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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2937/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZZ RICCARDO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9054/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249017686483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249017686483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249017686483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249017686483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150066214058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160055159270000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190254151824000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210020467450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7992/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 maggio 2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n.09720249017686483000 notificatagli in data 04 marzo 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo di € 35.975,34 relativa a contravvenzioni codice della strada, tassa automobilistica e contributi nella parte relativa a cartelle esattoriali afferenti alla Tassa Automobilistica chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
Il ricorrente dopo aver rappresentato che l'intimazione di pagamento si basava, tra l'altro, sulle seguenti cartella:
- n.09720150066214058000 relativa a Tassa Automobilistica del 2012 di € 208,88
- n. 09720160055159270000 relativa a Tassa Automobilistica del 2013 di € 321,45;
- n.09720190254151824000 relativa a Tassa Automobilistica del 2017 di € 529,53;
- n.09720210020467450000 relativa a Tassa Automobilistica del 2018 di € 530,50
per un totale di € 1.590,36 deduceva, con riferimento alle predette cartelle, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di procedere alla riscossione, la mancata notifica degli avvisi sottesi alle cartelle di pagamento, la prescrizione del credito vantato, la nullità dell'intimazione impugnata e delle sottese cartelle di pagamento, per violazione del diritto di difesa dell'opponente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale.
Con memoria depositata il 7 giugno 2024, si costituiva in giudizio la Regione Lazio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. In particolare la Regione rappresentava che
- la cartella n. 09720150066214058000, relativa alla tassa automobilistica del 2012, era stata notificata in data 19/05/2015 con ruolo n. 2015/5553 tramesso con protocollo di minuta del 26/01/2015 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720160055159270000, relativa alla tassa automobilistica del 2013, era stata notificata in data 22/06/2016 con ruolo n. 2016/5009 tramessa con protocollo di minuta del 14/12/2015 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720190254151824000, relativa alla tassa automobilistica del 2017, era stata notificata in data 26/08/2022 con ruolo n. 2019/15056 tramesso con protocollo di minuta del 04/09/2019 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720210020467450000, relativa alla tassa automobilistica del 2018 era stata notificata in data 22/07/2022 con ruolo n. 2020/15474 tramesso con protocollo di minuta del 13/10/2020 entro il termine triennale.
Le cartelle, poi, non erano state impugnate ed il credito ivi indicato era divenuto definitivo.
Con memoria depositata il 12 giugno 2025, si costituiva l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
In data 20 giugno 2025, il ricorrente depositava delle memorie insistendo nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 4 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va affermata l'ammissibilità del ricorso, attesa la impugnabilità in sede tributaria del mero sollecito di pagamento, sebbene atto non ricompreso nella elencazione dell'art.19 D.Lgs. 546/1992.
Giova, al riguardo, osservare che la natura tassativa - e quindi soggetta ad interpretazione rigorosa - del catalogo degli atti indicati nel citato art. 19 D.Lgs. 546/1992, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi contenuta, non comporta che l'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni caso da ritenere inammissibile.
Ed invero, nella giurisprudenza di nomofilachia, si è da tempo consolidato l'orientamento secondo cui il suddetto "catalogo" degli atti impugnabili è suscettibile di interpretazione estensiva, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97
Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 448/2001.
In forza di tale autorevole insegnamento, è stata riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art.19 D.Lgs. 546/1992, sorgendo in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, rilevante ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico); la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art.19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 D.Lgs. 546/1992 (in questi termini, tra le tante, Cass., 28 novembre 20124 n.25297; Cass., 5 ottobre 2012 n.17010; Cass., 11 maggio 2012 n.7344; Cass., 22 luglio 2011 n.16100, Cass., sez. un., 19 novembre 2007 n.23832).
Facendo applicazione di detto principio alla vicenda in esame, non è dubbia la ricorribilità avverso un sollecito di pagamento inviato dall'agente della riscossione al contribuente, recante invito ad assolvere la pretesa tributaria distintamente ed analiticamente specificata e l'avvertimento che in caso di mancato pagamento sarebbe stata promossa la procedura di riscossione coattiva.
Nella specie, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.09720249017686483000 notificatagli in data 04 marzo 2024 limitatamente alla parte in cui si fonda sulle cartelle di pagamento:
- n.09720150066214058000 relativa a Tassa Automobilistica del 2012 di € 208,88
- n. 09720160055159270000 relativa a Tassa Automobilistica del 2013 di € 321,45;
- n.09720190254151824000 relativa a Tassa Automobilistica del 2017 di € 529,53;
- n.09720210020467450000 relativa a Tassa Automobilistica del 2018 di € 530,50
A fondamento dell'impugnativa il ricorrente ha dedotto la giuridica inesistenza o la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche al sollecito;
la estinzione delle pretese creditore azionate per decorso del termine di prescrizione.
Orbene, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. 602/1973, la notificazione della cartella viene eseguita nelle forme e con le modalità prescritte dagli artt.138 e seguenti del c.p.c. ovvero da disposizioni legislative speciali (ad esempio, l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600) dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario (i quali, nella esplicazione di detta attività, sono equiparati per funzioni agli ufficiali giudiziari, giusta il disposto dell'art.49 D.P.R. 602/1973, talchè le relazioni di notifica da loro redatte hanno efficacia fidefacente sino a querela di falso: Cass., 18 settembre
2003 n.13748).
Sempre in forza della predetta norma, la notificazione della cartella può avvenire anche mediante invio diretto da parte del Concessionario (ora agente della riscossione) di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (v. Cass., 19 marzo 2014 n.6395;
Cass., 17 gennaio 2013 n.1091; Cass., 27 maggio 2011 n.11708).
Qualora sorga contestazione sulla giuridica esistenza o validità della notificazione di una cartella di pagamento (quale vizio asseritamente inficiante la cartella stessa o, quale ragione di nullità derivata, l'atto successivo nella sequenza della riscossione), incombe sull'agente della riscossione l'onere di dare prova della regolare notificazione della stessa, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai fini di siffatta dimostrazione, tuttavia, l'agente della riscossione non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella esattoriale (il cui unico esemplare, per effetto della avvenuta notifica, è in possesso del contribuente debitore) né una copia integrale della stessa (peraltro, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, l'unico documento che resta nella disponibilità dell'agente della riscossione è la matrice: art. 26, comma quarto, D.P.R. 602/1973): la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è infatti assolta mediante la produzione della relazione di notifica stilata dall'ufficiale di riscossione (qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme ordinarie) ovvero, in caso di notifica a mezzo posta, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento (purché la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento siano univocamente riferibili alla cartella attraverso il numero di questa indicato sulla relata o sull'avviso), dacchè la cartella, una volta pervenuta all'indirizzo o nella sfera di disponibilità del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione (da ultimo, Cass., 16 giugno 2016 n.12415; Cass., 15 giugno 2016, n.12352; Cass., 27 novembre 2015, n.24235; Cass., 7 maggio 2015 n. 9246; Cass., 13 maggio 2014 n.10326).
Nella vicenda in esame, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione risulta che tutte le cartelle di pagamento impugnate sono state regolarmente notificate. In particolare, la cartella n.
09720150066214058000 risulta notificata in data 19 maggio 2015(notifica a mezzo raccomandata con la procedura prevista dall'art. 140 del c.p.c.), la 09720160055159270000 in data 22 giugno 2016 (notifica a mezzo raccomandata recapitata al destinatario), la n. 09720190254151824000 in data 26 agosto 2022
(notifica a mezzo raccomandata con la procedura prevista dall'art. 140 del c.p.c.) e la n.
09720210020467450000 in data 22 luglio 2022 (notifica a mezzo raccomandata recapitata al destinatario).
Il ricorrente deduce poi la prescrizione dei crediti azionati.
Sul piano generale occorre evidenziare che l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.
L.2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Nel caso di specie, diversamente da quanto evidenziato dal ricorrente e come si evince dalla documentazione depositata in atti dalla resistente non solo, come si è detto, le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata risultano regolarmente notificate nel rispetto del termine triennale soprarichiamato ma, prima dell'odierna impugnazione, come si evince sempre dalla documentazione depositata in atti dalla resistente, sono stati notificati al ricorrente atti che hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione facendolo nuovamente decorrere.
Infatti, dopo la notifica delle cartelle l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha notificato atti che hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione. In particolare, in data 09/05/2016 è stato notificato al ricorrente il preavviso di fermo n. 09780201500126663000, in data 21 giugno 2016 l'avviso n. 0972016005515927000 ed in data 09/06/2017 l'intimazione di pagamento n. 09720179020153340000.
Il decorso del termine è stato poi ulteriormente interrotto in data 30 aprile 2019 con la presentazione da parte del Ricorrente_1 della domanda di adesione alla definizione agevolata, domanda che si riferiva anche alle cartelle impugnate.
Quanto alla prescrizione eventualmente determinatasi successivamente la stessa non risulta affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Com'è noto, infatti,
l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha stabilito che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Le predette disposizioni vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…” Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio
2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della
Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Occorre ancora ricordare l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Per quanto evidenziato, relativamente alle partite di ruolo di cui alle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, non risulta evidentemente maturato alcun termine prescrizionale neppure dal 30 aprile 2019 al
4 marzo 2024 data in cui, da ultimo, è stato notificato al contribuente l'atto impugnato.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
La regolazione delle spese del giudizio segue il principio della soccombenza e le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione che liquida in euro 350,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti oltre accessori se dovuti. Dispone la distrazione delle spese come liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione all'Avv.
Difensore_2 dichiaratosene antistatario.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZZ RICCARDO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9054/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249017686483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249017686483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249017686483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249017686483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150066214058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160055159270000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190254151824000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210020467450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7992/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 maggio 2024, Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n.09720249017686483000 notificatagli in data 04 marzo 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo di € 35.975,34 relativa a contravvenzioni codice della strada, tassa automobilistica e contributi nella parte relativa a cartelle esattoriali afferenti alla Tassa Automobilistica chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
Il ricorrente dopo aver rappresentato che l'intimazione di pagamento si basava, tra l'altro, sulle seguenti cartella:
- n.09720150066214058000 relativa a Tassa Automobilistica del 2012 di € 208,88
- n. 09720160055159270000 relativa a Tassa Automobilistica del 2013 di € 321,45;
- n.09720190254151824000 relativa a Tassa Automobilistica del 2017 di € 529,53;
- n.09720210020467450000 relativa a Tassa Automobilistica del 2018 di € 530,50
per un totale di € 1.590,36 deduceva, con riferimento alle predette cartelle, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di procedere alla riscossione, la mancata notifica degli avvisi sottesi alle cartelle di pagamento, la prescrizione del credito vantato, la nullità dell'intimazione impugnata e delle sottese cartelle di pagamento, per violazione del diritto di difesa dell'opponente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale.
Con memoria depositata il 7 giugno 2024, si costituiva in giudizio la Regione Lazio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. In particolare la Regione rappresentava che
- la cartella n. 09720150066214058000, relativa alla tassa automobilistica del 2012, era stata notificata in data 19/05/2015 con ruolo n. 2015/5553 tramesso con protocollo di minuta del 26/01/2015 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720160055159270000, relativa alla tassa automobilistica del 2013, era stata notificata in data 22/06/2016 con ruolo n. 2016/5009 tramessa con protocollo di minuta del 14/12/2015 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720190254151824000, relativa alla tassa automobilistica del 2017, era stata notificata in data 26/08/2022 con ruolo n. 2019/15056 tramesso con protocollo di minuta del 04/09/2019 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720210020467450000, relativa alla tassa automobilistica del 2018 era stata notificata in data 22/07/2022 con ruolo n. 2020/15474 tramesso con protocollo di minuta del 13/10/2020 entro il termine triennale.
Le cartelle, poi, non erano state impugnate ed il credito ivi indicato era divenuto definitivo.
Con memoria depositata il 12 giugno 2025, si costituiva l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
In data 20 giugno 2025, il ricorrente depositava delle memorie insistendo nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 4 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va affermata l'ammissibilità del ricorso, attesa la impugnabilità in sede tributaria del mero sollecito di pagamento, sebbene atto non ricompreso nella elencazione dell'art.19 D.Lgs. 546/1992.
Giova, al riguardo, osservare che la natura tassativa - e quindi soggetta ad interpretazione rigorosa - del catalogo degli atti indicati nel citato art. 19 D.Lgs. 546/1992, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi contenuta, non comporta che l'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni caso da ritenere inammissibile.
Ed invero, nella giurisprudenza di nomofilachia, si è da tempo consolidato l'orientamento secondo cui il suddetto "catalogo" degli atti impugnabili è suscettibile di interpretazione estensiva, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97
Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 448/2001.
In forza di tale autorevole insegnamento, è stata riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art.19 D.Lgs. 546/1992, sorgendo in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, rilevante ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico); la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art.19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 D.Lgs. 546/1992 (in questi termini, tra le tante, Cass., 28 novembre 20124 n.25297; Cass., 5 ottobre 2012 n.17010; Cass., 11 maggio 2012 n.7344; Cass., 22 luglio 2011 n.16100, Cass., sez. un., 19 novembre 2007 n.23832).
Facendo applicazione di detto principio alla vicenda in esame, non è dubbia la ricorribilità avverso un sollecito di pagamento inviato dall'agente della riscossione al contribuente, recante invito ad assolvere la pretesa tributaria distintamente ed analiticamente specificata e l'avvertimento che in caso di mancato pagamento sarebbe stata promossa la procedura di riscossione coattiva.
Nella specie, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.09720249017686483000 notificatagli in data 04 marzo 2024 limitatamente alla parte in cui si fonda sulle cartelle di pagamento:
- n.09720150066214058000 relativa a Tassa Automobilistica del 2012 di € 208,88
- n. 09720160055159270000 relativa a Tassa Automobilistica del 2013 di € 321,45;
- n.09720190254151824000 relativa a Tassa Automobilistica del 2017 di € 529,53;
- n.09720210020467450000 relativa a Tassa Automobilistica del 2018 di € 530,50
A fondamento dell'impugnativa il ricorrente ha dedotto la giuridica inesistenza o la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche al sollecito;
la estinzione delle pretese creditore azionate per decorso del termine di prescrizione.
Orbene, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. 602/1973, la notificazione della cartella viene eseguita nelle forme e con le modalità prescritte dagli artt.138 e seguenti del c.p.c. ovvero da disposizioni legislative speciali (ad esempio, l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600) dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario (i quali, nella esplicazione di detta attività, sono equiparati per funzioni agli ufficiali giudiziari, giusta il disposto dell'art.49 D.P.R. 602/1973, talchè le relazioni di notifica da loro redatte hanno efficacia fidefacente sino a querela di falso: Cass., 18 settembre
2003 n.13748).
Sempre in forza della predetta norma, la notificazione della cartella può avvenire anche mediante invio diretto da parte del Concessionario (ora agente della riscossione) di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (v. Cass., 19 marzo 2014 n.6395;
Cass., 17 gennaio 2013 n.1091; Cass., 27 maggio 2011 n.11708).
Qualora sorga contestazione sulla giuridica esistenza o validità della notificazione di una cartella di pagamento (quale vizio asseritamente inficiante la cartella stessa o, quale ragione di nullità derivata, l'atto successivo nella sequenza della riscossione), incombe sull'agente della riscossione l'onere di dare prova della regolare notificazione della stessa, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai fini di siffatta dimostrazione, tuttavia, l'agente della riscossione non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella esattoriale (il cui unico esemplare, per effetto della avvenuta notifica, è in possesso del contribuente debitore) né una copia integrale della stessa (peraltro, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, l'unico documento che resta nella disponibilità dell'agente della riscossione è la matrice: art. 26, comma quarto, D.P.R. 602/1973): la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è infatti assolta mediante la produzione della relazione di notifica stilata dall'ufficiale di riscossione (qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme ordinarie) ovvero, in caso di notifica a mezzo posta, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento (purché la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento siano univocamente riferibili alla cartella attraverso il numero di questa indicato sulla relata o sull'avviso), dacchè la cartella, una volta pervenuta all'indirizzo o nella sfera di disponibilità del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione (da ultimo, Cass., 16 giugno 2016 n.12415; Cass., 15 giugno 2016, n.12352; Cass., 27 novembre 2015, n.24235; Cass., 7 maggio 2015 n. 9246; Cass., 13 maggio 2014 n.10326).
Nella vicenda in esame, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione risulta che tutte le cartelle di pagamento impugnate sono state regolarmente notificate. In particolare, la cartella n.
09720150066214058000 risulta notificata in data 19 maggio 2015(notifica a mezzo raccomandata con la procedura prevista dall'art. 140 del c.p.c.), la 09720160055159270000 in data 22 giugno 2016 (notifica a mezzo raccomandata recapitata al destinatario), la n. 09720190254151824000 in data 26 agosto 2022
(notifica a mezzo raccomandata con la procedura prevista dall'art. 140 del c.p.c.) e la n.
09720210020467450000 in data 22 luglio 2022 (notifica a mezzo raccomandata recapitata al destinatario).
Il ricorrente deduce poi la prescrizione dei crediti azionati.
Sul piano generale occorre evidenziare che l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.
L.2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Nel caso di specie, diversamente da quanto evidenziato dal ricorrente e come si evince dalla documentazione depositata in atti dalla resistente non solo, come si è detto, le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata risultano regolarmente notificate nel rispetto del termine triennale soprarichiamato ma, prima dell'odierna impugnazione, come si evince sempre dalla documentazione depositata in atti dalla resistente, sono stati notificati al ricorrente atti che hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione facendolo nuovamente decorrere.
Infatti, dopo la notifica delle cartelle l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha notificato atti che hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione. In particolare, in data 09/05/2016 è stato notificato al ricorrente il preavviso di fermo n. 09780201500126663000, in data 21 giugno 2016 l'avviso n. 0972016005515927000 ed in data 09/06/2017 l'intimazione di pagamento n. 09720179020153340000.
Il decorso del termine è stato poi ulteriormente interrotto in data 30 aprile 2019 con la presentazione da parte del Ricorrente_1 della domanda di adesione alla definizione agevolata, domanda che si riferiva anche alle cartelle impugnate.
Quanto alla prescrizione eventualmente determinatasi successivamente la stessa non risulta affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Com'è noto, infatti,
l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha stabilito che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Le predette disposizioni vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…” Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio
2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della
Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Occorre ancora ricordare l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Per quanto evidenziato, relativamente alle partite di ruolo di cui alle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, non risulta evidentemente maturato alcun termine prescrizionale neppure dal 30 aprile 2019 al
4 marzo 2024 data in cui, da ultimo, è stato notificato al contribuente l'atto impugnato.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
La regolazione delle spese del giudizio segue il principio della soccombenza e le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione che liquida in euro 350,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti oltre accessori se dovuti. Dispone la distrazione delle spese come liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione all'Avv.
Difensore_2 dichiaratosene antistatario.