Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 338
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Interpretazione art. 16 D.Lgs. n° 147/2015

    La Corte ha ritenuto che le circolari amministrative non hanno valore di legge e non possono derogare alla norma primaria. Inoltre, la normativa attuale (art. 16 D.Lgs. n° 147/2015) non impone un lasso temporale minimo tra il trasferimento di residenza e l'inizio dell'impiego, a differenza della previgente normativa.

  • Accolto
    Carenza di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 338
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 338
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo