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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/11/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3707/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice, dott.ssa Santa
SP ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3707 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti GINO MANNOCCI ( , e LORENZO Email_1
IN , ed elettivamente domiciliato in Email_2
Pisa, via Crispi, n.16, presso lo studio dei predetti difensori. contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti FRANCO HI ( , e FRANCESCO Email_3
HI , ed elettivamente domiciliato in Email_4
Pontedera, Piazza Gronchi, via n. 26, presso lo studio dei predetti difensori. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL CONTENUTO DELL'ATTO DI CITAZIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 5 ottobre del 2021, Pt_1 conveniva in giudizio il geometra opponendosi al decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo che l'ora detto geometra aveva chiesto e ottenuto a tutela delle proprie asserite ragioni creditorie. Preliminarmente, chiariva che aveva azionato Controparte_1 la sua pretesa in via monitoria deducendo di avere prestato attività professionale, in favore di lui-opponente, consistente nella redazione di un progetto Parte_1 per fabbricato da edificare oltre ad altre attività connesse e conseguenziali. Pt_1 negava, però, di avere affidato un qualche incarico al geometra, qua opposto,
[...] osservando, altresì, come avrebbe dovuto essere il geometra ad offrir prova di aver ricevuto l'incarico, a nulla valendo, di per sé sola, la produzione della sola notula, seppure vidimata dall'ordine professionale di appartenenza.
In subordine, non mancava di eccepire la nullità di un presunto contratto intercorso tra loro parti (contratto che pure si vuole inesistente) in ragione del fatto che la prestazione eseguita dall'opposto andrebbe oltre i limiti della sua competenza professionale alla luce della normativa di settore. In effetti - sostiene l'opponente - al geometra è consentito solamente progettare e curare l'esecuzione di opere di modesta entità tale non potendosi certo ritenere quella che ha dato origine alla lite. L'abitazione progettata consisteva, infatti, in un edificio plurifamiliare la cui progettazione si era inevitabilmente tradotta in complesse operazioni di calcolo certo non alla portata di un geometra. Di conseguenza essendo nel caso di specie la competenza professionale riservata agli ingegneri, il rapporto contrattuale sedel caso ritenuto sussistente loro stesse parti sarebbe stato da considerarsi radicalmente nullo e, dunque, non idoneo a fondare la pretesa creditoria alla corresponsione del compenso. L'attività di progettazione in questione sarebbe, infatti, vietata per legge a figure professionali diverse dagli ingegneri.
In ulteriore subordine contestava la congruità del compenso richiesto di cui alla notula prodotta ritenendo lo stesso esorbitante rispetto all'attività- eventualmente- prestata.
Alla luce di quanto sopra formulava le proprie conclusioni chiedendo nel merito la revoca e/o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo emesso, col conseguente accertamento che nulla era dovuto al geom. Il tutto con vittoria di spese e CP_1 compensi di lite.
*******
2. La comparsa di costituzione del geometra Controparte_1
Raggiunto da rituale notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, veniva a costituirsi il geometra chiedendo il respingimento Controparte_1 della domanda attorea e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Preliminarmente osservava come l'opponente non negasse, per vero, l'esecuzione dell'attività da parte di lui geometra, essendosi, per vero, limitato, a sostenere di non esser stato lui a commissionarla, limitandosi, di fatto, a rilevare (l'opponente) il proprio difetto di legittimazione passiva.
Siffatta eccezione, a detta dell'opposto, sarebbe, però, stata priva di pregio, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, lui opposto aveva ricevuto l'incarico professionale direttamente dal , che poi, aveva provveduto a Parte_2 trasferire a una società - di cui era amministratore unico - i vantaggi derivati dall'esecuzione dell'incarico ora oggetto della res controversa. Passava, quindi, a compendiare sinteticamente i fatti per cui è causa rammentando che in data 21 marzo
2021 si determinava ad acquistare un appezzamento di terreno Parte_1 edificabile, avanzando, quindi, proposta contrattuale ai signori tali Persona_1
proprietari comunisti del bene in questione. Contemporaneamente, lo stesso Per_2 affidava la gestione dell'affare, seppur fittiziamente, all'agenzia immobiliare Pt_1 gestita dal figlio, Parte_3
Soltanto pochi mesi dopo, in data 15 novembre 2011, veniva costituita la “Immobiliare
BCS” della quale assumeva la carica di amministratore unico, Parte_1 sottoscrivendo, quindi, nella sua veste, un preliminare di compravendita coi promissari venditori (che nel mentre avevano dunque accettato la proposta di compravendita loro indirizzata dal personalmente). Il geometra eseguiva la propria Pt_1 CP_1 prestazione come da accordi intercorsi con lo stesso promittente Parte_1 acquirente. Prova ne è il fatto che il geometra presentava al comune il progetto CP_1 in data 13.5.2011 (pratica edilizia annotata al numero 24/2011) prima ancora, dunque, della nascita dell'Immobiliare BCS (costituita il successivo 15 novembre, con la contestuale assunzione, da parte del , della carica di amministratore Parte_1 unico, come da visura camerale in atti).
Quanto all'eccezione di nullità osservava come la costruzione non avesse richiesto alcuna opera di progettazione tale da richiedere l'esecuzione di calcoli o adempimenti eccessivi, avendo, per contro, richiesto adempimenti, tutti, rientranti nelle competenze e nelle abilità proprie di un geometra. Negava fermamente la necessità di conteggi e attività proprie dell'ingegnere, valorizzando, al fine, la modestia dell'opera eseguita, tanto che il progetto, presentato agli organi competenti, aveva superava senza rilievo od eccezione di sorta, l'esame del rispetto della normativa urbanistica e di settore. i vagli previsti dalla legge urbanistica.
Quanto alle contestazioni afferenti al quantum di cui alla notula, deduceva che la stessa era stata vidimata dall'ordine di appartenenza, che si determinata nel senso della congruità del compenso richiesto. Concludeva, pertanto, col chiedere il respingimento di tutte le domande proposte e per l'integrale e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, domandando, altresì, l'individuazione della data esatta di corresponsione degli interessi, instando perché siffatta data venisse ad essere individuata nella data della domanda giudiziale. Il tutto, ovviamente, con vittoria di spese e onorari.
*******
3. Svolgimento del processo.
La causa veniva istruita con l'acquisizione al fascicolo di causa delle produzioni documentali versate in atti da ciascuna di esse parti costituite e con l'assunzione delle prove orali ammesse, oltre che per il tramite di una consulenza tecnica volta a dirimere gli aspetti tecnici della controversia.
********
3. L'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, riflessioni generali e riparto dello stesso nel caso di specie.
Il presente giudizio prende le mosse dalla dispiegata opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal professionista geometra Esaurita la fase monitoria, CP_1 ontologicamente caratterizzata da una valutazione sommaria e parziale degli elementi costituivi del credito, viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione piena ed esaustiva, “in quanto tale, soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio” ex art. 2697 e ss. del codice di diritto sostanziale” (Trib. Ro ma,
Sez. XVI civ. sent. 6.12.2019). Il summenzionato articolo assolve, nel nostro sistema codicistico, a due importanti funzioni. Da un lato indica il criterio di riparto dell'onere della prova - come tale rivolto alle parti - dall'altro esso rappresenta vera e propria regola di giudizio che guida il giudice all'atto di accertare se un fatto, posto a fondamento della pretesa o, di contro, ostativo all'accertamento del diritto, sia assistito,
o meno, da adeguata prova in giudizio. Ciò che si vuole dire è che le conseguenze negative del giudizio verranno a ricadere nella sfera giuridica del soggetto che non avrà assolto al suo preciso onere di allegazione e prova in giudizio.
Giova, allora, rammentare le regole che sovraintendono al riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale. Invero in fase monitoria il creditore istante allegava l'inadempimento della propria parte contrattuale, la quale non corrispondeva il compenso derivante dall' attività professionale posta in essere dal geometra. In questo giudizio di cognizione, dunque, la parte opposta assume le vesti di attore in senso sostanziale e come tale dovrà fornir prova dell'esistenza e dell'estensione del proprio diritto relativo. Ora, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
[…] (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Non dunque: onus probandi incumbit ei qui dicit, quanto piuttosto: l'onere di provare incombe su chi avrebbe dovuto, alla luce della fattispecie astratta, dar prova di quello specifico fatto indipendentemente dalla provenienza della sua allegazione. Questo, per chiarezza, non implica che la prova ad es. dei fatti costitutivi del diritto, deve essere fornita necessariamente dall'attore, ben potendo essere allegata dedotta e versata in atti dallo stesso soggetto controinteressato (il debitore), quanto piuttosto che, in assenza di prova, le conseguenze negative ricadranno sull'attore, che dunque non vedrà giudizialmente riconosciuto il proprio diritto.
Nella fattispecie, applicando i principi ora citati, era quindi, onere del geometra opposto (attore in senso sostanziale) che agiva per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte.
Al debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) spettava la dimostrazione del fatto estintivo della pretesa azionata col ricorso al decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione del 12.06.2018 n. 15328 Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Questi in generale i termini del problema in punto di prova.
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5. La contestazione circa l'esistenza del contratto. L'infondatezza della relativa eccezione.
Compendiato il riparto dell'onus probandi nei termini sopradetti, occorre scrutinare l'eccezione preliminare di merito dispiegata da parte opponente.
Sostiene il come lo stesso non abbia mai conferito alcun incarico Pt_1 professionale al geometra convenuto. Vero è che lo stesso ha perfezionato coi venditori un contratto preliminare di compravendita (contratto che, perfezionatosi con lo schema proposta /accettazione per vero non è mai stato eseguito con la stipula del definitivo), ma sono stati questi ultimi (i promittenti venditori) ad essersi obbligati a “firmare e presentare il progetto” presso il comune di Calcinaia (cfr. doc. 7 parte opponente). Di conseguenza, seguendo il ragionamento di parte opponente,
l'incarico al professionista proverrebbe dai proprietari del terreno e non certo da chi intendeva acquistarlo.
Ora, è pacifico che il contratto in questione, certamente sussumibile nelle norme di cui agli artt. 2230 ss c.c., non esige, né ai fini della validità (cd. forma ad substantiam), né ai fini della prova in giudizio (cd. forma ad probationem) la forma scritta. Il rapporto di prestazione d'opera professionale, infatti, postula il conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (Cass. n.3016/2006) e dunque anche, e proprio così spesso accade, oralmente. Resta però inteso che il professionista che intende avvalersi del titolo contrattuale per esigere l'adempimento dell'obbligazione relativa alla corresponsione del suo compenso, deve dar prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico (ex multis Cass. 1244/2000). La suddetta prova, stante a quanto è stato chiarito dalla giurisprudenza, può essere fornita dall'attore
(in senso sostanziale) anche facendo ricorso alle presunzioni, essendo poi compito del giudice accertare l'esistenza di fatti dall'oggettiva portata indiziante (Cass. 1792/2017).
Nessuna preclusione alla prova dunque.
Venendo al caso di specie è proprio l'analisi complessiva dei fatti di causa per come rappresentati dalle parti che induce questo giudice a ritenere provato che sia stato proprio il a conferire l'incarico al geometra. Non può revocarsi in dubbio come Pt_1 per il l'acquisto del terreno in parola avesse una valida ragione economica solo Pt_1 ed esclusivamente nella misura in cui potesse su questo edificare. E questo al punto da condizionare l'efficacia della proposta /preliminare datata e sottoscritta anche per accettazione in data 21 marzo 2011 all'approvazione del progetto. Indice di ciò si rinviene preliminarmente proprio nell'attenta analisi della proposta contrattuale depositata da ambedue le parti in lite. Si evince da questa come le spese per il progetto
(nonché per la realizzazione materiale delle unità immobiliari) restano a carico del promittente acquirenti e dunque del È evidente, infatti, come l'interesse a che il Pt_1 progetto venisse presentato era inevitabilmente del prima e della società dopo, e Pt_1 che una clausola siffatta non avrebbe alcun senso se l'incarico fosse stato dato dai proprietari. Non c'è dato capire perché le spese, in tal caso, dovevano ricadere sull'acquirente. Giova anche notare che a nulla vale osservare che il progetto sia stato presentato agli organi preposti a firma dei proprietari, ciò infatti sarebbe avvenuto sempre e comunque essendo loro (ancora) i titolari del diritto reale sul bene. Ciò che si vuole dire è che la circostanza si sarebbe comunque verificata anche se a incaricare il geometra fosse stato il (come infatti è avvenuto) posto che le regole di Pt_1 settore esigono che sia il titolare di diritti sul bene ad avanzare le istanze relative ai lavori da eseguire su questo. Ora quanto visto rappresenta chiaramente indizio valutabile ai fini presuntivi. Invero la clausola in questione da sola non basta a fondare l'accertamento dell'obbligo ad adempiere non essendosi il con Pt_1 tale scrittura, impegnato direttamente col geometra a corrispondere il dovuto. Non serve infatti rammentare che il contratto abbia forza di legge fra le sole parti. Ciò non impedisce però di cogliere l'importanza di tale accordo non nella sua portata negoziale, ma quale fatto allegato, come tale ben valutabile ai fini del convincimento del giudicante.
Decisive, inoltre, le testimonianze acquisite in giudizio.
Il teste , all'udienza del 13 di aprile 2023, ha espressamente Testimone_1 riferito come lo stesso si sia recato dal progettista per conto del (“ Pt_1 Pt_1 mi disse di andare dal geom. c'era da definire come fare il progetto”). Il CP_1 teste, infatti, impresario edile, si recò dal per concordare, per conto del CP_1
i materiali e le metodiche da indicare in progetto. Dalle risposte del teste è
Pt_1 facile intuire come il si occupava di dare delle specifiche direttive al
Pt_1 progettista e della decisione ultima circa le tecniche di costruzione per la redazione del progetto (muratura ovvero cemento armato). Tanto, infatti, il teste afferma: “il doveva darmi una risposta, sull'uso del cemento armato, piuttosto che
Pt_1 della muratura”. Non sembra dunque potersi dubitare del fatto che sia stato il medesimo a incaricare il geometra della redazione del progetto. Anche in
Pt_1 tal senso depone la testimonianza del teste assunta all'udienza del Tes_2
14.12.2023. Il teste riferiva: “si era recato lì, il sig. (il per Pt_1 Pt_1 mettere a punto alcuni particolari del progetto che si doveva definire e io l'ho visto in quell'occasione, perché collaboravo all'interno dell'ufficio del geom. in CP_1 quel periodo, ricordo che l'ho ricevuto io in sala d'attesa, poi lui ha discusso con il geom. di questi particolari e poi mi sono state riferite le decisioni prese. In CP_1 una occasione ero presente anch'io a questa discussione sul procedere di eventuali modifiche o esigenze del committente. L'ho visto allo studio almeno 2 volte”. Ed ancora: “la scelta era del committente, del , che voleva avere la Parte_1 possibilità, trattandosi di appartamenti piccoli, anche per andare incontro alle future esigenze degli acquirenti, di ampliare e spostare le aperture in fase di esecuzione, in base alle esigenze dei clienti. Confermo che ho sentito dirlo al Pt_1 che era in ufficio, io ero presente, anche se non a tutto l'incontro, ma fui chiamato dal
di fronte al sig. e mi fu detta questa cosa, che la struttura sarebbe CP_1 Pt_1 stata fatta in cemento armato per questa opzione”. Dall'analisi complessiva dei fatti e delle testimonianze assunte non sussiste più alcun dubbio circa il fatto che a commissionare l'incarico sia stato il Infondata e strumentale, dunque, Pt_1
l'eccezione sul punto di parte opponente.
6. L'asserita nullità dell'incarico al professionista. l'inconsistenza, nel merito, delle argomentazioni di parte opponente.
Il cuore dell'opposizione del è da rinvenire nel primo (e assorbente a suo Pt_1 dire) motivo consistente nella nullità dell'incarico in ragione del fatto che la prestazione eseguita dal geometra è andata ben oltre quelli che sono i limiti della sua CP_1 competenza professionale di cui all'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274. Accertata, infatti, la nullità del contratto ne discenderebbe come conseguenza automatica l'inesistenza dell'obbligo di corresponsione il relativo compenso. In estrema sintesi si rimprovera al geometra di aver posto in essere un'attività che, per entità e natura, esula dalle competenze dei geometri normativamente fissate.
Ora, come ricostruito dal CTU e come emerge dalla documentazione in atti,
l'attività espletata in concreto dal è consistita nella progettazione architettonica CP_1 per la realizzazione di un fabbricato per n.4 unità abitative dalla superficie lorda di circa
70 mq ciascuna, accessibili tramite resede esclusivo ed ognuna composta dai locali: soggiorno-pranzo, camera e bagno. (cfr. CTU). Il lotto edificato risulta in zona sismica
3 come da Del. G.R.T. n. 878 del 08.10.2012, confermata anche alla data attuale dalla
Del. G.R.T. n. 421 del 26.05.2014.
Ora, la corretta interpretazione del quadro normativo tecnico e di settore induce a ritenere come il geometra è competente nella progettazione e direzione lavori urbanistico–architettonica, nei casi di costruzioni civili di modesta entità; e questo anche quando la realizzazione delle stesse dovesse importare l'uso, in parte o in tutto, del cemento armato.
Si veda, ad esempio, l'art. 2 della L. 5 novembre 1971 n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), oggi ricodificato nell'art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo Unico sull'edilizia), la quale ha stabilito che la costruzione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica “deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o Architetto o
Geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze”. Allo stesso modo anche la legge n. 64/1974
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), non ha trascurato e sicuramente non ha espunto dalla materia il geometra al quale anzi fa espresso riferimento all'art. 17, comma 2, -oggi art. 93 del D.P.R. n.
380/2001-, il quale espressamente recita : “la domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”. Di conseguenza, è ormai venuto meno un divieto assoluto per il geometra di curare la fase di progettazione architettonica anche prevedendo opere in cemento armato e in zone sismiche.
Resta da capire allora dove porre il limite.
Seri problemi interpretativi ha posto la norma che contribuisce a definire il limite della competenza del geometra (art. 16 del R.D. n. 274 del 1929) laddove limita l'attività con riferimento alla natura delle opere: “comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”. In presenza di tali requisiti, come accertato anche dal
CTU nominato “in base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra”.
Nel caso di specie non v'è dubbio che l'attività del geometra si sia limitata alla progettazione architettonica di una struttura modesta.
Circa la natura modesta della struttura, ritiene questo giudice che trattasi di valutazione tecnica che, demandata al CTU, appare accertata in perizia. Non può non osservarsi come il progetto si riferisca a piccole abitazioni di 70 mq lordi ciascuna (per un totale di 4), ben potendo definirsi modeste.
Quanto alla zona sismica, ferme le riflessioni di cui sopra, va osservato come il lotto edificato risulta in zona sismica solo dal 2012 (come da Del. G.R.T. n. 878 del 08.10.2012, confermata anche alla data attuale dalla Del. G.R.T. n. 421 del 26.05.2014…) e che dunque all'epoca dei fatti (anno 2011) l'area non era qualificata come tale. Non può negarsi il compenso ad un professionista che ha operato senza possedere capacità divinatorie tali da prevedere il futuro.
L'opposizione è dunque infondata e va confermato il decreto già provvisoriamente esecutivo.
7. Le spese di lite.
Il complesso quadro normativo e le oscillanti posizioni giurisprudenziali sulle questioni sopra trattate, come pure le questioni interpretative poste (di difficile risoluzione) inducono il giudicante a ritenere equo disporre la compensazione delle spese di lite. compensare il tutto le spese di lite.
Le spese di CTU, considerato l'esito del giudizio e l'utilità per ciascuna delle parti, ricorrente e resistente, delle conclusioni cui il consulente è pervenuto, restano definitivamente liquidate come da decreto del 21.10.2024 e poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1050/2021 (R.G. 1338/2021) ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1050/2021 (r.g. n. 13382021) reso da questo stesso adito Tribunale in data 16.07.2021.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Le spese di CTU restano definitivamente liquidate come da decreto del 21.10.2024
e poste definitivamente a carico delle parti in via solidale.
Così deciso a Pisa il 24.11.2025
Il giudice dott.ssa Santa SP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice, dott.ssa Santa
SP ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3707 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti GINO MANNOCCI ( , e LORENZO Email_1
IN , ed elettivamente domiciliato in Email_2
Pisa, via Crispi, n.16, presso lo studio dei predetti difensori. contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti FRANCO HI ( , e FRANCESCO Email_3
HI , ed elettivamente domiciliato in Email_4
Pontedera, Piazza Gronchi, via n. 26, presso lo studio dei predetti difensori. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL CONTENUTO DELL'ATTO DI CITAZIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 5 ottobre del 2021, Pt_1 conveniva in giudizio il geometra opponendosi al decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo che l'ora detto geometra aveva chiesto e ottenuto a tutela delle proprie asserite ragioni creditorie. Preliminarmente, chiariva che aveva azionato Controparte_1 la sua pretesa in via monitoria deducendo di avere prestato attività professionale, in favore di lui-opponente, consistente nella redazione di un progetto Parte_1 per fabbricato da edificare oltre ad altre attività connesse e conseguenziali. Pt_1 negava, però, di avere affidato un qualche incarico al geometra, qua opposto,
[...] osservando, altresì, come avrebbe dovuto essere il geometra ad offrir prova di aver ricevuto l'incarico, a nulla valendo, di per sé sola, la produzione della sola notula, seppure vidimata dall'ordine professionale di appartenenza.
In subordine, non mancava di eccepire la nullità di un presunto contratto intercorso tra loro parti (contratto che pure si vuole inesistente) in ragione del fatto che la prestazione eseguita dall'opposto andrebbe oltre i limiti della sua competenza professionale alla luce della normativa di settore. In effetti - sostiene l'opponente - al geometra è consentito solamente progettare e curare l'esecuzione di opere di modesta entità tale non potendosi certo ritenere quella che ha dato origine alla lite. L'abitazione progettata consisteva, infatti, in un edificio plurifamiliare la cui progettazione si era inevitabilmente tradotta in complesse operazioni di calcolo certo non alla portata di un geometra. Di conseguenza essendo nel caso di specie la competenza professionale riservata agli ingegneri, il rapporto contrattuale sedel caso ritenuto sussistente loro stesse parti sarebbe stato da considerarsi radicalmente nullo e, dunque, non idoneo a fondare la pretesa creditoria alla corresponsione del compenso. L'attività di progettazione in questione sarebbe, infatti, vietata per legge a figure professionali diverse dagli ingegneri.
In ulteriore subordine contestava la congruità del compenso richiesto di cui alla notula prodotta ritenendo lo stesso esorbitante rispetto all'attività- eventualmente- prestata.
Alla luce di quanto sopra formulava le proprie conclusioni chiedendo nel merito la revoca e/o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo emesso, col conseguente accertamento che nulla era dovuto al geom. Il tutto con vittoria di spese e CP_1 compensi di lite.
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2. La comparsa di costituzione del geometra Controparte_1
Raggiunto da rituale notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, veniva a costituirsi il geometra chiedendo il respingimento Controparte_1 della domanda attorea e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Preliminarmente osservava come l'opponente non negasse, per vero, l'esecuzione dell'attività da parte di lui geometra, essendosi, per vero, limitato, a sostenere di non esser stato lui a commissionarla, limitandosi, di fatto, a rilevare (l'opponente) il proprio difetto di legittimazione passiva.
Siffatta eccezione, a detta dell'opposto, sarebbe, però, stata priva di pregio, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, lui opposto aveva ricevuto l'incarico professionale direttamente dal , che poi, aveva provveduto a Parte_2 trasferire a una società - di cui era amministratore unico - i vantaggi derivati dall'esecuzione dell'incarico ora oggetto della res controversa. Passava, quindi, a compendiare sinteticamente i fatti per cui è causa rammentando che in data 21 marzo
2021 si determinava ad acquistare un appezzamento di terreno Parte_1 edificabile, avanzando, quindi, proposta contrattuale ai signori tali Persona_1
proprietari comunisti del bene in questione. Contemporaneamente, lo stesso Per_2 affidava la gestione dell'affare, seppur fittiziamente, all'agenzia immobiliare Pt_1 gestita dal figlio, Parte_3
Soltanto pochi mesi dopo, in data 15 novembre 2011, veniva costituita la “Immobiliare
BCS” della quale assumeva la carica di amministratore unico, Parte_1 sottoscrivendo, quindi, nella sua veste, un preliminare di compravendita coi promissari venditori (che nel mentre avevano dunque accettato la proposta di compravendita loro indirizzata dal personalmente). Il geometra eseguiva la propria Pt_1 CP_1 prestazione come da accordi intercorsi con lo stesso promittente Parte_1 acquirente. Prova ne è il fatto che il geometra presentava al comune il progetto CP_1 in data 13.5.2011 (pratica edilizia annotata al numero 24/2011) prima ancora, dunque, della nascita dell'Immobiliare BCS (costituita il successivo 15 novembre, con la contestuale assunzione, da parte del , della carica di amministratore Parte_1 unico, come da visura camerale in atti).
Quanto all'eccezione di nullità osservava come la costruzione non avesse richiesto alcuna opera di progettazione tale da richiedere l'esecuzione di calcoli o adempimenti eccessivi, avendo, per contro, richiesto adempimenti, tutti, rientranti nelle competenze e nelle abilità proprie di un geometra. Negava fermamente la necessità di conteggi e attività proprie dell'ingegnere, valorizzando, al fine, la modestia dell'opera eseguita, tanto che il progetto, presentato agli organi competenti, aveva superava senza rilievo od eccezione di sorta, l'esame del rispetto della normativa urbanistica e di settore. i vagli previsti dalla legge urbanistica.
Quanto alle contestazioni afferenti al quantum di cui alla notula, deduceva che la stessa era stata vidimata dall'ordine di appartenenza, che si determinata nel senso della congruità del compenso richiesto. Concludeva, pertanto, col chiedere il respingimento di tutte le domande proposte e per l'integrale e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, domandando, altresì, l'individuazione della data esatta di corresponsione degli interessi, instando perché siffatta data venisse ad essere individuata nella data della domanda giudiziale. Il tutto, ovviamente, con vittoria di spese e onorari.
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3. Svolgimento del processo.
La causa veniva istruita con l'acquisizione al fascicolo di causa delle produzioni documentali versate in atti da ciascuna di esse parti costituite e con l'assunzione delle prove orali ammesse, oltre che per il tramite di una consulenza tecnica volta a dirimere gli aspetti tecnici della controversia.
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3. L'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, riflessioni generali e riparto dello stesso nel caso di specie.
Il presente giudizio prende le mosse dalla dispiegata opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal professionista geometra Esaurita la fase monitoria, CP_1 ontologicamente caratterizzata da una valutazione sommaria e parziale degli elementi costituivi del credito, viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione piena ed esaustiva, “in quanto tale, soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio” ex art. 2697 e ss. del codice di diritto sostanziale” (Trib. Ro ma,
Sez. XVI civ. sent. 6.12.2019). Il summenzionato articolo assolve, nel nostro sistema codicistico, a due importanti funzioni. Da un lato indica il criterio di riparto dell'onere della prova - come tale rivolto alle parti - dall'altro esso rappresenta vera e propria regola di giudizio che guida il giudice all'atto di accertare se un fatto, posto a fondamento della pretesa o, di contro, ostativo all'accertamento del diritto, sia assistito,
o meno, da adeguata prova in giudizio. Ciò che si vuole dire è che le conseguenze negative del giudizio verranno a ricadere nella sfera giuridica del soggetto che non avrà assolto al suo preciso onere di allegazione e prova in giudizio.
Giova, allora, rammentare le regole che sovraintendono al riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale. Invero in fase monitoria il creditore istante allegava l'inadempimento della propria parte contrattuale, la quale non corrispondeva il compenso derivante dall' attività professionale posta in essere dal geometra. In questo giudizio di cognizione, dunque, la parte opposta assume le vesti di attore in senso sostanziale e come tale dovrà fornir prova dell'esistenza e dell'estensione del proprio diritto relativo. Ora, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
[…] (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Non dunque: onus probandi incumbit ei qui dicit, quanto piuttosto: l'onere di provare incombe su chi avrebbe dovuto, alla luce della fattispecie astratta, dar prova di quello specifico fatto indipendentemente dalla provenienza della sua allegazione. Questo, per chiarezza, non implica che la prova ad es. dei fatti costitutivi del diritto, deve essere fornita necessariamente dall'attore, ben potendo essere allegata dedotta e versata in atti dallo stesso soggetto controinteressato (il debitore), quanto piuttosto che, in assenza di prova, le conseguenze negative ricadranno sull'attore, che dunque non vedrà giudizialmente riconosciuto il proprio diritto.
Nella fattispecie, applicando i principi ora citati, era quindi, onere del geometra opposto (attore in senso sostanziale) che agiva per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte.
Al debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) spettava la dimostrazione del fatto estintivo della pretesa azionata col ricorso al decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione del 12.06.2018 n. 15328 Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Questi in generale i termini del problema in punto di prova.
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5. La contestazione circa l'esistenza del contratto. L'infondatezza della relativa eccezione.
Compendiato il riparto dell'onus probandi nei termini sopradetti, occorre scrutinare l'eccezione preliminare di merito dispiegata da parte opponente.
Sostiene il come lo stesso non abbia mai conferito alcun incarico Pt_1 professionale al geometra convenuto. Vero è che lo stesso ha perfezionato coi venditori un contratto preliminare di compravendita (contratto che, perfezionatosi con lo schema proposta /accettazione per vero non è mai stato eseguito con la stipula del definitivo), ma sono stati questi ultimi (i promittenti venditori) ad essersi obbligati a “firmare e presentare il progetto” presso il comune di Calcinaia (cfr. doc. 7 parte opponente). Di conseguenza, seguendo il ragionamento di parte opponente,
l'incarico al professionista proverrebbe dai proprietari del terreno e non certo da chi intendeva acquistarlo.
Ora, è pacifico che il contratto in questione, certamente sussumibile nelle norme di cui agli artt. 2230 ss c.c., non esige, né ai fini della validità (cd. forma ad substantiam), né ai fini della prova in giudizio (cd. forma ad probationem) la forma scritta. Il rapporto di prestazione d'opera professionale, infatti, postula il conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (Cass. n.3016/2006) e dunque anche, e proprio così spesso accade, oralmente. Resta però inteso che il professionista che intende avvalersi del titolo contrattuale per esigere l'adempimento dell'obbligazione relativa alla corresponsione del suo compenso, deve dar prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico (ex multis Cass. 1244/2000). La suddetta prova, stante a quanto è stato chiarito dalla giurisprudenza, può essere fornita dall'attore
(in senso sostanziale) anche facendo ricorso alle presunzioni, essendo poi compito del giudice accertare l'esistenza di fatti dall'oggettiva portata indiziante (Cass. 1792/2017).
Nessuna preclusione alla prova dunque.
Venendo al caso di specie è proprio l'analisi complessiva dei fatti di causa per come rappresentati dalle parti che induce questo giudice a ritenere provato che sia stato proprio il a conferire l'incarico al geometra. Non può revocarsi in dubbio come Pt_1 per il l'acquisto del terreno in parola avesse una valida ragione economica solo Pt_1 ed esclusivamente nella misura in cui potesse su questo edificare. E questo al punto da condizionare l'efficacia della proposta /preliminare datata e sottoscritta anche per accettazione in data 21 marzo 2011 all'approvazione del progetto. Indice di ciò si rinviene preliminarmente proprio nell'attenta analisi della proposta contrattuale depositata da ambedue le parti in lite. Si evince da questa come le spese per il progetto
(nonché per la realizzazione materiale delle unità immobiliari) restano a carico del promittente acquirenti e dunque del È evidente, infatti, come l'interesse a che il Pt_1 progetto venisse presentato era inevitabilmente del prima e della società dopo, e Pt_1 che una clausola siffatta non avrebbe alcun senso se l'incarico fosse stato dato dai proprietari. Non c'è dato capire perché le spese, in tal caso, dovevano ricadere sull'acquirente. Giova anche notare che a nulla vale osservare che il progetto sia stato presentato agli organi preposti a firma dei proprietari, ciò infatti sarebbe avvenuto sempre e comunque essendo loro (ancora) i titolari del diritto reale sul bene. Ciò che si vuole dire è che la circostanza si sarebbe comunque verificata anche se a incaricare il geometra fosse stato il (come infatti è avvenuto) posto che le regole di Pt_1 settore esigono che sia il titolare di diritti sul bene ad avanzare le istanze relative ai lavori da eseguire su questo. Ora quanto visto rappresenta chiaramente indizio valutabile ai fini presuntivi. Invero la clausola in questione da sola non basta a fondare l'accertamento dell'obbligo ad adempiere non essendosi il con Pt_1 tale scrittura, impegnato direttamente col geometra a corrispondere il dovuto. Non serve infatti rammentare che il contratto abbia forza di legge fra le sole parti. Ciò non impedisce però di cogliere l'importanza di tale accordo non nella sua portata negoziale, ma quale fatto allegato, come tale ben valutabile ai fini del convincimento del giudicante.
Decisive, inoltre, le testimonianze acquisite in giudizio.
Il teste , all'udienza del 13 di aprile 2023, ha espressamente Testimone_1 riferito come lo stesso si sia recato dal progettista per conto del (“ Pt_1 Pt_1 mi disse di andare dal geom. c'era da definire come fare il progetto”). Il CP_1 teste, infatti, impresario edile, si recò dal per concordare, per conto del CP_1
i materiali e le metodiche da indicare in progetto. Dalle risposte del teste è
Pt_1 facile intuire come il si occupava di dare delle specifiche direttive al
Pt_1 progettista e della decisione ultima circa le tecniche di costruzione per la redazione del progetto (muratura ovvero cemento armato). Tanto, infatti, il teste afferma: “il doveva darmi una risposta, sull'uso del cemento armato, piuttosto che
Pt_1 della muratura”. Non sembra dunque potersi dubitare del fatto che sia stato il medesimo a incaricare il geometra della redazione del progetto. Anche in
Pt_1 tal senso depone la testimonianza del teste assunta all'udienza del Tes_2
14.12.2023. Il teste riferiva: “si era recato lì, il sig. (il per Pt_1 Pt_1 mettere a punto alcuni particolari del progetto che si doveva definire e io l'ho visto in quell'occasione, perché collaboravo all'interno dell'ufficio del geom. in CP_1 quel periodo, ricordo che l'ho ricevuto io in sala d'attesa, poi lui ha discusso con il geom. di questi particolari e poi mi sono state riferite le decisioni prese. In CP_1 una occasione ero presente anch'io a questa discussione sul procedere di eventuali modifiche o esigenze del committente. L'ho visto allo studio almeno 2 volte”. Ed ancora: “la scelta era del committente, del , che voleva avere la Parte_1 possibilità, trattandosi di appartamenti piccoli, anche per andare incontro alle future esigenze degli acquirenti, di ampliare e spostare le aperture in fase di esecuzione, in base alle esigenze dei clienti. Confermo che ho sentito dirlo al Pt_1 che era in ufficio, io ero presente, anche se non a tutto l'incontro, ma fui chiamato dal
di fronte al sig. e mi fu detta questa cosa, che la struttura sarebbe CP_1 Pt_1 stata fatta in cemento armato per questa opzione”. Dall'analisi complessiva dei fatti e delle testimonianze assunte non sussiste più alcun dubbio circa il fatto che a commissionare l'incarico sia stato il Infondata e strumentale, dunque, Pt_1
l'eccezione sul punto di parte opponente.
