Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 2937
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso contro l'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene ammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento, interpretando estensivamente l'art. 19 D.Lgs. 546/1992, in quanto atto che porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state notificate entro i termini triennali previsti dalla legge e che, anche considerando i periodi di sospensione dovuti all'emergenza COVID-19, non vi è stata decadenza.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli avvisi sottesi alle cartelle di pagamento

    La Corte, sulla base della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ritiene che le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate nei termini di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito vantato

    La Corte rileva che i termini di prescrizione non sono maturati, considerando le interruzioni dovute a precedenti atti di riscossione, la domanda di definizione agevolata e la sospensione dei termini a causa dell'emergenza COVID-19.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione e delle cartelle di pagamento per violazione del diritto di difesa

    La Corte non affronta specificamente questo punto nella motivazione, ma implicitamente rigetta la domanda in quanto rigetta l'intero ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 2937
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2937
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo