prescrizione. Il diritto al risarcimento del danno è stato ritenuto pertanto prescritto, decorrendo la prescrizione dal 2006 (passaggio in giudicato della pronuncia di separazione) e avendo l'attrice esercitato il diritto
(introducendo il giudizio) nel 2016. Vista la peculiarità della vicenda, il Tribunale di Pisa ha infine deciso di compensare le spese di lite.
L'APPELLO ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pisa _1 affidando le sue doglianze al seguente motivo d'appello, articolato in più punti riguardanti tutti l'istituto della prescrizione. In corso di causa è deceduta e in sua vece si è costituita _1 la figlia richiamando tutte le difese della madre Parte_1
e rassegnando le medesime conclusioni.
Con l'unico motivo d'appello, articolato in più punti, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2941 c.c., perché il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'istituto della sospensione della prescrizione tra coniugi, la violazione dell'art. 2945 c.c., per non avere considerato che l'atto interruttivo della prescrizione fa decorrere un nuovo periodo prescrizionale e la violazione dell'art. 2947 c.c., per non avere valutato che i fatti reato allegati e che precedevano dal punto di vista sistematico i fatti illeciti qui azionati, sono assistiti da prescrizione più lunga, che va quindi applicata al fatto illecito, in luogo della prescrizione civilistica quinquennale. si è costituita in giudizio ritualmente, contestando _1 analiticamente il motivo d'appello proposto dalla ex moglie e PE
5 in seguito richiamato dalla figlia costituitasi Parte_1 quale erede della madre.
All'udienza del 15 ottobre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo d'appello è fondato e merita accoglimento. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pisa _1
per sentirlo condannare al risarcimento in suo favore _1 di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, danni da determinarsi nella somma di € 80.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Il Tribunale ha respinto la domanda fondando la sua decisione sull'assunto per cui il termine prescrizionale di cinque anni era inutilmente decorso, in quanto nessuno degli atti posti in essere da era idoneo a provocare l'interruzione e _1 quindi la nuova decorrenza del termine. Questa Corte ritiene di doversi discostare dalle conclusioni cui il giudice di prime cure è pervenuto. In primo luogo, si rileva come la domanda di condanna al risarcimento del danno sia stata stata effettivamente proposta dalla nel giudizio di divorzio (cfr. comparsa di costituzione e PE risposta datata 16.03.2007: «…d) condanna del Sig. al _1 risarcimento a favore della moglie di tutti i danni patiti per i comportamenti illeciti di costui») e come la stessa non sia stata decisa nel merito in via definitiva. Infatti, in primo grado la domanda venne ritenuta infondata dal Tribunale di Pisa in
6 composizione collegiale sul presupposto che il preteso pregiudizio economico sarebbe derivato da fatti posti a fondamento della domanda di addebito del divorzio;
essendo tale ultima domanda inammissibile,
i predetti fatti (i quali non erano stati oggetto di deduzioni istruttorie) non potevano essere tenuti in considerazione. La Corte di Appello di Firenze, in seguito, ha ritenuto la domanda inammissibile nel giudizio di divorzio, mirante essenzialmente a regolare i rapporti personali. Su questo decisum si è formato il giudicato, avendo la Corte di Cassazione dichiarato di non poter decidere sullo specifico motivo di ricorso, articolato sul punto dalla , in quanto non autosufficiente. Non coglie quindi nel PE segno l'eccezione di parte secondo cui si incorrerebbe nella _1 violazione del principio del ne bis in idem.
In punto di prescrizione e sospensione della stessa, deve osservarsi, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità già fatto proprio dal Tribunale di Pisa che la separazione personale fra i coniugi attenua il vincolo e gli obblighi reciproci che derivano dal matrimonio, implicando il venir meno di quegli impedimenti (si allude all'osservanza degli obblighi di convivenza, fedeltà, assistenza materiale e morale) che durante la vita in comune possono ostare all'esercizio/esperimento di un'azione giudiziaria nei confronti dell'altro coniuge («…dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa
e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente
7 cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 c.c., e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione» (così Cass. civ., Sez. I, 4 aprile 2014,
n. 7981; l'interpretazione restrittiva dell'art. 2941 n. 1 c.c. che ne esalta il nucleo valoriale autentico, escludendo l'applicabilità della sospensione della prescrizione ai rapporti tra coniugi non più in comunione di vita, stante la sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo coniugale che contraddistingue già la fase della separazione, ha trovato conferma, tra le altre, in Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18078, Cass. civ., Sez. VI, ord. 5 maggio 2016, n. 8987, Cass. civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n.
24160, Cass. civ., Sez. I, ord. 14 dicembre 2018, n. 32524, Cass. civ., Sez. I, ord. 2 novembre 2022, n. 32212; si veda anche Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 27790, ove si puntualizza che tale interpretazione restrittiva dell'art. 2941 n. 1 c.c. trova applicazione sia per i crediti relativi all'assegno di mantenimento, sia per quelli derivanti dalla comunione de residuo, sia per qualsiasi altra pretesa creditoria tra coniugi separati, in ossequio al principio di tassatività delle cause di sospensione della prescrizione e all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici).
Premesso che, in base all'art. 2947, comma 1, c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in
5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, correttamente il giudice di prime cure, nella fattispecie per cui è causa, ha individuato il dies a quo di decorrenza del suddetto termine nel giorno del passaggio in giudicato della già menzionata sentenza costitutiva con la quale venne pronunciata la separazione personale dei coniugi, ossia il 07.12.2006.
Questa Corte dissente, invece, dall'opinione del primo giudice laddove egli ha ritenuto che la domanda di condanna del coniuge al risarcimento del danno proposta da nella propria _1 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di divorzio n.
42/2007 R.G.C. non fosse qualificabile alla stregua di atto
8 interruttivo della prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato nel presente giudizio. Questa Corte reputa invece corretta e condivisibile la conclusione cui il primo giudice era giunto in senso alla ordinanza del 21.01.2020, ove aveva rilevato «che la parte
ha compiuto atti interruttivi della prescrizione, ai sensi del PE disposto normativo di cui all'art. 2943 c.c., chiedendo la condanna del coniuge al risarcimento del danno nella comparsa di costituzione
e risposta nel giudizio di divorzio, e poi proponendo appello avverso la sentenza che quella domanda aveva dichiarato infondata e poi proponendo ricorso per cassazione nei confronti della sentenza che quella domanda ha ritenuto inammissibile» (cfr. pag. 3 dell'ordinanza). In sostanza, la prescrizione venne interrotta da già con il deposito della comparsa di costituzione e _1 risposta nel giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario promosso da _1 deposito che risale al mese di marzo del 2007.
Ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Il passaggio in giudicato della sentenza n. 1556/2010 della Corte di Appello di Firenze, in punto di domanda di condanna al risarcimento del danno, è dato dal deposito della sentenza emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, avvenuto in data 14.3.2014. poteva _1 quindi introdurre la causa di risarcimento danni entro la data del
14 marzo 2019, cosa che ha pacificamente fatto, posto che il giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa è stato introdotto nel 2016. In definitiva, il diritto al risarcimento del danno vantato da PE
non può dirsi estinto, a maggior ragione se si considera che
[...] le condotte tenute da e che avrebbero cagionato danni _1 alla originaria appellante (alla quale è subentrata la figlia ed erede) integrano astrattamente gli estremi di illeciti penali, con la conseguenza che, in ossequio al disposto dell'art. 2947, comma
3, c.p.c. dovrebbe applicarsi all'azione civile la prescrizione più
9 lunga stabilita dalla legge per i fatti costituenti reato che vengono in rilievo (es. maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. ecc.).
La sentenza n. 957/2020 del Tribunale di Pisa deve perciò essere integralmente riformata.
Occorre, a questo punto, analizzare i profili dell'an e del quantum debeatur in relazione alla domanda risarcitoria. Dirimenti sono a questo fine le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado, che non possono essere qualificate tout court de relato e, come tali, prive di valore probatorio, come eccepisce il Sig.
vertendo su fatti che alcuni testimoni hanno senz'altro _1 appreso dalla , ma anche dalla figlia di questa, PE Parte_1
all'epoca non costituita in giudizio, e dalla madre di
[...] [...]
che abitava muro a muro con la coppia. Dalle dichiarazioni _1 rese dai testi escussi si può evincere che nei confronti di PE
e , quando era minorenne, sono state commesse
[...] Parte_1 alcune fattispecie di reato, contro la persona e contro la famiglia, che non sono tuttavia sfociate in procedimenti penali, ma dei quali vi è traccia nelle numerose deposizioni. All'udienza del 20 giugno
2017 venne ascoltato il medico di famiglia Dott. il Persona_2 quale riferì di vari episodi di violenza perpetrati da _1
a danno della moglie. Il suddetto medico di medicina generale ha inoltre rappresentato che anche la bambina ( , in Parte_1 un'occasione, dopo che la madre lo aveva chiamato per segnalare l'episodio di violenza e per chiedere assistenza medica per entrambe, presentava una ferita lacero contusa al labbro. Il fatto che il sanitario non abbia assistito con i propri occhi all'episodio per cui venne richiesto il suo intervento, non rende la testimonianza de relato, visto che quanto da egli personalmente riscontrato soccorrendo e visitando le due pazienti era del tutto compatibile con la loro versione dell'accaduto. Nel corso della stessa udienza venne sentito l'assistente sociale , il quale ricordava di avere Tes_1 preso in carico il nucleo familiare della già nel 1997, potendo PE constatare una situazione economica di indigenza, con le utenze di
10 casa staccate a causa dell'impossibilità di pagare e con i bisogni primari di madre e figli soddisfatti da amici, parenti o istituzioni.
Puntuale, precisa e articolata è anche la testimonianza di Parte_1
all'epoca dei fatti narrati senz'altro disinteressata,
[...] perché non ancora diventata erede della madre, la quale delineò un quadro di vessazioni continue e di totale disinteresse da parte del padre, che spesso non era a casa e comunque non contribuiva in nessun modo ai bisogni della famiglia. All'udienza del 27 ottobre 2017 venne sentito il teste , dichiaratosi cognato di , Tes_2 _1 il quale spiegò di aver aiutato e i suoi figli a pagare _1 le bollette;
la stessa sorella del denunciò il tratto _1 caratteriale del fratello, definendolo uno spilorcio. La teste
[...]
riferì di aver appreso delle violenze dalla madre Testimone_3 di , che appunto abitava di fianco alla coppia e sentiva _1
i rumori di colluttazioni nonché grida provenire dall'abitazione.
Quest'ultima teste specificò che all'epoca lavorava presso la e aiutava questa famiglia a sopravvivere;
riferì che la CP_2 famiglia viveva al freddo, non potendo pagare il riscaldamento e avendo l'ente gestore sospeso l'utenza e interrotto l'erogazione. La teste dichiarò di aver gestito un negozio di Testimone_4 alimentari che faceva credito alla per i generi alimentari di PE prima necessità; riferì altresì di avere chiesto personalmente a di occuparsi dei conti sospesi saldando i debiti, ma _1 che questi avrebbe rifiutato, ritenendoli non di sua spettanza.
e la sorella della dichiararono di aver visto Persona_3 PE più volte in sale da ballo in compagnia di altre donne, _1 di aver prestato alla soldi per la spesa e per provvedere ai PE bisogni dei figli e di aver visto i segni di lividi sul corpo della stessa appellante. Quanto allegato da in punto di _1 violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'ex marito e, in particolare, in punto di inosservanza degli obblighi di assistenza non solo materiale, ma anche morale, può ritenersi sufficientemente provato (anche alla luce del contenuto della
11 sentenza n. 928/2005 del Tribunale di Pisa, resa nel giudizio n.
R.G.C. 346/1998, che pronunciò la separazione personale dei coniugi, ove si pone l'accento su una condotta del contraddistinta _1 da comportamenti violenti, mancanza di interesse verso moglie e figli e da reiterate e prolungate assenze da casa). Questa Corte ritiene di quantificare il danno subito dalla facendo ricorso al PE criterio equitativo ex art. 1226 c.c. come di seguito. Il matrimonio tra e è stato celebrato nel 1975; la _1 _1 separazione è stata addebitata al marito e a carico di costui è stato stabilito l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento ammontante ad € 500,00 mensili a favore della coniuge. La sentenza di divorzio (sentenza n. 76/2010 del Tribunale di Pisa) ha stabilito la misura dell'assegno divorzile in € 500,00 mensili, richiamando la precedente statuizione. Si ritiene allora equo quantificare in €
200,00 mensili - cioè, poco meno della metà dell'assegno stabilito in sede di separazione - per tutto il periodo che va da gennaio
1985(a tale anno, sulla base degli scritti difensivi e delle prove dichiarative assunte, è possibile far risalire, con ragionevole grado di certezza, condotte vessatorie/violente poste in essere da in pregiudizio della moglie), fino alla morte di _1
avvenuta nelle more di questo procedimento (più _1 precisamente in data 4 febbraio 2022), il risarcimento dovuto alla stessa e, per lei, all'erede universale, la figlia _1
(il danno subito da è entrato Parte_1 _1 nell'asse ereditario e viene perciò trasmesso alla sua erede).
La somma spettante iure hereditatis a titolo di risarcimento del danno ad ed al cui pagamento deve Parte_1 _1 essere condannato ammonta quindi ad € 89.000,00(€ 200,00 x 12 mesi
- € 2.400,00; € 2.400,00 x 37 anni (dal 1985 al 2021 compresi) = €
88.800,00; € 88.800,00 + € 200,00 (per il mese di gennaio 2022) = €
89.000,00).
Si evidenzia come siffatta statuizione non sia viziata da ultrapetizione. Infatti, prima e poi _1 Parte_1
12 hanno concluso chiedendo la condanna di al risarcimento _1 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di € 80.000,00 «o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia». Ebbene, la Corte Suprema di Cassazione ha di recente ribadito quanto segue: «la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore
o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 08/02/2006; Sez. 3, Sentenza n.
1324 del 24/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 30/08/1984). Solo allorché l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022;
Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 26/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 21/06/2016; Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010)» (così Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2024, n. 5854). Nella vicenda in esame l'espressione «o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia» deve essere interpretata come “clausola di salvaguardia” volta a consentire al Giudice di procedere alla liquidazione senza apposizione di vincoli limitativi (e non come mera formula stilistica). Posto che, nel caso di specie, l'originaria incertezza sulla esatta misura del danno non è venuta meno, nel corso
13 dell'istruttoria, all'esito dell'assunzione delle prove e dell'espletamento di C.T.U. (non è stata svolta alcuna istruttoria atta a cristallizzare il quantum effettivamente dovuto), la liquidazione, in forza della summenzionata clausola, di un importo maggiore di quello indicativamente/approssimativamente determinato dalla parte si appalesa del tutto legittima e conforme al consolidato orientamento del giudice nomofilattico.
Nel caso di specie viene in rilievo una obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito;
trattasi, pertanto, pacificamente di debito di valore (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 24 gennaio 2020, n. 1637). Spettano pertanto la rivalutazione monetaria e gli interessi aventi natura compensativa (v. Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10376: «ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale…sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass.
Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)»). Pertanto, oltre alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, ammontante ad € 89.000,00, devono essere riconosciuti ad Parte_1 la rivalutazione monetaria, da calcolarsi anno per anno sul
[...] suddetto importo secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo tenendo conto delle variazioni percentuali dei medesimi, e gli interessi “compensativi” al tasso legale sulla somma rivalutata annualmente con decorrenza dalla maturazione del diritto e cioè dal momento del fatto illecito, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (la sentenza del Tribunale di Pisa n. 957/2020
14 deve essere, per l'appunto, riformata nei termini già indicati), è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio alla stregua dell'esito complessivo della lite.
Questa Corte ritiene di dover condannare, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., in quanto parte soccombente (la domanda _1 risarcitoria originariamente proposta da è stata _1 accolta), al rimborso delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio a favore di quale erede di Parte_1
(controversia rientrante nello scaglione di valore _1 compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 sulla base del criterio del decisum; applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022 per quel che concerne le spese di lite del primo grado di giudizio;
applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 per quel che concerne le spese di lite del presente giudizio di appello;
adozione dei valori medi;
escluso il compenso per la fase istruttoria in riferimento al solo giudizio di appello).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da , e per _1 essa, ora, la figlia ed erede , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Pisa n. 957/2020, pubblicata in data 30/10/2020, sentenza che così riforma:
CONDANNA al pagamento, a favore di , _1 Parte_1 quale erede della madre , della somma di € 89.000,00, _1
a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
15 CONDANNA la parte appellata al rimborso, a favore della _1 controparte quale erede di delle Parte_1 _1 spese di lite relative al primo grado di giudizio, che liquida in €
13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge, e delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Firenze,28 agosto 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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