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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/12/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA STATIONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Giudice rel. Dott. Francesco Ambrosio
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 389-1/2025
promosso da
1) nato a [...] il (C.F.: C.F._1 Parte 1 Danilo VI (C.F.: e difeso dall'avv. 12.7.1962, rappresentato
1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Frascati (RM), Piazza Bambocci n. 9 nei confronti di
Controparte_1
(C.F.: P.IVA 1 ), con sede legale in
[...]
Roma (RM) via Antonio Salandra n. 18
*****
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
con ricorso depositato in data 17.6.2025, Parte_1 ha domandato al
Tribunale di Roma l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_2
• il ricorrente ha esposto:
➤ di essere creditore nei confronti della società Controparte_2 per un importo complessivo di € 125.092,93, risultante dalle fatture emesse in data 3.4.2023, 28.4.2023, 29.5.2023 e 21.9.2023 per complessivi € 191.103,73, in relazione alle quali è stato pagato unicamente un acconto di € 66.011,70;
➤ che, nonostante la notifica di un atto di costituzione in mora, la società debitrice non ha provveduto al pagamento;
con decreto del 23.6.2025, il Tribunale di Roma ha fissato l'udienza in data
28.10.2025; in data 15.7.2025 Controparte_3 legale rappresentante della Controparte_2
[...] ha depositato una memoria difensiva ove ha esposto:
➤ che in data 1.7.2025 la società è stata messa in liquidazione volontaria;
➤ che "non si vuole disconoscere la situazione debitoria della CP_2
ma si vuole con questa memoria sostenere la correttezza del signor CP_3 che, senza adottare condotte defatigatorie o dilatorie ha ritenuto di muoversi in tempo dando contezza della situazione debitoria anche a questo Ill.mo
Tribunale";
che, "tutto quanto sopra premesso, pur non disconoscendo il debito di cui sopra, non si ritiene che vi siano i presupposti per una declaratoria di liquidazione giudiziale della Parte_2
in data 14.10.2025 la società debitrice si è costituita in giudizio ed ha esposto:
➤ che, nonostante l'amministratore di diritto della Controparte_2 sia il
Persona_1 l'amministratore di fatto è il sig. Persona_2 sig.
Quest'ultimo è amministratore di fatto anche della società Profiqua s.r.l., con sede legale in Milano, via Montenapoleone n. 8 e sede effettiva in Monza, via
De Gradi n. 3;
Controparte_2che il sig. Per_2 avrebbe costituito la al fine di far
assumere a quest'ultima tutti gli obblighi nascenti dal rapporto con i lavoratori dipendenti che venivano invece effettivamente utilizzati da
Profiqua s.r.l. per l'attività di ricerca della clientela, a cui successivamente offrire l'attività di consulenza;
che il CP_4 ella Controparte_2 si trova presso la sede effettiva della
Profiqua s.r.l., ossia in Monza, via De Gradi n. 3, con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
➤ che il ricorrente è privo di legittimazione attiva in quanto:
(i) il credito dallo stesso vantato risulta unicamente dalle fatture, ossia da documentazione di provenienza unilaterale;
(ii) il ricorrente, inoltre, non allega alcuna circostanza né alcun documento in ordine all'attività asseritamente svolta;
(iii) l'indicazione contenuta nelle fatture è assolutamente generica, in quanto nelle stesse viene riportata la dicitura "collaborazione esterna", ad eccezione della fattura n. 8/A ove si fa riferimento a una presunta indagine di mercato;
(iv) non vi è alcuna traccia di alcun contratto stipulato tra il ricorrente e la
Controparte_2
è emerso che (v) dall'esame degli estratti conto della Controparte_2
i pagamenti in favore del ricorrente sono stati disposti subito dopo aver ricevuto dalla per importi corrispondenti, il che Parte_3
dimostrerebbe che sarebbe quest'ultima ad avere un rapporto con il ricorrente;
con decreto del 5.11.2025 il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione di
.
incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Monza in quanto "la resistente ha provato, mediante il deposito dei contratti di assunzione e delle buste paga, che la sede di lavoro di tutti i dipendenti della società risulta ubicata in Monza, alla Via De Grandi n. 3; che la gestione finanziaria, e in particolare i conti correnti accesi dalla società si trovano in filiali di istituti di credito operanti in Monza (BCC Carate e Treviglio - Filiale di Monza, Deutsche banck - Filiale di Monza, CP_5 banca); che l'attività amministrativa risulta delegata alle società PMC s.r.l. e Sed Consulting s.r.l., entrambi professionisti del territorio monzese;
che l'amministratore di diritto della società, Sig. Persona_3
risulta residente in [...]; che la costituzione della Controparte_6
[...] è avvenuta in Monza, con atto a rogito del Dott. Persona_4
Notaio in Chiavenna, iscritto al Collegio notarile di Sondrio" ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza;
. con decreto del 7.11.2025 il Tribunale di Monza ha fissato l'udienza del
9.12.2025 per la prosecuzione del procedimento;
in data 1.12.2025 la società debitrice ha depositato una memoria ove ha insistito
•
nell'eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente;
all'udienza del 9.12.2025 il ricorrente ha ribadito la sussistenza della propria legittimazione attiva, considerato che nella memoria difensiva depositata dalla società debitrice si afferma che "non si vuole disconoscere la situazione debitoria della Parte_2 mentre la società debitrice ha insistito nella propria eccezione.
ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, considerato che – nonostante la sede legale sia collocata in Roma -il CP_4 ella società debitrice si trova a Monza, per le motivazioni già esposte dal Tribunale di Roma e da intendersi qui richiamate;
sussiste la legittimazione attiva del ricorrente Parte_1
Con riguardo alla legittimazione attiva del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto, condivisi da questo
Tribunale: “la legittimazione alla proposizione del ricorso spetta, dunque, al
"creditore", e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo;
se, però, il soggetto contro il quale l'istanza è proposta contesti l'an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l'esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente;
il giudice del
-
procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese e ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d'ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale e sommaria l'effettiva esistenza tra il ricorrente, che ha proposto la domanda, ed il resistente, che l'ha subita;
- solo in caso di accertamento positivo del credito vantato, il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del suo debitore;
non è, dunque, sufficiente, per
-
proporre l'istanza di apertura di tale procedura, come già del fallimento, che non ha (né aveva) natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus), che il ricorrente si dichiari creditore;
- né, d'altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il - occorre,rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto;
piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale, il giudice (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente" (cfr. ex multis Cass. Civ. 26370/2025).
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie deve osservarsi anzitutto che nella memoria difensiva depositata in data 15.7.2025 da Controparte_3 legale rappresentante della società debitrice, il debito nei confronti del ricorrente
è stato oggetto di espresso riconoscimento. Il legale rappresentante ha infatti affermato che "non si vuole disconoscere la situazione debitoria della [...]
CP_2 e che "pur non disconoscendo il debito di cui sopra, non si ritiene وو
che vi siano i presupposti per una declaratoria di liquidazione giudiziale della
Parte_2
Orbene, a fronte del riconoscimento del debito effettuato dal legale rappresentante della società debitrice, si è verificato l'effetto di "astrazione processuale" di cui all'art. 1988 c.c. Conseguentemente, sarebbe stato onere della società debitrice dimostrare che nonostante il riconoscimento del debito - il
-
rapporto giuridico con fosse inesistente. Parte_1
La debitrice si è invece limitata ad affermare che il rapporto fosse in realtà riconducibile al sig. amministratore di fatto della [...] Persona_2
Controparte_2 e della Profiqua s.r.l. e che i pagamenti in favore del ricorrente erano stati disposti subito dopo aver ricevuto dalla Parte_3 per importi corrispondenti.
