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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 6001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6001 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3562/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di revocazione della sentenza emessa in grado di appello, ex art. 395 cpc, iscritta al n. r.g. cont. 3562/2020 promossa da:
MANDETTA CF: e CF: Pt_1 C.F._1 CP_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Frasca CodiceFiscale_2
ATTORI IN REVOCAZIONE
e da
CF: , CF: Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
e CF e CodiceFiscale_4 Parte_4
P.IVA: , rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletta Pescatore P.IVA_1
ATTORI IN REVOCAZIONE nei confronti di pagina 1 di 14 CF: , e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Valerio CP_3 P.IVA_3
Iorio
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
CF: Controparte_4
P.IVA_4
CONVENUTA IN REVOCAZIONE CONTUMACE
Controparte_5
[...]
CONVENUTA IN REVOCAZIONE CONTUMACE
CF: CP_6 C.F._5
CONVENUTA IN REVOCAZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Per quel che ancora rileva in questa sede, nei giudizi civili riuniti iscritti ai nn.
904 e 1544/2013 ruolo gen. cont. gli opponenti – Controparte_7
, in qualità di debitore principale, nonché ,
[...] Parte_4
, CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e , in qualità di fideiussori – proponevano opposizione Pt_2 CP_6
avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2013, emesso dal Tribunale di Avellino, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
117.615,53, in favore della . Controparte_4
La somma ingiunta traeva origine dalla esposizione debitoria finale del conto corrente (con relative collegate aperture di credito ed affidamenti) intrattenuto pagina 2 di 14 con l'istituto di credito e dal mancato pagamento di alcune rate relative ad un mutuo fondiario.
Gli opponenti eccepivano, tra le altre cose, l'inidoneità della documentazione allegata a supporto del ricorso, l'incertezza dell'importo ingiunto e l'illegittimità del calcolo degli interessi applicati. Chiedevano, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la che Controparte_4
concludeva per il rigetto dell'opposizione, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto riportandosi alla documentazione acquisita in atti, a suo dire, comprovante il debito azionato verso il debitore principale ed i suoi garanti.
Con sentenza n. 1824/2016, il Tribunale di Avellino revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, in solido tra loro, e nei limiti delle rispettive garanzie fideiussorie, al pagamento della somma complessiva di €
117.615,53.
In particolare, il Tribunale, pur ritenendo inidoneo l'estratto di saldaconto a costituire valido titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, rilevava che, nella fase di cognizione, la aveva prodotto integralmente gli estratti conto CP_4
relativi al rapporto bancario di cui è causa. Inoltre, riteneva legittima l'applicazione degli interessi ultralegali ed anatocistici da parte dell'istituto di credito in quanto regolarmente pattuiti tra le parti.
Avverso detta sentenza proponevano appello i fideiussori indicati in narrativa, articolando le censure di seguito sinteticamente riportate, nei limiti di quanto rilevi in questa sede.
Gli appellanti censuravano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo l'illegittimità della decisione di primo pagina 3 di 14 grado poiché emessa ultra petitum. In particolare, secondo la ricostruzione degli appellanti, il Tribunale aveva erroneamente ricompreso, nella condanna al pagamento della somma di € 117.615,53, anche le rate del mutuo fondiario per le quali non era stata formulata domanda di ingiunzione.
Inoltre, gli stessi eccepivano l'insussistenza di posizioni debitorie residue, sostenendo di aver integralmente estinto il debito maturato nei confronti della banca mediante il versamento di assegni bancari versati all'istituto di credito.
In via subordinata, gli appellanti chiedevano che la Corte di Appello di Napoli disponesse l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale già da essi articolati e richiesti in primo grado ma non ammessi dal Tribunale.
Si costituiva in giudizio l'appellata , la Controparte_4
quale, per le ragioni esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia, chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e concludeva per la conferma integrale della sentenza impugnata, in quanto ritenuta corretta ed adeguatamente motivata sul piano logico e giuridico e fondata sulla idonea documentazione comprovante il credito, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3291/2020, dichiarata la contumacia di , e , Parte_3 Parte_2 Controparte_8
rigettava l'impugnazione proposta e condannava i fideiussori , Parte_4
e , in solido, al Parte_4 CP_1 CP_6
pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_4
.
[...]
Il Giudice di seconde cure riteneva insussistente la dedotta violazione dell'art
112 c.p.c., osservando che nel ricorso per decreto ingiuntivo era inequivocabilmente richiesto anche il pagamento delle rate del mutuo fondiario pagina 4 di 14 rimaste insolute (citando specificamente la pag. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo del 23.11.2012), le quali concorrevano a formare l'ammontare complessivo della esposizione debitoria oggetto dell'ingiunzione.
Con riguardo, invece, all'eccezione di pagamento sollevata dagli appellanti, la
Corte di Appello rilevava che la mera produzione degli assegni non fosse di per sé idonea a dimostrare l'estinzione tramite pagamento dell'obbligazione fideiussoria, atteso che gli assegni erano stati emessi in favore della CP_7
e non era stata fornita la prova che essa, beneficiaria degli assegni,
[...]
avesse a sua volta effettivamente girato tali titoli in favore della Banca appellata a soddisfazione del credito vantato.
Avverso detta sentenza n. 3291/2020, emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 21.09.2020, non impugnata per Cassazione, i garanti , Parte_3
, , e Parte_2 Parte_4 CP_1 Parte_4
propongono azione di revocazione ex art. 395 ss. c.p.c. con atto di
[...]
citazione ritualmente notificato, articolando le censure di seguito sinteticamente esposte.
1) Con il primo motivo di revocazione, i revocanti deducono errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte d'Appello di Napoli, nella decisione impugnata, abbia erroneamente ritenuto non appellanti
[...]
e , dichiarandone la contumacia, laddove invece dagli Pt_2 Parte_3
atti di causa emergerebbe pacificamente che anche costoro avevano proposto appello avverso la sentenza n. 1824/2016 del Tribunale di Avellino e la circostanza non risultava mai da alcuno contestata o sottoposta al giudice.
Secondo gli impugnanti, l'errore di percezione contestato al Giudice di seconde cure arrecherebbe grave pregiudizio ai soggetti erroneamente dichiarati contumaci, in quanto ciò determinerebbe, nei loro confronti, il passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado in relazione pagina 5 di 14 al quale non risulterebbero aver proposto appello e, quindi, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 3291/2020 della Corte d'Appello di Napoli avente per essi effetti pregiudizievoli.
2) Con il secondo motivo di revocazione, i revocanti deducono l'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha rigettato il motivo d'appello concernente la dedotta violazione dell'art. 112
c.p.c.
Essi sostengono che la Corte d'Appello abbia erroneamente affermato che la avesse richiesto, con il ricorso Controparte_4
monitorio, anche il pagamento delle rate di mutuo fondiario rimaste insolute, ritenendo perciò infondata la censura di ultrapetizione sollevata dagli appellanti.
Secondo i revocanti, tale affermazione costituirebbe un errore di percezione risultante dagli atti di causa, ed in particolare dal ricorso per decreto ingiuntivo, dal quale risulterebbe che la Banca ha richiesto l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 117.615,53, corrispondente all'esposizione debitoria del conto corrente n. 102429, senza formulare alcuna domanda monitoria relativa alle rate di mutuo fondiario.
Secondo i revocanti, la menzione delle rate insolute afferenti al contratto di mutuo fondiario sarebbe stata puramente descrittiva, volta unicamente ad evidenziare la difficoltà finanziaria della società , a sostegno CP_7
dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto, e non integrativa di una specifica domanda di pagamento.
I revocanti concludono che tale erronea supposizione di fatto, se non corretta, comporterebbe un pregiudizio grave e irreparabile, poiché determinerebbe il passaggio in giudicato del capo di sentenza che li considera debitori anche per le rate del mutuo fondiario, con la conseguenza che, anche qualora fosse accertata in sede di legittimità l'insussistenza della debitoria relativa al conto pagina 6 di 14 corrente n. 102429, resterebbe comunque accertato con giudicato il debito per le rate del mutuo, mai oggetto di domanda monitoria.
3) Con il terzo motivo di revocazione, i revocanti deducono l'errore di fatto della decisione impugnata nel punto in cui essa ha rigettato la doglianza relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado.
Essi premettono di aver contestato l'esistenza del debito anche in ragione del pagamento effettuato dai fideiussori, e di aver chiesto, a riprova di ciò,
l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale. A seguito dell'omissione del Tribunale sul punto, gli odierni revocanti avevano, con l'atto di appello, riproposto i capi di prova già articolati in primo grado e rinnovato la richiesta di ammissione degli stessi. La Corte d'Appello di Napoli, tuttavia, rigettava la censura, ritenendo che la prova orale non fosse stata reiterata in appello e che la documentazione prodotta non risultasse idonea a dimostrare il dedotto pagamento. Secondo i revocanti, anche tale affermazione costituirebbe una svista percettiva, poiché dagli atti risulterebbe la reiterazione della predetta richiesta istruttoria.
Si costituiva in giudizio la cessionaria del credito bancario, e Controparte_9
per essa la mandataria (già che, per le ragioni CP_3 CP_10
esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, contestava tutto quanto dedotto da parte appellante e chiedeva l'integrale rigetto dell'impugnazione proposta, in quanto ritenuta inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto.
Considerate le diverse posizioni processuali dei diversi soggetti agenti in revocazione, appare opportuno procedere ad un esame distinto delle stesse in relazione all'impugnazione da essi proposta.
pagina 7 di 14 Partendo da coloro nei confronti dei quali la sentenza di appello impugnata ha spiegato regolarmente i propri effetti, in quanto in essa indicati quali appellanti regolarmente costituiti in giudizio, ovvero , Parte_4 CP_1
la azione di revocazione da questi Parte_4
proposta è inammissibile.
Per tali soggetti, infatti, il giudizio rescindente, cioè la fase volta ad accertare la ricorrenza del presupposto dell'azione ovvero, nel caso di specie, dell'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., non può che avere esito negativo, non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcuna svista materiale o errore percettivo rilevante ai fini della revocazione.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, l'errore di fatto idoneo a determinare la revocazione della sentenza deve consistere in un'errata percezione del fatto, ossia in una vera e propria “svista” meramente materiale rilevabile ictu oculi, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto la cui verità sia positivamente e incontestabilmente stabilita.
E sia nell'uno sia nell'altro caso, sempre che il fatto non abbia costituito un
«punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare» (n. 4, ultima parte).
Dunque, il preteso errore di fatto, oltre a dover essere di pronta ed immediata percezione, non può investire il giudizio del giudice circa la valutazione o la interpretazione dei fatti e degli atti e risultanze processuali.
Nel caso di specie appare evidente che entrambe le doglianze dei predetti revocanti innanzi esposte nei motivi di revocazione non attengono ad una svista percettiva;
al contrario, con esse si censurano valutazioni di merito contenute nella sentenza impugnata in merito ad una questione controversa, facendo valere dei presunti “errori di giudizio” del giudice che non possono costituire oggetto del mezzo di impugnazione della revocazione di cui all'art. 395 cpc.
pagina 8 di 14 Quanto infatti al preteso vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice per aver accolto la domanda di pagamento della banca anche in relazione alle rate del mutuo rimaste inevase non costituenti oggetto della domanda stessa
(vedi 2° motivo di revocazione innanzi esposto), va rilevato che esso è stato specificamente dedotto anche quale motivo di appello nel secondo grado di giudizio e costituisce dunque punto controverso sottoposto alla cognizione del giudice di seconde cure che a riguardo si è espressamente pronunciato in sentenza rigettando nel merito tale doglianza (vedi sentenza della Corte di
Appello Napoli n. 3291/2020 pubbl. 20.09.2020).
Quanto poi all'altro motivo di revocazione da essi sollevato - ovvero l'errore di fatto della sentenza impugnata nel punto in cui essa ha disatteso la doglianza relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado
(prova orale) sull'erroneo presupposto che tale richiesta non sarebbe stata reiterata in appello (vedi 3° motivo di revocazione innanzi esposto) - anche in questo caso si tratta evidentemente di una questione costituente un punto controverso e fatta oggetto di motivo di appello dagli istanti, sulla quale il giudice di secondo grado si è pronunciato con la statuizione innanzi sinteticamente indicata.
Siamo dunque ugualmente al di fuori della ipotesi di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c e l'errore decisionale in cui, a detta degli istanti, sarebbe incorso il giudice di appello non poteva di certo essere fatto valere attraverso la azione di revocazione
Alla luce di tali considerazioni, la azione di revocazione proposta da Parte_3
, e si appalesa
[...] CP_1 Parte_4
inammissibile e. per l'effetto, in relazione ad essi va pertanto confermata la sentenza di appello gravata con l'azione di revocazione ex art. 395 cpc.
pagina 9 di 14 Ragionamento diverso deve farsi invece con riguardo agli altri revocanti, anch'essi appellanti nel giudizio di secondo grado, e Parte_3 [...]
. Pt_2
Essi, infatti, risultano essere stati erroneamente dichiarati contumaci nella gravata sentenza di appello per effetto di una evidente svista in cui è incorso il giudice relativa alla loro costituzione in giudizio, questione questa non costituente punto controverso sulla quale il giudicante era chiamato a pronunciarsi. Dall'esame dell'atto di appello emerge, infatti, che anche i suddetti soggetti avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino
n. 1824/2016 e il fatto appare pacifico ed incontestato.
Tale errore percettivo integra, pertanto, un errore di fatto rientrante nella fattispecie di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di una falsa supposizione circa l'inesistenza di un fatto la cui verità è invece positivamente e pacificamente stabilita. La sua rilevanza giuridica deriva inoltre dal fatto che, come correttamente rilevato dagli istanti, dalla erronea dichiarazione di contumacia dei medesimi conseguirebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei loro confronti per mancanza di impugnazione.
Pertanto, limitatamente ai due soggetti sopra menzionati, la revocazione risulta ammissibile, con conseguente annullamento nei loro confronti della sentenza di appello gravata n. 3291/2020 del 29.09.2020 emessa dalla Corte di Appello di
Napoli e necessario “passaggio” dalla fase rescindente (di eliminazione della sentenza di appello impugnata) alla c.d. fase rescissoria del giudizio (rinnovativa del giudizio di appello e della sentenza definitoria del medesimo), caratterizzata dal rinnovato esame, nel merito, dei motivi di appello riproposti con l'atto di revocazione e dalla emissione di nuova sentenza di secondo grado sostitutiva della precedente annullata.
Giova a questo punto ricordare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la revocazione è retta dal principio di autosufficienza dell'atto,
pagina 10 di 14 sicché essa è inammissibile qualora non contenga, oltre alla domanda di revocazione (idonea se fondata ad attivare la fase rescindente), anche la domanda di decisione nel merito dell'originaria controversia, mediante la riproposizione degli specifici motivi (ex multis, Cons. Stato VII, sentenza del
19/07/2024, n.6493).
Ne deriva che, nel caso di specie in cui la sentenza impugnata per revocazione
è di secondo grado, la fase rescissoria va circoscritta soltanto al riesame dei motivi di appello riprodotti nell'atto di revocazione, coincidenti, nella fattispecie in esame, col secondo e terzo motivo di revocazione innanzi illustrati, non estendendosi invece agli altri eventuali motivi di appello non espressamente ripetuti nell'atto di revocazione e da intendersi come implicitamente rinunciati.
Ebbene, il primo motivo di gravame di cui sopra (innanzi descritto sub n. 2 dei motivi di revocazione) è infondato nel merito e va rigettato.
Difatti, come già correttamente opinato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata n. 3291/2020, alcuna violazione dell'art. 112 cpc si configura nel caso di specie in quanto dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo (vedi in particolare pagina 3 dello stesso) si evince che la richiese l'ingiunzione CP_4
di pagamento anche per l'esposizione debitoria derivante dall'omesso pagamento delle rate di mutuo fondiario, producendo a sostegno della richiesta anche il contratto di mutuo ed il relativo certificato di saldaconto.
Anche l'altro motivo di gravame (innanzi descritto sub. n. 3 dei motivi di revocazione) è infondato e va rigettato.
Al riguardo, in primis si osserva che, come già correttamente accertato dalla
Corte di Appello nella sentenza impugnata n. 3291/2020, la mera produzione degli assegni bancari non dimostra di certo l'estinzione tramite pagamento del debito in oggetto. Infatti, gli assegni bancari versati in atti recano come beneficiario la “Mandetta Group s.r.l.”, e non vi è alcuna prova in atti che gli assegni siano stati poi successivamente girati in favore della Banca creditrice al pagina 11 di 14 fine di estinguere il debito. Infine, benché ritualmente reiterata in appello a fronte della omessa pronuncia sul punto del giudice di primo grado, la richiesta di ammissione della prova orale articolata in primo grado dai fideiussori, volta a dimostrare tale pagamento, non può che essere disattesa stante la genericità di tale articolazione istruttoria e, per alcuni capi, anche la irrilevanza della stessa laddove vertente su elementi di fatto non determinanti ai fini della decisione. Va inoltre rilevata la inammissibilità della richiesta prova per testimoni del pagamento ai sensi dell'art. 2726 cc, non risultando ricorrere alcuna delle eccezioni a tale divieto di cui all'art. 2724, e meno che mai quella di cui al n. 1), ovvero sussistenza di un principio di prova scritta, non potendosi di certo considerare tali i richiamati assegni emessi in favore di un soggetto terzo e non già della banca e per i quali alcun collegamento neppure temporale con il debito verso la banca è dato rinvenire.
Alla luce di tali considerazioni, va rigettato l'appello così come riproposto da e con l'atto di revocazione, e confermata la Parte_3 Parte_2
gravata sentenza di primo grado n. 1824/2016, del 22.07.2016, emessa dal
Tribunale di Avellino.
Le spese processuali del presente giudizio sostenute dalla convenuta CP_3
costituita quale mandataria e procuratrice speciale di
[...] Controparte_2
seguono la soccombenza degli attori ,
[...] Parte_4 CP_1
e , e Parte_4 Parte_3 Parte_2
vanno poste pertanto in solido a loro carico ed in favore di detta convenuta costituita.
Esse vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da €. 52.000,01 ad €. 260.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi nel presente grado) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
pagina 12 di 14 Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per gli istanti soccombenti Parte_4
, e
[...] CP_1 Parte_4 Parte_3
di versare, in solido tra loro, un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla azione di revocazione proposta avverso la sentenza n.
3291/2020, pubblicata il 29.09.2020, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda di revocazione proposta da Parte_4
, e, per l'effetto,
[...] CP_1 Parte_4
conferma integralmente nei loro confronti la gravata sentenza di appello n.
3291/2020, pubblicata in data 29.09.2020, emessa dalla Corte di Appello di
Napoli;
2) Ammette ed accoglie la domanda di revocazione proposta da Parte_3
e e, per l'effetto, annulla nei loro confronti la gravata
[...] Parte_2
sentenza di appello n. 3291/2020, pubblicata in data 29.09.2020, emessa dalla
Corte di Appello di Napoli;
3) Nel merito rigetta i motivi di appello riproposti da e Parte_3 [...]
con la domanda di revocazione “de quo” e, per l'effetto, conferma Pt_2
integralmente nei loro confronti la sentenza di primo grado n. 1824/2016 del
22.07.2016, emessa dal Tribunale di Avellino;
4) Condanna i soccombenti , Parte_4 CP_1 [...]
e , in solido tra loro, al Parte_4 Parte_3 Parte_2
pagamento, in favore di , quale mandataria di CP_3 Controparte_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in €
[...]
pagina 13 di 14 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
5) Dà atto della sussistenza dell'obbligo a carico dei soccombenti Parte_4
, e
[...] CP_1 Parte_4 Parte_3
, ex art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, di versare, in Parte_2
solido tra loro, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo;
6) Nulla sulle spese processuali dei convenuti contumaci
[...]
, , Controparte_4 Controparte_5
in quanto, non essendosi costituiti, deve presumersi che non ne CP_6
abbiano sostenuta alcuna.
Così deciso in Napoli il 18.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Mariani Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di revocazione della sentenza emessa in grado di appello, ex art. 395 cpc, iscritta al n. r.g. cont. 3562/2020 promossa da:
MANDETTA CF: e CF: Pt_1 C.F._1 CP_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Frasca CodiceFiscale_2
ATTORI IN REVOCAZIONE
e da
CF: , CF: Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
e CF e CodiceFiscale_4 Parte_4
P.IVA: , rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletta Pescatore P.IVA_1
ATTORI IN REVOCAZIONE nei confronti di pagina 1 di 14 CF: , e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Valerio CP_3 P.IVA_3
Iorio
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
CF: Controparte_4
P.IVA_4
CONVENUTA IN REVOCAZIONE CONTUMACE
Controparte_5
[...]
CONVENUTA IN REVOCAZIONE CONTUMACE
CF: CP_6 C.F._5
CONVENUTA IN REVOCAZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Per quel che ancora rileva in questa sede, nei giudizi civili riuniti iscritti ai nn.
904 e 1544/2013 ruolo gen. cont. gli opponenti – Controparte_7
, in qualità di debitore principale, nonché ,
[...] Parte_4
, CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e , in qualità di fideiussori – proponevano opposizione Pt_2 CP_6
avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2013, emesso dal Tribunale di Avellino, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
117.615,53, in favore della . Controparte_4
La somma ingiunta traeva origine dalla esposizione debitoria finale del conto corrente (con relative collegate aperture di credito ed affidamenti) intrattenuto pagina 2 di 14 con l'istituto di credito e dal mancato pagamento di alcune rate relative ad un mutuo fondiario.
Gli opponenti eccepivano, tra le altre cose, l'inidoneità della documentazione allegata a supporto del ricorso, l'incertezza dell'importo ingiunto e l'illegittimità del calcolo degli interessi applicati. Chiedevano, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la che Controparte_4
concludeva per il rigetto dell'opposizione, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto riportandosi alla documentazione acquisita in atti, a suo dire, comprovante il debito azionato verso il debitore principale ed i suoi garanti.
Con sentenza n. 1824/2016, il Tribunale di Avellino revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, in solido tra loro, e nei limiti delle rispettive garanzie fideiussorie, al pagamento della somma complessiva di €
117.615,53.
In particolare, il Tribunale, pur ritenendo inidoneo l'estratto di saldaconto a costituire valido titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, rilevava che, nella fase di cognizione, la aveva prodotto integralmente gli estratti conto CP_4
relativi al rapporto bancario di cui è causa. Inoltre, riteneva legittima l'applicazione degli interessi ultralegali ed anatocistici da parte dell'istituto di credito in quanto regolarmente pattuiti tra le parti.
Avverso detta sentenza proponevano appello i fideiussori indicati in narrativa, articolando le censure di seguito sinteticamente riportate, nei limiti di quanto rilevi in questa sede.
Gli appellanti censuravano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo l'illegittimità della decisione di primo pagina 3 di 14 grado poiché emessa ultra petitum. In particolare, secondo la ricostruzione degli appellanti, il Tribunale aveva erroneamente ricompreso, nella condanna al pagamento della somma di € 117.615,53, anche le rate del mutuo fondiario per le quali non era stata formulata domanda di ingiunzione.
Inoltre, gli stessi eccepivano l'insussistenza di posizioni debitorie residue, sostenendo di aver integralmente estinto il debito maturato nei confronti della banca mediante il versamento di assegni bancari versati all'istituto di credito.
In via subordinata, gli appellanti chiedevano che la Corte di Appello di Napoli disponesse l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale già da essi articolati e richiesti in primo grado ma non ammessi dal Tribunale.
Si costituiva in giudizio l'appellata , la Controparte_4
quale, per le ragioni esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia, chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e concludeva per la conferma integrale della sentenza impugnata, in quanto ritenuta corretta ed adeguatamente motivata sul piano logico e giuridico e fondata sulla idonea documentazione comprovante il credito, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3291/2020, dichiarata la contumacia di , e , Parte_3 Parte_2 Controparte_8
rigettava l'impugnazione proposta e condannava i fideiussori , Parte_4
e , in solido, al Parte_4 CP_1 CP_6
pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_4
.
[...]
Il Giudice di seconde cure riteneva insussistente la dedotta violazione dell'art
112 c.p.c., osservando che nel ricorso per decreto ingiuntivo era inequivocabilmente richiesto anche il pagamento delle rate del mutuo fondiario pagina 4 di 14 rimaste insolute (citando specificamente la pag. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo del 23.11.2012), le quali concorrevano a formare l'ammontare complessivo della esposizione debitoria oggetto dell'ingiunzione.
Con riguardo, invece, all'eccezione di pagamento sollevata dagli appellanti, la
Corte di Appello rilevava che la mera produzione degli assegni non fosse di per sé idonea a dimostrare l'estinzione tramite pagamento dell'obbligazione fideiussoria, atteso che gli assegni erano stati emessi in favore della CP_7
e non era stata fornita la prova che essa, beneficiaria degli assegni,
[...]
avesse a sua volta effettivamente girato tali titoli in favore della Banca appellata a soddisfazione del credito vantato.
Avverso detta sentenza n. 3291/2020, emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 21.09.2020, non impugnata per Cassazione, i garanti , Parte_3
, , e Parte_2 Parte_4 CP_1 Parte_4
propongono azione di revocazione ex art. 395 ss. c.p.c. con atto di
[...]
citazione ritualmente notificato, articolando le censure di seguito sinteticamente esposte.
1) Con il primo motivo di revocazione, i revocanti deducono errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte d'Appello di Napoli, nella decisione impugnata, abbia erroneamente ritenuto non appellanti
[...]
e , dichiarandone la contumacia, laddove invece dagli Pt_2 Parte_3
atti di causa emergerebbe pacificamente che anche costoro avevano proposto appello avverso la sentenza n. 1824/2016 del Tribunale di Avellino e la circostanza non risultava mai da alcuno contestata o sottoposta al giudice.
Secondo gli impugnanti, l'errore di percezione contestato al Giudice di seconde cure arrecherebbe grave pregiudizio ai soggetti erroneamente dichiarati contumaci, in quanto ciò determinerebbe, nei loro confronti, il passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado in relazione pagina 5 di 14 al quale non risulterebbero aver proposto appello e, quindi, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 3291/2020 della Corte d'Appello di Napoli avente per essi effetti pregiudizievoli.
2) Con il secondo motivo di revocazione, i revocanti deducono l'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha rigettato il motivo d'appello concernente la dedotta violazione dell'art. 112
c.p.c.
Essi sostengono che la Corte d'Appello abbia erroneamente affermato che la avesse richiesto, con il ricorso Controparte_4
monitorio, anche il pagamento delle rate di mutuo fondiario rimaste insolute, ritenendo perciò infondata la censura di ultrapetizione sollevata dagli appellanti.
Secondo i revocanti, tale affermazione costituirebbe un errore di percezione risultante dagli atti di causa, ed in particolare dal ricorso per decreto ingiuntivo, dal quale risulterebbe che la Banca ha richiesto l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 117.615,53, corrispondente all'esposizione debitoria del conto corrente n. 102429, senza formulare alcuna domanda monitoria relativa alle rate di mutuo fondiario.
Secondo i revocanti, la menzione delle rate insolute afferenti al contratto di mutuo fondiario sarebbe stata puramente descrittiva, volta unicamente ad evidenziare la difficoltà finanziaria della società , a sostegno CP_7
dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto, e non integrativa di una specifica domanda di pagamento.
I revocanti concludono che tale erronea supposizione di fatto, se non corretta, comporterebbe un pregiudizio grave e irreparabile, poiché determinerebbe il passaggio in giudicato del capo di sentenza che li considera debitori anche per le rate del mutuo fondiario, con la conseguenza che, anche qualora fosse accertata in sede di legittimità l'insussistenza della debitoria relativa al conto pagina 6 di 14 corrente n. 102429, resterebbe comunque accertato con giudicato il debito per le rate del mutuo, mai oggetto di domanda monitoria.
3) Con il terzo motivo di revocazione, i revocanti deducono l'errore di fatto della decisione impugnata nel punto in cui essa ha rigettato la doglianza relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado.
Essi premettono di aver contestato l'esistenza del debito anche in ragione del pagamento effettuato dai fideiussori, e di aver chiesto, a riprova di ciò,
l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale. A seguito dell'omissione del Tribunale sul punto, gli odierni revocanti avevano, con l'atto di appello, riproposto i capi di prova già articolati in primo grado e rinnovato la richiesta di ammissione degli stessi. La Corte d'Appello di Napoli, tuttavia, rigettava la censura, ritenendo che la prova orale non fosse stata reiterata in appello e che la documentazione prodotta non risultasse idonea a dimostrare il dedotto pagamento. Secondo i revocanti, anche tale affermazione costituirebbe una svista percettiva, poiché dagli atti risulterebbe la reiterazione della predetta richiesta istruttoria.
Si costituiva in giudizio la cessionaria del credito bancario, e Controparte_9
per essa la mandataria (già che, per le ragioni CP_3 CP_10
esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, contestava tutto quanto dedotto da parte appellante e chiedeva l'integrale rigetto dell'impugnazione proposta, in quanto ritenuta inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto.
Considerate le diverse posizioni processuali dei diversi soggetti agenti in revocazione, appare opportuno procedere ad un esame distinto delle stesse in relazione all'impugnazione da essi proposta.
pagina 7 di 14 Partendo da coloro nei confronti dei quali la sentenza di appello impugnata ha spiegato regolarmente i propri effetti, in quanto in essa indicati quali appellanti regolarmente costituiti in giudizio, ovvero , Parte_4 CP_1
la azione di revocazione da questi Parte_4
proposta è inammissibile.
Per tali soggetti, infatti, il giudizio rescindente, cioè la fase volta ad accertare la ricorrenza del presupposto dell'azione ovvero, nel caso di specie, dell'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., non può che avere esito negativo, non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcuna svista materiale o errore percettivo rilevante ai fini della revocazione.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, l'errore di fatto idoneo a determinare la revocazione della sentenza deve consistere in un'errata percezione del fatto, ossia in una vera e propria “svista” meramente materiale rilevabile ictu oculi, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto la cui verità sia positivamente e incontestabilmente stabilita.
E sia nell'uno sia nell'altro caso, sempre che il fatto non abbia costituito un
«punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare» (n. 4, ultima parte).
Dunque, il preteso errore di fatto, oltre a dover essere di pronta ed immediata percezione, non può investire il giudizio del giudice circa la valutazione o la interpretazione dei fatti e degli atti e risultanze processuali.
Nel caso di specie appare evidente che entrambe le doglianze dei predetti revocanti innanzi esposte nei motivi di revocazione non attengono ad una svista percettiva;
al contrario, con esse si censurano valutazioni di merito contenute nella sentenza impugnata in merito ad una questione controversa, facendo valere dei presunti “errori di giudizio” del giudice che non possono costituire oggetto del mezzo di impugnazione della revocazione di cui all'art. 395 cpc.
pagina 8 di 14 Quanto infatti al preteso vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice per aver accolto la domanda di pagamento della banca anche in relazione alle rate del mutuo rimaste inevase non costituenti oggetto della domanda stessa
(vedi 2° motivo di revocazione innanzi esposto), va rilevato che esso è stato specificamente dedotto anche quale motivo di appello nel secondo grado di giudizio e costituisce dunque punto controverso sottoposto alla cognizione del giudice di seconde cure che a riguardo si è espressamente pronunciato in sentenza rigettando nel merito tale doglianza (vedi sentenza della Corte di
Appello Napoli n. 3291/2020 pubbl. 20.09.2020).
Quanto poi all'altro motivo di revocazione da essi sollevato - ovvero l'errore di fatto della sentenza impugnata nel punto in cui essa ha disatteso la doglianza relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado
(prova orale) sull'erroneo presupposto che tale richiesta non sarebbe stata reiterata in appello (vedi 3° motivo di revocazione innanzi esposto) - anche in questo caso si tratta evidentemente di una questione costituente un punto controverso e fatta oggetto di motivo di appello dagli istanti, sulla quale il giudice di secondo grado si è pronunciato con la statuizione innanzi sinteticamente indicata.
Siamo dunque ugualmente al di fuori della ipotesi di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c e l'errore decisionale in cui, a detta degli istanti, sarebbe incorso il giudice di appello non poteva di certo essere fatto valere attraverso la azione di revocazione
Alla luce di tali considerazioni, la azione di revocazione proposta da Parte_3
, e si appalesa
[...] CP_1 Parte_4
inammissibile e. per l'effetto, in relazione ad essi va pertanto confermata la sentenza di appello gravata con l'azione di revocazione ex art. 395 cpc.
pagina 9 di 14 Ragionamento diverso deve farsi invece con riguardo agli altri revocanti, anch'essi appellanti nel giudizio di secondo grado, e Parte_3 [...]
. Pt_2
Essi, infatti, risultano essere stati erroneamente dichiarati contumaci nella gravata sentenza di appello per effetto di una evidente svista in cui è incorso il giudice relativa alla loro costituzione in giudizio, questione questa non costituente punto controverso sulla quale il giudicante era chiamato a pronunciarsi. Dall'esame dell'atto di appello emerge, infatti, che anche i suddetti soggetti avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino
n. 1824/2016 e il fatto appare pacifico ed incontestato.
Tale errore percettivo integra, pertanto, un errore di fatto rientrante nella fattispecie di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di una falsa supposizione circa l'inesistenza di un fatto la cui verità è invece positivamente e pacificamente stabilita. La sua rilevanza giuridica deriva inoltre dal fatto che, come correttamente rilevato dagli istanti, dalla erronea dichiarazione di contumacia dei medesimi conseguirebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei loro confronti per mancanza di impugnazione.
Pertanto, limitatamente ai due soggetti sopra menzionati, la revocazione risulta ammissibile, con conseguente annullamento nei loro confronti della sentenza di appello gravata n. 3291/2020 del 29.09.2020 emessa dalla Corte di Appello di
Napoli e necessario “passaggio” dalla fase rescindente (di eliminazione della sentenza di appello impugnata) alla c.d. fase rescissoria del giudizio (rinnovativa del giudizio di appello e della sentenza definitoria del medesimo), caratterizzata dal rinnovato esame, nel merito, dei motivi di appello riproposti con l'atto di revocazione e dalla emissione di nuova sentenza di secondo grado sostitutiva della precedente annullata.
Giova a questo punto ricordare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la revocazione è retta dal principio di autosufficienza dell'atto,
pagina 10 di 14 sicché essa è inammissibile qualora non contenga, oltre alla domanda di revocazione (idonea se fondata ad attivare la fase rescindente), anche la domanda di decisione nel merito dell'originaria controversia, mediante la riproposizione degli specifici motivi (ex multis, Cons. Stato VII, sentenza del
19/07/2024, n.6493).
Ne deriva che, nel caso di specie in cui la sentenza impugnata per revocazione
è di secondo grado, la fase rescissoria va circoscritta soltanto al riesame dei motivi di appello riprodotti nell'atto di revocazione, coincidenti, nella fattispecie in esame, col secondo e terzo motivo di revocazione innanzi illustrati, non estendendosi invece agli altri eventuali motivi di appello non espressamente ripetuti nell'atto di revocazione e da intendersi come implicitamente rinunciati.
Ebbene, il primo motivo di gravame di cui sopra (innanzi descritto sub n. 2 dei motivi di revocazione) è infondato nel merito e va rigettato.
Difatti, come già correttamente opinato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata n. 3291/2020, alcuna violazione dell'art. 112 cpc si configura nel caso di specie in quanto dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo (vedi in particolare pagina 3 dello stesso) si evince che la richiese l'ingiunzione CP_4
di pagamento anche per l'esposizione debitoria derivante dall'omesso pagamento delle rate di mutuo fondiario, producendo a sostegno della richiesta anche il contratto di mutuo ed il relativo certificato di saldaconto.
Anche l'altro motivo di gravame (innanzi descritto sub. n. 3 dei motivi di revocazione) è infondato e va rigettato.
Al riguardo, in primis si osserva che, come già correttamente accertato dalla
Corte di Appello nella sentenza impugnata n. 3291/2020, la mera produzione degli assegni bancari non dimostra di certo l'estinzione tramite pagamento del debito in oggetto. Infatti, gli assegni bancari versati in atti recano come beneficiario la “Mandetta Group s.r.l.”, e non vi è alcuna prova in atti che gli assegni siano stati poi successivamente girati in favore della Banca creditrice al pagina 11 di 14 fine di estinguere il debito. Infine, benché ritualmente reiterata in appello a fronte della omessa pronuncia sul punto del giudice di primo grado, la richiesta di ammissione della prova orale articolata in primo grado dai fideiussori, volta a dimostrare tale pagamento, non può che essere disattesa stante la genericità di tale articolazione istruttoria e, per alcuni capi, anche la irrilevanza della stessa laddove vertente su elementi di fatto non determinanti ai fini della decisione. Va inoltre rilevata la inammissibilità della richiesta prova per testimoni del pagamento ai sensi dell'art. 2726 cc, non risultando ricorrere alcuna delle eccezioni a tale divieto di cui all'art. 2724, e meno che mai quella di cui al n. 1), ovvero sussistenza di un principio di prova scritta, non potendosi di certo considerare tali i richiamati assegni emessi in favore di un soggetto terzo e non già della banca e per i quali alcun collegamento neppure temporale con il debito verso la banca è dato rinvenire.
Alla luce di tali considerazioni, va rigettato l'appello così come riproposto da e con l'atto di revocazione, e confermata la Parte_3 Parte_2
gravata sentenza di primo grado n. 1824/2016, del 22.07.2016, emessa dal
Tribunale di Avellino.
Le spese processuali del presente giudizio sostenute dalla convenuta CP_3
costituita quale mandataria e procuratrice speciale di
[...] Controparte_2
seguono la soccombenza degli attori ,
[...] Parte_4 CP_1
e , e Parte_4 Parte_3 Parte_2
vanno poste pertanto in solido a loro carico ed in favore di detta convenuta costituita.
Esse vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da €. 52.000,01 ad €. 260.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi nel presente grado) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
pagina 12 di 14 Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per gli istanti soccombenti Parte_4
, e
[...] CP_1 Parte_4 Parte_3
di versare, in solido tra loro, un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla azione di revocazione proposta avverso la sentenza n.
3291/2020, pubblicata il 29.09.2020, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda di revocazione proposta da Parte_4
, e, per l'effetto,
[...] CP_1 Parte_4
conferma integralmente nei loro confronti la gravata sentenza di appello n.
3291/2020, pubblicata in data 29.09.2020, emessa dalla Corte di Appello di
Napoli;
2) Ammette ed accoglie la domanda di revocazione proposta da Parte_3
e e, per l'effetto, annulla nei loro confronti la gravata
[...] Parte_2
sentenza di appello n. 3291/2020, pubblicata in data 29.09.2020, emessa dalla
Corte di Appello di Napoli;
3) Nel merito rigetta i motivi di appello riproposti da e Parte_3 [...]
con la domanda di revocazione “de quo” e, per l'effetto, conferma Pt_2
integralmente nei loro confronti la sentenza di primo grado n. 1824/2016 del
22.07.2016, emessa dal Tribunale di Avellino;
4) Condanna i soccombenti , Parte_4 CP_1 [...]
e , in solido tra loro, al Parte_4 Parte_3 Parte_2
pagamento, in favore di , quale mandataria di CP_3 Controparte_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in €
[...]
pagina 13 di 14 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
5) Dà atto della sussistenza dell'obbligo a carico dei soccombenti Parte_4
, e
[...] CP_1 Parte_4 Parte_3
, ex art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, di versare, in Parte_2
solido tra loro, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo;
6) Nulla sulle spese processuali dei convenuti contumaci
[...]
, , Controparte_4 Controparte_5
in quanto, non essendosi costituiti, deve presumersi che non ne CP_6
abbiano sostenuta alcuna.
Così deciso in Napoli il 18.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Mariani Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 14 di 14