6. L'asserita nullità dell'incarico al professionista. l'inconsistenza, nel merito, delle argomentazioni di parte opponente.
Il cuore dell'opposizione del è da rinvenire nel primo (e assorbente a suo Pt_1 dire) motivo consistente nella nullità dell'incarico in ragione del fatto che la prestazione eseguita dal geometra è andata ben oltre quelli che sono i limiti della sua CP_1 competenza professionale di cui all'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274. Accertata, infatti, la nullità del contratto ne discenderebbe come conseguenza automatica l'inesistenza dell'obbligo di corresponsione il relativo compenso. In estrema sintesi si rimprovera al geometra di aver posto in essere un'attività che, per entità e natura, esula dalle competenze dei geometri normativamente fissate.
Ora, come ricostruito dal CTU e come emerge dalla documentazione in atti,
l'attività espletata in concreto dal è consistita nella progettazione architettonica CP_1 per la realizzazione di un fabbricato per n.4 unità abitative dalla superficie lorda di circa
70 mq ciascuna, accessibili tramite resede esclusivo ed ognuna composta dai locali: soggiorno-pranzo, camera e bagno. (cfr. CTU). Il lotto edificato risulta in zona sismica
3 come da Del. G.R.T. n. 878 del 08.10.2012, confermata anche alla data attuale dalla
Del. G.R.T. n. 421 del 26.05.2014.
Ora, la corretta interpretazione del quadro normativo tecnico e di settore induce a ritenere come il geometra è competente nella progettazione e direzione lavori urbanistico–architettonica, nei casi di costruzioni civili di modesta entità; e questo anche quando la realizzazione delle stesse dovesse importare l'uso, in parte o in tutto, del cemento armato.
Si veda, ad esempio, l'art. 2 della L. 5 novembre 1971 n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), oggi ricodificato nell'art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo Unico sull'edilizia), la quale ha stabilito che la costruzione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica “deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o Architetto o
Geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze”. Allo stesso modo anche la legge n. 64/1974
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), non ha trascurato e sicuramente non ha espunto dalla materia il geometra al quale anzi fa espresso riferimento all'art. 17, comma 2, -oggi art. 93 del D.P.R. n.
380/2001-, il quale espressamente recita : “la domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”. Di conseguenza, è ormai venuto meno un divieto assoluto per il geometra di curare la fase di progettazione architettonica anche prevedendo opere in cemento armato e in zone sismiche.
Resta da capire allora dove porre il limite.
Seri problemi interpretativi ha posto la norma che contribuisce a definire il limite della competenza del geometra (art. 16 del R.D. n. 274 del 1929) laddove limita l'attività con riferimento alla natura delle opere: “comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”. In presenza di tali requisiti, come accertato anche dal
CTU nominato “in base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra”.
Nel caso di specie non v'è dubbio che l'attività del geometra si sia limitata alla progettazione architettonica di una struttura modesta.
Circa la natura modesta della struttura, ritiene questo giudice che trattasi di valutazione tecnica che, demandata al CTU, appare accertata in perizia. Non può non osservarsi come il progetto si riferisca a piccole abitazioni di 70 mq lordi ciascuna (per un totale di 4), ben potendo definirsi modeste.
Quanto alla zona sismica, ferme le riflessioni di cui sopra, va osservato come il lotto edificato risulta in zona sismica solo dal 2012 (come da Del. G.R.T. n. 878 del 08.10.2012, confermata anche alla data attuale dalla Del. G.R.T. n. 421 del 26.05.2014…) e che dunque all'epoca dei fatti (anno 2011) l'area non era qualificata come tale. Non può negarsi il compenso ad un professionista che ha operato senza possedere capacità divinatorie tali da prevedere il futuro.
L'opposizione è dunque infondata e va confermato il decreto già provvisoriamente esecutivo.
7. Le spese di lite.
Il complesso quadro normativo e le oscillanti posizioni giurisprudenziali sulle questioni sopra trattate, come pure le questioni interpretative poste (di difficile risoluzione) inducono il giudicante a ritenere equo disporre la compensazione delle spese di lite. compensare il tutto le spese di lite.
Le spese di CTU, considerato l'esito del giudizio e l'utilità per ciascuna delle parti, ricorrente e resistente, delle conclusioni cui il consulente è pervenuto, restano definitivamente liquidate come da decreto del 21.10.2024 e poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1050/2021 (R.G. 1338/2021) ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1050/2021 (r.g. n. 13382021) reso da questo stesso adito Tribunale in data 16.07.2021.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Le spese di CTU restano definitivamente liquidate come da decreto del 21.10.2024
e poste definitivamente a carico delle parti in via solidale.
Così deciso a Pisa il 24.11.2025
Il giudice dott.ssa Santa SP