Le deduzioni della società debitrice non consentono di ritenere superata la presunzione relativa in ordine alla sussistenza del rapporto fondamentale conseguente al riconoscimento del debito effettuato dal legale rappresentante
Controparte_3
Non è stato infatti in alcun modo dimostrato che non vi fosse alcun rapporto tra il ricorrente e la società debitrice, ed anzi le circostanze dedotte da quest'ultima
― e in particolare il fatto che i pagamenti in favore del ricorrente venivano disposti dal suo conto corrente, ancorché con provvista proveniente dalla Profiqua s.r.l. - costituisce ulteriore elemento comprovante la sussistenza di un rapporto giuridico tra la società debitrice e il ricorrente, il quale deve pertanto ritenersi legittimato a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale;
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
•
1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza";
risulta altresì la sussistenza dei requisiti dimensionali, atteso che dal bilancio
.
relativo all'esercizio 2024 emerge un attivo pari a € 574.133;
ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII,
•
essendo sufficiente richiamare il debito erariale risultante dalla certificazione acquisita d'ufficio, pari a € 213.528,37; quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 1.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: "l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa
(prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)" (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
È, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui quando la società è in liquidazione, come nel caso in esame, la valutazione del giudice in merito alla sussistenza dello stato d'insolvenza richiesto ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (così come in precedenza per la pronuncia dichiarativa del fallimento) “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci
- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644 del 2013). Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'articolo 2697 del codice civile, spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti il fallimento. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'ipotesi di società poste in liquidazione, dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali" (cfr.
Cass. Civ. 5 maggio 2022, n.14183).
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza di Controparte_2 considerato che, come risulta dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese (relativo all'esercizio 2024), l'esposizione debitoria ammonta a complessivi € 411.744 (di cui € 213.528,37 nei confronti dell'erario) e la società debitrice non ha neppure allegato che la liquidazione del proprio patrimonio consentirebbe l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali, di fatto non contestando la sussistenza del proprio stato di insolvenza;
come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Controparte_6
[...] versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
(C.F.: P.IVA_1 ), con sede in Roma (RM) via Antonio
[...]
Salandra n. 18
dichiara la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)
nomina il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura nomina
C.F. 3il Rag. Per_5 (C.F.: ) con studio in Seregno (MB), Piazza
Risorgimento n. 21, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 7 aprile 2026 alle ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 10 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Patrizia Fantin
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Giudice rel. Dott. Francesco Ambrosio
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 389-1/2025
promosso da
1) nato a [...] il (C.F.: C.F._1 Parte 1 Danilo VI (C.F.: e difeso dall'avv. 12.7.1962, rappresentato
1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Frascati (RM), Piazza Bambocci n. 9 nei confronti di
Controparte_1
(C.F.: P.IVA 1 ), con sede legale in
[...]
Roma (RM) via Antonio Salandra n. 18
*****
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
con ricorso depositato in data 17.6.2025, Parte_1 ha domandato al
Tribunale di Roma l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_2
• il ricorrente ha esposto:
➤ di essere creditore nei confronti della società Controparte_2 per un importo complessivo di € 125.092,93, risultante dalle fatture emesse in data 3.4.2023, 28.4.2023, 29.5.2023 e 21.9.2023 per complessivi € 191.103,73, in relazione alle quali è stato pagato unicamente un acconto di € 66.011,70;
➤ che, nonostante la notifica di un atto di costituzione in mora, la società debitrice non ha provveduto al pagamento;
con decreto del 23.6.2025, il Tribunale di Roma ha fissato l'udienza in data
28.10.2025; in data 15.7.2025 Controparte_3 legale rappresentante della Controparte_2
[...] ha depositato una memoria difensiva ove ha esposto:
➤ che in data 1.7.2025 la società è stata messa in liquidazione volontaria;
➤ che "non si vuole disconoscere la situazione debitoria della CP_2
ma si vuole con questa memoria sostenere la correttezza del signor CP_3 che, senza adottare condotte defatigatorie o dilatorie ha ritenuto di muoversi in tempo dando contezza della situazione debitoria anche a questo Ill.mo
Tribunale";
che, "tutto quanto sopra premesso, pur non disconoscendo il debito di cui sopra, non si ritiene che vi siano i presupposti per una declaratoria di liquidazione giudiziale della Parte_2
in data 14.10.2025 la società debitrice si è costituita in giudizio ed ha esposto:
➤ che, nonostante l'amministratore di diritto della Controparte_2 sia il
Persona_1 l'amministratore di fatto è il sig. Persona_2 sig.
Quest'ultimo è amministratore di fatto anche della società Profiqua s.r.l., con sede legale in Milano, via Montenapoleone n. 8 e sede effettiva in Monza, via
De Gradi n. 3;
Controparte_2che il sig. Per_2 avrebbe costituito la al fine di far
assumere a quest'ultima tutti gli obblighi nascenti dal rapporto con i lavoratori dipendenti che venivano invece effettivamente utilizzati da
Profiqua s.r.l. per l'attività di ricerca della clientela, a cui successivamente offrire l'attività di consulenza;
che il CP_4 ella Controparte_2 si trova presso la sede effettiva della
Profiqua s.r.l., ossia in Monza, via De Gradi n. 3, con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
➤ che il ricorrente è privo di legittimazione attiva in quanto:
(i) il credito dallo stesso vantato risulta unicamente dalle fatture, ossia da documentazione di provenienza unilaterale;
(ii) il ricorrente, inoltre, non allega alcuna circostanza né alcun documento in ordine all'attività asseritamente svolta;
(iii) l'indicazione contenuta nelle fatture è assolutamente generica, in quanto nelle stesse viene riportata la dicitura "collaborazione esterna", ad eccezione della fattura n. 8/A ove si fa riferimento a una presunta indagine di mercato;
(iv) non vi è alcuna traccia di alcun contratto stipulato tra il ricorrente e la
Controparte_2
è emerso che (v) dall'esame degli estratti conto della Controparte_2
i pagamenti in favore del ricorrente sono stati disposti subito dopo aver ricevuto dalla per importi corrispondenti, il che Parte_3
dimostrerebbe che sarebbe quest'ultima ad avere un rapporto con il ricorrente;
con decreto del 5.11.2025 il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione di
.
incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Monza in quanto "la resistente ha provato, mediante il deposito dei contratti di assunzione e delle buste paga, che la sede di lavoro di tutti i dipendenti della società risulta ubicata in Monza, alla Via De Grandi n. 3; che la gestione finanziaria, e in particolare i conti correnti accesi dalla società si trovano in filiali di istituti di credito operanti in Monza (BCC Carate e Treviglio - Filiale di Monza, Deutsche banck - Filiale di Monza, CP_5 banca); che l'attività amministrativa risulta delegata alle società PMC s.r.l. e Sed Consulting s.r.l., entrambi professionisti del territorio monzese;
che l'amministratore di diritto della società, Sig. Persona_3
risulta residente in [...]; che la costituzione della Controparte_6
[...] è avvenuta in Monza, con atto a rogito del Dott. Persona_4
Notaio in Chiavenna, iscritto al Collegio notarile di Sondrio" ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza;
. con decreto del 7.11.2025 il Tribunale di Monza ha fissato l'udienza del
9.12.2025 per la prosecuzione del procedimento;
in data 1.12.2025 la società debitrice ha depositato una memoria ove ha insistito
•
nell'eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente;
all'udienza del 9.12.2025 il ricorrente ha ribadito la sussistenza della propria legittimazione attiva, considerato che nella memoria difensiva depositata dalla società debitrice si afferma che "non si vuole disconoscere la situazione debitoria della Parte_2 mentre la società debitrice ha insistito nella propria eccezione.
ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, considerato che – nonostante la sede legale sia collocata in Roma -il CP_4 ella società debitrice si trova a Monza, per le motivazioni già esposte dal Tribunale di Roma e da intendersi qui richiamate;
sussiste la legittimazione attiva del ricorrente Parte_1
Con riguardo alla legittimazione attiva del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto, condivisi da questo
Tribunale: “la legittimazione alla proposizione del ricorso spetta, dunque, al
"creditore", e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo;
se, però, il soggetto contro il quale l'istanza è proposta contesti l'an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l'esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente;
il giudice del
-
procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese e ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d'ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale e sommaria l'effettiva esistenza tra il ricorrente, che ha proposto la domanda, ed il resistente, che l'ha subita;
- solo in caso di accertamento positivo del credito vantato, il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del suo debitore;
non è, dunque, sufficiente, per
-
proporre l'istanza di apertura di tale procedura, come già del fallimento, che non ha (né aveva) natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus), che il ricorrente si dichiari creditore;
- né, d'altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il - occorre,rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto;
piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale, il giudice (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente" (cfr. ex multis Cass. Civ. 26370/2025).
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie deve osservarsi anzitutto che nella memoria difensiva depositata in data 15.7.2025 da Controparte_3 legale rappresentante della società debitrice, il debito nei confronti del ricorrente
è stato oggetto di espresso riconoscimento. Il legale rappresentante ha infatti affermato che "non si vuole disconoscere la situazione debitoria della [...]
CP_2 e che "pur non disconoscendo il debito di cui sopra, non si ritiene وو
che vi siano i presupposti per una declaratoria di liquidazione giudiziale della
Parte_2
Orbene, a fronte del riconoscimento del debito effettuato dal legale rappresentante della società debitrice, si è verificato l'effetto di "astrazione processuale" di cui all'art. 1988 c.c. Conseguentemente, sarebbe stato onere della società debitrice dimostrare che nonostante il riconoscimento del debito - il
-
rapporto giuridico con fosse inesistente. Parte_1
La debitrice si è invece limitata ad affermare che il rapporto fosse in realtà riconducibile al sig. amministratore di fatto della [...] Persona_2
Controparte_2 e della Profiqua s.r.l. e che i pagamenti in favore del ricorrente erano stati disposti subito dopo aver ricevuto dalla Parte_3 per importi corrispondenti.
Le deduzioni della società debitrice non consentono di ritenere superata la presunzione relativa in ordine alla sussistenza del rapporto fondamentale conseguente al riconoscimento del debito effettuato dal legale rappresentante
Controparte_3
Non è stato infatti in alcun modo dimostrato che non vi fosse alcun rapporto tra il ricorrente e la società debitrice, ed anzi le circostanze dedotte da quest'ultima
― e in particolare il fatto che i pagamenti in favore del ricorrente venivano disposti dal suo conto corrente, ancorché con provvista proveniente dalla Profiqua s.r.l. - costituisce ulteriore elemento comprovante la sussistenza di un rapporto giuridico tra la società debitrice e il ricorrente, il quale deve pertanto ritenersi legittimato a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale;
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
•
1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza";
risulta altresì la sussistenza dei requisiti dimensionali, atteso che dal bilancio
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relativo all'esercizio 2024 emerge un attivo pari a € 574.133;
ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII,
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essendo sufficiente richiamare il debito erariale risultante dalla certificazione acquisita d'ufficio, pari a € 213.528,37; quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 1.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: "l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa
(prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)" (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
È, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui quando la società è in liquidazione, come nel caso in esame, la valutazione del giudice in merito alla sussistenza dello stato d'insolvenza richiesto ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (così come in precedenza per la pronuncia dichiarativa del fallimento) “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci
- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644 del 2013). Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'articolo 2697 del codice civile, spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti il fallimento. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'ipotesi di società poste in liquidazione, dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali" (cfr.
Cass. Civ. 5 maggio 2022, n.14183).
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza di Controparte_2 considerato che, come risulta dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese (relativo all'esercizio 2024), l'esposizione debitoria ammonta a complessivi € 411.744 (di cui € 213.528,37 nei confronti dell'erario) e la società debitrice non ha neppure allegato che la liquidazione del proprio patrimonio consentirebbe l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali, di fatto non contestando la sussistenza del proprio stato di insolvenza;
come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Controparte_6
[...] versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
(C.F.: P.IVA_1 ), con sede in Roma (RM) via Antonio
[...]
Salandra n. 18
dichiara la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)
nomina il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura nomina
C.F. 3il Rag. Per_5 (C.F.: ) con studio in Seregno (MB), Piazza
Risorgimento n. 21, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 7 aprile 2026 alle ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 10 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Patrizia Fantin